Il danno da occupazione abusiva può essere considerato in re ipsa? La parola alle Sezioni Unite

Alessandro Villa
27 Gennaio 2022

Deve essere rimessa al Primo presidente, affinché valuti l'opportunità di rimetterla alle Sezioni Unite, la questione se il danno da occupazione abusiva può essere considerato in re ipsa o deve essere dimostrato senza l'applicazione di alcun automatismo.

La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo, da parte del convenuto, di un immobile di proprietà dell'attrice. Se è vero che l'occupazione abusiva era ictu oculi, a dire della Corte di gravame, nulla poteva essere riconosciuto a titolo di risarcimento del danno non avendo provato, l'attrice, di aver subito un nocumento che non può essere considerato in re ipsa per il solo fatto dell'occupazione abusiva.

La questione è poi giunta all'esame della Corte.

Il primo orientamento: il danno in re ipsa non esiste… neppure nell'ipotesi di occupazione abusiva. In primo luogo, la Corte evidenzia che il Giudice di merito ha aderito all'orientamento che ripudia il concetto di danno in re ipsa in quanto si rapporta al semplice fatto della perdita di disponibilità del bene da parte del proprietario e all'impossibilità di costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene stesso.

D'altronde le Sezioni Unite, in una recente ordinanza, hanno ridefinito la nozione di danno in re ipsa ricusando ogni automatismo fra fatto illecito e nocumento che, per converso, deve essere sempre provato.

L'orientamento contrapposto. Secondo altro orientamento la sussistenza del diritto al risarcimento ben può essere determinata dal Giudice sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al c.d. danno figurativo, con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato.

Detto indirizzo sostiene che il diritto di proprietà è caratterizzato dalla facoltà di godimento, e disponibilità, del bene tanto che, venute meno tali facoltà per l'intervento illecito di un terzo, il proprietario ha diritto al ristoro del danno.

Grava, invece, sull'occupante la prova del fatto che il proprietario, anche qualora l'immobile fosse stato libero, non l'avrebbe in alcun modo utilizzato.

Segue… la quantificazione del danno. Tale orientamento, inoltre, sostiene che il danno patito dal proprietario, nell'ipotesi di occupazione abusiva, è presuntivamente correlato alla fruttuosità dell'immobile: in altre parole al canone di locazione di mercato di un immobile analogo.

Il rinvio alle Sezioni Unite. Secondo la Sezione semplice, tale dicotomia giurisprudenziale merita un intervento nomofilattico e chiarificatore che superi le oscillazioni giurisprudenziali sul punto anche in considerazione del fatto che tale questione in fatto alimenta un notevole contenzioso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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