Piano del consumatore e falcidia dei crediti oggetto di assegnazione giudiziale: la pronuncia della Corte costituzionale

La Redazione
15 Marzo 2022

La Corte Costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012, come introdotto dall'art. 4 ter, comma 1, lett. d), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 176/2020.

La Corte Costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 bis, l. 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), come introdotto dall'art. 4 ter, comma 1, lett. d), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 bis, L. n. 3/2012 in riferimento all'art. 3 Cost. era stata sollevata dal Tribunale di Livorno, con ordinanza dello scorso 7 aprile, nella parte in cui la norma stabilisce che : «il piano del consumatore possa prevedere, alle medesime condizioni, anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato» (v. F. Cesare, Questione di costituzionalità sulla cessione del quinto nel sovraindebitamento, in questo portale, 26 luglio 2021)

Secondo il giudice a quo l'art. 8, comma 1 bis, L. 3/2012 prevede la possibile falcidia e ristrutturazione dei soli debiti per i quali vi sia stata la cessione volontaria del credito, avente per oggetto il quinto dello stipendio (o del trattamento di fine rapporto o della pensione), non disciplinando invece l'ipotesi in cui un analogo credito del debitore abbia formato oggetto di assegnazione giudiziale all'esito di una procedura di espropriazione presso terzi.

La Corte costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità, ritiene che il piano del consumatore possa prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti per i quali il creditore abbia già ottenuto ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione del soggetto sovraindebitato.

È, infatti, la stessa ratio della norma ad attrarre, in via ermeneutica, qualunque debito, compresa l'ipotesi in cui la cessione del credito sia derivata da un provvedimento giudiziale, anziché da un atto di autonomia privata e tale disposizione dà piena attuazione allo spirito della legge, finalizzata alla protezione del consumatore sovraindebitato, oggetto contrattualmente e socialmente debole, nonché al rispetto della par condicio creditorum.

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