Procedura di liquidazione del patrimonio e applicabilità dei principi di cui agli artt. 43 e 52 L. Fall.
23 Aprile 2021
Il Tribunale di Milano, nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio in sede di definizione del passivo ex art. 14 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3, ha affermato che le spese legali liquidate con decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore possono essere opposte alla massa dei creditori solo nell'ipotesi un cui l'ingiunzione sia definitiva nel momento di apertura della procedura. Nella liquidazione del patrimonio devono, infatti, trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. artt. 43 e 52 L.F. e tutti i corollari che da esse discendono. |