Attività di astrologia. Lavoro autonomo o attività commerciale?

Matteo Pillon Storti
26 Luglio 2021

La Cassazione è stata chiamata a valutare un caso riguardante l'attività di astrologia svolta da un contribuente, il quale, durante lo svolgimento del proprio esercizio, vendeva “filtri e prodotti magici ai propri clienti”. Nello specifico, la natura di tale attività è da considerarsi “commerciale” e come tale vigono gli obblighi fiscali previsti per questo genere di attività, come ad esempio la previsione normativa secondo la quale i prelevamenti bancari effettuati possono essere considerati ricavi occulti.
Massima

La Cassazione è stata chiamata a valutare un caso riguardante l'attività di astrologia svolta da un contribuente, il quale, durante lo svolgimento del proprio esercizio, vendeva “filtri e prodotti magici ai propri clienti”.

Nello specifico, la natura di tale attività è da considerarsi “commerciale” e come tale vigono gli obblighi fiscali previsti per questo genere di attività, come ad esempio la previsione normativa secondo la quale i prelevamenti bancari effettuati possono essere considerati ricavi occulti.

Il caso

La sentenza oggetto del presente approfondimento verte su un avviso d'accertamento relativo all'attività svolta da un contribuente italiano, la quale consisteva nella vendita di “prodotti di asserita qualità magica” e, più in generale, nell'attività di astrologia.

L'amministrazione finanziaria considerava la natura di tale attività quale commerciale e, di conseguenza, applicando l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e rispettandone le condizioni previste, considerava i prelevamenti bancari effettuati dal contribuente non risultanti dalle scritture contabili e non giustificati, quali ricavi non dichiarati.

Il contribuente si difendeva presso il giudice di merito competente sostenendo, tra le altre cose, che la propria attività doveva essere considerata produttrice di redditi di lavoro autonomo e non di redditi d'impresa. Da ciò ne derivava l'impossibilità di applicare la presunzione legale relativa suddetta, riguardante i prelevamenti bancari ingiustificati. Tale presunzione legale relativa, infatti, è valida solo per i titolari di reddito d'impresa.

Sia la commissione tributaria provinciale, sia quella regionale, tuttavia respingevano il ricorso del contribuente sostenendo che l'attività di “consulenza astrologica” svolta dal ricorrente avesse natura essenzialmente commerciale, in quanto consisteva prevalentemente nella vendita ai clienti di “filtri e prodotti contenenti presunte qualità magiche”.

Non soddisfatto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, riproponendo la tesi secondo la quale l'attività svolta dal ricorrente dovesse qualificarsi come attività autonoma di fornitura di servizi da cui ne deriverebbe la non assoggettabilità a contribuzione né a tassazione con riferimento ai prelievi bancari. La Suprema Corte ha deciso con sentenza n. 11975 del 6 maggio 2021, dichiarando che si tratta di una questione di fatto, non valutabile dalla Cassazione stessa, rigettando il riscorso in quanto inammissibile e condannando il contribuente al pagamento delle spese processuali.

La questione

Prelevamenti bancari, ricavi non dichiarati e adeguata motivazione del giudice di merito

L'art. 32 d.P.R. n. 600/73 recita: “Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: … 2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.

La normativa fiscale italiana, quindi, in merito alle indagini bancarie, permette agli uffici finanziari di convocare i contribuenti allo scopo di fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Inoltre vige una presunzione legale relativa, secondo la quale i versamenti non giustificati, nonché i prelevamenti effettuati non risultanti dalle scritture contabili, in mancanza di indicazione del beneficiario delle somme, sono considerati maggiori ricavi.

Tale presunzione legale relativa è valida solo per i contribuenti titolari di reddito d'impresa. I titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, sono esclusi dalla presunzione suddetta, secondo la quale i prelevamenti dal conto corrente bancario sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa, sono considerabili compensi non dichiarati.

Il tema centrale della controversia, quindi, si fonda sul presupposto che l'attività svolta dal contribuente oggetto d'accertamento sia da qualificare come attività autonoma generatrice di reddito di lavoro autonomo, anziché attività d'impresa, e che tale aspetto non sia stato adeguatamente considerato e motivato nelle sentenze di merito.

Da tale qualificazione, ne conseguirebbe la assoggettabilità o meno a contribuzione e a tassazione di alcuni prelievi bancari effettuati dal contribuente.

La soluzione giuridica

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi riguardo la classificazione dell'attività di “consulenza astrologica esercitata prevalentemente nella vendita ai clienti di filtri e prodotti contenenti presunte qualità magiche” e, in particolare, se l'attività svolta dal ricorrente sia da considerare come attività autonoma di fornitura di servizi, oppure come attività commerciale.

Purtroppo, nel caso oggetto del presente approfondimento, la Suprema Corte ha ritenuto che si debba considerare una questione di fatto e, quindi, non valutabile in Cassazione, in quanto la decisione del giudice di merito – seppur sinteticamente – si fonda sulle peculiari modalità di svolgimento dell'attività del contribuente e, quindi, risulta insindacabile presso la Cassazione. Il ricorso proposto, infatti, mirerebbe alla rivisitazione del materiale probatorio acquisito nel corso del processo e sarebbe inammissibile in sede di legittimità.

La sentenza della commissione tributaria regionale impugnata, infatti, indicava quali fossero le evidenze istruttorie poste alla base della decisione, uniformi (tra l'altro) a quanto deciso dalla commissione tributaria provinciale. In particolare, la natura dell'attività del contribuente, denominata “consulenza astrologica”, era da considerarsi essenzialmente commerciale, in quanto si fondava principalmente nella vendita ai clienti di prodotti e “filtri”.

Da questa premessa, la sentenza impugnata ne faceva discendere l'obbligo di regolare tenuta della contabilità e le conseguenze fiscali previste in caso di inosservanza di tale obbligo. Tale valutazione espressa dal giudice di merito non è censurabile presso la Cassazione.

Infatti, al giudice di merito non può imputarsi di aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi.

L'adeguata motivazione della sentenza, invece, è soddisfatta quando il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni della parti ed emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé idonee e sufficienti a giustificarlo.

Osservazioni

La sentenza della Cassazione del 6 maggio 2021, n. 11975 si focalizza su alcune tematiche:

  • innanzitutto viene dichiarata l'impossibilità di valutazione del caso in oggetto presso la Cassazione, in quanto trattasi di questione di fatto e non di diritto. La sentenza di merito insindacabile dalla Cassazione aveva stabilito che l'attività di consulenza astrologica esercitata dal contribuente era da considerarsi di natura commerciale – e non lavoro autonomo – in quanto consisteva prevalentemente nella vendita di “filtri e prodotti contenti presunte qualità magiche”. Come tale, l'occupazione doveva rispettare le norme di regolare tenuta della contabilità ed era sottoposta alle conseguenze fiscali previste per le altre attività generatrici di reddito d'impresa.
  • La Cassazione ha ricordato che il “vizio di motivazionenon impone al giudice di merito di disaminare in maniera particolareggiata gli elementi di giudizio non ritenuti significativi, ma piuttosto di fornire una motivazione adeguata basata su un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti, ma solo di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarla.

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