La revoca del decreto ingiuntivo opposto consegue automaticamente al mancato esperimento della mediazione?
15 Marzo 2022
Massima
Il creditore, il quale agisce in via monitoria in una controversia condominiale rientrante tra quelle assoggettate a mediazione obbligatoria, nel momento in cui subisce l'opposizione, è consapevole che l'onere di esperire l'anzidetta mediazione grava sull'opposto, pena l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo. Il caso
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiede accertarsi e dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo per illeggibilità della sottoscrizione apposta in calce al medesimo decreto, chiedeva la riunione del procedimento ad altro connesso e contestava nel merito il credito. La questione
La quaestio juris esaminata dal Giudice di Pace di Bari attiene alla revocabilità del decreto ingiuntivo opposto per effetto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte del creditore, dopo che è superata l'udienza che decide sull'istanza di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione nel procedimento di opposizione. Le soluzioni giuridiche
Il Giudice di Pace di Bari applica il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite in tema di mediazione obbligatoria, il cui esperimento, nell'opposizione a decreto ingiuntivo ricade sul creditore che subisce l'azione in tale senso del debitore, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto laddove detto onere rimanga inadempiuto. Il magistrato onorario afferma, infatti, che per effetto del suddetto principio, l'amministratore condominiale, alle prese con il recupero dei crediti nei confronti del condomino moroso, debba valutare attentamente il da farsi in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, gravando sul condominio l'esperimento della condizione di procedibilità della domanda monitoria nella fase di opposizione a quest'ultima. Osservazioni
La pronuncia del Giudice di Pace in commento, nel decidere la controversia portata al suo esame, ha interpretato “alla lettera” il principio di diritto enunciato dal giudice nomofilattico secondo cui nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, in cui il giudizio venga introdotto con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Cass. S.U., n. 19596/2020). Secondo l'interpretazione data dalle Sezioni Unite, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l'art. 643, comma 3, c.p.c. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite. Sulla base di tale premessa, le Sezioni Unite hanno preferito l'interpretazione che è apparsa in maggiore armonia con il dettato costituzionale, atteso che porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si tradurrebbe in caso di sua inerzia, nell'irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale, al riguardo osservando che la procedura di mediazione ha una finalità deflattiva, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma nel conflitto tra il principio di efficienza e ragionevole durata del processo e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere. Le ragioni del suddetto approdo a cui sono pervenute le Sezioni Unite sono note, essendo ravvisabili esclusivamente nell'interpretazione del dettato normativo costituito dall'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2020 innanzi citato, il quale però va letto e di conseguenza applicato, nella sua interezza. Infatti, l'anzidetta norma - letta per intero - dispone che “l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”. Ciò significa che, laddove l'inosservanza dell'obbligo in parola di esperire la mediazione non sia stato né eccepito dal convenuto - che nel caso dell'opposizione a decreto ingiuntivo corrisponde alla figura dell'opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l'azione monitoria - né rilevato d'ufficio dal giudice in entrambe le ipotesi non oltre la prima udienza, non possa essere applicata automaticamente l'improcedibilità dell'actio e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo, perché ciò si risolverebbe in un'interpretazione palesemente contra jus. E ciò proprio considerando la ratio di fondo delle ragioni poste a base della citata pronuncia delle Sezioni Unite, laddove rilevano che la procedura di mediazione ha una finalità deflattiva, in armonia con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma nel conflitto tra il principio di efficienza e ragionevole durata del processo e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere. Tale principio vale per l'opponente ma anche per l'opposto, in ossequio alla parità dignità delle parti nel processo, ragione per cui l'opposto non può vedersi revocato il decreto ingiuntivo senza che sia stato eccepito alcunchè dalla controparte o rilevata d'ufficio la mancata esperibilità della mediazione nel termine previsto ex lege a pena di decadenza. Ciò non senza considerare che l'istituto dell'improcedibilità enunciato dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010 non va neppure confuso - essendo radicalmente diverso - con quello dell'inammissibilità dell'actio. Infatti, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite, si è opportunamente affermato che il mancato esperimento del tentativo di mediazione, nei casi in cui è obbligatorio, non comporta l'improcedibilità dell'azione quando l'eccezione della parte sia stata ignorata dal giudice di primo grado, non contemplando la legge alcun rimedio avverso siffatta eventualità, dal momento che un'eventuale impugnazione ed una conseguente caducazione del provvedimento finale per omessa rilevazione da parte del primo giudice del carente esperimento del tentativo di mediazione, finirebbe per produrre effetti incompatibili con la finalità deflattiva che sottende la disciplina legale in materia (App. Palermo 17 giugno 2021). Nel caso in cui un procedimento sottoposto a mediazione obbligatoria - in quanto per materia rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs n. 28/2010 - sia introdotto con decreto ingiuntivo, l'onere di promuovere la procedura di mediazione, una volta che sia stato instaurato il giudizio di opposizione, ricade sulla parte opposta, anche su invito del giudice (App. Ancona 19 ottobre 2021). Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Ove ciò non avvenga, va rimarcato che nell'ipotesi in cui l'improcedibilità non sia stata eccepita tempestivamente dalla parte e nemmeno tempestivamente rilevata dal giudice di primo grado, la parte che impugna ed il giudice di appello non possono rilevarla, non trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. III, n. 12896/2021). Le Sezioni Unite, infatti, nell'affermare il principio di diritto di cui si è detto sopra, hanno statuito unicamente sulla parte gravata dall'osservanza dell'anzidetto obbligo, a tale fine, spiegando le relative ragioni a supporto della tesi giurisprudenziale adottata, ma senza fare riferimento alcuno alla procedura da seguire prevista dallo stesso art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Non a caso nella stessa littera legis è altresì previsto chequando la mediazione non è stata esperita, il giudice assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, ciò valendo a corroborare ulteriormente l'inesistenza di alcun automatismo previsto nella legge anzidetta tra il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la conseguente improcedibilità dell'actio proposta dal creditore nella fase monitoria antecedente all'opposizione a decreto ingiuntivo. Orbene, nella pronuncia in commento del giudice di pace barese, non vi è traccia di quanto sopra evidenziato, atteso che acquisiti i documenti in atti disposta con ordinanza il rigetto della sospensione del decreto impugnato, nonché la chiamata in garanzia del terzo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione. Le brevi considerazioni che seguono - costituite dalla mera trasposizione del suddetto principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 19596/2020- nulla affermano circa un presunto inadempimento del creditore-opposto all'invito del giudice a dare luogo alla mediazione, così come nulla si evince in merito ad un'eccezione rivolta in tale senso dall'opponente ovvero rilevata d'ufficio dallo stesso giudicante entro la prima udienza. L'improcedibilità nella controversia scrutinata dal magistrato onorario pugliese barese viene così applicata de plano per effetto del principio enunciato dalle Sezioni Unite senza considerare l'intero dettato normativo, peraltro in un'ottica volta a contemperare le contrapposte esigenze connesse alla possibilità di esplicare correttamente il diritto di difesa, per quanto qui considerato, riferito all'esperimento della mediazione anche su diretto invito del giudice. Conseguentemente, sotto l'aspetto qui considerato, e per effetto della “singolare” interpretazione sia delle conseguenze che si pretende di fare derivare de plano dal principio di diritto contenuto nella pronuncia delle Sezioni unite riguardante esclusivamente l'individuazione della parte obbligata ad esperire la mediazione, sia della parziale considerazione dello stesso dettato normativo, la pronuncia del giudice di pace barese rappresenta una sorta di unicum nel panorama giurisprudenziale formatosi in tema di mediazione obbligatoria di cui si ha notizia nella letteratura giuridica. Riferimenti
Caputo, Onere della mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in Ilprocessocivile.it; Esposito, Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di avviare la mediazione grava sul creditore opposto, in Giustiziacivile.com; Campidelli - Di Marco, Opposizione a decreto ingiuntivo: l'onere di avviare la mediazione incombe sul creditore opposto, in Quotidianogiuridico.it; Caprio, Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto la parte onerata ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, in Giustiziacivile.com; Zanello, Sezioni unite 19596/20: la joint venture di processo e mediazione, in Foro it., 2020, I, 3437; Dalfino, La (persuasiva) soluzione delle sezioni unite in tema di mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, in Foro it., 2020, I, 3434. |