Revoca dell’amministratore condominiale: la gravità dell’inadempimento è predeterminata dalla legge
24 Settembre 2021
Il comma 11 dell'art. 1129 c.c. prevede che il Tribunale, adito anche da un solo condomino, possa revocare l'amministratore se non rende il conto della gestione ovvero in caso di gravi irregolarità. In ipotesi di gestione irregolare degli affari condominiali la gravità dell'inadempimento risulta apprezzata già a monte dallo stesso Legislatore e, nella ricorrenza della stessa, non può che essere disposta la revoca dell'amministratore che se ne sia reso responsabile e che neppure riesca a giustificare siffatte omissioni.
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