Fideiussione a garanzia dell'adempimento di un contratto di locazione: non può parlarsi di carattere futuro delle obbligazioni garantite

Katia Mascia
04 Ottobre 2021

La sentenza del Tribunale di Torino si occupa della garanzia fideiussoria rilasciata per assicurare il pagamento di canoni locatizi e oneri accessori, ritenendo che l'indicazione dell'importo massimo da garantire sia una regola da rispettare soltanto nell'ipotesi in cui la fideiussione sia prestata per un'obbligazione futura.
Massima

Nel caso di fideiussione rilasciata a garanzia dell'adempimento di obbligazioni derivanti da un contratto di locazione, non può parlarsi di fideiussione per operazioni future, posto che è al rapporto garantito che deve farsi riferimento (vale a dire al contratto di locazione) ed alle obbligazioni nascenti dallo stesso (e, quindi anche quelle relative al pagamento dei canoni) che non nascono da nuove operazioni poste in essere dal debitore principale, ma sono determinate ed individuate, quanto alla loro fonte, nella fideiussione prestata, ed il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali.

Il caso

Due soggetti, condebitori in solido, proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Torino, chiedendo fosse dichiarata la nullità del contratto di locazione posto a fondamento del decreto stesso, ritenendolo stipulato in violazione di norme imperative. Secondo la tesi attrice, le parti si sarebbero accordate per la stipulazione di un contratto di locazione ad uso abitativo, fattispecie per la quale l'art. 1, comma 4, della l. n. 431/1998 richiede la forma scritta. Chiedevano, quindi, in via principale, che il decreto opposto fosse revocato e/o comunque dichiarato privo di ogni effetto giuridico.

Uno dei due opponenti, poi, chiedeva fosse dichiarata la nullità di una scrittura privata con la quale aveva sottoscritto garanzia fideiussoria a favore dell'altra, per garantire il pagamento dei canoni locatizi, escutibile a prima richiesta scritta e posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, in quanto carente di un requisito essenziale per la validità dell'atto, ossia dell'importo massimo garantito. Chiedeva, comunque, che fosse dichiarata l'estinzione della garanzia, ex art. 1956 c.c. Affermava, altresì, di non avere mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale, in via pregiudiziale, chiedeva fosse accertata la carenza di legittimazione e di interesse ad agire dell'uomo, nonchè, subordinatamente, la tardività della sua opposizione. Nel merito, chiedeva di respingere in toto l'opposizione proposta e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo emesso, con condanna della parte opponente al pagamento della somma ingiunta.

La questione

Si trattava di stabilire se fosse assolutamente necessario l'indicazione dell'importo massimo garantito nell'ipotesi in cui venisse prestata una fideiussione a garanzia dell'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale di Torino accoglie parzialmente l'opposizione proposta, revocando integralmente il decreto ingiuntivo opposto - essendo stato richiesto ed emesso per una somma superiore al dovuto - anche sulle spese di lite. Rigetta la domanda di nullità del contratto di locazione, mancando agli atti una qualsiasi dichiarazione scritta che supporti l'assunto di parte attrice ed essendo insufficienti i documenti allegati a dimostrare la volontà delle parti di stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo anzichè ad uso diverso. Condanna gli opponenti a corrispondere, in favore della parte opposta, una somma di denaro a titolo di canoni di locazione, minore di quella richiesta. Infine, rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti e dispone la compensazione delle spese di lite, nella misura di 2/3, condannando gli opponenti al pagamento, in favore dell'opposto, del restante terzo delle spese processuali.

Osservazioni

Con riguardo all'opposizione al decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la mancata produzione, da parte dell'opponente, della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione stessa, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, ossia da documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pur essendo volto a un completo riesame del provvedimento, non ne costituisce un'impugnazione, avendo piuttosto lo scopo di provocare quell'ordinario processo di cognizione che non ha avuto luogo nella prima fase del procedimento per il carattere sommario di essa svolgentesi a contraddittorio non integro.

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale, e cioé il creditore quella di attore e il debitore quella di convenuto. Posizione che esplica i suoi effetti non soltanto nell'ambito dell'onere della prova ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti.

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, come si è detto, ad un ordinario e autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario. Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso. In tale giudizio ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un qualsiasi diritto in giudizio, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel caso de quo la parte opposta ha assolto l'onere di provare il proprio diritto ad ottenere il pagamento dei canoni locatizi producendo in giudizio il relativo contratto. Tuttavia, non ha chiarito, nè in fase monitoria nè in fase di merito, le esatte mensilità di cui chiede il pagamento, avendo fatto genericamente riferimento alla morosità di alcuni canoni locatizi.

Per il giudicante l'opponente è sia legittimato ad agire che titolare dell'interesse ad agire, in virtù della sua posizione di debitore solidale, in base al contratto di fideiussione a prima richiesta.

Mentre la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, al fine di ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, l'interesse ad agire è una condizione dell'azione, che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

La scrittura privata con la quale si sottoscriveva garanzia fideiussoria, ritenuta nulla da parte attrice - difettando il requisito essenziale dell'importo massimo garantito, previsto dall'art. 1938 c.c. - viene invece considerata valida dalla parte opposta, secondo la quale questa dell'importo massimo garantito è una regola da rispettarsi soltanto nell'ipotesi di fideiussione prestata per un'obbligazione futura, diversamente da quanto avviene in caso di rapporto locatizio, nel quale l'obbligazione di pagamento del canone matura in sede di conclusione del contratto.

La fideiussione è un negozio giuridico in base al quale un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l'adempimento di un'obbligazione altrui, con tutto il suo patrimonio, a norma dell'art. 2740 c.c.

La Suprema Corte ha in passato affermato che nel caso di fideiussione prestata per garantire l'adempimento di un contratto di locazione non può parlarsi di fideiussione per operazioni future, posto che deve farsi riferimento al rapporto garantito ed alle obbligazioni dallo stesso nascenti che non sorgono da nuove operazioni poste in essere dal debitore principale, ma sono determinate ed individuate, quanto alla loro fonte, nella fideiussione prestata ed il cui importo è determinato sulla base delle previsioni contrattuali (Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 2008, n. 26064).

Pertanto, l'oggetto della fideiussione si determina in virtù delle clausole contrattuali contenenti la misura dei canoni di locazione dovuti dal debitore al creditore garantito in conformità degli impegni assunti. L'art. 1346 c.c. indica l'oggetto fra i requisiti del contratto, precisando che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La determinatezza implica l'integrale predisposizione ad opera delle parti dei termini contrattuali, attuata nella piena consapevolezza di assumere un vincolo negoziale. Se la prestazione non è espressamente definita al momento del contratto, la sua determinazione può anche avvenire per relationem, cioè attraverso il rinvio ad altri atti, delle parti o di terzi, che di per sé non abbiano una funzione determinativa del contratto.

Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale sabaudo evidenzia come l'entità dei canoni sia determinabile per relationem facendo riferimento al contratto di locazione che espressamente contempla il pagamento di una certa somma mensile a titolo di canone per una durata di sei anni, contratto espressamente indicato in sede di assunzione di garanzia.

Riferimenti

Baraggioli, La volontà di prestare fideiussione, in Nuova giur. civ. comm., 2009, fasc. 5, 472;

Celeste, Fideiussione accessoria al rapporto di locazione, applicabilità del rito ordinario e esclusione della vis attractiva del rito lavoro in caso di connessione, in Immob. & proprietà, 2020, fasc. 10, 584.

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