Consumatore: rimedi al sovraindebitamento (CCII)

24 Gennaio 2024

Si espongono i tratti fondamentali delle due procedure approntate dal legislatore a tutela specifica del consumatore: la ristrutturazione dei debiti del consumatore(Titolo IV, Capo II. Sezione II del CCII) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (Titolo V, Capo IX del CCII).

Inquadramento

Così come l'impresa, anche il consumatore può trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. A fronte di tale situazione, risultando del tutto antieconomico aprire una procedura concorsuale analoga a quelle previste per le imprese, di norma costosa e complessa, il legislatore ha previsto procedure più snelle e maggiormente rispondenti alle esigenze di economicità. I costi ingenti tipici delle procedure concorsuali e che risultano giustificati dalla rilevanza degli interessi coinvolti nell'attività di una impresa commerciale, la cui crisi si riflette a cascata su una serie di soggetti con i quali l'impresa ha rapporti (fornitori, clienti, lavoratori, etc.), non paiono infatti giustificati in caso di dissesto di un consumatore, la cui situazione debitoria produce effetti più limitati e circoscritti.

Il legislatore ha quindi previsto nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019 - di seguito CCII) due procedure specifiche alle quali il consumatore può ricorrere al fine di rimediare al proprio sovraindebitamento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (Titolo IV, Capo II. Sezione II del CCII), che mira a soddisfare i creditori secondo una proposta migliorativa rispetto allo scenario liquidatorio e la liquidazione controllata del sovraindebitato (Titolo V, Capo IX del CCII), che invece è finalizzata a soddisfare i creditori mediante la liquidazione di tutti i beni del debitore.

Il vantaggio di tali procedure rispetto alle singole azioni esecutive dei creditori, alle quali il consumatore è esposto, coincide essenzialmente in una gestione del patrimonio del debitore più efficiente, soddisfacente ed organizzata, anche a vantaggio dell'intera massa dei creditori, e consentono al consumatore, a determinate condizioni, di beneficiare dell'esdebitazione ovvero di liberarsi dei propri debiti residui non soddisfatti.

Rimedi al sovraindebitamento: presupposti e competenza

Presupposto soggettivo

Tra le procedure di sovraindebitamento – ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata e concordato minore –solo le prime due sono riservate al consumatore.

Ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche) il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. La definizione di consumatore è stata ulteriormente articolata e dettagliata dalla giurisprudenza: la Suprema Corte con sentenza Cass. civ., sez. I, 1° febbraio 2016, n. 1869 ha precisato che il consumatore è una persona fisica che ha contratto obbligazioni per esigenze personali o familiari, senza riflessi diretti sulla attività professionale sua propria.

Il CCII, all'art. 2, comma 1, lett. e) precisa, in tal senso, che il consumatore può anche essere socio illimitatamente responsabile di una società, ma la procedura di sovraindebitamento potrà riguardare soltanto i debiti estranei a quelli sociali, i debiti per così dire “consumeristici” (in tal senso Trib. Bologna, 30 dicembre 2022), mentre non potrà riguardare i debiti della società di cui potrebbe essere chiamato a rispondere in via solidale e sussidiaria.

Perplessità si registrano in dottrina circa la figura dell'ex-imprenditore o professionista che, come tale, dovrebbe rientrare nella definizione di consumatore, ma che invece non sembrerebbe essere legittimato a ricorrere alle procedure di sovraindebitamento dedicate al consumatore, quali il piano di ristrutturazione dei debiti, ma piuttosto al concordato minore (per una panoramica a riguardo: cfr. G. Benvenuto, La nozione di consumatore al test delle procedure di composizione delle crisi, 20 dicembre 2022, su questo Portale; per una panoramica sulla giurisprudenza in merito circa la possibilità per la persona fisica gravata sia da debiti di natura personale e familiare, sia da debiti derivanti dalla cessata attività imprenditoriale e professionale, di accedere al piano del consumatore, cfr. C. Ravina, L'indebitamento “promiscuo” dà accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore?, 13 giugno 2023, su questo Portale).

Presupposto oggettivo

Il presupposto oggettivo delle due procedure alle quali il consumatore può accedere è rappresentato dal sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o di insolvenza, determinato dai debiti - come detto - “consumeristici”.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b), CCII: per stato di crisi si intende una situazione di pericolo di insolvenza ovvero la situazione di criticità tale da determinare la probabilità in via prospettica della incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni e quindi della futura insolvenza; per stato di insolvenza lo stato di insolvenza attuale (e non prospettico) del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Tuttavia, la sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza determina delle differenze.

Il consumatore può decidere di ricorrere alla procedura di ristrutturazione dei debiti oppure alla procedura di liquidazione controllata, sia in caso di crisi che in caso di insolvenza. Invece, nell'ipotesi in cui è il creditore a proporre istanza per l'apertura della procedura (di liquidazione controllata unica procedura attivabile su sua istanza), ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII è necessario che il consumatore versi non in un mero stato di crisi ma di insolvenza. Tale differenza è dovuta all'opportunità che, nel caso in cui il debitore non decida volontariamente di aprire una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ma la subisca per effetto della domanda di un suo creditore, l'effetto di spossessamento che si verifica a seguito dell'apertura della procedura venga collegato ad una situazione di particolare gravità, quale lo stato di insolvenza (cfr. G. D'Attorre, Manuale del diritto della crisi e dell'insolvenza, Torino, 2021, pag. 341).

Competenza

Anche per le procedure di sovraindebitamento, come per le procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza dell'impresa, si applicano le norme di cui al procedimento unitario e pertanto la competenza territoriale è del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, come tale intendendo – per la persona fisica che come il consumatore non esercita attività di impresa – la residenza o il suo domicilio e, se sconosciuti, l'ultima dimora nota o in mancanza il luogo di nascita. In caso il luogo così individuato non sia in Italia l'art. 27, comma 3, lett. b), CCII individua come Tribunale competente quello di Roma.

Nel caso in cui il Tribunale adito dichiari la propria incompetenza rinvia al Tribunale che ritiene competente, il quale – se concorda e non promuove quindi regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. – dispone la prosecuzione del procedimento dandone comunicazione alle parti.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore

Il consumatore potrà, al fine di risolvere la sua situazione di crisi o di insolvenza, formulare una proposta di ristrutturazione dei propri debiti mediante un piano, che preveda modalità e tempi di pagamento, anche parziale, dei propri creditori (art. 67 CCII). I creditori non possono votare la proposta, ma presentare osservazioni: è il Tribunale ad esercitare una funzione di tutela dei creditori, vagliando l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta. Il piano di ristrutturazione deve infatti essere funzionale al loro miglior interesse e soddisfacimento e quindi almeno pari o maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata dalle esecuzioni individuali o dalla liquidazione controllata.

Il contenuto della proposta

Il consumatore che voglia accedere a tale procedura deve presentare, con l'ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (di seguito OCC), apposita domanda contenente la proposta di soddisfacimento dei creditori: il contenuto è libero, ma deve rispettare alcuni requisiti minimi, ovvero indicare i tempi e le modalità con le quali il debitore ritiene di riuscire a rispettare gli impegni presi e superare il proprio stato di sovraindebitamento. La domanda dovrà quindi contenere l'indicazione delle risorse necessarie all'adempimento, la tempistica dei pagamenti e l'indicazione di eventuali garanzie offerte a riguardo ai creditori.

Nessuna previsione di legge sussiste circa un livello minimo di soddisfacimento dei creditori, che potrà pur essere soltanto parziale ma non meramente simbolico o irrisorio (in tal senso Trib. La Spezia, 7 gennaio 2022; Trib. Busto Arsizio, 28 settembre 2022; la Corte di Cassazione, con sentenza del 26 settembre 2022, n. 28013, ha precisato che la proposta di piano deve prevedere una soddisfazione modesta ma effettiva delle ragioni del creditori e che la misura della percentuale minima è una questione di fatto da valutare caso per caso), potrà essere differenziato per classi di creditori, ma dovrà comunque rispettarne l'ordine di prelazione, offrendo ai creditori di rango superiore un trattamento migliore rispetto a quelli di rango inferiore e ai crediti assistiti da privilegio un importo non inferiore a quanto riceverebbero in caso di liquidazione del bene sul quale hanno il privilegio.

Inoltre, il soddisfacimento potrà essere effettuato in qualunque forma, incluse modalità diverse dal denaro (ad esempio mediante datio in solutum ) ed esclusa la mera dilazione di pagamento (in tal senso C. Trentini, La questione della soddisfazione dei creditori nelle procedure di sovraindebitamento del consumatore, pag. 54).

Regole particolari sono previste per i debiti derivanti da finanziamenti: la proposta può prevedere la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o di pensioni (il creditore continuerà ad incassare i futuri ratei del quinto dello stipendio, del TFR, ecc. ma solo limitatamente all'importo del credito come ridotto nella proposta); nel caso di mutui garantiti da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore, la proposta potrà prevedere il rimborso delle rate alla scadenza convenuta, se il debitore alla data di deposito della domanda di apertura della procedura ha adempiuto alle proprie obbligazioni o il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale e interessi scaduto a tale data.

Non vi sono limiti di tempo per la durata del piano proposto, fermo restando che tempi troppo dilatati potrebbero non superare il vaglio della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le modalità di presentazione della domanda

La domanda, nella forma del ricorso, contenente la proposta ai creditori e corredata da idonea documentazione (consistente nell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza del patrimonio del consumatore, delle sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, di tutte le sue entrate con l'indicazione di quanto occorre per il mantenimento della propria famiglia, nonché nell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione effettuati negli ultimi 5 anni), deve essere depositata al Tribunale competente con l'ausilio di un OCC, scelto nel circondario del tribunale competente.

L'espressione testuale “ausilio dell'OCC” desta non poche perplessità, non essendo ben chiaro cosa la norma intenda: mentre il legislatore ha chiarito che non è necessaria l'assistenza tecnica di un difensore, non ha ben specificato in cosa consista l'“ausilio dell'OCC”.

Alla luce dei compiti ad esso attribuiti si può ritenere che sia una sorta di garante dell'attendibilità della proposta ed un ausiliario del tribunale, con un importante compito di tutela anche dei creditori. A tale riguardo, infatti, si consideri che la proposta dovrà essere corredata da una relazione particolareggiata dell'OCC che rispetti i requisiti di cui all'art. 68, comma 2, CCII, ovvero che contenga l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere, la valutazione circa la completezza e attendibilità della documentazione allegata alla domanda, l'indicazione presunta dei costi della procedura.

In caso di finanziamenti, e sempre ai fini di una valutazione della meritevolezza del consumatore e dell'assenza di colpa grave nel sovraindebitamento, l'OCC dovrà anche valutare se il soggetto finanziatore, quando ha concesso il finanziamento, ha tenuto conto del merito creditizio in relazione alle disponibilità economiche del debitore anche alla luce delle sue esigenze di vita dignitosa (in tal senso recentemente C. Appello di L'Aquila, 9 marzo 2023; Trib. Pisa, 20 aprile 2023 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 24 aprile 2023 che hanno omologato un piano del consumatore escludendo la sussistenza della colpa grave del ricorrente e ravvisando, invece, una colpa dell'intermediario creditizio nell'aver concesso il finanziamento senza svolgere gli approfonditi controlli finalizzati ad acquisire adeguate informazioni in merito alla situazione debitoria del richiedente).

L'apertura della procedura

Depositata la domanda con la relazione particolareggiata dell'OCC, il Tribunale procede ad un primo esame della proposta al fine di vagliarne l'ammissibilità: verifica essenzialmente la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo e la completezza della documentazione allegata.

Il giudizio di ammissibilità sarà positivo se la proposta presenta il contenuto minimo richiesto ed il consumatore risulta meritevole, ovvero se non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già beneficiato della procedura per due volte o ha determinato la situazione di sovraindebitamento con malafede o colpa grave. In relazione a tale ultimo requisito, il Tribunale procederà a valutare, caso per caso, le motivazioni per le quali il soggetto ha contratto all'epoca l'indebitamento e valuterà anche l'eventuale concorso del creditore (sul punto, esiste un orientamento di merito volto ad affermare che la grave ludopatia patologica è idonea ad escludere il carattere colposo del sovraindebitamento, v. Trib. Oristano, 7 aprile 2023).

Superato il vaglio di ammissibilità del Tribunale, la proposta viene pubblicata sul sito del Tribunale e comunicata a tutti i creditori affinché possano far pervenire le loro osservazioni a riguardo, alla luce delle quali l'OCC potrà proporre modifiche al piano.

La presentazione della domanda di accesso a tale procedura di sovraindebitamento produce di per sé la sospensione del corso degli interessi per i crediti chirografari per l'intera durata della procedura.  

Inoltre, su istanza del consumatore, il Tribunale può disporre ulteriori effetti benefici per il debitore: la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (sulla necessità di un piano completo per poter formulare tale istanza cfr. Tribunale di Brindisi, 5 agosto 2022, con nota di M. Selvini, Piano del consumatore: quando il GD può sospendere  le procedure esecutive pendenti, 22 agosto 2023, su questo Portale), il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore e altre misure idonee a salvaguardare l'integrità del suo patrimonio fino alla chiusura del procedimento (salva la loro revoca in caso di atti di frode compiuti dal debitore).

L'omologazione

Si apre quindi la fase dell'omologazione: verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, e nel caso di contestazioni da parte dei creditori se il credito del creditore opponente venga soddisfatto in misura non inferiore alla alternativa liquidatoria, il Giudice omologa il piano con sentenza e dichiara chiusa la procedura; in caso contrario, il Tribunale rigetta l'omologa e dichiara l'inefficacia delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

Due sono gli effetti dell'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti: quanto ai creditori, le loro pretese creditorie vengono sostituite con le nuove obbligazioni oggetto della proposta omologata; quanto al consumatore, egli viene liberato dei debiti nei confronti di tutti i creditori anteriori, con sostituzione del debito originario con quello di cui alla proposta omologata.

L'esecuzione e la revoca

Il piano verrà quindi eseguito, nelle modalità e tempi indicati nella proposta omologata, dal consumatore sotto il controllo dell'OCC.

Esaurite le attività di cui al piano, l'OCC redigerà una relazione finale e il Tribunale ne liquiderà il compenso oppure indicherà gli atti e i tempi necessari per completare il piano, al decorso dei quali, in caso di inadempimento, revocherà l'omologa del piano, con ovvi effetti sull'effetto esdebitatorio che l'omologa aveva avuto sul debitore: gli atti eseguiti in esecuzione del piano restano validi, ma rivivranno le obbligazioni originarie.

La liquidazione controllata del consumatore

In alternativa alla procedura descritta, il consumatore potrà optare per la procedura di liquidazione controllata, che gli consentirà di mettere a disposizione dei propri creditori – nel rispetto della par condicio - tutto il suo patrimonio (salvo alcuni beni personalissimi quali stipendi e pensioni nel limite di quanto occorra per i fabbisogni propri e della famiglia, i crediti e le cose impignorabili, i beni costituiti in fondo patrimoniale), dedotto quanto necessario per il sostentamento proprio e della sua famiglia, vendendo ciò che possiede (per una panoramica sulla procedura di liquidazione controllata cfr. L. Gambi, Una panoramica sulla nuova liquidazione controllata nel sovraindebitamento, 14 dicembre 2022, in questo Portale; S. De Matteis e F. Madia, Liquidazione controllata del sovraindebitato, Fall., 2023, pag. 553 ss.).

I soggetti legittimati

Come accennato, non solo il debitore può spontaneamente chiedere l'apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, in caso di crisi o insolvenza, ma anche i creditori, al ricorrere di una situazione di insolvenza e sempre che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro cinquantamila, possono adire il Tribunale affinché venga dato corso a tale procedura. In tale ultimo caso, il consumatore potrà chiedere termine per poter presentare una proposta di ristrutturazione dei debiti.

La presentazione della domanda e gli effetti

La domanda si presenta con ricorso, al quale occorre allegare la relazione dell'OCC, contenente una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. L'OCC deve dare notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali entro sette giorni. Il deposito della domanda produce l'effetto della sospensione del corso degli interessi per i crediti chirografari, per l'intera durata della procedura.

L'apertura della procedura e gli effetti

Il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni necessarie, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata, nominando il giudice delegato, il liquidatore, ordinando al consumatore il deposito dell'elenco dei creditori, ai quali assegna un termine non superiore a 60 giorni per la trasmissione delle domande di restituzione, rivendica e ammissione al passivo, ordinando altresì la consegna o il rilascio dei beni del debitore (si pensi ad esempio ad un immobile occupato da un terzo a titolo di locazione – il liquidatore potrà infatti scegliere di subentrare nei contratti in essere o di scioglierli). La sentenza è notificata al consumatore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Si registra un contrasto giurisprudenziale circa l'ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata in caso di mancanza o insufficienza di beni del debitore (favorevole all'ammissibilità sono Trib. Milano, 12 gennaio 2023 e C. Appello Milano, 21 aprile 2023, n. 21 che ne consente l'apertura essendo il fine della procedura anche di attrarre alla procedura la liquidazione dei beni quali che essi siano al fine di pervenire all'esdebitazione; contrario è Trib. Palermo, 30 novembre 2022, che dichiara inammissibile il ricorso per liquidazione controllata senza beni neppure in prospettiva, o con una esigua somma liquida inidonea a coprire perfino le spese della procedura, per principi di efficienza ed economicità ed essendo il fine dell'esdebitazione conseguibile mediante l'istituto dell'esdebitazione dell'incapiente, ricorrendone i presupposti).

Con l'apertura della procedura di liquidazione controllata, il debitore viene spossessato dei suoi beni, il cui potere di disporne e di amministrarli passa in capo al liquidatore, e perde la legittimazione processuale nelle controversie in corso relative a rapporti patrimoniali.

Per i creditori invece gli effetti che sorgono dall'apertura della procedura sono essenzialmente il concorso formale e sostanziale: nessuna azione esecutiva individuale o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni oggetto della procedura ed ogni diritto di credito deve essere accertato nelle forme dell'accertamento del passivo.

L'accertamento del passivo

Il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, procede alla formazione dell'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza, ed entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completa l'inventario dei beni e redige il programma di liquidazione. Scaduto il termine per la proposizione di domande di insinuazione al passivo, il liquidatore procede alla formazione dello stato passivo e lo comunica agli interessati: nessuna udienza è a tal proposito prevista, ma soltanto la possibilità per i creditori di formulare osservazioni, alla luce delle quali il liquidatore provvederà a modificare lo stato passivo e a ricomunicarlo agli interessati per le loro ulteriori osservazioni, fino alla formazione dello stato passivo (in presenza di contestazioni non superabili, il liquidatore rimette gli atti al giudice che deciderà con decreto impugnabile).

La liquidazione e la chiusura della procedura

Il programma di liquidazione, approvato dal giudice, viene quindi eseguito dal liquidatore, il quale dovrà vendere i beni, secondo procedure competitive, e incassare i crediti, nonché – con l'autorizzazione del giudice delegato – esperire tutte le azioni recuperatorie e le azioni revocatorie ordinarie dirette a fa dichiarare l'inefficacia degli atti pregiudizievoli ai creditori posti in essere dal debitore. Ogni sei mesi il liquidatore riferisce al giudice delegato in merito agli atti compiuti.

Terminata la liquidazione, il liquidatore presenta al giudice un rendiconto, che viene approvato dopo un vaglio di corrispondenza al programma di liquidazione. Vengono quindi effettuati riparti, parziali e finali, secondo le regole della graduazione dei creditori, le cause di prelazioni risultanti dallo stato passivo, riparti che sono oggetto di contraddittorio con i creditori.

Eseguiti tutti i riparti la procedura viene chiusa con decreto, con il quale viene autorizzato il pagamento del compenso del liquidatore, e cessano gli effetti di spossessamento dei propri beni per il debitore e di divieto di azioni esecutive e cautelari per i creditori.

Conflitto con procedure esecutive

Un cenno al caso in cui siano pendenti procedure esecutive al momento della apertura della liquidazione controllata, che dovranno essere sospese ex art. 623 c.p.c. In tal caso, la dottrina pacificamente applica il combinato disposto degli artt. 150 e 216, comma 10, CCII consentendo al liquidatore la scelta tra l'istanza per la declaratoria di improcedibilità al giudice dell'esecuzione o il subentro nella procedura (R. Brogi, Le liquidazioni nelle procedure di sovraindebitamento, Fall., 2023, pag. 1280). In tale ultimo caso il liquidatore, depositato il programma di liquidazione nel quale aveva previsto la liquidazione del bene oggetto della procedura esecutiva, chiede al giudice l'autorizzazione a fare ingresso nella procedura, nella quale quindi subentra, proseguendola – nello stato in cui si trova – al posto del creditore procedente.

Le procedure familiari

Qualora la situazione di sovraindebitamento coinvolga anche gli altri componenti della famiglia del consumatore è possibile introdurre una procedura unitaria per la famiglia, che consente una gestione unitaria e razionale del sovraindebitamento. Si pensi, ad esempio, al caso di un contratto di mutuo cointestato per l'abitazione principale acquistata in comproprietà tra i coniugi: è possibile per i due coniugi che non riescono più a rispettare le rate di ammortamento, presentare una unica domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento. Si tratta infatti di un debito unitario e di un unico attivo patrimoniale da destinare ai creditori.

L'art. 66 CCIIconsente infatti ai membri della stessa famiglia, che presentino i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere alle procedure di sovraindebitamento, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento purché siano conviventi oppure il debito abbia origine comune: tutti i componenti della famiglia devono presentare la stessa procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Qualora, quindi, uno dei membri della famiglia non sia un consumatore, la sua impossibilità a presentare un piano di ristrutturazione si estende anche agli altri membri della famiglia e sarà possibile presentare per tutta la famiglia soltanto un concordato minore, la procedura di sovraindebitamento riservata a chi non è consumatore. Il Codice della crisi ha cura di precisare che per membri della famiglia devono essere intesi i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo grado, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.

Anche nel caso di apertura di una unica procedura di sovraindebitamento per la famiglia, le masse attive e passive dei soggetti sovraindebitati restano distinte: ogni membro della famiglia dovrà soddisfare i propri creditori con il proprio attivo ed i creditori di un membro della famiglia possono soddisfarsi soltanto sul patrimonio messo loro a disposizione del loro debitore. Nessuna deroga viene quindi operata al principio di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., secondo il quale ciascuno risponde dei propri debiti con il proprio patrimonio.

L'esdebitazione e l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

L'esdebitazione

In conclusione, quindi, il consumatore in stato di crisi o di insolvenza può risolvere la propria situazione mediante una delle procedure di sovraindebitamento sopra descritte, mediante un piano che preveda la soddisfazione anche solo parziale dei propri creditori ma in misura pari o maggiore di quanto essi otterrebbero dalla liquidazione del suo patrimonio ovvero mediante la liquidazione dello stesso.

Di non grande utilità sarebbero tuttavia tali procedure se non ponessero fine alla situazione di sovraindebitamento del consumatore. Invero il legislatore ha previsto proprio questo rilevante effetto, essendo infatti la ratio di questo istituto quello di poter dare una seconda possibilità al soggetto meritevole e sfortunato, consentendogli di liberarsi dei debiti per i quali non ha più risorse per farvi fronte (non a caso l'istituto era stato introdotto all'origine dalla norma detta “salva suicidi”).

A differenza delle procedure esecutive individuali, il consumatore che ricorre ad una procedura di sovraindebitamento viene liberato dei debiti residui non soddisfatti, ripartendo daccapo senza il timore di azioni da parte dei creditori anteriori non soddisfatti. Restano esclusi della esdebitazione soltanto gli obblighi di mantenimento, i debiti per risarcimento danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie.

Da notare, tuttavia, che l'esdebitazione non costituisce una causa di estinzione dell'obbligazione, ma solo di inesigibilità del credito nei confronti del debitore, restando invece salvi gli effetti dell'obbligazione nei confronti del fideiussore e dei coobbligati con il debitore e degli obbligati in via di regresso.

In particolare, per quanto riguarda la procedura di liquidazione controllata, l'esdebitazione riguarda tutti i creditori e relativi crediti per fatto o causa anteriori all'apertura della procedura, mentre per quelli che non hanno partecipato alla procedura solo limitatamente alla parte del loro credito eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

Requisiti soggettivi perché il consumatore possa beneficiare dell'esdebitazione sono essenzialmente quelli di meritevolezza, ovvero non aver riportato condanne per reati di bancarotta o in connessione con l'esercizio dell'impresa (qualora il consumatore abbia una impresa ma i suoi debiti ne siano estranei), non aver distratto attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto, ostacolato o rallentato la procedura, non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti o non ne abbia beneficiato per altre due volte. Non deve nemmeno aver cagionato il suo stato di crisi o insolvenza con colpa grave, malafede o frode.

Requisito temporale è il decorso di tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o dalla chiusura della procedura se antecedente.

L'esdebitazione viene pronunciata di diritto, al ricorrere dei requisiti, senza necessità di istanza del debitore con il decreto di chiusura della procedura, oppure a seguito di istanza del debitore qualora siano decorsi tre anni dall'apertura della procedura ed essa non sia ancora stata chiusa.

L'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

È poi previsto un particolare rimedio per il consumatore che non ha nulla da offrire ai propri creditori, si tratta dell'esdebitazione dell'incapiente: il debitore persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere a tale forma di esdebitazione soltanto per una sola volta nella sua vita.

Il soggetto deve tuttavia essere meritevole per poter accedere a tale beneficio: non deve sussistere malafede, colpa grave o frode nella formazione dell'indebitamento.

La domanda di esdebitazione viene presentata al tribunale competente mediante l'OCC unitamente alla documentazione rilevante (trattasi essenzialmente dell'elenco dei creditori, della documentazione afferente il reddito, delle pensioni e di tutto quanto riguardi le entrate del debitore) e alla relazione particolareggiata dell'OCC circa le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, ivi inclusa la valutazione da parte del finanziatore del merito creditizio del debitore, le ragioni per le quali il debitore non è in grado di adempiere e la valutazione della completezza della documentazione presentata.

La procedura è molto semplice in quanto il Tribunale, valutata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti, con particolare riferimento alla meritevolezza del debitore, concede con decreto l'esdebitazione e indica le modalità con le quali il debitore con periodicità annuale deve presentare una relazione circa le proprie entrate, sotto la vigilanza dell'OCC. I creditori possono proporre opposizione, ad esempio relativamente alla meritevolezza, alla determinazione del patrimonio del debitore ai fini della determinazione del fabbisogno suo e della sua famiglia, opposizioni che verranno decise dal Tribunale con provvedimento reclamabile innanzi alla Corte di Appello.

Se, nei quattro anni successivi, pervengono al debitore così esdebitato utilità rilevanti che consentano, al netto dei fabbisogni personali suoi e del mantenimento della sua famiglia, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore alla soglia del 10%, il debitore ha l'obbligo di pagamento dei creditori nel limite di quanto gli è sopraggiunto, sotto la vigilanza dell'OCC.

Decorsi quattro anni l'esdebitazione diviene quindi definitiva, termina ogni obbligo di relazione periodica per il debitore e nel caso di sopravvenienze esse non determinano riviviscenza delle obbligazioni divenute ormai definitivamente inesigibili (per una rassegna di giurisprudenza di merito cfr. G. Benvenuto – R. Capasso, Esdebitazione di debitore incapiente: rassegna di giurisprudenza di merito, 21 settembre 2022, in questo Portale ).

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