Guida in stato di ebbrezza e rivalsa dell'assicurazione

Silvia Monti
07 Luglio 2021

In ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art. 18, comma 2, L. 990/1969 (ora art. 144, comma 2, D. Lgs. 209/2005), il termine di prescrizione è quello annuale previsto dall'art. 2952, comma 2, c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato.
Massima

In ipotesi di azione di rivalsa a norma dell'art. 18, comma 2, L. 990/1969 (ora art. 144, comma 2, D. Lgs. 209/2005), il termine di prescrizione è quello annuale previsto dall'art. 2952, comma 2,c.c. e decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato.

Se il contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore attribuisce all'impresa di assicurazione il diritto di rivalsa verso l'assicurato per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, senza specificazioni convenzionali di quest'ultimo stato, esso va identificato con lo stato di ebbrezza previsto dal Codice della Strada.

Il caso

Tragico incidente nel novembre 1996: un'autovettura condotta da una persona sotto l'effetto di alcool cagiona un tamponamento; a causa del forte urto, il passeggero viene sbalzato e, travolto da altri veicoli, perde la vita.

Dopo aver indennizzato gli eredi della vittima, nel febbraio 2005, l'assicurazione conviene in giudizio la proprietaria del mezzo e il conducente per esercitare la rivalsa ex art. 18, L. n. 990/1969 (oggi art. 144, D.Lgs. n. 209/2005), facendo valere la clausola della polizza, ove è disposto che “l'assicurazione non è operante: - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti”. Il Tribunale di Bologna accoglie la domanda.

La pronuncia di primo grado viene confermata dalla Corte d'Appello di Bologna, che, una volta riconosciuta la correlazione causale tra la condotta colposa del conducente dell'auto e la morte della vittima, supera le censure mosse dai soccombenti, sulla base di due argomentazioni:

(i) il termine di prescrizione annuale ex art. 2952, comma 2, c.c. per l'esercizio dell'azione di rivalsa decorre dal momento della liquidazione dell'indennizzo al danneggiato e, essendo stato interrotto, non è spirato;

(ii) la clausola della polizza che, senza specificazioni convenzionali, esclude la copertura assicurativa per i danni derivanti da guida in stato di ebbrezza è invocabile anche in presenza di valori alcolemici rilevanti, seppure non eccedenti il limite individuato dal Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

La proprietaria e il conducente del mezzo, però, non si arrendono e impugnano la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.

La questione

Due sono le questioni sottoposte alla Corte di Cassazione.

La prima questione riguarda il dies a quo del termine annuale di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. per l'esercizio dell'azione di rivalsa. In particolare, la Corte di Cassazione è chiamata a chiarire se tale termine decorra (i) dal momento in cui l'assicurazione liquidi l'indennizzo a favore del danneggiato oppure (ii) dal momento in cui il terzo richieda, in via stragiudiziale o giudiziale, il risarcimento all'assicurazione.

La seconda questione concerne l'ambito di applicazione della clausola della polizza che esclude la copertura assicurativa per i danni cagionati da un veicolo guidato da una persona in stato di ebbrezza. Nello specifico, alla Corte di Cassazione viene chiesto di precisare se la clausola operi anche quando il tasso alcolemico del conducente sia al di sotto delle soglie indicate dal Codice della Strada per l'irrogazione delle sanzioni.

Le soluzioni giuridiche

Rispetto alla prima questione, la Corte di Cassazione rigetta le prospettazioni dei ricorrenti, ribadendo semplicemente l'orientamento giurisprudenziale consolidato che fa decorrere il termine annuale di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. per l'esercizio dell'azione di rivalsa dal giorno in cui l'assicurazione paga l'indennizzo in favore del terzo danneggiato. Sul punto, si considerino, fra le altre: Cass. 21 maggio 2019, n. 13600; Cass. 3 marzo 2010, n. 5088, Cass. 19 dicembre 2008, n. 29883, Cass. 7 agosto 2000, n. 10351, Cass. 16 maggio 1997, n. 4363.

Invece, con riferimento alla seconda questione, la Corte di Cassazione precisa che lo “stato di ebbrezza”, quale presupposto di fatto a cui collegare effetti giuridici, è una nozione normativa e non naturalistica; pertanto, per accertare l'esclusione dell'operatività della polizza e l'insorgenza del diritto di rivalsa dell'assicurazione è imprescindibile far riferimento alla definizione di “stato di ebbrezza” rilevante per l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice della Strada vigente all'epoca del sinistro. In applicazione di questo principio, la sentenza impugnata viene cassata: il tasso alcolemico del conducente era inferiore rispetto a quello desumibile dal combinato disposto dell'art. 186 del Codice della Strada e dell'art. 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Osservazioni

La pronuncia è interessante per aver chiarito il concetto di “stato di ebbrezza” ai fini (i) dell'esclusione dell'operatività della polizza e (ii) della rivalsa dell'assicurazione nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo. (Peraltro, in merito alla legittimazione passiva del proprietario e del conducente del veicolo rispetto all'azione di rivalsa, fra le altre: Cass. 19 gennaio 2018, n. 1269; Cass. 23 agosto 2018, n. 21027; Cass. 20 luglio 2017, n. 17963; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25421).

La soluzione proposta, consistente nel riconoscere natura normativa alla nozione di “stato di ebbrezza”, pare apprezzabile, perché:

  • sotto il profilo tecnico-giuridico, è coerente con la tesi per cui le clausole che escludono la copertura assicurativa per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza sarebbero meramente riproduttive dell'art. 186 del Codice della Strada e dell'art. 1900 cod. civ. Tale argomento è stato speso dalla giurisprudenza per negare il carattere vessatorio delle menzionate clausole, unitamente a quello della loro idoneità a limitare soltanto l'oggetto del contratto (v., a mero titolo esemplificativo, Cass. 14 ottobre 2019, n. 25785; Cass. 11 maggio 2015, n. 9448; Trib. Potenza 20 marzo 2020, n. 297; App. Firenze 6 marzo 2019, n. 525);
  • sotto il profilo pratico-applicativo, delinea l'ambito di operatività delle clausole che escludono la copertura assicurativa per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, mediante il ricorso a parametri oggettivi e certi. Ciò dovrebbe non solo incrementare la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, ma auspicabilmente anche produrre un effetto deflativo sui potenziali contenziosi connessi all'interpretazione delle clausole in questione.

C'è dunque da sperare che la scelta ermeneutica della Corte di Cassazione si consolidi e abbia un seguito pure nella giurisprudenza di merito.