Comunicazioni tra avvocato e assistito: vale anche la messaggistica cellulare
03 Agosto 2021
L'avvocato che comunica mediante messaggi con il proprio assistito commette una violazione deontologica?
Il Consiglio Nazionale Forense (con sentenza n. 28/2021) ha chiarito che nessuna violazione deontologica - in particolare degli artt. 9 e 35 comma 11 (comma 9 codice vigente), del codice deontologico forense - viene commessa dall'avvocato che informa la propria assistita attraverso messaggi inviati tramite cellulare. Nel caso oggetto della predetta sentenza l'avvocato, mediante più messaggi sms alla propria assistita, aveva chiesto di essere contattato con urgenza avvisandola di essere stato nominato difensore d'ufficio. Il Consiglio territoriale a causa di tale comportamento decideva di sanzionare il difensore con la censura. L'appello del ricorrente veniva ritenuto fondato dal Consiglio Nazionale Forense che annullava, pertanto, la sanzione disciplinare inflitta: «Rileva questo Giudice come l'uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell'art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo. |