Confisca tributaria per equivalente: possibile anche in caso di prescrizione ma solo per reati commessi dopo l'aprile 2018

28 Dicembre 2021

La novella disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.Lgs. n. 74/2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore [6 aprile 2018] del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo-sanzionatorio (e non meramente recuperatorio-ripristinatorio).
Massima

La novella disposizione dell'art. 578-bis c.p.p., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bisD.Lgs. n. 74/2000, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore [6 aprile 2018] del citato art. 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo-sanzionatorio (e non meramente recuperatorio-ripristinatorio).

Il caso

Il legale rappresentante di una società sportiva a r.l. era stato tratto a giudizio per il reato continuato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all'art. 10-bis d.Lgs. n. 74/2000, per oltre 792mila euro, e di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.Lgs. n. 74/2000, per un importo superiore al limite di legge, in relazione a fatti commessi il 28 agosto 2010 (termine di presentazione della dichiarazione 7705 per l'anno di imposta 2009).

In primo grado veniva condannato, con contestuale applicazione della confisca tributaria – nella forma per equivalente – in relazione al suddetto importo, quale valore del profitto del commesso reato.

La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere dei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione ma non revocava la disposta misura ablatoria, attesa la natura della confisca penal-tributaria che – affermavano i giudici di secondo grado – avrebbe funzione recuperatoria-ripristinatoria e non sanzionatoria, donde la sua applicabilità, sia nella forma diretta che in quella per equivalente (come nella specie), in caso di accertata responsabilità penale dell'imputato, rappresentando una forma di esecuzione del debito tributario.

La Cassazione, con il dictum in esame, in accoglimento del ricorso dell'imputato, ha disposto la restituzione della somma confiscata rilevando che la confisca per equivalente era stata disposta per fatti commessi nell'agosto 2010, quindi antecedentemente all'entrata in vigore – dal 6 aprile 2018 – dell'art. 578-bis c.p.p.

La questione

La sentenza in rassegna esamina l'interessante questione delle condizioni di applicabilità della confisca tributaria in caso di (sopravvenuta) prescrizione del reato.

Detti rapporti sono ormai espressamente disciplinati – a far data dal 6 aprile 2018 – dall'art. 578-bisc.p.p. che, in continuità con l'evoluzione registratasi nella pregressa giurisprudenza di legittimità, della Corte costituzionale e della Corte EDU, disciplina i casi e le condizioni affinché questa possa essere disposta e mantenuta nei seguenti termini: «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».

Dunque, la disposizione de qua – ritenuta norma processuale di immediata applicazione secondo il principio tempus regit actum (Cass. pen., Sez. III, n. 8785/2019) – impone espressamente, ai fini della conferma o meno della confisca ordinata in primo grado, che la declaratoria di prescrizione non sia “anodina” ma sia preceduta e si accompagni da un compiuto accertamento della penale responsabilità dell'imputato e del fatto reato: quello della sentenza di proscioglimento pronunciata in appello o in cassazione per prescrizione del reato, diverso da una formale pronuncia di condanna; accertamento da condursi sulla base dell'intero compendio probatorio e nel pieno rispetto delle regole proprie al "giusto processo" (Cass. pen., Sez. VI, n. 14041/2020).

La soluzione giuridica

La divisata soluzione giuridica – enunciata nell'odierna sentenza con motivzione semplificata – suppone la previa individuazione dell'ambito di applicabilità e della natura giuridica della confisca tributaria di cui all'art. 12-bis d.Lgs. n. 74/2000.

Quanto all'applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria prevista dall'art.12-bisdel D.Lgs n. 74/2000 (norma in continuità normativa con quella di cui all'art. 1, comma 143, della legge finanziaria 2008), il dubbio interpretativo era stato risolto di recente dal giudice massimamente nomofilattico che, pur chiamato a risolvere un contrasto giurisprudenziale in tema di confisca urbanistica, ha statuito che l'art. 578-bis non si è limitato a richiamare la «confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale» ma ha ulteriormente aggiunto, sin dalla versione originaria, il richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge» e, successivamente, per effetto della modifica intervenuta ad opera dell'art. 1, comma 4, lett. f), L. n. 3/2019, il richiamo alla confisca «prevista dall'articolo 322-ter c.p.». Pertanto, quali che siano state le ragioni che hanno determinato il legislatore ad introdurre la norma in oggetto nel codice di rito, la stessa va letta secondo quanto in essa espressamente contenuto, in particolare “non potendo non riconoscersi al richiamo alla confisca «prevista da altre disposizioni di legge», formulato senza ulteriori specificazioni, una valenza di carattere generale, capace di ricomprendere in essa anche le confische disposte da fonti normative poste al di fuori del codice penale (Cass. pen., Sez. unite, n. 13539/2020; cfr. altresì Id., n. 6141/2019, secondo cui il riferimento dell'articolo 578-bis c.p.p. alle altre «disposizioni di legge» evochi “le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali”, in tal modo condividendo la legittimità di una lettura ad ampio raggio, non limitata alla sola confisca “per sproporzione”).

La ritenuta valenza generale comporta – secondo la giurisprudenza di legittimità – l'applicazione della disposizione di cui all'art. 578-bis c.p.p., anche nel caso di confisca emessa nei reati tributari. Ma poiché la disposizione normativa non fa distinzioni di sorta e vale per tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente, è proprio tale indifferenziata previsione che va apprezzata considerata tenuto conto della diversa natura, sanzionatoria o meno, della confisca del profitto del reato a seconda che sia diretta ovvero di valore.

La sentenza in esame ribadisce la natura senz'altro sanzionatoria della confisca tributaria pure nella forma per equivalente. Di qui la ricavata necessità, in base al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, che tali effetti sanzionatori non si estendano a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma (processuale ma ad effetti sostanziali) che ne rende possibile il mantenimento anche in casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile.

In conclusione, solo a partire dall'entrata in vigore dell'art.578-bis c.p.p. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente nel caso in cui il reato, nelle more, si sia estinto per prescrizione o amnistia. E quindi solo per i reati commessi successivamente al 6 aprile 2018 (data per l'appunto di entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p.) è possibile il mantenimento della confisca per equivalente.

Osservazione

La sentenza in commento in senso esattamente conforme ribadisce – condivisibilmente in base ai principi generali in materia di legge penale sfavorevole, anche sovranazionali – l'approdo ermeneutico cui è pervenuta qualche mese fa la stessa Terza sezione penale della Cassazione in analoga fattispecie penal-tributaria (Cass. pen., Sez. III, n. 20793/2021) ove la S.C. ha precisato che, diversamente dalla misura per equivalente, la confisca diretta del profitto del reato (che si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell'illecito) stante la diversa natura di misura di sicurezza, può essere mantenuta, in caso di prescrizione del reato ma di accertamento degli elementi oggettivo e soggettivo di questo, trovando fondamento nell'art. 240comma 2 n. 1 c.p.

Così, peraltro, avevano già affermato le Sezioni Unite Lucci (vedi Cass. pen., Sez. unite, n. 31617/2015), secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, comma 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato.

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