Restituzione della cosa locata e trattenuta del deposito cauzionale

Redazione scientifica
20 Gennaio 2022

Il tribunale di Torino esamina la questione concernente la responsabilità per i gravi danni recati all'immobile al momento del rilascio da parte del conduttore e il relativo onere della prova.

Nel caso di locazione, qualora l'immobile venga consegnato al conduttore in ottime condizioni locative (accertate da entrambe le parti) e senza alcuna contestazione da parte del conduttore, l'onere della prova liberatoria della responsabilità nascente dall'art. 1590 c.c. grava sul conduttore. In assenza di tale prova, ed anzi in presenza di gravi danni alla cosa locata, accertati al momento del rilascio, il conduttore è responsabile ex art. 1590 c.c. ed il locatore eserciterà legittimamente il diritto alla ritenzione della cauzione.

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