Consumo idrico: lecita la delibera che consente la ripartizione mista consumi/millesimi

Maurizio Tarantino
19 Ottobre 2021

Chiamato ad accertare la legittimità della delibera, nella parte in cui l'assemblea approvava un criterio misto di ripartizione delle spese idriche, il Tribunale capitolino adìto ha precisato che, in presenza di un condominio nel quale è impossibile l'installazione di un contatore di registrazione del consumo idrico per ogni unità immobiliare, mentre è possibile l'allocazione solo per quelle ad uso commerciale, è lecita la delibera che consente la ripartizione mista consumi/millesimi.
Massima

È legittima la delibera dell'assemblea che adotti un criterio misto in un condominio nel quale l'installazione dei misuratori di consumo idrico è possibile solamente in alcune unità immobiliari, conseguendone che non è viziata la delibera che addebiti le spese secondo i consumi per i locali ad uso diverso, mentre, per le unità abitative in cui è tecnicamente impossibile l'uso dei misuratori, è valida la ripartizione secondo i criteri millesimali.

Il caso

L'assemblea, riscontrata l'impossibilità tecnica materiale dell''installazione dei misuratori nelle unità abitative, facendo seguito alla delibera del 2016, nel mese di ottobre 2018 deliberava di dare corso alla stessa limitatamente ai locali commerciali nonché alla locale autorimessa. Di conseguenza, secondo il condominio le tabelle millesimali del consumo di acqua individuale dovevano rimanere, per i locali di cui sopra, valide ed efficaci ai fini della ripartizione di tutte le spese (escluse le spese dei consumi attribuite in ragione dell'effettivo consumo come dai contatori da installarsi). Detto ciò, l'attrice - proprietaria del locale posto al pian terreno dell'edificio in condominio adibito a ristorante/pizzeria - eccepiva che la deliberazione era illegittima. Per meglio dire, secondo il ragionamento dell'attrice, nel condominio, composto da abitazioni e negozi, non erano presenti i contatori di sottrazione che consentissero la ripartizione delle spese dell'acqua sulla scorta dei consumi. In ragione di ciò il condominio si era attivato per farli installare e, all'esito delle verifiche tecniche, appurava che l'installazione sarebbe stata possibile solamente in alcune unità immobiliari: quelle ad uso diverso dall'abitativo, mentre risultava tecnicamente impossibile nelle abitazioni. Inoltre, l'attrice evidenziava che la delibera assembleare era in aperto contrasto con il regolamento condominiale, la normativa regionale e statale in materia. Quindi, per le ragioni esposte, secondo questa posizione, era evidente l'impossibilità pratica di suddividere tra tutti i costi relativi alle tariffe applicate dal fornitore del servizio idrico. In virtù di quanto esposto, l'attrice aveva chiesto l'invalidità della delibera.

La questione

La questione in esame è la seguente: l'installazione di misuratori idrici solo per alcune unità immobiliari rende legittima la delibera che adotta un criterio misto consumi/millesimi di ripartizione delle spese?

Le soluzioni giuridiche

Secondo il magistrato adìto, la vera questione posta dalla lite riguarda la legittimità di un doppio criterio di misurazione di consumi e costi: con misuratore per i locali terranei (tra cui quello dell'attrice); per millesimi per gli altri appartamenti. A questo tipo di criterio, con il provvedimento in commento, il Tribunale di Roma ha dato risposta positiva.

a) La conformazione dell'impianto idrico

Invero, secondo il ragionamento del giudicante, anche se la legge nazionale e regionale, in una ottica di contenimento dei consumi idrici, prevede la regola dell'installazione di misuratori individuali, tuttavia, nel caso di specie era oggettivo e pacifico tra le parti che negli appartamenti, per la conformazione dell'impianto idrico c.d. passante, tale misurazione non era possibile; tuttavia, ciò non vietava la possibilità dell'applicazione della regola (misurazione individuale) limitatamente a quelle unità immobiliari (site al piano terra).

b) Criterio basato su unità immobiliari aventi diversa destinazione

Secondo il provvedimento in commento, nella vicenda non si pone un problema di differenziazione di regola di calcolo tra unità immobiliari omogenee, ma tra appartamenti ed unità immobiliari aventi diversa destinazione. A questo proposito, richiamando le rispettive normative, il giudicante ha precisato che:

- il d.lgs. n. 152/2006, all'art. n. 146, dispone che le Regioni debbano adottare misure volte ad “…f) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano”;

- la legge regionale del Lazio n. 5/2014, a sua volta, prevede che “Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore in conformità all'art. 146, comma 1, lett.f), del d.lgs. 152/2006”.

Nello stesso corpo normativo quindi si evidenzia una chiara distinzione tra abitazioni da un lato ed immobili nei quali viene esercitata attività di impresa o terziaria dall'altro, in cui vanno installati “contatori differenziati”. A questo proposito - secondo il Tribunale capitolino - quest'ultima differenziazione è del tutto ovvia in quanto rispondente alla diversa utilizzazione dell'immobile cui è connessa una diversa fruizione, anche sotto il profilo quantitativo dell'acqua. Di conseguenza, nessun dubbio sulla legittimità della delibera quando la differenziazione venga introdotta tra immobili residenziali ed immobili aventi altra destinazione, come nella specie (diverso sarebbe stato il caso di presenza di abitazioni per le quali fosse stato impossibile una misurazione individuale accanto ad abitazioni ove detta misurazione risultasse invece attuabile).

c) Il pagamento del consumo effettivo dei proprietari dei locali commerciali

Oltre a ciò - sostiene il magistrato romano - anche a seguito di quanto esposto, era emerso che l'attrice non era in alcun modo pregiudicata dalla delibera impugnata in quanto questa le consentiva di pagare in ragione del consumo effettivo di acqua avvenuto nei propri locali, a differenza (invece) di altri condomini proprietari di appartamenti che (eventualmente) continuavano a pagare anche per consumi non eseguiti (ma eseguiti da altri) dovendo fare riferimento al meno equo criterio residuale millesimale.

d) Le tariffe idriche

Infine, in merito alla questione della concreta applicazione delle tariffe idriche, secondo la pronuncia in commento, ciò costituiva una problematica estranea all'oggetto della lite che riguardava il tema a monte dei criteri di misurazione dei consumi e di ripartizione dei costi. Ad ogni buon conto, in base al parere tecnico depositato in atti, inoltre, era fuori discussione la fattibilità tecnica del conteggio.

In conclusione, per i motivi esposti, l'impugnazione della condomina è stata rigettata.

Osservazioni

La pronuncia in oggetto è interessante in quanto si presta ad alcune precisazioni generali in merito agli aspetti afferenti alla ripartizione delle spese idriche.

In argomento giova ricordare che il d.P.C.M. 4 marzo 1996, recante disposizioni in materia di risorse idriche ed emanato in conseguenza della l. 5 gennaio 1994, n. 36, aveva stabilito che, ove la consegna e la misurazione fossero effettuate per utenze raggruppate (contatore unico condominiale), la ripartizione interna dei consumi doveva essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa. Tale obbligo è stato, poi, reiterato nel d.lgs. n. 152/2006 il quale, con l'art. 146, aveva previsto l'installazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa, unico mezzo per azzerare i contrasti interni in ordine alla ripartizione degli oneri di spesa.

A tal proposito, i giudici hanno osservato che la contabilizzazione dei consumi deve intendersi come necessaria ai sensi della normativa vigente, tesa a responsabilizzare gli utenti nell'utilizzo di questa importante risorsa naturale (Trib. Milano 3 maggio 2019, n. 4275: nel caso specifico, l'assemblea condominiale aveva deliberato l'obbligo di ciascun condomino di installare un contatore di misurazione dell'acqua potabile in ogni singola unità abitativa, eliminando il consumo secondo i millesimi; uno dei condomini si opponeva, ma il Tribunale meneghino rigettava l'impugnativa confermando la validità della delibera basandosi, fra l'altro, sulle precedenti interpretazioni della Cassazione in materia).

Difatti, anche la Cassazione ritiene che il criterio corretto per la ripartizione delle spese dell'acqua in condominio sia quello basato sull'effettivo consumo per unità immobiliare stabilito da contatori. Se questi sono assenti, il criterio che deve prevalere è quello per millesimi di proprietà, di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. Difatti, salva diversa convenzione, la ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c. in base ai valori millesimali (Cass. civ., sez. II, 1° agosto 2014, n. 17557; in senso conforme, Trib. Lecco 31 ottobre 2020, n. 399; Trib. Milano 6 febbraio 2018, n. 1280). Pertanto, l'esistenza di una determinata convenzione all'interno del regolamento contrattuale può e deve essere superata con l'installazione dei misuratori (Trib. Milano 3 maggio 2019, n. 4275, secondo il quale la ripartizione a contatore è imposta dalla normativa di settore che è di natura pubblicistica e anche di derivazione comunitaria, con conseguente prevalenza sulle norme nazionali o locali eventualmente contrastanti). A sostegno di ciò, secondo altra pronuncia, è valida la convenzione contenuta in un regolamento contrattuale in ordine alla ripartizione delle spese della bolletta dell'acqua, potendo una tale convenzione essere poi modificata solo all'unanimità da tutti i condomini e non soltanto per effetto dell'installazione di un contatore di sottrazione in una singola unità immobiliare (Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 2020, n. 3060).

Premesso quanto innanzi esposto, con la pronuncia in commento, il Tribunale di Roma ha ribadito un principio importante: l'art. 146 del d.lgs n. 152/2006 costituisce norma d'interesse pubblico, sicché, con l'obbligo/possibilità di installazione dei contatori in esame, deriverebbe l'inefficacia sopravvenuta delle disposizioni contenute nei regolamenti contrattuali che impongono la ripartizione sulla scorta dei millesimi e/o di altro diverso criterio. Oltre a ciò, nella vicenda, attesa la particolare conformazione dell'impianto idrico, il giudice ha ammesso la ripartizione mista: per le unità ad uso diverso (in base al consumo), per le unità immobiliari (in base ai millesimi).

Tuttavia, però, lo stesso giudicante precisa nel provvedimento che “se qualche dubbio, quindi, avrebbe potuto porsi nel caso di presenza di abitazioni per le quali fosse impossibile una misurazione individuale accanto ad abitazioni ove detta misurazione risultasse invece attuabile, nessun dubbio sulla legittimità della delibera può esservi laddove invece la differenziazione venga introdotta tra immobili residenziali ed immobili aventi altra destinazione, come nella specie". Questa precisazione è importante perché porta l'interprete alla riflessione: occorre “prudenza” e, soprattutto, una “valutazione” da svolgersi caso per caso. Difatti, l'attuale pronuncia si pone “in linea di principio” con la citata giurisprudenza in merito ai criteri di ripartizione delle spese idriche alla luce dei principi comunitari; però, aggiunge “forse” un elemento importante come la possibilità del criterio misto (in questo caso, dovuto all'impossibilità dell'installazione dei contatori di sottrazione per alcune unità immobiliari).

A questo punto, in virtù dell'orientamento formatosi sull'argomento, possiamo sintetizzare i principi:

- i contatori di sottrazione prevalgono sui millesimi e sul regolamento;

- relativamente alla suddivisione dei consumi dell'acqua potabile, il criterio millesimale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c. o il diverso criterio eventualmente indicato in un regolamento di natura contrattuale sono applicabili soltanto ove nello stabile manchi un sistema di contabilizzazione. In mancanza di disposizioni regolamentari, si farà invece riferimento al criterio generale di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.;

- è possibile un criterio misto nel caso in cui l'installazione dei misuratori di consumo è possibile solamente in alcune unità immobiliari. In tal caso: per gli immobili ad uso diverso dotati di misuratore (ripartizione in base al consumo), per gli immobili ad uso abitativo in cui è impossibile l'installazione dei misuratori (ripartizione in base ai millesimi). Qualche dubbio (nel caso di destinazione omogenea) quando la medesima conclusione possa raggiungere anche in edificio totalmente destinato ad uso abitativo nel quale solo in alcune unità immobiliari si possa installare il contatore di sottrazione.

Riferimenti

Graziano, Manuale del condominio, Milano, 2018, 362;

Nicoletti, In assenza di contatori individuali, le spese del consumo idrico si ripartiscono secondo l'art. 1123, comma 1, c.c., in Condominioelocazione.it, 21 marzo 2018;

Nicoletti, La ripartizione delle spese negli impianti idrici e fognari, in Condominioelocazione.it, 4 agosto 2017.

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