Crisi d'impresa
IlFallimentarista

Garanzia ipotecaria del credito ammesso al passivo fallimentare

Girolamo Lazoppina
05 Marzo 2021

Quando un credito ipotecario è ammesso al passivo fallimentare è necessaria la rinnovazione dell'ipoteca nel termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.?

Quando un credito ipotecario è ammesso al passivo fallimentare è necessaria la rinnovazione dell'ipoteca nel termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.?

Caso pratico - Una S.p.A. viene ammessa al passivo di un fallimento in rango ipotecario. Successivamente il giudice delegato, nel decreto dichiarativo dell'esecutività del piano di ripartizione finale dell'attivo fallimentare, la colloca in rango chirografario sulla base della circostanza che l'iscrizione dell'ipoteca non era stata rinnovata entro il termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.

La società impugna il decreto sostenendo che l'ammissione al passivo del credito ipotecario comporti la sospensione del termine di durata dell'iscrizione ipotecaria e che, conseguentemente, non sia necessaria la rinnovazione dell'iscrizione.

Si pone, dunque, il problema di stabile se una volta che il credito garantito da ipoteca sia ammesso al passivo occorra o meno rinnovare l'ipoteca.

Spiegazioni e conclusioni - L'ipoteca è un diritto reale di garanzia che, ai sensi dell'art. 2808 c.c., attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

Tale diritto, tuttavia, ha un termine di durata: l'art. 2847 c.c. prevede infatti che l'iscrizione ipotecaria conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto pertanto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.

Se però il debitore il cui bene sia stato ipotecato fallisce, il creditore non può espropriare direttamente il bene ipotecato ma ha il diritto di essere soddisfatto prima dei creditori chirografari sul ricavato della vendita (ha cioè un diritto di prelazione).

Nel caso che ci occupa il creditore ipotecario è stato, con il decreto del giudice delegato, degradato a creditore chirografario e quindi ha perso il diritto di essere soddisfatto con precedenza rispetto agli altri creditori.

Ciò sulla base del mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria entro venti anni dalla sua data. Va tuttavia precisato che al momento dell'ammissione al passivo del credito il termine ventennale non era ancora scaduto ed è venuto a spirare solo successivamente.

Orbene, la Corte di cassazione intervenuta sul punto ha chiarito che “in tema di ripartizione dell'attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 L. fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria; ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, nè il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione, in quanto in materia non opera l'istituto della prescrizione, e dunque dell'ipotizzabilità della interruzione, con riguardo all'apertura del fallimento, essendo invece sufficiente, perché la garanzia giovi al creditore, che questi abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del proprio credito, senza che, alla data della domanda, l'iscrizione stessa abbia superato il ventennio, permanendo tale efficacia per tutto il corso della procedura. In questo modo l'istituto si adatta alla sistematica concorsuale, nella quale il creditore, depositata la domanda, consuma il suo potere processuale, né ha più il potere o l'onere di intervenire sul diritto d'ipoteca, che cessa di essere nella sua disponibilità una volta ammesso, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, che concreta l'espropriazione che il creditore ha diritto di chiedere, mentre nella procedura concorsuale la vendita è disposta su iniziativa del curatore.” (Cass. civ., Sez. I, 1 aprile 2011, 7570 e più recentemente Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2015 n. 16553).

I giudici di legittimità sostengono, dunque, che se il credito ipotecario è ammesso al passivo fallimentare non è necessaria la rinnovazione dell'ipoteca nel termine ventennale previsto dall'art. 2847 c.c.

Sulle base di ciò appare corretto ritenere che, nel caso pratico che ci occupa, debba essere riconosciuta la permanenza del rango ipotecario del credito della S.p.A. nel piano di ripartizione finale dell'attivo, atteso che il giudice delegato non avrebbe potuto degradarlo.

Normativa e giurisprudenza

  • Art. 96 L.Fall.
  • Art. 2847 c.c.
  • Cass. civ., Sez. I, 1 aprile 2011, 7570
  • Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2015, n. 16553

Per approfondire

V. su Cass. n. 16553/2015, La Redazione, Se lo stato passivo è definitivo, in sede di riparto nessuna ulteriore valutazione, in ilfallimentarista.it, 11 agosto 2015

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