Infortunio in itinere e calcolo del danno iatrogeno differenziale rispetto all'indennizzo INAIL

16 Novembre 2021

Nel caso in cui alla vittima di un danno iatrogeno spetti un indennizzo dall'INAIL, il credito aquiliano residuo va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto all'importo del c.d. danno-base (ossia il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).
Massima

Nel caso in cui alla vittima di un danno iatrogeno spetti un indennizzo dall'INAIL, il credito aquiliano residuo va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto all'importo del c.d. danno-base(ossia il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell'illecito).

Per determinare l'eventuale eccedenza dell'indennizzo INAIL rispetto al credito aquiliano per il danno-base si deve utilizzare il criterio c.d. "per poste" di danno, sottraendo l'indennizzo dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.

Il danno c.d. iatrogeno va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente e quello che sarebbe comunque residuato dall'infortunio anche in assenza dell'errore medico, e detraendo quindi il secondo importo dal primo.

Il caso

A causa di un sinistro stradale accaduto in itinere, senza responsabilità di terzi, un lavoratore subiva lesioni personali che assumeva essersi aggravate a causa delle cure mediche incongrue ricevute.

Il tribunale adito per il risarcimento dei danni causati dai sanitari, riconosciuta all'attore un'invalidità del 20% - comprensiva della percentuale di aggravamento del 8% imputabile alle cure errate ricevute - sottraeva dall'importo corrispondente all'invalidità complessiva, ricavato dalle tabelle del Tribunale di Milano, quello derivante dalla capitalizzazione della rendita INAIL relativa al danno biologico e condannava l'azienda sanitaria al pagamento del 8% del risultato della sottrazione.

La Corte d'appello, adita dal lavoratore, liquidava un maggiore importo, determinato in base alla differenza tra il risarcimento del danno biologico, temporaneo e permanente, e l'indennizzo per danno biologico permanente ricevuto dall'INAIL.

Entrambe le parti ricorrevano in Cassazione, lamentando l'errato calcolo del differenziale: secondo l'azienda sanitaria occorreva sottrarre dal credito risarcitorio anche le poste indennitarie ulteriori rispetto al danno biologico permanente; il danneggiato censurava la determinazione sia del minuendo della sottrazione (il risarcimento avrebbe dovuto comprendere la c.d. personalizzazione) che del sottraendo (l'indennizzo era stato decurtato per intero e non solo per la quota relativa all'aggravamento).

La questione

Le questioni da risolvere sono le seguenti:

  • come deve liquidarsi il c.d. danno differenziale, e cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale?
  • tali criteri devono subire modifiche nel caso in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravatoun danno che, sia pure in misura minore, comunque si sarebbe verificato, causando quindi il c.d. danno iatrogeno?
Le soluzioni giuridiche

La sentenza in esame risolve la prima questione, relativa al calcolo del differenziale negli infortuni in itinere, affermando l'applicabilità della compensatio lucri cum damnotra indennizzo INAIL per danno biologico permanente e credito aquiliano per danno biologico permanente, in conformità al recente arresto delle Sezioni Unite(n. 12566/2018).

La Cassazione precisa inoltre che il danno differenziale deve essere determinato col criterio c.d. "per poste" di danno: vale a dire sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano destinati a ristorare pregiudizi identici (tra i precedenti richiamati Cass. sez. VI- 3, n. 25618/2018, Sez. L, n. 27669/2017 ed altri). Applicando il criterio “per poste”, le voci del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. "personalizzazione" del danno biologico permanente in nessun caso possono essere intaccate dal diffalco. Parallelamente i crediti per inabilità temporanea al lavoro e per spese mediche, di natura patrimoniale, di norma rimangono estranei al calcolo del danno differenziale, in quanto attinenti a pregiudizi integralmente ristorati dall'INAIL.

Nella sentenza si illustra anche il procedimento per operare il diffalco quando, come nel caso in esame, l'indennizzo sia corrisposto in forma di rendita: si deve scorporare la quota della rendita destinata al ristoro del danno biologico da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa; la prima andrà detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente. Prima della sottrazione ciascuna rendita andrà previamente capitalizzata e sommata ai ratei già riscossi, opportunamente rivalutati.

La seconda questione riguarda i criteri da applicare qualora il risarcimento richiesto per il danno subito a causa dell'infortunio in itinere sia circoscritto al c.d. danno iatrogeno.

La sentenza in esame illustra le modalità di combinazione dei criteri di liquidazione dei due danni “differenziali”, ossia la differenza tra indennizzo INAIL e risarcimento e quella tra danno-base, riferibile al solo sinistro stradale, e danno complessivamente residuato all'esito della condotta illecita del terzo.

Le operazioni da effettuare sono le seguenti:

a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento;

b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'INAIL, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;

c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il risarcimento del danno iatrogeno sarà dovuto per intero; nel secondo caso sarà dovuto solo per quel che resta sottraendo dal danno iatrogeno la differenza tra indennizzo INAIL e danno-base.

In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo INAIL rispetto al danno -base.

Per la liquidazione dell'aggravamento sub (a) si procede stimando in denaro sia l'invalidità complessiva dell'individuo sia quella che sarebbe presumibilmente residuata comunque dall'infortunio, a prescindere dall'errore medico, e sottraendo quest'ultimo importo dal primo (Cass. n. 28986/2019).

In base ai principi di diritto sopra esposti la Cassazione cassa con rinvio la sentenza d'appello.

Osservazioni

La sentenza in esame combina in maniera armonica i più recenti principi affermati dalla Cassazione in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.

Il riconoscimento della compensatio lucri cum damnotra indennizzo INAIL e danno risarcibile, fondato sulla omogeneità del danno da ristorare, è coerente con la scelta del criterio del calcolo del danno differenziale all'esito della comparazione tra poste della stessa natura.

Tale criterio è corollario a sua volta dell'assunto per cui esulano ab origine dalla copertura assicurativa INAIL alcune voci di danno tra cui il biologico temporaneo, il morale ed i pregiudizi esistenziali, la personalizzazione o ricadute soggettive del danno biologico (Cass. n. 4972/2018). Si tratta del punto di approdo di un'evoluzione giurisprudenziale che ha portato a sottolineare le ontologiche differenze tra il danno biologico di tipo standardizzato, così come valutato dalla medicina legale, e le componenti legate alle condizioni personali della vittima e alla sua intima sofferenza (Cass. n. 7513/2018, c.d. ordinanza “decalogo”)

La sentenza procede poi alla combinazione del “differenziale” INAIL con il “differenziale” iatrogeno, affermando che l'indennizzo INAIL deve essere previamente detratto dal danno-base e solo l'eventuale residuo andrà scomputato dal risarcimento dovuto per l'aggravamento.

Tale operazione preliminare si rende necessaria, dato che l'indennizzo INAIL viene liquidato in relazione al danno integralmente sofferto, e non solo all'aliquota riferibile alla condotta del terzo responsabile.

Tra i principi fondamentali richiamati nella sentenza vi è il criterio di liquidazione del danno iatrogeno che scaturisce dalla differenza tra il valore monetario del danno complessivo e quello del danno-base e non invece tra le percentuali di invalidità, poiché mentre l'evento di danno ha natura unitaria, le conseguenze dannose, oggetto di liquidazione, gravano sul danneggiante solo per la parte che è conseguenza immediata e diretta della sua condotta (Cass. n. 28986/2019).

Tale principio pare implicare che la sottrazione si riferisca ai valori monetari complessivi dell'invalidità base e di quella globale, e non richieda un raffronto tra le “poste”. La liquidazione dell'invalidità base sarebbe fondata allora sulla valutazione ipotetica delle componenti di personalizzazione anche del danno-base che però non ha una sua manifestazione in natura.

Nel passaggio successivo della combinazione dei “differenziali” invece, eseguendo la seguente formula riportata nel testo della sentenza:

Danno differenziale = Aggravamento iatrogeno - (Indennizzo - Danno base)

poiché occorre detrarre anche dall'aggravamento l'indennizzo INAIL, si dovrebbe procedere alla comparazione “per poste”, e quindi il danno iatrogeno in questa fase andrebbe scomposto per potere rispettare il principio della intangibilità delle voci di danno non coperte dall'indennizzo.

L'intero procedimento di calcolo è senza dubbio complesso, ma è in linea con l'esigenza sempre più avvertita di conformare la liquidazione del danno non patrimoniale innanzitutto a criteri di prevedibilità e uniformità.

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