Le esenzioni da accisa dei prodotti energetici in ambito normativo UE e italiano e gli interventi della Corte di Giustizia

28 Ottobre 2021

L'applicazione delle esenzioni in ambito UE, tra cui rientrano quelle relative alle accise sui prodotti energetici e l'elettricità, vanno applicate in maniera restrittiva senza che gli Stati membri possano applicarne alcune a carattere generale, tassando i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione, a prescindere dalla forma del contratto oggetto della prestazione, escludendo la tassazione solo nei casi in cui rilevi un effettivo “uso commerciale” richiamato dalla Direttiva 2003/96 e qualificato come tale, all'occorrenza, da parte della Corte di Giustizia.
Massima

L'applicazione delle esenzioni in ambito UE, tra cui rientrano quelle relative alle accise sui prodotti energetici e l'elettricità, vanno applicate in maniera restrittiva senza che gli Stati membri possano applicarne alcune a carattere generale, tassando i prodotti energetici in funzione della loro effettiva utilizzazione, a prescindere dalla forma del contratto oggetto della prestazione, escludendo la tassazione solo nei casi in cui rilevi un effettivo “uso commerciale” richiamato dalla Direttiva 2003/96 e qualificato come tale, all'occorrenza, da parte della Corte di Giustizia.

Così da ultimo la Corte UE, con sentenza del 16 settembre 2021 resa nella causa C-341/20, ha disconosciuto di fatto al proprietario di una imbarcazione da diporto, oggetto di noleggio a privati, l'esenzione sull'acquisto del carburante per l'assenza di quell'uso commerciale richiesto dalla Direttiva in oggetto, non potendosi mai prescindere dal modo in cui un mezzo di trasporto viene utilizzato dal locatario o dal noleggiatore.

Il caso

La vicenda che offre lo spunto per una disamina complessiva delle esenzioni da accisa in ambito UE e domestico sui prodotti energetici, origina da una procedura di infrazione della Commissione UE aperta nel 2018 nei confronti dell'Italia in merito alla presunta violazione del diritto unionale in relazione alla concessione del beneficio dell'esenzione da accisa sui carburanti utilizzati nei natanti da diporto, oggetto di contratti di noleggio verso soggetti privati, in assenza di un rifiuto normativo esplicito di tale beneficio in caso di uso privato del natante da parte dell'utilizzatore finale, con conseguente violazione dell'articolo 14, par. 1, lett. c), della Dir. 2003/96 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

Alla risposta italiana che argomentava circa la liceità della normativa interna che dava rilievo ad un differente significato tra il contratto di noleggio e quello di locazione, seguiva il ricorso per inadempimento della Commissione che, differentemente, poneva l'angolo di visuale dal lato del noleggiatore/locatario quale utilizzatore finale del mezzo di trasporto.

In udienza la Commissione UE ribadiva che la lettura corretta della Direttiva 2003/96, ai fini delle esenzioni in oggetto, richiedeva non che il noleggio fosse un'attività commerciale per il noleggiante, bensì che fosse determinante l'uso che il noleggiatore facesse dell'imbarcazione, uso finalizzato «direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso», senza poter prescindere, come la legge italiana, dall'utilizzazione effettiva che veniva fatta dell'imbarcazione, dal momento che il beneficio era accordato nel caso di noleggio e rifiutato nel caso di noleggio occasionale e di locazione, senza considerare l'utilizzazione dell'imbarcazione da parte del noleggiatore e del locatario.

La Corte di giustizia ha di fatto recepito la tesi della Commissione UE chiarendo che ad essere pertinenti, ai fini della concessione del beneficio dell'esenzione dall'accisa, sono la qualità dell'utilizzatore finale, locatario o noleggiatore, nonché l'utilizzazione finale dell'imbarcazione che deve servire come mezzo di traposto «direttamente ai fini della prestazione di servizi a titolo oneroso» in vista di tale esenzione (v. sentenze C‑389/02 pp. 23, 25 e 29, C‑391/05 p. 36, 37 e 40, C‑505/10 p. 16-20, C‑250/10 p. 21 e C‑79/10 p. 21).

Le questioni

Le esenzioni da accisa in ambito unionale

Le esenzioni da accisa in ambito domestico italiano

La soluzione giuridica (le esenzioni da accisa in ambito unionale)

Le esenzioni da accisa in ambito unionale

Esenzioni da accisa sono previste nelle principali norme UE in materia quali la Dir. 92/83, la Dir. 2003/96, la Dir. 2008/118 e la Dir. 2011/64.

Le definizioni comuni e le esenzioni previste dalle varie direttive sono dirette a promuovere e ad assicurare l'instaurazione e il corretto funzionamento del mercato interno nonché la libera circolazione delle merci e ad istituire un regime armonizzato delle strutture delle accise sui prodotti energetici a livello comunitario, in modo tale che la determinazione dei prodotti soggetti ad accisa e l'applicazione delle rispettive esenzioni siano uniformi all'interno dell'Unione, salvo contrarie disposizioni espresse. (v. C-163/09 p. 40).

Conseguentemente le definizioni e le esenzioni devono essere oggetto d'interpretazione autonoma, fondata sul tenore letterale delle disposizioni unionali nonché sulle finalità perseguite dalla singola direttiva, avendo riguardo a che il concetto di esenzione costituisce il principio e il suo rifiuto l'eccezione. Di talchè la facoltà riconosciuta agli Stati membri di stabilire le condizioni “per assicurare l'applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso” non può mettere in discussione il carattere incondizionato dell'obbligo di esenzione previsto da tale disposizione (v. C-482/98 p. 59-50, C-346/97 p. 31, C-63/06 p. 18, C-30/77 p. 14, C-1/02 p. 25, C-29/69 p. 3, C-296/95 p. 36, nonché da ultimo l'art. 11 par. 2 della Dir. 262/20 di riordino della disciplina generale e del sistema armonizzato delle accise).

Esenzioni della Direttiva 92/83 relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

L'art. 27 prevede l'esenzione dall'accisa armonizzata dei prodotti indicati ed alle condizioni stabilite dai singoli stati membri:

  • distribuiti sotto forma di alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti, notificati alla Commissione UE e da questa accettati, previsti dagli Stati membri;
  • denaturati ed impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano;
  • impiegati per la produzione di aceto;
  • impiegati nella fabbricazione di medicinali;
  • impiegati per la produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche con titolo alcolometrico non superiore all'1,2 % vol.;
  • impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, con contenuto di alcole non superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 kg. di prodotto per il cioccolato e a 5 litri di alcole puro per 100 kg. di prodotto per altri prodotti.

Il comma 2 concede agli Stati membri di esentare, alle medesime condizioni di cui sopra, i prodotti di detta direttiva quando sono impiegati:

  • come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;
  • a fini di ricerca scientifica;
  • a fini medici in ospedali e farmacie;
  • in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;
  • nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accise.

Qualora uno Stato membro venga a sapere che un prodotto che è stato esentato dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato, informandone immediatamente la Commissione, può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso.

Nella causa C-163/09 alla Corte UE è stato chiesto se la circostanza che prodotti quali il vino, il porto ed il cognac da cucina siano stati considerati non soggetti o esenti da accisa in forza della Dir. 92/83 ed immessi in consumo nello Stato membro di produzione, abbia effetto sull'eventuale applicazione a tali prodotti delle disposizioni di detta direttiva da parte di un altro Stato membro in cui sono commercializzati.

Esenzioni della Direttiva 2003/96

In base all'art. 6 gli Stati membri possono concedere le esenzioni

a) direttamente

b) attraverso un'aliquota d'imposta differenziata o infine

c) rimborsando totalmente o in parte l'imposta versata.

L'art. 14 concede agli Stati membri l'esenzione a) dei prodotti energetici e dell'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa, avendo gli Stati hanno la facoltà di tassare detti prodotti per motivi di politica ambientale (v. la deroga dell'art. 21 c. 9 del T.U.A. d.lgs. 504/95), nonché dei prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti b) per la navigazione aerea e c) per la navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca) nonché l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni, ad esclusione dell'aviazione privata da diporto e della navigazione delle imbarcazioni private da diporto, intendendosi per tali l'uso di un aeromobile o di un'imbarcazione da parte del suo proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarlo in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali e per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche. Gli Stati membri possono limitare l'ambito di dette esenzioni ai trasporti internazionali ed intracomunitari (v. C-382/02).

Tra i numerosi interventi in materia si segnala il precedente C-389/02 in cui si discuteva dell'esenzione da accisa dei carburanti utilizzati a bordo delle imbarcazioni delle imprese di onoranze funebri che effettuavano sepolture in alto mare. La Corte UE (v. i punti 28 e 29) ha considerato le operazioni di navigazione effettuate quali prestazioni di servizi a titolo oneroso e, in considerazione della loro natura commerciale, non ricadenti nella deroga prevista per le imbarcazioni private da diporto, ragion per cui esse sono state ricomprese nell'esenzione dal momento che la nozione di navigazione nelle acque comunitarie (compresa la pesca), escluse quelle private da diporto, ricomprende qualsiasi forma di navigazione, indipendentemente dall'oggetto del trasporto, quando sia effettuata a fini commerciali.

Si segnala altresì la causa C-355/14 in cui la Corte UE ha affermato che non può rifiutarsi l'esenzione da accisa, nel caso di vendita di prodotti energetici che, dopo essere stati venduti da un depositario autorizzato ad un acquirente intermedio, siano rivenduti da quest'ultimo ad un consumatore finale che presenti tutti i requisiti per godere di un'esenzione da accisa ed al quale tali prodotti siano consegnati direttamente dal suddetto depositario autorizzato a partire dal proprio deposito fiscale, per il solo motivo che l'acquirente intermedio, dichiarato dal depositario autorizzato quale destinatario dei prodotti in questione, non possiede la qualifica di consumatore finale autorizzato dal diritto nazionale a ricevere prodotti energetici esenti dall'accisa.

Questo perché “poiché l'accisa è un'imposta gravante sul consumo e non sulla vendita, il momento in cui essa diviene esigibile deve trovarsi più vicino al consumatore” (C-355/14 p. 51).

Nel caso C-226/07 la Corte UE ha affermato che l'obbligo di esenzione di cui all'art. 14 par. 1 lett. a) primo capoverso, in quanto sufficientemente preciso ed incondizionato da poter essere fatto valere direttamente da un singolo nei confronti delle autorità dello Stato membro, esclude il potere di quest'ultimo, qualora non abbia esercitato la deroga prevista dal secondo capoverso, di far valere la propria omissione per negare ad un contribuente il beneficio di un'esenzione che questi può legittimamente reclamare in forza della Dir. 2003/96 con conseguente conferimento ai singoli del diritto di avvalersene dinanzi al giudice nazionale al fine di opporsi ad una normativa nazionale incompatibile con esso (v. anche C‑141/00 punti 59 e 60 e C‑453/02 punto 35).

Il concetto di navigazione è stato ripreso nel caso C-391/05 in cui si controverteva sull'esenzione dei carburanti destinati ad una draga trasportatrice. La Corte UE, ricordando che qualsiasi operazione di navigazione a fini commerciali rientra nella sfera di applicazione dell'esenzione, ha precisato che la direttiva non opera alcuna distinzione quanto all'oggetto della navigazione ivi contemplata, dato che le distorsioni della concorrenza che le disposizioni della direttiva intendono evitare possono verificarsi indipendentemente dal tipo di navigazione commerciale in gioco, risultando privo di pertinenza la finalità del tragitto effettuato qualora si tratti di navigazione che implichi una prestazione di servizi a titolo oneroso. Ha quindi concluso che la draga trasportatrice, disponendo di un sistema di propulsione che le procura autonomia nelle manovre di spostamento, possiede le caratteristiche tecniche necessarie alla navigazione che gli consentono di effettuare una tale prestazione di servizi (v. per analogia anche C-389/02 p. 23, 25, 29 e 36-40, C‑505/10 p. 16-24, C‑250/10 p. 21 e C‑391/05 p. 36).

L'art 15 consente poi agli Stati membri esenzioni o riduzioni del livello di tassazione:

  • ai prodotti imponibili utilizzati in progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti ambientali;
  • all'elettricità di origine solare, eolica, ondosa, maremotrice o geotermica, idraulica, generata da biomassa o dal metano di miniere abbandonate o da celle a combustibile;
  • ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
  • all'elettricità prodotta dalla cogenerazione;
  • ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati per il trasporto di merci e passeggeri per ferrovia, metropolitana, tram e filobus;
  • ai prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione interna (compresa la pesca), diversa dalla navigazione private da diporto e all'elettricità prodotta a bordo;
  • all'elettricità, al gas naturale, al carbone e ai combustibili solidi utilizzati per uso familiare e/o da organizzazioni riconosciute caritative dallo Stato membro interessato.
  • al gas naturale e al GPL utilizzati come propellenti;
  • ai carburanti per motori utilizzati nella fabbricazione, sviluppo, controllo e manutenzione di aerei e navi;
  • ai carburanti per motori utilizzati per operazioni di dragaggio delle vie navigabili e dei porti;
  • ai gas con codice NC 2705 utilizzati per il riscaldamento.

L'art. 16 par. 5 consente agli Stati membri di applicare, per non più di sei anni consecutivi, esenzioni o riduzioni dell'aliquota d'accisa a determinati prodotti qualora questi siano costituiti o contengano i prodotti elencati dal par. 1.

L'art. 19 prevede che il Consiglio possa, deliberando su proposta della Commissione a seguito di apposita comunicazione dello Stato membro richiedente, autorizzare per un periodo massimo di sei anni l'applicazione di ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.

L'art. 26 impone che agli Stati membri di informare la Commissione dei provvedimenti di esenzione o riduzione fiscale, differenziazione delle aliquote e rimborso d'imposta adottati, che possono configurarsi come aiuti di Stato.

Esenzioni della Direttiva 2008/118

L'art. 12 dispone l'esenzione dei prodotti sottoposti ad accisa quando sono destinati a essere utilizzati:

a) nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) da organizzazioni internazionali riconosciute dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e dai membri di dette organizzazioni;

c) dalle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente della NATO;

d) per il consumo nel quadro di un accordo concluso con paesi terzi o organizzazioni internazionali purché siffatto accordo sia ammesso o autorizzato in relazione all'esenzione dall'IVA.

Le esenzioni sono applicabili alle condizioni e nei limiti fissati dallo Stato membro ospitante.

L'art. 14 dispone l'esenzione del pagamento dall'accisa dei prodotti a questa sottoposti e venduti nei punti di vendita in esenzione da imposte e trasportati nei bagagli personali dei viaggiatori che si recano in un territorio terzo o in un paese terzo per via aerea o via mare, nonché i prodotti venduti a bordo di un aereo o di una nave durante un volo o una traversata marittima verso un territorio terzo o un paese terzo, che sono trattati come i prodotti venduti da punti di vendita in esenzione da imposte.

Esenzioni della Direttiva 2011/64

Le esenzioni sono contenute nell'art. 17 che esenta dall'accisa i tabacchi lavorati:

a) denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.

In materia si è pronunciata la Corte UE con sentenza C-494/04 in una controversia che vedeva la ricorrente sostenere l'esenzione da accisa sulle sigarette senza tabacco composte de erbe e da lei prodotte, presentate come prodotti di ausilio per coloro che volevano smettere di fumare ma di fatto prive di un vero effetto medicinale e vendute senza prescrizione medica in farmacia ed erboristeria.

La Corte UE ha escluso il diritto all'esenzione delle sigarette senza tabacco non contenenti sostanze aventi un vero effetto medico, ma semplicemente presentate e commercializzate come ausilio alla lotta al tabagismo, per via sia di un'evidente assenza di sostanze la cui combustione e inalazione producono effetti medici, di natura terapeutica o preventiva, specificamente riconosciuti, sia anche perché riconoscere tale tesi condurrebbe a riconoscere una funzione esclusivamente medica a qualsiasi sigaretta non contenente tabacco e consumabile come prodotto sostitutivo.

La soluzione giuridica (Le esenzioni da accisa in ambito domestico italiano)

Le esenzioni da accisa in ambito domestico italiano

In tema di agevolazioni sotto forma di esenzioni nel campo dei prodotti sottoposti (soggetti ed assoggettati) ad accise di cui al Testo Unico Accise (T.U.A.) d.lgs. n. 504/95, a cui si affiancano le ulteriori ipotesi agevolative in tema di riduzione di aliquote nonché i casi di esclusione (fuori campo accise, v. artt. 21 c. 13 e 52 c. 2 del T.U.A. nonché gli artt. 6-13 del D.M. 322/1995), va premesso che l'assenza di imposizione non esclude comunque la soggezione al regime di controllo della movimentazione delle merci su cui graverebbero le accise.

Ai fini domestici le esenzioni sono previste nel T.U.A. dagli artt. 17 (esenzione da accisa in funzione dei destinatari, 24 (v. artt. 5, 8, 14, 15 della Direttiva 2003/96), 52 comma 3 (per l'elettricità, art. 14 della Direttiva 2003/96), 22 (per gli impianti di produzione), 22-bis (per il biodiesel ed il bioetanolo, v. art. 16 della Direttiva 2003/96) e dalla Tabella A allegata al T.U.A. che contiene l'elenco degli impieghi dei prodotti energetici “agevolati” per cui è prevista l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta.

Nella Tabella A citata sono agevolati a mezzo esenzione i prodotti energetici utilizzati nei seguenti impieghi:

1) diversi dal carburante per motori o dal combustibile per riscaldamento.

2) come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici.

3) come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti.

4) per prosciugamento e sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

5) per sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati.

6) per produzione di magnesio da acqua di mare.

7) oli minerali iniettati negli altiforni per la realizzazione dei processi produttivi.

8) impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti.

Riguardo l'uso diverso dalla combustione e dalla carburazione di cui al punto 1), gli artt. 1 e 2 del D.M. 322/1995 disciplinano gli impieghi della benzina, del petrolio lampante, del gasolio, degli oli combustibili e dei gas di petrolio liquefatti, negli usi diversi da quelli di carburante per autotrazione e di combustibile per riscaldamento, esenti da accisa ai sensi punto 1 della tabella A, utilizzati con o senza denaturazione, mediante l'aggiunta delle sostanze indicate nell'art. 2.

Riguardo la denaturazione, da effettuare con le formule e le modalità di cui all'art. 24-bis del T.U.A., questa consiste in un processo di alterazione dei prodotti sottoposti ad accisa, con denaturante generale approvato dallo Stato, senza modificarne la loro composizione chimica ma cambiandone solo alcune caratteristiche visive o chimiche (coloranti o traccianti chimici), al fine di rendere l'alcole tossico affinché ne sia impossibile l'ingestione o la riconversione ad uso alimentare (v. C-482/98 p. 21 e C-503/10 p. 48-66) e, quindi, ad impedirne il loro uso fuori dai casi agevolati e/o esenti.

Le denaturazioni possono essere effettuate presso i depositi fiscali o doganali o presso i depositi intermedi oltre che presso gli utilizzatori dei prodotti, i quali in tale ultimo caso devono assumere la qualità di operatori registrati; per i titolari dei depositi intermedi è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati giornalmente, lato carico, i quantitativi di prodotto destinati alla denaturazione od al condizionamento e, lato scarico, le singole partite sottoposte alle suddette operazioni.

La Tabella A prevede poi l'esenzione per i carburanti ed i lubrificanti utilizzati per navigazione aerea (v. la Circolare Dogane 1/2004), ad esclusione dell'aviazione privata da diporto, dei voli didattici nonché dei voli turistici, esenzione relativa al trasporto aereo passeggeri, posta e merci, per la quale l'operatore è munito di licenza rilasciata dall'ENAC, nonché per tutte quelle ipotesi inerenti l'attività di lavoro aereo (voli pubblicitari, per riprese fotografiche, per rilevamenti, per trasporto di carichi esterni, per spargimento sostanze, etc.) ed infine per le prestazione di servizi a titolo oneroso per conto di autorità pubbliche.

Riguardo poi l'esenzione dei carburanti per la navigazione marittima e per la pesca, le ipotesi esentative sono individuate dal DM n. 225/2015, recante norme per disciplinare l'impiego dei carburanti denaturati (con alcune eccezioni previste dall'art. 2 c. 6 per gli oli lubrificanti, per il rifornimento alle autorità pubbliche e per le navi traghetto in servizio di linea regolare) e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne,

compresa la pesca nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti.

Va da sé che alla luce dell'intervento della Corte di Giustizia C-341/20 andrà rivisto il quadro esentativo del DM 225/2015.

L'art. 17 del TUA, contenente l'elenco delle esenzioni in funzione del destinatario, esenta quei prodotti destinati:

a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;

b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;

c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali;

d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.

Tali esenzioni si applicano alle condizioni e con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e la stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea.

L'art. 22 del TUA al comma 5 esclude che si consideri come produzione di prodotti energetici (lett. c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, se l'accisa è già stata pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello già pagato sui singoli componenti.

L'art. 24 del TUA ci fornisce la nozione di impiego agevolato (esenzione o aliquota ridotta) e ci riferisce che le agevolazioni della Tabella A allegata sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata o mediante accredito di cui al comma 7 dell'art. 14 del TUA.

L'art. 39-novies del TUA concede l'esenzione da accisa sui tabacchi lavorati nelle ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4-bis, quando sono:

a) denaturati e usati a fini industriali od orticoli;

b) distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

c) destinati esclusivamente a prove scientifiche ed a prove relative alla qualità dei prodotti;

d) riutilizzati dal produttore.

L'art. 52 comma 3 del TUA prevede l'esenzione da accisa sull'energia elettrica:

a) utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità (v. art. 14 par. 1 lett. a) della Dir. 2003/96 e art. 21 c. 9 del T.U.A.);

b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;

c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;

d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;

e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh.

L'art. 62 comma 2 del TUA prevede infine l'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

Osservazioni

La Corte UE ha concluso affermando che, nonostante uno Stato membro non può essere vincolato da un'applicazione erronea della Dir. 92/83 operata da un altro Stato membro né essere privato della facoltà di adottare misure preordinate ad evitare qualsiasi eventuale evasione, frode o abuso in materia di esenzioni nonché ad assicurare l'applicazione corretta di queste ultime, lo Stato di commercializzazione deve riservare nel proprio territorio un trattamento identico a detti prodotti, salvo il caso in cui ricorrano elementi concreti, oggettivi e verificabili da cui risulti il contrario (v. anche C-482/98 e C-63/06).

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