Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Omologa dell’accordo ex art. 12 L. 3/2012 e falcidia delle ritenute di acconto

La Redazione
21 Aprile 2021

E' da ritenersi applicabile anche nel sovraindebitamento la falcidia del credito fiscale relativo alle ritenute erariali ex art. 7 L. 3/2012.

E' da ritenersi applicabile anche nel sovraindebitamento la falcidia del credito fiscale relativo alle ritenute erariali ex art. 7 L. 3/2012.

Il Tribunale, infatti, afferma che, seppur la pronuncia della Corte costituzionale n. 245/2019 non involga la questione della falcidiabilità delle ritenute operate e non versate, si deve proceder proprio alla luce di tale pronuncia, ad una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, ulteriormente rafforzata dalla nuova disciplina del Codice della crisi, che, seppur non ancora vigente, deve ritenersi utilizzabile a tale fine, e che prevede con riguardo al concordato minore (l'attuale accordo di composizione, come nel caso di specie) la possibilità del pagamento parziale dei crediti tributari senza i limiti della falcidia di cui all'art. 7 L. 3/2012.

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