Sfratto per morosità e procedimento di mediazione

Redazione scientifica
15 Settembre 2021

E' colui che intima lo sfratto per morosità ad avere l'onere di attivare il procedimento di mediazione.
A norma dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010, nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito ex art. 667 c.p.c. i commi 1-bis e 2 dell'art. 5 del menzionato decreto non si applicano e ciò significa che l'esperimento del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda solo a seguito del mutamento del rito disposto a norma dell'art. 667 c.p.c. Con l'ulteriore precisazione che è parte intimante ad avere l'onere di attivare il procedimento di mediazione, avendo formulato la domanda di risoluzione del contratto con l'intimazione di sfratto per morosità.

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