Restituzione della cosa locata e trattenuta del deposito cauzionale
20 Gennaio 2022
Nel caso di locazione, qualora l'immobile venga consegnato al conduttore in ottime condizioni locative (accertate da entrambe le parti) e senza alcuna contestazione da parte del conduttore, l'onere della prova liberatoria della responsabilità nascente dall'art. 1590 c.c. grava sul conduttore. In assenza di tale prova, ed anzi in presenza di gravi danni alla cosa locata, accertati al momento del rilascio, il conduttore è responsabile ex art. 1590 c.c. ed il locatore eserciterà legittimamente il diritto alla ritenzione della cauzione.
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