“Stralcio cartelle”, chiarimenti dell'AdE su tempi e modalità di attuazione del beneficio

27 Ottobre 2021

I contribuenti con debiti fino ad euro cinque mila potranno rientrare nel nuovo “stralcio cartelle” previsto dal decreto Sostegni, potendo così beneficiare dello sgravio.Entro la data del 30 settembre 2021 l'ADE ha dovuto segnalare all'ADER tutti gli importi da sgravare pari o inferiori ad euro cinquemila, in modo tale che l'ADER possa ora procedere d'ufficio all'annullamento dei carichi tributari e non solo alla data del 31 ottobre 2021. Per cui, chi richiederà un estratto di ruolo aggiornato dopo il 01 novembre 2021 non vedrà più attestati debiti pregressi riferiti a cartelle di pagamento interessate dallo stralcio che sarà automatico senza alcun preavviso ai soggetti interessati. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.11/E del 22 settembre 2021 in concomitanza della quale l'ADE – Direzione Centrale e Coordinamento Normativo ha fatto il punto sui tempi e le modalità operative attraverso i quali sarà effettuato lo sgravio. La Circolare analizza le novità introdotte, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto attuativo (D.M. n. 41 del 22/03/2021).
Premessa

I contribuenti con debiti fino ad euro cinque mila potranno rientrare nel nuovo “stralcio cartelle” previsto dal decreto Sostegni, potendo così beneficiare dello sgravio.

Entro la data del 30 settembre 2021 l'ADE ha dovuto segnalare all'ADER tutti gli importi da sgravare pari o inferiori ad euro cinquemila, in modo tale che l'ADER possa ora procedere d'ufficio all'annullamento dei carichi tributari e non solo alla data del 31 ottobre 2021.

Per cui, chi richiederà un estratto di ruolo aggiornato dopo il 01 novembre 2021 non vedrà più attestati debiti pregressi riferiti a cartelle di pagamento interessate dallo stralcio che sarà automatico senza alcun preavviso ai soggetti interessati. È questo uno dei chiarimenti contenuti nella Circolare n.11/E del 22 settembre 2021 in concomitanza della quale l'ADE – Direzione Centrale e Coordinamento Normativo ha fatto il punto sui tempi e le modalità operative attraverso i quali sarà effettuato lo sgravio.

La Circolare analizza le novità introdotte, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto attuativo (D.M. n. 41 del 22/03/2021).

Si tratta di un intervento chiarificatore con il quale l'ADE ha evidenziato i punti salienti della norma, risolvendo in termini operativi alcuni dubbi interpretativi non di poco conto. In particolare, sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative aventi ad oggetto l'art. 4 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con modificazione dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che ai commi 4 e 9 ha introdotto una nuova definizione dei carichi di importo ridotto affidati all'ADER.

Con successivo decreto dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021 sono stati definiti i termini ele modalità di annullamento automatico dei ridetti debiti. Per cui, tutti i contribuenti interessati dopo il 31 ottobre potranno verificare previo accesso al sito dell'ADER (www.agenziadelleentrateriscossione.it) verificare la propria situazione debitoria al netto delle cartelle stralciate interessate al provvedimento.

Ma, vediamo in dettaglio quali saranno le voci oggetto dello sgravio e quali i tempi e le modalità di attuazione di intervento, ma, soprattutto i requisiti tassativi richiesti dal D.M. per accedere al beneficio dello sgravio automatico.

Debiti oggetto dello Stralcio (c.d. perimetro oggettivo)

La previsione normativa di cui all'art. 4, comma 4 del richiamato D.L. n. 41/2021 prevede espressamente l'annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021 fino ad un importo di euro cinque mila comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni così come risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Pertanto, i carichi affidati all'ADER interesseranno un intervallo temporale decennale che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Come chiarito nella relazione di accompagnamento al D.L. n. 41/2021 tale disposizione normativa riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione da qualunque ente creditore sia pubblico che privato che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo. Devono ritenersi esclusi i debiti espressamente richiamati nella elencazione tassativa richiamata dal successivo art. 4, comma 9 del D.L. n. 41/2021.

Pertanto, i debiti di importo residuo “fino a 5.000 euro” sono calcolati tenendo conto del:

  • capitale,
  • interessi per ritardata iscrizione a ruolo,
  • delle sanzioni.

Devono ritenersi, invece, esclusi dal computo dei cinque mila euro le voci riconducibili a:

  • gli aggi di riscossione,
  • gli interessi di mora;
  • le eventuali spese della procedura di riscossione coattiva.

Ancora, rileva precisare che in caso di cartelle di pagamento cosiddette “cumulative” il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all'importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» contenuti nella stessa cartella esattoriale. Per cui, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo dovrà essere considerato l'importo di ciascuno.

Qualora i singoli carichi non superano i 5.000 euro, potranno beneficiare tutti dell'annullamento; è altresì possibile che all'interno della medesima cartella di pagamento vi siano carichi rientranti nello stralcio poichè d'importo residuo inferiore alla soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché d'importo residuo superiore a tale soglia.

Come espressamente disposto dallo stesso art. 4, comma 4 del D.L. n. 41/2021 lo Stralcio trova applicazione anche con riferimento ai debiti rientranti nelle definizioni agevolate previste:

  • dall'art. 3 del citato d.l. n. 119/2018 – c.d. Rottamazione-ter;
  • dall'art. 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) – c.d. Saldo e stralcio7 ;
  • dall'art. 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 348.

Ai sensi del successivo art. 4, comma 9 del medesimo art. 4 del D.L. n. 41/2021, lo Stralcio non trova applicazione con riferimento a:

  • le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014;
  • l'IVA riscossa all'importazione.

Con riferimento all'aspetto temporale, al fine di individuare i carichi definibili occorre fare riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento ma bensì alla data di affidamento del carico all'agente della riscossione; ovviamente, si tratterà di una data anteriore rispetto alla data di notifica della cartella esattoriale.

Dal combinato disposto dell'art. 4, comma 6, del D.L. n. 41/2021 e dell'art. 2, comma 1, del d.m. 14 luglio 2021 è possibile evincere che fino al 31 ottobre 2010 per i debiti rientranti nel perimetro applicativo dello Stralcio saranno sospesi:

  1. le attività di riscossione;
  2. i relativi termini di prescrizione.

L'art. 4, comma 5, del D.L. n. 41/2021 stabilisce che le somme pagate prima dell'annullamento automatico non possono essere oggetto di rimborso. Per cui, i contribuenti che hanno già provveduto ad effettuare i rispettivi pagamenti relativi ai carichi oggetto dello stralcio non potranno inoltrare istanze di rimborso agli enti creditori aventi ad oggetto quanto già versato.

Soggetti interessati e limiti reddituali (c.d. perimetro soggettivo)

Come sarà possibile verificare se il debito in questione potrà essere assoggettato allo sgravio?

La Circolare n. 11/E del 22 settembre 2021 segnala che sul sito internet dall'ADER attraverso l'ausilio di un apposito servizio è possibile verificare se il debito in oggetto può beneficiare dello Stralcio. Il servizio verifica esclusivamente l'esistenza o meno di debiti che possono essere fatti rientrare tra quelli ”potenzialmente” annullabili previa necessaria verifica del requisito reddituale.

La normativa di riferimento richiama espressamente:

  • le persone fisiche che hanno percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad euro 30.000,00;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi non superiore ad euro 30.000,00.

Con riferimento alle persone fisiche il MEF ha precisato che il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ciascuna categoria che concorre a formarlo, sottraendo le perdite rinvenienti dall'esercizio di arti e professioni. Quando si parla di “reddito imponibile” si dovrà fare riferimento al reddito complessivo al netto delle deduzioni per l'abitazione principale nonché dei tutti gli altri oneri deducibili. In altre parole, al fine di verificare la possibilità di accesso al beneficio dello stralcio per le persone fisiche, dovranno essere considerati:

  • il reddito imponibile IRPEF;
  • il reddito assoggettato alla cedolare secca;
  • il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per quanto riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche il limite reddituale necessario per accedere al beneficio dello stralcio farà riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali (RSC), Società di persone (RSP) ed Entri commerciali (RENC) riferiti al periodo d'imposta 2019.

In caso di dichiarazione ultrannuale presentata da società sottoposte a procedure concorsuali sarà presa in considerazione la dichiarazione dei redditi che comprende il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019.

Modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5000 euro

L'attivazione del beneficio dello stralcio di tutti i ruoli interessati sarà effettuato nel caso di specie attraverso un'attività di sinergia tra l'ADE e l'ADER.

In particolare, in osservanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del d.m. 14 luglio 2021, in data 20 agosto 2021, l'ADER ha trasmesso all'ADE territorialmente competente l'elenco di tutti i codici fiscali presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, sia delle persone fisiche sia dei soggetti diversi dalle persone fisiche interessati da uno o più debiti di importo (residuo) non superiore a euro 5.000; situazione debitoria cristallizzata alla data del 28/08/2021.

Il parametro reddituale, come già segnalato, sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni rinvenienti da carichi affidati all'agente della riscossione nell'intervallo di tempo che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione di quelli indicati dall'art. 4, comma 89, del D.L. n. 41/2021. L'ADE provvederà ex post a restituire all'ADER tutti i codici fiscali riferiti a soggetti che risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ai limiti previsti dalla normativa sopra richiamata e, per i quali non sarà possibile accedere al beneficio dello stralcio dei ruoli.

L'ADER dopo aver verificato la sussistenza di tutti requisiti previsti dalla normativa di riferimento sopra richiamata, provvederà allo stralcio dei ruoli senza inviare alcuna comunicazione ai soggetti interessati. Per cui, l'annullamento delle cartelle di pagamento interessate rientranti nello stralcio verranno annullate automaticamente alla data del 31 ottobre 2021.

Ne deriva che, tutti gli estratti di ruolo che saranno richiesti dai soggetti interessati dal 01 novembre 2021 in avanti, non conterranno più le cartelle di pagamento rientranti nello stralcio. Nel caso di debiti oggetto di coobligazione, l'annullamento non opera qualora il codice fiscale di almeno uno dei soggetti coobligati rientra tra quelli segnalati dall'ADE; ossia, se almeno uno dei soggetti coobligati ha un reddito superiore al limite stabilito dal D.M.per lo stralcio.

A seguito dell'annullamento automatico l'ADER, entro il 30 novembre 2021, procederà alla comunicazione dello sgravio a tutti gli enti interessati i quali riceveranno l'elenco di tutte le quote annullate su supporto magnetico o in alternativa, per via telematica.

È comunque fatta salva la possibilità per ciascun Ente creditore di segnalare l'erroneo inserimento delle quote stralciate nel caso in cui non sussistono i requisiti reddituali e temporali previsti dalla normativa di riferimento. La segnalazione dovrà esser effettuata dall'ente creditore entro e non oltre i sei mesi successivi al ricevimento del supporto magnetico contenente tutti i carichi sgravati.

In conclusione

Da una attenta lettura delle disposizioni normative contenute nel D.L. n. 41/2021 emerge una imprescindibile interazione tra l'attività dell'ADER e quella dell'ADE nonché di tutti gli enti creditori che dovranno prendere atto dell'intervenuto sgravio dei ruoli interessati dal beneficio dello stralcio, non potendosi però esimere, questi ultimi, dal monitorare la coesistenza di tutti i requisiti reddituali e temporali riconducibili a ciascun soggetto sia esso persona fisiche o giuridica.

Il D.M. inoltre, indica in modo chiaro ed inequivocabile i tempi entro cui dovranno essere formalizzati i discarichi da parte dell'ADER con effetto dal 01 novembre 2021.

Per cui, tutti gli estratti di ruolo richiesti dopo il 01 novembre 2021 saranno più leggeri poichè non conterranno più i ruoli interessati dallo beneficio dello stralcio.

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