Sottoscrizione del PVC da parte del professionista depositario delle scritture contabili

Matteo Pillon Storti
04 Marzo 2022

La sottoscrizione del PVC, relativamente al tema degli accessi ispettivi ai fini IVA svolti presso i locali dell'impresa, può essere apposta anche dal professionista incaricato della tenuta delle scrittura contabili. La sottoscrizione, da parte del professionista incaricato, può essere effettuata anche al di fuori dei locali aziendali, dato che egli risulta essere il mandatario del contribuente, investito di un preciso onere di collaborazione con l'ente verificatore.
Massima

La sottoscrizione del PVC, relativamente al tema degli accessi ispettivi ai fini IVA svolti presso i locali dell'impresa, può essere apposta anche dal professionista incaricato della tenuta delle scrittura contabili. La sottoscrizione, da parte del professionista incaricato, può essere effettuata anche al di fuori dei locali aziendali, dato che egli risulta essere il mandatario del contribuente, investito di un preciso onere di collaborazione con l'ente verificatore.

Questo è il principio di diritto enunciato nell'ordinanza Cassazione n. 31620 del 4 novembre 2021.

Il caso

L'ordinanza della Cassazione n. 31620/2021 verte su una contestazione fiscale in merito ad un avviso d'accertamento IVA, relativa all'anno d'imposta 2006.

L'amministrazione finanziaria contestava la costituzione del plafond IVA utilizzato dal contribuente e, nello specifico, a seguito di operazioni di verifica presso la sede della società contribuente, veniva emesso un processo verbale di constatazione per omesso versamento IVA ed infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa.

Il contribuente, impugnando l'avviso d'accertamento conseguentemente emesso, decideva di presentare ricorso presso le commissioni tributarie competenti. Nell'iter processuale, la Commissione tributaria Regionale chiamata ad esprimersi a riguardo, statuiva la mancanza di motivazione dell'avviso d'accertamento, motivando tale decisione sulla base del fatto che lo stesso avrebbe fatto riferimento ad un atto nullo in quanto non era stato portato a conoscenza della società e dei suoi soci, visto che il p.v.c. non era stato consegnato o notificato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto da questi delegato, bensì dal tenutario delle scritture contabili, tanto più al di fuori della sede sociale.

Contro la sentenza suddetta, presentava ricorso l'Agenzia delle Entrate di fronte la Cassazione, la quale ha deciso con l'ordinanza n. 31620 depositata il 4 novembre 2021.

La questione

Nell'ordinanza oggetto del presente approfondimento, la Suprema Corte, cassando la sentenza impugnata e rinviando la stessa alla CTR competente, ha espresso un preciso principio di diritto, secondo il quale “In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente e da chi lo rappresenta ai fini dell'art. 52, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre1972, n.633, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l'Ente verificatore”.

La soluzione giuridica

L'ordinanza in commento, basa la propria motivazione richiamandosi, innanzitutto, all'art. 52, comma 6, d.P.R. n. 633/72 (vigente alla data di comunicazione del PVC) il quale recita: “Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia”.

Il primo punto richiamato dalla Suprema Corte evidenzia quindi l'obbligatorietà di documentare l'attività di controllo fiscale effettuata tramite un accesso nella sede del contribuente tramite un preciso documento (cd. P.V.C.). Tale documento deve essere sottoscritto anche dal contribuente o dal soggetto che lo rappresenta.

In secondo luogo, la Cassazione ha ricordato come già in passato la stessa, con l'ordinanza n. 14707/2018, si è pronunciata sul tema interpretando l'art. 52 suddetto ammettendo la possibilità, riconosciuta ai verbalizzanti, di accedere presso l'ufficio del professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, anziché presso la sede del contribuente.

In secondo luogo quindi, la Suprema Corte ricorda come sia già stato chiarito che gli organi controllori possano accedere, oltre che presso la sede del contribuente, anche presso l'ufficio del soggetto delegato da quest'ultimo alla tenuta della proprie scritture contabili.

Inoltre, la Cassazione ha fatto notare che l'art. 52 primo comma del decreto menzionato non richiede particolari formalità per l'esecuzione di accessi presso il consulente depositario delle scritture contabili e, il decimo comma dell'articolo stesso, sanziona con la inutilizzabilità in favore del contribuente, anche in sede contenziosa, la mancata esibizione dell'attestazione del detentore delle scritture e l'opposizione all'accesso o il rifiuto di esibizione di esse da parte di quest'ultimo.

La ratio normativa quindi, mira a consentire agli organi verificatori l'accesso alle scritture anche al di fuori della sede aziendale, come ad esempio presso i locali del consulente depositario, in quanto questi è un mandatario del contribuente.

Alla luce di queste specificazioni, è chiaro come l'Agenzia delle Entrate possa comunicare il PVC al tenutario delle scritture contabili (anche al di fuori della sede del contribuente). Tale comportamento non implica il sorgere dell'obbligo a carico dell'Agenzia delle Entrate di dimostrare che il sottoscrittore del P.V.C. - depositario delle scritture contabili – possieda la qualifica di legale rappresentante della società contribuente o di persona espressamente delegata a tal fine dal legale rappresentante della stessa.

Ciò chiarito, infine, la Suprema Corte ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di accesso nei locali aziendali ai fini IVA, la sottoscrizione del processo verbale da parte del contribuente e da chi lo rappresenta ai fini dell'art. 52, sesto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, può ben provenire dal professionista incaricato della tenuta delle scritture contabili, ed essere da questi apposta sul verbale anche al di fuori dei locali aziendali, in quanto egli è mandatario del contribuente investito di un onere di collaborare con l'Ente verificatore”.

Osservazioni

L'ordinanza della Cassazione n. 31620/2021 si è concentrata sui seguenti aspetti:

  • viene confermata la necessità che ogni accesso fiscale debba essere comprovato dalla redazione di un processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi Io rappresenta, nonché le risposte ricevute (art. 52, c. 6, d.P.R. 633/72);
  • fermo restando quanto previsto dalla legge, gli accessi non richiedono l'espletamento di particolari formalità, neppure nel caso in cui l'accesso stesso sia effettuato presso il consulente depositario delle scritture contabili (art. 52, c. 1, d.P.R. 633/72);
  • gli organi verificatori non sono tenuti a dimostrare che il sottoscrittore del P.V.C., nel caso in cui risulti essere anche il depositario delle scritture contabili del contribuente contestato, possieda la qualifica di legale rappresentante della società contribuente o di persona espressamente delegata a tal fine dal legale rappresentante della stessa.

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