Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali e non punibilità per particolare tenuità del fatto

08 Settembre 2021

In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.
Massima

In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime risultassero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

Il caso

Impugnando la sentenza con cui la Corte d'Appello – dando seguito alle statuizioni rese dal Giudice Primo Grado – aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, l'imputato ne contestava la mancanza e la illogicità della motivazione, sia in relazione alla ritenuta configurabilità del fatto di reato, sia con riguardo alla sussistenza del richiesto elemento soggettivo.

Non solo, ma l'impugnata sentenza era altresì censurata: per violazione dell'art. 131-bis c.p., la cui applicazione era stata esclusa in ragione di omissioni contributive relative ad anni successivi e, comunque, prive di rilevanza penale; per contraddittorietà della motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 comma 4 c.p., giacché la richiesta sospensione condizionale della pena non era stata concessa pur se la precedente condanna, riportata dall'imputato, era stata oggetto di provvedimento “di condono” e pur se, comunque, trattavasi di condanna a pena che, considerata cumulativamente con quella inflitta a mezzo dell'impugnata sentenza, era inferiore ai limiti previsti dall'art. 163 c.p.

Ritenuto meritevole di accoglimento il solo motivo di ricorso proposto in relazione agli artt. 163 e 164 comma 4 c.p., il Giudice di Legittimità, dato comunque atto dell'intervenuta prescrizione, annullava l'impugnata sentenza.

La questione

Tra le molteplici questioni trattate, il Giudice di Legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in merito alla operatività, in relazione al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, L. 638/1983 [convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638], della previsione di cui all'art. 131-bis c.p.

Come detto, infatti, l'impugnata sentenza era censurata anche nella parte in cui la applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, pur se ritualmente richiesta, era stata negata in ragione della accertata sussistenza di omissioni contributive relative ad anni successivi a quello in contestazione, sebbene le medesime, di per sé considerate, erano risultate prive di rilevanza penale.

Le soluzioni giuridiche

Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, l'art. 2, comma 1-bis, d.l. 463/1983, dispone che:

  • l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti [ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 l. 153/1969], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032;
  • se, invece, l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, a trovare applicazione è la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000;
  • il datore di lavoro, comunque, non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, allorquando provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

A compendio delle modifiche portate dal citato art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in Giurisprudenza si è affermato, ormai costantemente, che, per effetto di dette innovazioni normative e, in particolare, della previsione di una specifica soglia di punibilità [con conseguente sanzionabilità in via meramente amministrativa delle fattispecie c.d. “sotto-soglia”], il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si configura, oggi, come fattispecie connotata da una progressione criminosa, nel cui ambito, superata la soglia di punibilità di euro 10.000, «rapportati ad anno solare» [così, letteralmente, Cass. Pen. Sez. III, 15.04.2019, n. 16162], le ulteriori omissioni verificatesi nel corso del medesimo anno rilevano quali momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata [in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, 20.10.2016, n. 649; in senso conforme Cass. Pen., Sez. III, 11.05.2016, n. 37232].

Pertanto, superata la configurazione del reato di mera omissione, perfezionantesi alle singole scadenze dei termini versamento [cioè a dire, il giorno 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi; in termini, si veda, tra le tante, Cass.Pen, Sez. III, 05.03.2015, n. 26732], la fattispecie delittuosa in commento si atteggia quindi a reato unico:

  • che si consuma «nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato» [Cass. Pen., Sez. III, 23.05.2018, n. 23179], supera l'importo di 10.000 euro;
  • rispetto al quale, ciascuna delle eventuali ed ulteriori omissioni, relative ai mesi successivi dello stesso anno, si atteggia non già a mero «post factum penalmente irrilevante» [Cass. Pen., Sez. III, 23.05.2018, n. 23179], bensì a momento esecutivo «di un reato unitario a consumazione progressiva la cui definitiva cessazione coincide o con la infruttuosa scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità omessa, ovvero con la data del 16 gennaio dell'anno successivo a quello di immediato riferimento» [Cass. Pen., Sez. III, 12.03.2021, n. 9909].

Orbene, se è vero, per un verso, che, così ricostruita la struttura della fattispecie delittuosa in commento, deve ritenersi oggi «non (…) configurabile la reiterazione del reato per ogni singolo omesso versamento nell'anno di riferimento, che, sotto il vigore della legge ante modifica, integrava l'unicità del disegno criminoso ai fini dell'art. 81 comma 2 c.p.» [Cass. Pen., Sez. III, 10.06.2019 n. 25537], è altrettanto vero, per altro verso, che le omissioni contributive ulteriori rispetto a quella o a quelle integranti il reato ben possono rilevare nella prospettiva dell'art. 131-bis c.p., potendo il giudice – ai fini delle statuizioni in ordine alla configurabilità, o meno, della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – prendere in considerazione non solo il numero delle mensilità nelle quali la condotta omissiva si è verificata [in tal senso, da ultimo, Cass. Pen., Sez. III, 05.07.2018, n. 30179], ma anche le omissioni verificatesi nell'anno di riferimento ed ulteriori rispetto a quelle integranti la fattispecie delittuosa, così come le omissioni occorse in anni antecedenti o successivi [in tal senso, si veda, Cass. Pen., Sez. III, 07.10.2020, n. 16485].

Infatti, pur se la giusta precisazione per cui l'art. 131-bis terzo comma c.p., «nel collegare l'abitualità del comportamento alla pluralità o reiterazione di condotte, si riferisce, all'evidenza, soltanto a quelle che già di per sé costituiscono reato, anche isolatamente valutate, sì da evidenziare – volta per volta – una nuova e ripetuta lesione del bene giuridico tutelato dalla norma penale» [Cass. Pen. Sez. III, 10.06.2019, n. 25537], consente di affermare che, nella prospettiva della citata disposizione di legge, «il mero riferimento alla reiterazione dell'omissione del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali non appare corretto per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità» [Cass. Pen. Sez. III, 10.06.2019, n. 25537], cionondimeno la causa di non punibilità in commento presuppone comunque – e necessariamente – che l'offesa recata al bene giuridico protetto sia di particolare tenuità.

Talché, se detta particolare tenuità deve essere desunta [stante il disposto dell'art. 131-bis, primo comma, c.p.] dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo [valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, c.p.], appare corretto affermare che, ai fini della positiva delibazione della particolare tenuità, non è di per sé sufficiente l'accertamento della modesta entità del contenuto dell'obbligo contributivo non adempiuto, avendo rilievo anche la valutazione delle modalità e della durata della violazione [in tal senso, Cass. Pen., Sez. III, Cass. Pen. Sez. III, 28.04.2020, n. 13107].

E se, come detto, le modalità della condotta devono essere valutate in ragione di quanto previsto dall'art. 133, primo comma, c.p. [ai sensi del quale la gravità del reato è desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione, dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, nonché dalla intensità del dolo o dal grado della colpa], l'offesa non può essere considerata particolarmente tenue allorquando alle plurime violazioni poste in essere nel corso dell'anno in contestazione – ed integranti, perché “sopra-soglia”, la fattispecie delittuosa – si sommano inadempimenti del medesimo obbligo che, pur se relativi ad anni antecedenti o successivi e pur se singolarmente considerati privi di rilevanza penale, rilevano quali accadimenti «comunque accrescitivi dell'offesa al bene giuridico protetto» [Cass. Pen. Sez. III, 28.04.2020, n. 13107], che contribuiscono, come tali, ad accentuare la lesione inferta all'interesse tutelato per effetto della consumazione del reato [si veda, al riguardo, Cass. Pen., Sez. III, 23.05.2018, n. 23179].

Osservazioni

Secondo la più attenta Giurisprudenza, quindi, all'attuale configurazione del reato di cui all'art. all'art. 2, comma 1-bis, L. 638/1983, alla stregua di fattispecie delittuosa a struttura unitaria che si consuma nel momento in cui «si verifica, data la sommatoria dell'ultimo con i pregressi mancati versamenti, il superamento della soglia di punibilità» [Cass. Pen., Sez. III, 12 marzo 2021, n. 9909], consegue:

  • che le eventuali ed ulteriori omissioni si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata;
  • che le medesime omissioni, così come quelle relative ad anni antecedenti o successivi e pur se prive di rilevanza penale, rilevano comunque quali accadimenti destinati ad incrementare il disvalore sotteso alla fattispecie delittuosa e, come tali, ostativi alla concreta operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.p.

E, conformandosi agli illustrati assunti, il Giudice di Legittimità, nella pronuncia qui in commento, ha ribadito che “la sussistenza di plurime omissioni nel corso dell'anno in contestazione ed in quelli antecedenti o successivi, ove pure queste ultime fossero sprovviste di rilevanza penale, è condizione ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.”.

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