Accertamento necessario per ciascuna annualità se contestati i periodi precedenti
02 Agosto 2021
Massima
In tema di Tarsu – Tia, qualora allo stesso contribuente siano già stati notificati per la medesima fattispecie altri avvisi di accertamento riferiti ad annualità precedenti che siano stati impugnati ed annullati con sentenze non ancora divenute definitive sussiste l'obbligo da parte dell'Amministrazione della preventiva notifica di un nuovo avviso di accertamento prima di poter procedere all'iscrizione a ruolo. Fino a quando il precedente avviso di accertamento, già notificato al Contribuente, non diventa definitivo l'Ufficio ha l'obbligo, anche per le annualità successive, di far precedere l'iscrizione a ruolo da ulteriori ed autonomi avvisi di accertamento.
Il caso
L'Agente della riscossione notificava ad una Società a responsabilità limitata con sede a Palermo una cartella di pagamento per Tarsu – Tia riferita al 2010. Il provvedimento riguardava una pretesa del Comune capoluogo dell'Isola riferita ad una asserita maggiore superficie rispetto a quella indicata dalla Società nella propria denuncia. La Srl impugnava il provvedimento notificato dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo contestando preliminarmente la mancata notifica del prodromico Avviso di accertamento. L'Amministrazione comunale intimata si costituiva in giudizio eccependo che nella fattispecie l'iscrizione a ruolo non doveva essere preceduta dalla notifica di un nuovo Avviso di accertamento atteso che alla stessa Società erano già stati notificati altri Avvisi di accertamento riguardanti la medesima fattispecie, sebbene riferiti ad annualità precedenti, i quali, erano stati annullati dalla Commissione tributaria regionale di Palermo ma le cui relative sentenze non erano ancora divenute definitive.
A parere dell'Amministrazione, quindi, non sarebbe stata necessaria la notifica di un ulteriore Avviso di accertamento riferito alla annualità successiva, atteso che la Società – secondo l'Amministrazione – era già a conoscenza delle motivazioni poste alla base della pretesa e della relativa iscrizione a ruolo.
La Commissione tributaria regionale di Palermo ha confermato la sentenza di prima istanza ritenendo che l'iscrizione a ruolo Tarsu - Tia effettuata dal Comune di Palermo nei confronti della Società, risultava illegittima per omessa notifica del prodromico Avviso di accertamento in violazione di quanto espressamente prescritto nell'ipotesi di rettifica delle dichiarazioni.
Ha ritenuto, nella sostanza, che finchè l'Avviso di accertamento già precedentemente notificato alla parte e riferito alla medesima fattispecie - sebbene per annualità diverse - non diventa definitivo l'ufficio ha l'obbligo, anche per le annualità successive, di far precedere l'iscrizione a ruolo da distinti avvisi di accertamento riferiti alle rispettive annualità. La questione
Per poter procedere ad una corretto inquadramento della questione in esame occorre richiamare quanto previsto dall'articolo 70 del d.lgs. n. 507/1993 “Disciplina della riscossione della tassa sui rifiuti solidi urbani” il quale dispone che la quantificazione della tassa è resa possibile dalla auto - denuncia che i contribuenti sono tenuti a presentare ai rispettivi comuni entro il 20 gennaio successivo dall'inizio dell'occupazione o detenzione relativamente a tutti i locali ed aree tassabili, siti nel relativo territorio. La denuncia così presentata produce effetti anche con riguardo agli anni successivi, pertanto non è necessario ripresentarla a meno che non sopraggiungano variazioni delle iniziali condizioni di tassabilità.
In tale ultima evenienza, il contribuente è tenuto a presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo a quello in cui è intervenuta la variazione in questione, una denuncia di variazione con la quale viene nuovamente liquidato il tributo. Il successivo art. 71 del d.lgs. 507/1993 dispone che, nell'ipotesi di omessa denuncia, l'Amministrazione (ente impositore) provvede a comminare le sanzioni, mediante notifica di avviso d'accertamento d'ufficio, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata, a pena di decadenza (art. 72 d.lgs. 507/1993).
Nella fattispecie esaminata dalla sentenza in commento, l'Amministrazione comunale aveva inviato alla Società contribuente degli Avvisi di accertamento riferiti alla medesima fattispecie, ma ad annualità precedenti, che erano stati impugnati e quindi non erano ancora divenuti definitivi. Nella sostanza, come si legge nella pronuncia, “… l'ente locale appellante si duole che il primo giudice abbia annullato la partita di ruolo in quanto la relativa iscrizione non era stata preceduta da avviso di accertamento nonostante le superfici per le quali il credito tributario era stato iscritto a ruolo fossero maggiori di quelle originariamente dichiarate dalla società contribuente; secondo la prospettazione dell'appellante il primo giudice avrebbe errato non considerando che tali maggiori superfici erano state accertate con sentenze intervenute fra le stese parti per annualità precedenti …”.
Sulla base di tali considerazioni, la Commissione regionale ha rigettato l'appello del Comune di Palermo ritenendo che “… non è stato provato che le sentenze su cui si fonda la doglianza siano divenute irrevocabili, avendo la società appellata opposto, anzi, l'intervenuta impugnazione delle decisioni …”. La soluzione giuridica
Le sopra richiamate disposizioni – come detto – consentono agli enti impositori di procedere direttamente alla liquidazione della pretesa tributaria ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare al contribuente un preventivo Avviso di accertamento, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente che non siano stati oggetto di alcuna modificazione o variazione: dunque sulla base di dati ed elementi già acquisiti e dotati di certezza. Nella sostanza, se l'Ente basa la propria pretesa su elementi già noti, forniti dallo stesso contribuente mediante dichiarazioni, può riscuotere l'imposta senza prima formare un accertamento.
Nella fattispecie oggetto del giudizio di che trattasi, la Società appellata però aveva impugnato gli Avvisi di accertamento riferiti alle annualità precedenti contestando la fondatezza delle relative pretese tributarie, per cui sia i Giudici di primo grado che quelli di appello hanno ritenuto che sarebbe stato onere espresso del Comune (ente impositore) procedere alla notifica di un nuovo Avviso di accertamento riferito alla specifica annualità in contestazione.
Osservazioni
Il citato art. 71 del d.lgs. n. 507/1993, prevede l'emissione dell'Avviso di accertamento relativo alla Tarsu soltanto nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia presentato la Denuncia prescritta dall'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993, ovvero nell'ipotesi in cui l'Ufficio ritenga che la denuncia presentata dal contribuente non sia fedele ovvero sia incompleta.
Qualora la Denuncia sia stata presentata, invece, l'ente impositore, se ritiene di non contestarla, potrà provvedere alla notifica della relativa cartella esattoriale senza preventiva emissione di alcun avviso di accertamento, procedendo così alla liquidazione del tributo in base agli elementi dichiarati dallo stesso contribuente o a seguito di denuncia di variazione. L'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, consente al Comune impositore di procedere direttamente alla liquidazione della Tarsu e alla conseguente iscrizione a ruolo quando il relativo importo venga determinato attraverso la pedissequa applicazione dei ruoli riferiti all'anno precedente e degli elementi in essi contenuti.
Riferimenti giurisprudenziali
La sentenza territoriale in esame, nella sostanza, rappresenta una sorta di “svolta” rispetto agli orientamenti che nel corso degli ultimi anni si sono consolidati sul tema in argomento. Ed infatti, la Suprema Corte pronunciandosi su fattispecie analoghe a quello affrontato dalla Commissione tributaria regionale di Palermo, ha avuto modo di affermare che “… per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72 del d.lgs. n. 507/1993 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, sicché, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma 1 dell'art. 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito.” (Cassazione Civile, sezione trib., del 26 novembre 2016 n. 2152).
In altro arresto di analogo tenore ha statuito che “… il termine di decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006 si applica solo ove il comune abbia provveduto all'emissione di avviso di accertamento, essendo stata omessa dal contribuente la denuncia prescritta ex art. 70 del d.lgs. n. 507/1993 oppure risultando tale denuncia infedele o incompleta, mentre opera il termine di decadenza triennale qualora l'ente non abbia provveduto ad alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente, procedendo direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica della cartella esattoriale...” (Cassazione Civile sez. V. del 29 novembre 2016 n. 24187).
Ed ancora, in altra meno recente pronuncia, che “in tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72 del d.lgs. 15 novembre 1993 n.507 non prevede, in caso di accertamento non ancora divenuto definitivo, quindi in pendenza di ricorsi alle commissioni tributarie, l'iscrizione a ruolo del solo tributo principale e per la sola parte non eccedente la misura prevista dall'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Ne consegue che, anche quando il contribuente abbia impugnato in sede giudiziaria l'avviso di accertamento, resta consentito all'ente impositore di provvedere all'iscrizione a ruolo della pretesa tributaria per intero, e non soltanto nel limite di un terzo, come previsto dal comma primo dell'art. 15 cit., non potendo tale fattispecie essere sussunta neppure sotto l'art. 68, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, il quale prevede la riscossione frazionata del tributo solo per le somme determinate a seguito di una sentenza tributaria di merito” (Cassazione Civile, Sezione V, del 30 dicembre 2009 n. 28091). |