La domanda di concordato preventivo nelle società di capitali
05 Maggio 2021
L'amministratore delegato di una s.p.a. presenta domanda di ammissione al concordato preventivo sulla base di una generica delega dell'assemblea a compiere gli atti di straordinaria amministrazione. I creditori sociali possono contestarne la legittimazione attiva deducendo la necessità di una delega specifica e espressa?
Caso pratico - L'amministratore delegato di una società per azioni presenta ricorso al tribunale per ottenere l'accesso al concordato preventivo con riserva. L'amministratore si ritiene legittimato a presentare la domanda sulla base della delega dell'assemblea che gli consente di compiere gli atti di straordinaria amministrazione. I creditori della società contestano tale legittimazione deducendo la necessità di una delega espressa e specifica che lo autorizzi a presentare domanda di ammissione al concordato preventivo. Si pone il problema di stabilire se una generica autorizzazione da parte dell'assemblea dei soci a compiere gli atti di straordinaria amministrazione comprenda anche il potere di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo o se, viceversa, per tale adempimento sia necessaria una delega specifica ed espressa.
Spiegazioni e conclusioni - Nel caso di domanda di concordato con riserva il debitore chiede al tribunale un termine per depositare sia la proposta, sia il piano e sia la relazione di un professionista sulla fattibilità del concordato. Con tale tipo di concordato (con riserva o in bianco) l'imprenditore ottiene fin dal momento della presentazione del ricorso e sebbene questo sia privo della proposta e del piano tutti i vantaggi propri del concordato preventivo, soprattutto per quel che riguarda la protezione del proprio patrimonio posto che i creditori devono astenersi dal porre in essere azioni esecutive e cautelari, dall'acquistare diritti di prelazione e sono inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei precedenti novanta giorni. Il debitore può quindi compiere l'ordinaria amministrazione ed ha tempo per definire la proposta e il piano e quindi per avviare e concludere le relative trattative. I creditori sono evidentemente svantaggiati dal concordato con riserva atteso che, senza che ancora vi sia, di fatto, una proposta o un piano, non possono agire contro il patrimonio del debitore. Orbene, l'art. 152 L.F., richiamato dall'art. 161 L.F. che disciplina la domanda di concordato preventivo, stabilisce che nelle società di capitali la proposta e le condizioni del concordato sono deliberate dagli amministratori, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo e dello statuto. In ogni caso, la decisione o la deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 c.c. L'iscrizione, richiesta a pena di inammissibilità della domanda, ha efficacia costitutiva. Tali norme valgono anche nel caso di concordato con riserva (Cons. Nazionale Notariato, 19 aprile 2013, Studio n. 100). Lo statuto può dunque prevedere una deroga e delegare l'amministratore delegato a decidere se presentare o meno la domanda di concordato. E' però necessario che tale deroga sia prevista in modo specifico ed espresso, non dovendosi considerare tale una clausola che preveda la preventiva e generica autorizzazione da parte dell'assemblea per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione (Trib. Massa 29 luglio 2025). Inoltre, la domanda introduttiva e la decisione relativa alle condizioni del concordato con riserva devono essere formalizzate, a pena di inammissibilità della domanda, con atto notarile. Va infine precisato che la delibera e la sua iscrizione nel registro delle imprese fanno sì che la decisione degli amministratori sia resa conoscibile ai soci i quali sono messi nelle condizioni di controllarne l'operato e che la mancata indicazione nella delibera del contenuto della proposta e del piano può essere rilevata esclusivamente dai soci e non dai creditori (Trib. Milano, 22 luglio 2015). In conclusione, dunque, è da ritenere che l'amministratore delegato debba avere una specifica ed espressa delega a chiedere il concordato preventivo e non possa avvalersi di una generica delega assembleare a compiere atti di straordinaria amministrazione.
Normativa e giurisprudenza
Per approfondire
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