In tema di consulenza tecnica grafologica sui documenti nel processo telematico

Antonino Barletta
23 Novembre 2021

Il Giudice del Tribunale di Busto Arsizio non ha disposto una CTU calligrafica in quanto, a suo giudizio, l'attore avrebbe dovuto fare istanza di deposito (il documento era regolarmente prodotto in via telematica) entro la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. e ciò ai sensi dell'art. 16 bis IX comma del d.l. n. 179 del 2012.
Massima

Non è possibile disporre CTU grafologica in mancanza degli originali (il CTU deve poter valutare anche aspetti quali la pressione esercitata sul foglio), che parte attrice avrebbe dovuto produrre entro i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., posto che ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012, come successivamente modificato e integrato, il giudice può autorizzare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Tale autorizzazione presuppone, però, l'istanza della parte che debba depositare un documento in formato cartaceo o, comunque, non compatibile con il processo telematico. Ma la suddetta istanza non veniva formulata da parte convenuta nei termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

Il caso

Benché la ricostruzione della fattispecie non sia del tutto agevole, basandosi sul tenore del provvedimento in commento si deve ritenere che il Tribunale di Busto Arsizio si sia trovato a dover decidere sull'autenticità di un documento già prodotto in modalità informatiche dal convenuto, secondo le norme del processo civile telematico (art. 16-bis d.l. n. 179 del 2012), e che l'originale analogico fosse in possesso dell'attore.

La questione

Ai fini del procedimento per C.T.U. grafologica, è sufficiente il deposito del documento, con modalità informatiche, nei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. oppure occorre che anche l'istanza, per l'autorizzazione al deposito del documento analogico in originale, venga effettuata negli stessi termini?

Le soluzioni giuridiche

Con il provvedimento in commento il Tribunale di Busto Arsizio ha escluso – in mancanza dell'originale – la possibilità di disporre la consulenza tecnica d'ufficio da parte di un grafologo per stabilire l'autenticità del documento già prodotto con modalità informatiche.

Si ritiene infatti che la parte interessata ad utilizzare il documento nel processo (nel caso di specie, il convenuto) debba proporre istanza per ordinare il deposito del documento analogico in originale ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012, al fine di consentire al consulente tecnico di verificare taluni aspetti, quali la pressione esercitata sul foglio, e che la suddetta istanza debba essere proposta entro i termini di decadenza per la proposizione delle istanze istruttorie sanciti dall'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.

Osservazioni

La produzione dei documenti a norma dell'art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179 del 2012 ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, sin dal 30 giugno 2014.

Invece, la produzione del documento nella sua “copia cartacea” avviene su ordine del giudice in presenza di “specifiche ragioni” (art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012).

In caso di disconoscimento di una scrittura privata prodotta in modalità informatiche – secondo il Tribunale di Busto Arsizio – dovrebbe essere resa disponibile nel processo anche con la produzione del suo originale “cartaceo”, al fine di consentire lo svolgimento di una c.t.u. grafologica o calligrafica. In mancanza dell'originale – si fa notare – al consulente non sarebbe consentito valutare profili evidentemente ritenuti essenziali al fine di accertare l'autenticità del documento, quali la pressione esercitata sul foglio da parte del sottoscrittore. Quindi, al fine di consentire lo svolgimento della consulenza, la parte interessata ad avvalersi del documento disconosciuto dovrebbe presentare l'istanza preordinata all'acquisizione dell'originale analogico entro il termine per proporre le istanze istruttorie (art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.), sull'implicito presupposto che il giudice non possa emettere l'ordine di cui all'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012 in assenza di tale istanza.

Occorre innanzitutto stabilire se la consulenza tecnica grafologica necessiti o meno che la verifica avvenga sull'originale del documento disconosciuto in relazione all'autenticità della sottoscrizione e, inoltre, se l'attività del consulente presupponga sempre la preventiva produzione del documento disconosciuto in originale.

Sul punto occorre rilevare come, in effetti, secondo l'orientamento più risalente la consulenza tecnica calligrafica – disposta nell'ambito del giudizio di verificazione, o comunque allorché sia necessario stabilire l'autenticità o meno di un documento (come, ad es., nell'ambito di un giudizio di nullità di un testamento olografo) – richiederebbe un esame grafico da espletare sull'originale del documento; poiché soltanto sull'originale possono rinvenirsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione (cfr., tra le più recenti, Cass., sez. II, 27 gennaio 2009, n. 1903; Cass.,Sez. I, 15 marzo 2007, n. 6022 ; Cass.,Sez. II, 18 febbraio 2000, n. 1831).

Tuttavia, si è anche precisato che “non è necessario che tutte le operazioni debbano sempre svolgersi sugli originali, essendo sufficiente che a monte l'ausiliare abbia verificato sull'originale i dati che reputi necessari, ben potendo il prosieguo delle operazioni svolgersi su eventuali copie o scansioni” (così Cass., Sez. VI, ord. 15 gennaio 2018, n. 711; Cass., Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14755) e anzi si mette in evidenza che l'esame grafologico possa essere effettuato persino con specifiche utilità proprio sulla copia informatica “in ragione dei vantaggi offerti dalle tecnologie più moderne (si pensi solo alla possibilità di ingrandimento dei particolari), [le quali] permettono riscontri che il documento in originale non consente” (Cass., Sez. II, 19 luglio 2016, n. 14755). A questi ultimi rilevi, senza dubbio condivisibili, consegue che la produzione del documento in originale non possa affatto considerarsi indispensabile per lo svolgimento della c.t.u. grafologica.

Per altro verso, occorre esprimere perplessità anche in relazione alla considerazione secondo cui il giudice non possa disporre, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012, il deposito della “copia cartacea” del documento prodotto oramai obbligatoriamente con le modalità informatiche. Ciò presupporrebbe, infatti, che l'ordine del giudice debba essere emesso solo su istanza di parte, analogamente a quanto è disposto ai sensi dell'art. 210 c.p.c.

Nondimeno, le fattispecie processuali in relazione alle quali trovano applicazione i diversi istituti sono senz'altro diversi. In quanto, l'esibizione documentale è preordinata all'acquisizione del documento (G. Ruffini, Produzione ed esibizione dei documenti, in Riv. dir. proc., 2006, 436 s.); mentre l'ordine di depositare la “copia cartacea” di cui all'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012 si riferisce ad un documento già acquisito al processo su iniziativa della parte interessata tramite la prescritta modalità telematica. Ed invero, attraverso l'attività di produzione, la parte che ha proceduto in tal senso ha già espresso la propria intenzione di avvalersi del documento prima del disconoscimento. Per tale ragione, dopo il disconoscimento, una volta proposta istanza di verificazione dalla parte che lo aveva prodotto, spetta al giudice d'ufficio adottare – in via eventuale e anche in alternativa tra loro – le attività ritenute più adeguate per stabilire l'autenticità del documento, ad es., valutando se sottoporre quest'ultimo a custodia, fissando il termine per il deposito delle scritture comparative, e se nominare o meno il consulente tecnico. In altre parole, tutte le attività istruttorie volte ad accertare l'autenticità del documento disconosciuto, a seguito della sua produzione, non necessitano di un'istanza di parte e possono essere disposte d'ufficio dal giudice al fine di accertare l'autenticità del documento già prodotto.

In ispecie, l'ordine del deposito ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179 del 2012 dell'originale del documento disconosciuto può considerarsi come una di quelle “cautele opportune” che il giudice può disporre ai sensi dell'art. 217 c.p.c., qualora le ritenga convenienti nell'ambito dell'istruzione probatoria nel giudizio di verificazione, al fine di semplificare e accelerare il compimento delle attività richieste nell'ambito della consulenza tecnica o comunque per procedere direttamente all'accertamento dell'autenticità documentale.

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