Notifica a mezzo posta e prova in giudizio dell'irreperibilità relativa

Antonella Lucarelli
24 Maggio 2021

In caso di mancata consegna di un atto impositivo (o processuale) per rifiuto a riceverlo da parte del destinatario o per sua temporanea assenza ovvero per inidoneità di altre persone alla ricezione, la notifica dello stesso si intende, comunque, perfezionata se il notificante produce in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto de quo presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.
Massima

In caso di mancata consegna di un atto impositivo (o processuale) per rifiuto a riceverlo da parte del destinatario o per sua temporanea assenza ovvero per inidoneità di altre persone alla ricezione, la notifica dello stesso si intende, comunque, perfezionata se il notificante produce in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto de quo presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non potendosi a tal fine ritenere sufficiente la sola prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Il caso

Il caso attiene alla notifica di una cartella di pagamento per IRPEF 2006-2007, scaturita da precedenti avvisi di accertamento. La cartella veniva prontamente impugnata innanzi alla competente CTP, lamentando la mancata rituale notifica degli atti prodromici e, dunque, la conseguente inesistenza del titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) legittimante la minacciata esecuzione esattoriale. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio ed eccepiva che in assenza della contribuente al proprio domicilio, al momento della notifica, quest'ultima dovesse considerarsi ritualmente perfezionatasi secondo le previsioni di legge. Si costituiva in giudizio anche l'agente della riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva. La CTP rigettava il ricorso ritenendo che la contribuente non avesse assolto all'onere di impugnare anche nel merito gli avvisi di accertamento prodromici.

La sentenza di primo grado veniva impugnata innanzi alla CTR che, ritenendo ritualmente completata la procedura notificatoria e rinvenendo la mancata impugnazione degli avvisi di accertamento sotto il profilo del merito, la confermava integralmente.

Avverso la sentenza di secondo grado, la parte contribuente, proponeva ricorso in Cassazione.

La questione

La questione attiene alla possibilità o meno di procedere all'impugnazione di una cartella di pagamento al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla stessa, senza aggredire, contestualmente, l'atto stesso né sotto altri profili di invalidità formale né per la sua infondatezza nel merito.

Impugnazione cartella: prova in giudizio della mancata o irrituale notifica dell'atto prodromico

Con la sentenza in commento le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Ciò premesso, le SS.UU. della Cassazione hanno cercato di individuare quale potesse essere il modo migliore e giuridicamente corretto per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria, a mezzo posta, di un atto impositivo in caso di temporanea assenza del destinatario; ed hanno, in particolare, valutato se potesse considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata o se, invece, fosse necessaria la prova del deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Le soluzioni giuridiche

Con un primo orientamento giurisprudenziale, oramai risalente, si era ritenuto che ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica di un atto impositivo fosse sufficiente che il soggetto emittente, ossia l'ente impositore, producesse in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata, con l'attestazione di spedizione della CAD (Cfr. Cassazione sentenze nn. 4043/2017,26945/2017, 6242/2017,13833/2018, 2638/2019).

Un successivo orientamento giurisprudenziale, di legittimità, ha ritenuto, invece, che in caso di irreperibilità del destinatario o di rifiuto dello stesso a ricevere l'atto o di inidoneità di altre persone alla ricezione, la notifica potesse considerarsi validamente eseguita solo previa verifica, in concreto, dell'avvenuta ricezione della CAD e, a tal fine, fosse onere dell'ente impositore, produrre in giudizio il relativo avviso di ricevimento (Cfr., Cass. nn. 5077/2019, 16601/2019, 6363/2020; 21714/2020; 23921/2020; 25140/2020; 26078/2020).

La soluzione giuridica a cui sono pervenute le SS.UU della Corte di Cassazione, con la pronuncia qui in commento, si pone in continuità con quest'ultimo orientamento, ritenendo che lo stesso sia fondato su una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della Legge 890/1982. Con sentenza 23 settembre 1998, n. 346, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 890/1982, art. 8, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. Anche in ossequio a detta sentenza, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno chiarito la differenza della procedura di notifica in esame rispetto a quella di cui all'art. 139, comma 4, c.p.c. ovvero all'articolo 7, L. 890/1982, disciplinanti i casi di consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario e che in tal caso prevedono che a quest'ultimo venga spedita una “raccomandata semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo. Nel caso disciplinato dall'art. 8, L. 890/1982, invece, chiarisce la Corte di Cassazione, non si realizza alcuna consegna, ma solo il deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale.

Orbene, la Suprema Corte, assimilando la posizione del contribuente a quella di “irreperibilità relativa” del destinatario prevista dall'articolo 140 c.p.c., ha rammentato che “la prova del perfezionamento del procedimento di notifica debba essere data mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della “raccomandata informativa” (cfr., Cass. N. 25985/2015).

La Cassazione, dunque, ha ritenuto che la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della CAD costituisca valida prova del presupposto dell'effetto di perfezionamento della procedura di notifica, secondo le previsioni dell'articolo 8, commi 2 e 4, L. 890/982. Prova che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.

Conseguentemente, nel caso oggetto della sentenza in commento, così argomentando ed enunciando il principio sopra esposto, le SS.UU. hanno concluso che non avendo, l'ente impositore, assolto l'onere probatorio nel modo prospettato, fossero da considerarsi fondate le eccezioni di invalidità sollevate dalla contribuente sia in relazione agli avvisi di accertamento prodromici alla cartella esattoriale impugnata che in relazione alla correlata invalidità, conseguenziale, della stessa cartella.

Osservazioni

In tema di notifica di un atto impositivo o di un atto processuale mediante l'utilizzo del servizio postale, secondo le previsioni di cui alla L 890/1982, in caso di mancata consegna del medesimo al destinatario, la prova del perfezionamento della procedura di notifica può essere data, dal soggetto notificante, solo mediante produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

Questo principio enunciato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza qui in commento, pone fine ad un contrasto giurisprudenziale tra due differenti orientamenti espressi in tempi diversi dalla medesima Corte di Cassazione.

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