Errata raccolta differenziata e responsabilità del condominio

Maurizio Tarantino
26 Maggio 2021

Chiamato ad accertare la legittimità della pronuncia di condanna del Giudice di Pace nei confronti del condominio per errato conferimento dei rifiuti, il Tribunale adìto ha evidenziato che lo spazio condominiale utilizzato per la custodia dei contenitori e la presenza dei rifiuti irregolarmente conferiti rappresentava la cosa oggetto di violazione prevista dall'art. 6 della l. 689/1981...
Massima

In caso di errato conferimento della raccolta differenziata, il condominio viene individuato quale obbligato in solido con il trasgressore, senza che la mancata identificazione di quest'ultimo possa impedire la legittimità della comminazione della sanzione all'ente di gestione.

Il caso

Il Giudice di Pace aveva rigettato il ricorso proposto dall'Amministratore avverso la Determinazione dirigenziale comunale in relazione ai verbali di accertamento della violazione del regolamento dei rifiuti urbani. In particolare, il Comune aveva sanzionato il Condominio perché, in un caso, all'interno dei contenitori dei rifiuti non riciclabili assegnati in dotazione all'ente di gestione erano stati rinvenuti rifiuti riciclabili, e nell'altro caso, perché era stata riscontrata la presenza di rifiuto cartaceo nel contenitore adibito al rifiuto organico, violando il regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti.

Per i motivi esposti, Tizio, con atto in appello, contestava la predetta pronuncia eccependo anche la propria legittimazione passiva.

La questione

La questione in esame è la seguente: il Condominio è responsabile solidalmente per l'errato conferimento della raccolta differenziata?

Le soluzioni giuridiche

In merito alla legittimazione dell'Amministratore, ai sensi dell'art. 1129 c.c., sul luogo di accesso al Condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'Amministratore.

Detto ciò, nella vicenda, dal verbale di accertamento, i dati dell'Amministratore erano stati rilevati da una circolare affissa all'interno del Condominio; pertanto, secondo il giudice, ciò era sufficiente a ritenere la legittimazione passiva dell'odierno appellante, in mancanza di prova diversa da parte dello stesso.

Quanto alla contestata responsabilità, il Tribunale romano, in applicazione dell'art. 6 della l. 689/1981, ha precisato che sussiste la responsabilità solidale del Condominio, in persona dell'Amministratore, perché i contenitori dati in uso dal Comune al Condominio per la raccolta differenziata dei rifiuti erano stati collocati, in luoghi di proprietà del Condominio, appositamente destinati per tale funzione.

Premesso ciò, a parere del giudicante, in tale situazione non costituisce ostacolo all'applicazione della norma la mancata identificazione dell'autore dell'illecito, in quanto la ratio della norma non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli solidalmente obbligati (Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2004, n. 4725).

In conclusione, per i motivi esposti, l'appello è stato rigettato.

Osservazioni

La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni in merito alla responsabilità solidale del Condominio in caso errato conferimento dei rifiuti.

In proposito, giova ricordare che nella gestione dei rifiuti la raccolta differenziata indica un sistema di raccolta che prevede una prima differenziazione in base al tipo di rifiuto da parte dei cittadini diversificandola dalla raccolta totalmente indifferenziata. Il fine ultimo è dunque la separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascun tipo di rifiuto differenziato verso il rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o recupero che va dallo stoccaggio in discarica o all'incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l'organico e al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica).

La tematica della raccolta differenziata della spazzatura interessa anche la totalità degli Amministratori di Condominio che devono districarsi in una giungla burocratica fatta da regolamenti ed ordinanze comunali, che cozzano con i limiti strutturali degli edifici e le esigenze delle singole persone. Dal momento della consegna si configurano una serie di obblighi in capo all'Amministratore: ricevere e custodire i contenitori; informare i condòmini in merito alle norme per la custodia, la conservazione dei

Premesso quanto innanzi esposto, in merito alla vicenda in oggetto, il pregio della sentenza del Tribunale capitolino è quello di aver evidenziato le responsabilità dirette e indirette dell'ente condominiale, in particolare dal punto di vista amministrativo. Difatti, il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio.

In tale contesto, il Condominio, tramite l'Amministratore, si presenta di fronte ai terzi che interagiscono con i singoli condomini quale soggetto in grado di manifestare la volontà dei condomini come espressa in assemblea e con tale delega, intrattiene anche rapporti giuridici con i terzi. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all'interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condomini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio.

In argomento, secondo altra giurisprudenza, il Condominio risponde solidalmente ex art. 6 della l. 689/1981 con il trasgressore condomino pur rimasto ignoto; la circostanza che nel processo verbale non sia stato espressamente specificato a quale esatto titolo risponda il Condominio non comporta nullità o illegittimità del verbale ben potendosi così interpretare il tenore della contestazione (Trib. Milano, 13 febbraio 2018 n. 1047: in tal vicenda, il giudice meneghino condannava il Condominio al pagamento di una sanzione per la presenza di imballaggi e sacchetti di plastica all'interno del cassonetto per la raccolta della carta).Ed ancora, secondo altra pronuncia, lo spazio condominiale utilizzato per la custodia dei contenitori e la gestione differenziata dei rifiuti e in cui erano stati rinvenuti i rifiuti irregolarmente conferiti, rappresenta la cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione prevista dall'art. 6 della l. 689/1981 (Trib. Roma, 11 giugno 2018, n. 9532).

Orbene, dall'analisi delle citate pronunce (conformi alla pronuncia in commento), si evidenzia l'importanza dell'interpretazione del Giudice che riconosce l'addebito della sanzione al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della l. 689/1981.

Contrariamente a quanto esposto, tuttavia, secondo altro orientamento, la responsabilità per la violazione del regolamento sulla raccolta dei rifiuti configura una responsabilità personale: l'art. 3 della l. 689/1981 prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (Trib. Torino, 1 marzo 2018, n. 1027: secondo il magistrato sabaudo, in tale situazione, è necessaria un'indagine sull'effettivo responsabile anche mediante l'apertura dei sacchetti della immondizia al fine di reperire ogni elemento utile alla identificazione del trasgressore).

Conformemente a tale ultima interpretazione, l'Autorità amministrativa, in caso di violazione di raccolta differenziata (senza identificazione del trasgressore) non può, per ciò solo, inviare la multa al titolare dell'appartamento che paga la tassa sui rifiuti (sulla presunzione che sia stato questi a non osservare l'ordinanza comunale sulla differenziata), ma deve identificare, con precisione, chi ha commesso l'illecito. Diversamente, si finirebbe per attribuire una responsabilità oggettiva a un soggetto che, invece, non si è macchiato di alcuna responsabilità personale (Giud. Napoli, 31 agosto 2016, n. 369).

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, a prescindere dalla diversità dei citati orientamenti, l'Assemblea è chiamata con l'ausilio dell'Amministratore ad analizzare e pianificare anche i processi riguardanti la raccolta differenziata per eliminare possibilità di inquinamento da parte dei terzi, nonché al monitoraggio del corretto conferimento dei rifiuti. contenitori ricevuti ed il loro utilizzo; infine, la cura, la manutenzione ed il lavaggio dei contenitori assegnati. A tale scopo, dovrebbe essere buona prassi l'invio di una circolare esplicativa da parte dell'Amministratore ai singoli condomini contenente le indicazioni circa i giorni di conferimento della spazzatura e la richiesta di manifestazione di preferenza in merito alla collocazione dei cassonetti, con la nota che in caso di mancata espressione di suddetta preferenza, sarà egli stesso a provvedere al loro posizionamento.

Riferimenti
  • Tarantino, Raccolta differenziata in condominio, obblighi e sanzioni, in Consulente immobiliare, 2018, fasc. 1055, 1855;
  • Tarantino, Raccolta differenziata in condominio. I doveri dell'amministratore, le multe e le responsabilità, Monopoli, 2018, 18;
  • Gallucci, Bidoni in condominio e conferimento rifiuti: le possibili sanzioni, in Lavorincasa.it, 26 luglio 2019.