CTU: come si liquida il compenso in caso di unicità dell'accertamento?

Cesare Taraschi
24 Giugno 2021

L'unicità dell'accertamento richiesto al consulente tecnico d'ufficio, anche se implicante lo svolgimento di attività peritali interdipendenti tra loro, comporta la liquidazione unitaria del compenso allo stesso spettante (principio affermato dalla S.C. in relazione alla liquidazione del compenso riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse).
Massima

L'unicità dell'accertamento richiesto al consulente tecnico d'ufficio, anche se implicante lo svolgimento di attività peritali interdipendenti tra loro, comporta la liquidazione unitaria del compenso allo stesso spettante (principio affermato dalla S.C. in relazione alla liquidazione del compenso per un incarico peritale riguardante la predisposizione di un piano millesimale di un condominio che implicava lo svolgimento di attività tra loro connesse, quali la misurazione dei vani e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli partecipanti alla comunione).

Il caso

Tizio proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 170 d.P.R. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione delle sue competenze, emesso dal tribunale di Grosseto, in relazione all'opera professionale espletata quale consulente tecnico d'ufficio, in un procedimento civile, ed inerente alla predisposizione di nuove tabelle millesimali condominiali.

Il tribunale adito, nel contraddittorio con i soggetti interessati alla lite civile, rigettava l'opposizione, assumendo che correttamente il compenso era stato liquidato in applicazione congiunta dei criteri di cui agli artt. 12 e 16 D.m. 30 maggio 2002, non potendo trovare invece applicazione il criterio residuale delle vacazioni indicato dal ricorrente.

Avverso detta ordinanza Tizio proponeva ricorso per cassazione, lamentando: 1) la nullità dell'ordinanza impugnata perché emessa, in violazione della prevista competenza funzionale, da giudice diverso dal presidente del tribunale o da suo sostituto; 2) la violazione degli artt. 12 e 16 D.m. 30 maggio 2002, posto che l'incarico a lui conferito non risultava riconducibile alla previsione delle predette due norme; 3) la nullità per difetto di motivazione o manifesta illogicità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice a quo aveva erroneamente valutato l'opera professionale da lui espletata e malamente applicato la disciplina afferente la liquidazione del compenso a vacazioni.

La questione

La pronuncia in commento si segnala, in particolare, per l'esame della questione inerente ai criteri di liquidazione del compenso del C.T.U. nel caso di unicità dell'incarico conferitogli, sebbene implicante una pluralità di operazioni peritali tra loro interdipendenti.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, accolto il secondo e ritenuto assorbito il terzo.

In primo luogo, la denunciata violazione della competenza funzionale prevista dall'art. 170 d.P.R. 115/2002, per essere stata l'ordinanza impugnata emessa da giudice diverso dal presidente del tribunale o da un suo delegato, non è configurabile in quanto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, all'interno del medesimo ufficio giudiziario non può porsi una questione di competenza, bensì solo di mera irregolarità nella distribuzione degli affari secondo le previsioni tabellari organizzative di quell'ufficio, con la conseguenza che va esclusa la nullità dell'ordinanza emessa dal giudice monocratico, anziché dal presidente del tribunale, nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice (Cass. civ., 15 ottobre 2020, n. 22292; Cass. civ., 15 giugno 2012, n. 9879).

In relazione al secondo motivo, il ricorrente assumeva la complessità dell'incarico peritale conferitogli, dovendo egli redigere una nuova tabella millesimale del condominio e, non già, solo verificare la correttezza di quella preesistente. Tale indagine aveva comportato la necessità di procedere alla misurazione dei vari spazi interessati ed alla conseguente ripartizione «ex novo» dei millesimi da assegnare ai singoli condomini.

La liquidazione del compenso era stata effettuata applicando due distinte disposizioni del D.m. 30 maggio 2002, ossia l'art. 12, inerente alle indagini in materia di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto ed altro, e l'art. 16, afferente le indagini in materia di funzioni contabili amministrative di case, beni rustici ed altro. Ciò evidentemente sul presupposto che gli accertamenti demandati al consulente fossero stati due e, non già, uno.

Tuttavia, nel caso di specie, al consulente era stato richiesto soltanto di predisporre un nuovo piano millesimale del condominio, sicchè l'accertamento peritale, anche se implicante lo svolgimento di attività interdipendenti tra loro - come la misurazione dei vani interessati e l'elaborazione matematica delle proporzioni ai fini dell'individuazione dei millesimi da assegnare ai singoli beni in proprietà esclusiva dei condomini - si palesava sostanzialmente unico.

In tal caso trova allora applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui, se unitario è l'accertamento demandato dal giudice con il quesito formulato, unitaria deve essere anche la liquidazione del compenso all'ausiliare, con applicazione dei criteri a percentuale previsti nella tariffa di cui al citato D.m. 30 maggio 2002, ove l'attività sia riconducibile, direttamente o anche per estensione analogica (Cass. civ., 19 settembre 2019, n. 23418; Cass. civ., 28 luglio 2010, n. 17685), alle fattispecie enunciate nel predetto D.m., ma pur sempre con riferimento ad una specifica voce tariffaria e, non già, cumulativamente a due.

Alla luce di tali considerazioni la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza impugnata e rimesso la causa al tribunale di Grosseto, in persona di altro magistrato, per un nuovo esame della questione.

Osservazioni

La pronuncia in esame risulta condivisibile, in quanto si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, che costituisce applicazione del principio generale di onnicomprensività del compenso spettante al CTU per l'attività espletata, anche in presenza di una pluralità di quesiti peritali. Invero, ai sensi dell'art. 29 della tabella allegata al D.m. 30 maggio 2002, «Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti».

Da tale disposizione si ricava che, in relazione ad un unico incarico peritale, non è possibile cumulare più compensi riferibili a prestazioni diverse qualora gli onorari siano diretti a compensare tutte le attività necessarie e strumentali all'espressione del giudizio tecnico, dovendosi tener conto, nella sua globalità, del conseguente accertamento finale. Così, ad es., poiché deve aversi riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente ha svolto per pervenire a quell'accertamento, nel caso in cui la consulenza richieda l'esame di una pluralità di bilanci, l'onorario (da calcolarsi a percentuale secondo il disposto dell'art. 4 della citata tabella) va liquidato globalmente e non per singole annualità se, avuto riguardo alla natura dell'incarico conferito all'ausiliare, è unico il risultato finale da fornire al giudice: in tal caso, l'onorario va calcolato con riferimento al valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei vari bilanci (Cass. civ., 23 marzo 2007, n. 7186). Analogamente, nel caso di affidamento al CTU di un incarico unitario per la stima di un bene complesso come l'azienda, il compenso deve essere liquidato sulla base del disposto di cui all'art. 3 D.m. 30 maggio 2002 (relativo a perizia o consulenza tecnica in materia di valutazione di patrimoni), e non secondo criteri corrispondenti a ciascuno dei singoli beni che compongono l'azienda stessa, alla stregua degli artt. 11 e 13 del medesimo D.m., poiché, nella valutazione dei patrimoni, l'unicità dell'incarico e, di conseguenza, del compenso, non è esclusa dalla pluralità delle verifiche (Cass. civ., 31 ottobre 2018, n. 27914); anche nell'ipotesi di consulenza consistente nell'accertamento di un credito di cui è chiesta l'ammissione al passivo in una procedura concorsuale, il compenso va determinato con riferimento ad un unico valore costituito dall'ammontare del credito stesso, dovendosi calcolare l'onorario per scaglioni in forza dell'art. 2 D.m. 30 maggio 2002, funzionale a compensare le attività ricostruttive e valutative da effettuarsi sulla base di accertamenti complessi (Cass. civ., 28 gennaio 2015, n. 1580).

Sulla stessa scia si è sostenuto che ove, pur in presenza di una molteplicità di rapporti, l'indagine sia sostanzialmente unitaria, risolvendosi in operazioni di calcolo ripetitive ed agevolate, in maniera sensibile, dall'utilizzo di applicativi informatici, l'importo da prendere in considerazione per liquidare il compenso è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati, potendosi riconoscere un corrispettivo ragguagliato al singolo rapporto esclusivamente qualora lo stesso sia stato investito da autonome e distinte indagini e valutazioni (Cass. civ., 7 novembre 2018, n. 28417, la quale ha confermato la decisione che, stante l'unicità del quesito affidato al CTU contabile ai fini della verifica della violazione dell'art. 1284 c.c. e del divieto di capitalizzazione degli interessi e dell'accertamento del superamento dei tassi-soglia su un elevato numero di rapporti di conto corrente, aveva liquidato un unico compenso, facendo applicazione del tetto massimo previsto dall'art. 2 D.m. 30 maggio 2002).

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi allorquando gli accertamenti richiesti dalle finalità del quesito implichino attività diverse tra loro, ossia dotate di una propria autonomia ed indipendenza: in questo caso occorre procedere a conteggi separati del compenso, cumulandoli poi tra loro (Cass. civ., 27 ottobre 2014, n. 22779). In sostanza, la pluralità dei quesiti non esclude l'unicità dell'incarico ma rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (Cass. civ., 17 luglio 2020, n. 15306; Cass. civ., 8 ottobre 2014, n. 21224).

Ad es., si è rilevato che le previsioni di cui agli artt. 2 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia amministrativa, fiscale e contabile) e 4 (sulla perizia o consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e delle perdite) della tabella allegata al citato d.m. sono distinte e godono ciascuna di propria autonomia, sicchè le stesse possono trovare contemporanea applicazione, ove in concreto risulti che il consulente tecnico abbia svolto attività riconducibile nell'una e nell'altra fattispecie (Cass. civ., 2 novembre 1995, n. 11403).

In sostanza, ai fini della liquidazione del compenso al C.T.U, occorre appurare se le finalità del quesito abbiano comportato accertamenti autonomi e distinti oppure accertamenti accessori e assorbiti: nel primo caso si tratta di iniziative che richiedono distinte, autonome e speciali attività ed operazioni, che non possono essere previste e ricomprese nelle altre attività che l'ausiliario ha svolto; nel secondo caso, gli accertamenti risultano collegati e, in vario modo, compresi e assorbiti dagli altri che il consulente ha svolto.

Nella prima fattispecie ricorrono, quindi, i presupposti per applicare la cumulabilità dei compensi, mentre nella seconda vale il concetto dell'unitarietà del compenso. In altri termini, il principio di onnicomprensività dell'onorario riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro, che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso (Cass. civ., 25 marzo 2010, n. 7174).

Ad es., in materia di stime immobiliari - da eseguirsi in base al criterio desunto dall'art. 13 della tabella allegata al D.m. 30 maggio 2002 (che fa riferimento all'importo stimato) - in presenza di più immobili da valutare, se gli immobili hanno caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente deve effettuare operazioni ripetitive, l'importo stimato è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme, sicchè la pluralità delle valutazioni affidate al CTU non esclude l'unicità dell'incarico e la conseguente unitarietà del compenso (Cass. civ., 9 gennaio 2007, n. 126); in presenza, invece, di una pluralità di immobili disomogenei o molto diversi tra loro, ad es. perché situati in zone urbanistiche diverse, l'importo stimato è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative, nel limite del massimo scaglione di € 516.456,90 (Cass. civ., 17 marzo 2016, n. 5325; Cass. civ., 20 marzo 2009, n. 6892; Cass. civ., 17 aprile 2001, n. 5608).

Tendenzialmente può, quindi, affermarsi che il principio del cumulo dei compensi operi nel caso di accertamenti tecnici inquadrabili in distinte tabelle del citato d.m., purchè, tuttavia, non sia ravvisabile un rapporto di specialità tra le tabelle che disciplinano le attività demandate al consulente (Cass. civ., 21 novembre 2017, n. 27630; Cass. civ., 24 aprile 2010, n. 9849; Cass. civ., 16 agosto 1993, n. 8726).

(Fonte: Il Processo Civile)

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