Prima risposta del Tribunale di Milano sui valori da applicare in tema di danno da perdita del rapporto parentale post Cass. n. 10579
12 Luglio 2021
Massima
Nelle more della predisposizione di una nuova Tabella che risponda ai parametri individuati nella sentenza n. 10579 del 2021 si può ragionevolmente affermare che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all'interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, “in modo relativamente significativo, il margine di generalità” e, conseguentemente, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente.
I valori minimi e massimi indicati nella Tabella milanese, nella sua attuale formulazione, sono frutto della combinazione di parametri che includono quelli indicati dalla Suprema Corte: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e secondaria.
All'interno di questa cornice, delimitata dai valori minimi e massimi della Tabella milanese, dovrà procedersi nella fattispecie concreta all'individuazione del quantum risarcitorio dovuto in conformità ai citati parametri, della cui applicazione e comparazione dovrà darsi adeguatamente ed analiticamente conto nella motivazione della decisione del giudice di merito, così da consentire un sindacato sull'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno. La questione
La questione meritevole di approfondimento riguarda il problema di come liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (il c.d. danno da morte iure proprio), ed in particolare, quale criterio (o meglio Tabella) utilizzare, dopo il recente pronunciamento della Suprema Corte che, come noto, ha censurato la Tabella di Milano relativa alla liquidazione di tale voce risarcitoria (Cass., 21 aprile 2021, n. 10579). In particolare, sono stati individuati due principali limiti al sistema tabellare milanese in materia di danno da perdita del rapporto parentale: da un lato, esso “si limita ad individuare un tetto minimo ed un tetto massimo, fra i quali ricorre peraltro una assai significativa differenza (ad esempio a favore del coniuge è prevista nell'edizione 2021 delle tabelle un'oscillazione fra Euro 168.250,00 e Euro 336.500,00)”; dall'altro lato, non si fa ricorso al criterio del punto variabile, il quale consentirebbe di tradurre la clausola generale dell'equità in una fattispecie, con ciò circoscrivendo l'esercizio della discrezionalità del giudice in sede di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e assicurando, conseguentemente, l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale.
Tali elementi precluderebbero alla Tabella Milanese di garantire “la funzione per la quale è stata concepita, che è quella dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del principio di eguaglianza. L'individuazione di un così ampio differenziale costituisce esclusivamente una perimetrazione della clausola generale di valutazione equitativa del danno e non una forma di concretizzazione tipizzata quale è la tabella basata sul sistema del punto variabile. Resta ancora aperto il compito di concretizzazione giudiziale della clausola, della quale, nell'ambito di un range assai elevato, viene indicato soltanto un minimo ed un massimo. In definitiva si tratta ancora di una sorta di clausola generale, di cui si è soltanto ridotto, sia pure in modo relativamente significativo, il margine di generalità. La tabella, così concepita, non realizza in conclusione l'effetto di fattispecie che ad essa dovrebbe invece essere connaturato” (Cass. 21.04.2021 n. 10579).
A fronte di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha auspicato la predisposizione di “una tabella per la liquidazione del danno parentale basata sul sistema a punti, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione. In particolare, i requisiti che una tabella siffatta dovrebbe contenere sono i seguenti: 1) adozione del criterio "a punto variabile"; 2) estrazione del valore medio del punto dai precedenti; 3) modularità; 4) elencazione delle circostanze di fatto rilevanti (tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e dei relativi punteggi” (Cass., 21 aprile 2021, n. 10579).
In attesa della predisposizione di una tabella coerente con le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, tuttavia quid iuris? È infatti necessario individuare il regime transitorio che disciplini le modalità di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, così da fronteggiare “l'impatto di un simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità sulle controversie” in corso (Cass., 21 aprile 2021, n. 10579). Le soluzioni giuridiche
Il Tribunale di Milano, prima di affrontare la soluzione della questione prospettata, ha voluto precisare il contenuto del danno non patrimoniale (“pregiudizio, subito dal prossimo congiunto, che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale”: vedi anche Cass. n. 28989/2019) ed i principi posti alla base del suo criterio di liquidazione (“in mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c.”). Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, ovviamente, “il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è espressione (Cass. n. 12408/2011)”. Ed è: “proprio per assicurare l'esigenza di uniformità di trattamento in situazioni analoghe e, quindi, di certezza del diritto” che sono state: “predisposte delle Tabelle – prima di origine pretoria, poi anche di produzione legislativa – che individuano parametri uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale”. Tabelle di liquidazione la cui applicazione sul territorio nazionale tanto è più diffusa “tanto maggiore è l'auspicata uniformità di trattamento, in ossequio al disposto dell'art. 3 Cost”. La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha rilevato che “non ogni criterio di quantificazione del danno è in grado di assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito” (Cassazione n. 10579/2021). Tale finalità è certamente “assicurata dall'adozione del sistema del punto variabile” (fatto proprio dalle Tabelle milanesi con riferimento al danno cd. biologico che, non per nulla, hanno avuto una “larga diffusione sull'intero territorio nazionale, consentendo, così, di perseguire l'esigenza di prevedibilità ed uniformità delle liquidazioni giudiziali, tanto da veder riconosciuto la sua natura paranormativa”). Non altrettanto può dirsi, invece, per quanto concerne la tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale che, come si è visto in precedenza, pur avendo avuto egualmente una larga diffusione sul territorio nazionale, non prevede il ricorso alla tecnica del punto variabile, ma una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili. Orbene, dopo aver dato conto delle critiche mosse dalla Suprema Corte alla Tabella di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte, il Tribunale ha osservato come, in attesa che venga emanata una “nuova tabella” per la liquidazione di tale voce risarcitoria, la soluzione proposta dalla Suprema Corte per il “regime transitorio” non sia “affatto appagante, in quanto presuppone l'esistenza di una tabella a punto variabile, allo stato inesistente”. Il Supremo Collegio, infatti, “si è limitato a disciplinare l'ipotesi in cui il giudice di merito si discosti dalla tabella a punto variabile e non invece l'ipotesi in cui manchi una tabella che fornisca i parametri di quantificazione del danno. Così si legge nella motivazione della Corte: “Resta infatti fermo che, ove la liquidazione del danno parentale sia stata effettuata non seguendo una tabella basata sul sistema a punti, l'onere di motivazione del giudice di merito, che non abbia fatto applicazione di una siffatta tabella, sorge nel caso in cui si sia pervenuti ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando la tabella in discorso, o comunque risulti sproporzionata rispetto alla quantificazione cui l'adozione dei parametri tratti da tale tabella avrebbe consentito di pervenire. Il criterio per la valutazione delle decisioni adottate sulla base del precedente orientamento è dunque quello dell'assenza o presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione” (Cass. n. 10579/2021). A questo punto il Tribunale di Milano, dovendo decidere e liquidare un danno non patrimoniale da morte nelle more della predisposizione di una Tabella che risponda ai parametri individuati dalla Suprema Corte ha ritenuto di “poter far ricorso ai parametri forniti dall'attuale tabella milanese” seppure con alcune “precisazioni”. In particolare, “la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale ben potrà essere effettuata all'interno della cornice edittale individuata dalle Tabelle milanesi, in quanto, comunque, consente di ridurre, “in modo relativamente significativo, il margine di generalità” e, conseguentemente, di discrezionalità che diversamente sarebbe rimesso al giudice procedente (Cass. n. 10579/2021)”. D'altro canto, “il monitoraggio in corso presso l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano -di oltre cinquecento decisioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale ed emesse da Uffici Giudiziari di tutta Italia - ha già comprovato che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale è generalmente effettuata in applicazione delle Tabelle milanesi”. Di conseguenza, ci si trova di fronte a “precedenti necessari e utili per poter estrarre il valore medio del punto come richiesto dalla Sentenza Cass. n. 10579/2021”. In attesa dell'elaborazione della “tabella a punti”, peraltro: “appare certamente corretta l'individuazione sin d'ora dei parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle milanesi, che costituiscono con tutta evidenza l'humus da cui far germogliare il valore del punto”. I valori minimi e massimi indicati nella Tabella milanese, nella sua attuale formulazione, sono del resto “frutto della combinazione di parametri che includono quelli indicati dalla pronuncia della Corte di Cassazione in parola. Nella specie, come già accennato, la Tabella milanese è stata predisposta sulla base dei seguenti parametri: la sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, l'età della vittima primaria e secondaria. Conseguentemente, i valori minimi e massimi ivi indicati sono quelli che discendono dall'applicazione delle circostanze concrete tipizzabili individuate dalla Corte di Cassazione e segnalate come criteri per la predisposizione di un nuovo sistema tabellare”. E' chiaro, poi, che “all'interno di questa cornice, delimitata dai valori minimi e massimi della Tabella milanese, dovrà procedersi nella fattispecie concreta all'individuazione del quantum risarcitorio dovuto in conformità ai citati parametri, della cui applicazione e comparazione dovrà darsi adeguatamente ed analiticamente conto nella motivazione della decisione del giudice di merito, così da consentire un sindacato sull'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno”.
Fatti propri questi principi, il Tribunale è poi passato a liquidare il danno non patrimoniale distinguendo le singole posizioni. Per la figlia minore (7 anni), nata dalla relazione con l'attuale compagna convivente (anch'essa attrice nel procedimento), considerata la sua giovane età, la convivenza, il “serio sconvolgimento nella vita di relazione” e la sofferenza soggettiva che doveva considerarsi provata per presunzione stante anche la prematura scomparsa del padre (che aveva soli 43 anni e per cui era presumibile una lunga aspettativa di vita fino a 82-83 anni non avendo problemi di salute),è stata liquidata una somma di Euro 336.500,00 (ridotti poi ad Euro 168.250,00 per il concorso di colpa del 50%), pari al massimo del valore previsto dalla Tabella di Milano 2021. Per il figlio nato dal precedente matrimonio del padre defunto, considerata la sua giovane età (anch'esso minore: 14 anni), tenuto conto della non convivenza (coabitava con la madre ex coniuge del defunto), ma anche del fatto che, nonostante questo, era in affido condiviso tra i genitori, tant'è che il defunto poteva incontrare e tenere con sé il figlio minore Riccardo ogni volta che intendeva farlo, previo accordo con la madre, e che quindi anche per lui vi era stato “un serio sconvolgimento nella vita di relazione”, seppure “leggermente inferiore” rispetto alla figlia (per l'assenza di coabitazione e per l'età comunque adolescenziale dello stesso: 14 anni), nonché della sofferenza soggettiva, che deve comunque presumersi esistente nel caso di perdita della figura del padre (di soli 43 anni al momento, e perfettamente in salute) è stata liquidata la somma di Euro 280.000,00 (ridotti poi ad Euro 140.000,00 per il concorso di colpa del 50%). Per quanto riguarda la convivente di fatto more uxorio, premessa la legittimazione attiva della medesima ad agire per il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'uccisione del proprio partner (vedi Cass., n. 23725/2008; Cass. n. 12278/2011; Cass. n. 09178/2018, nonché le indicazioni delle Tabelle Milanesi), nel caso di specie, è stato ritenuto che l'istante avesse: “dato prova della sussistenza” di un legame “stabile e duraturo”, vista l'ininterrotta coabitazione con il defunto confermata in sede di istruttoria e l'intenzione di contrarre matrimonio a breve, in considerazione anche della nascita della figlia. Con queste premesse si può desumere l'esistenza di un legame saldo tra l'attrice ed il suo compagno: “basato su progetto di vita comune, in virtù del quale avevano assunto spontaneamente e volontariamente reciproci impegni di assistenza morale e materiale”. Si deve pertanto presumere che la convivente more uxorio: “abbia subito un trauma nella vita di relazione particolarmente intenso”, dal momento che: “allo smarrimento per la perdita del compagno convivente, si accompagna quindi anche una situazione di abbandono e di solitudine nell'educazione della figlia, status che si traduce verosimilmente in un sensibile sconvolgimento delle abitudini di vita”. Tali considerazioni valgono ovviamente anche per la sussistenza di una profonda sofferenza soggettiva interiore in capo alla convivente more uxorio (tra l'altro di soli 34 anni al momento del sinistro mortale), alla quale è stata pertanto riconosciuta la somma di Euro 300.000,00 (ridotta poi ad Euro 150.000,00 in ragione del concorso di colpa). Osservazioni
La questione che ha affrontato il Tribunale di Milano in questa decisione è molto delicata e soprattutto di grandissimo interesse pratico per tutti gli operatori del diritto. Come si deve liquidare oggi il c.d. danno non patrimoniale da morte iure proprio (o da perdita del rapporto parentale)? La Suprema Corte, infatti, nella sentenza in cui ha criticato l'impianto della Tabella Milanese sul danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, si è resa perfettamente conto del potenziale impatto che un “simile mutamento evolutivo della giurisprudenza di legittimità” avrebbe avuto “sulle controversie decise nel grado di merito sulla base del precedente indirizzo e dunque delle tabelle milanesi” (Cass. 21 aprile 2021, n. 10579), Tuttavia, non altrettanto chiare sono state le risposte fornite per risolvere il problema. Certo è stato detto che si dovrà: “guardare al profilo dell'effettiva quantificazione del danno, a prescindere da quale sia la tabella adottata” e che solo “nel caso di quantificazione non conforme al risultato che si sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti secondo i criteri sopra indicati, a quale sia la motivazione della decisione”. In altre parole, si dovrà capire se vi sia stata nella liquidazione del danno: “l'assenza o la presenza di sproporzione rispetto al danno che si sarebbe determinato seguendo una tabella basata sul sistema a punti. Ove una tale sproporzione ricorra, il criterio di giudizio riposa nell'esame della motivazione della decisione”. Orbene, a parte la difficoltà di individuare come e quando possa essere verificata la “sproporzione” di cui parla il Supremo Collegio, il Tribunale di Milano nella decisione qui oggetto di commento ha giustamente fatto notare che una tabella a punti variabile con le caratteristiche richieste dalla Suprema Corte è “allo stato inesistente“. Questo perché anche la Tabella di Roma che, indubbiamente, è quella che presenta caratteristiche più simili nel suo impianto alla tabella “ideale” della Suprema Corte, prevedendo un sistema “a punti”, in verità, non soddisfa i requisiti richiesti dal Supremo Collegio, anche perché ove così non fosse, la Suprema Corte sarebbe stata chiara nell'adottare tale impianto tabellare, come in passato è stato fatto con la Tabella Milanese (vedi Cass., 7 giugno 2011, n. 12408). Invece, nulla di tutto questo è stato fatto, come è stato rilevato anche dai primi commenti in dottrina (vedi C. Trapuzzano, La sentenza della Cass. n. 10579/2021 e la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, in Ridare.it). Bene ha fatto, pertanto, il Tribunale di Milano a fare ricorso, in attesa della predisposizione della nuova tabella, ai valori di cui all'attuale tabella adottata nel marzo del 2021. Come è stato fatto notare in sentenza, del resto, i valori minimi e massimi indicati nella Tabella nell'attuale formulazione sono “quelli che discendono dall'applicazione delle circostanze concrete tipizzabili individuati dalla Suprema Corte e segnalate come criteri per la predisposizione del nuovo sistema tabellare”. Si aggiunga che, al fine di soddisfare il requisito di “estrazione del valore medio del punto dai precedenti”, l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano sta effettuando, ormai da tempo, un “monitoraggio” dei precedenti, che ha raggiunto ormai “oltre cinquecento decisioni aventi ad oggetto il risarcimento del danno parentale ed emesse da Uffici Giudiziari di tutta Italia”, che ha già dimostrato (ove ve ne fosse stato ancora bisogno) come la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale sia generalmente effettuata in applicazione delle Tabelle milanesi. In estrema sintesi, i parametri minimi e massimi previsti dalle Tabelle Milanesi sono, per usare le parole del Tribunale di Milano, “l'humus da cui far germogliare il valore del punto” variabile.
La decisione del Tribunale di Milano sul regime intermedio, del resto, non appare in contrasto con i dettami della stessa Suprema Corte che in un passaggio della sopra menzionata decisione n. 10579/2021 ha avuto modo di ricordare che il giudice di merito ha comunque: “la possibilità, immanente ad un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa” di procedere ad una valutazione equitativa: “che si articoli in un complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori numerici offerto dalla tabella milanese”. In definitiva, in attesa che l'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano termini i lavori relativi ad una tabella basata sul valore medio del punto variabile, che eviti magari di creare un sistema troppo “ingessato” che preveda una serie di “punti che devono essere obbligatoriamente riconosciuti” (come è quello previsto dalle Tabelle di Roma), gli operatori del diritto potranno sempre e comunque fare affidamento ai parametri attualmente indicati dalle Tabelle di Milano edizione 2021.
Nell'individuare il “quantum risarcitorio dovuto” nella fattispecie concreta all'interno della cornice delimitata dai valori minimi e massimi della Tabella milanese si dovrà ovviamente avere sempre l'accortezza di osservare i parametri delle circostanze concrete tipizzabili (sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, convivenza o meno di questi ultimi, qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta, età della vittima primaria e secondaria), dandone “adeguatamente ed analiticamente conto nella motivazione della decisione”, così da permettere “un sindacato sull'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice in sede di liquidazione del danno”. Riferimenti
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