Centrale dei rischi

Fabio Fiorucci
09 Gennaio 2017

La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari. È finalizzata a fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito.
Inquadramento

La Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso banche e intermediari finanziari. È finalizzata a fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile per la valutazione del merito creditizio della clientela e, in generale, per l'analisi e la gestione del rischio di credito. Tra i suoi obiettivi ci sono il miglioramento della qualità del portafoglio crediti delle banche (anche allo scopo di scongiurare il pluriaffidamento bancario) e il rafforzamento della stabilità del sistema creditizio. La Centrale dei rischi censisce (mensilmente) informazioni di carattere individuale concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela (persone fisiche e giuridiche).

Finalità e disciplina della Centrale dei rischi

Il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia (denominato “Centrale dei rischi”) è disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell'11 luglio 2012 n. 663 - e dalle Istruzioni della Banca d'Italia emanate in conformità dello stesso (Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari finanziari. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, 18° aggiornamento gennaio 2019)

La Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti ex L. 30 aprile 1999, n.130, OICR) intrattiene con la propria clientela. Rappresenta un importante strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. La finalità perseguita è quella di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti (valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito) e, per questa via, accrescere la stabilità del sistema finanziario; è inoltre uno strumento di monitoraggio del sovra-indebitamento.

Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela e ricevono informazioni sull'esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. 'posizione globale di rischio') dei soggetti segnalati e dei loro collegati. Gli intermediari partecipanti possono interrogare la Centrale dei rischi per chiedere informazioni su soggetti diversi da quelli segnalati, a condizione che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito. La Centrale dei rischi determina anche potenziali benefici per i soggetti segnalati: favorisce, per la clientela meritevole, l'accesso al credito e la riduzione dei relativi costi.

Natura riservata dei dati

I dati della Centrale dei rischi hanno carattere riservato, sono coperti dal segreto d'ufficio (art. 7 TUB) e non possono essere comunicati ad altri o divulgati. Si tratta infatti di informazioni che la Banca d'Italia raccoglie nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Possono accedere a tali dati:

- i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni (e altri soggetti ai quali è riconosciuto il diritto di accesso);

- gli intermediari, per valutare il merito di credito dei clienti;

- le altre Autorità di vigilanza, come Consob, Covip e Ivass, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali;

- l'Autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.

La comunicazione dei dati relativi alla Centrale dei rischi risponde ad un compito di interesse pubblico ed è effettuata sulla base di apposita norma di legge, in osservanza dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pertanto, gli intermediari partecipanti sono esonerati, ai sensi dell'art. 6 lett. c) del GDPR (reg. 679/2016/UE) dall'obbligo di acquisizione del consenso degli interessati; sono invece tenuti a fornire un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali dei clienti sono per legge comunicati alla Centrale dei rischi. Anche la Banca d'Italia prescinde dal consenso degli interessati per il trattamento dei dati della Centrale dei rischi, in quanto, ai sensi dell'art. 6, lettera e) del GDPR, tratta tali dati per il perseguimento delle finalità di interesse pubblico elencate nel precedente paragrafo.

Accesso ai dati e obblighi informativi degli intermediari

Con riferimento ai dati contenuti nella Centrale dei rischi, i soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca d'Italia di accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti tramite i servizi della Centrale dei rischi, con il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni secondo quanto previsto dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 663/2012.

Anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. Ai sensi dell'art. 125, comma 2, del T.U.B, tale informativa va sempre fornita al cliente consumatore nei casi in cui la domanda di credito sia stata rifiutata sulla base delle informazioni presenti in Centrale dei rischi.

In evidenza

«L'informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell'intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L'invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi» (Istruzioni Bankitalia in tema di Centrale dei rischi, Cap. III, Sez. II, par. 1.5).

La giurisprudenza ha chiarito che il preavviso - riconducibile alla categoria delle c.d. dichiarazioni recettizie, le quali producono i propri effetti dal momento in cui giungono a conoscenza del destinatario (Collegio coordinamento ABF n. 3089/2012) - deve essere chiaro, specifico e tempestivo(ossia in tempo utile per intervenire: Trib. Verona 14 gennaio e 17 giugno 2015), in modo di consentire al cliente, in relazione ad uno specifico inadempimento, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito (Trib. Verona, 6 luglio 2014; ABF Roma 5 aprile 2013, n. 1845).

In evidenza

Non possono ritenersi sufficienti i preavvisi inviati dalla banca resistente sotto forma di mero atto di messa in mora, occorrendo, al contrario, specifici preavvisi idonei ad informare il cliente dell'imminente intenzione dell'intermediario di procedere alla segnalazione a suo nome" (Trib. Cassino, 10 agosto 2018).

Il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125, comma 3, del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione “negativa”. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può – se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento – preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali ad esempio mail o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, il mancato preavviso da parte dell'intermediario costituisce una violazione (anche di doveri di correttezza e buona fede) che rende illegittima la segnalazione del nominativo del ricorrente, che deve pertanto essere revocata e cancellata (Trib. Asti, 24 giugno 2015; Trib. Locri, 12 aprile 2016; Trib. Firenze 20 giugno 2016; Trib. Lanciano 12 febbraio 2018; Trib. Paola, 9 marzo 2018; Trib. Cassino, 10 agosto 2018, cit.). Di diverso avviso sono altri giudici: il preavviso non è una condizione di validità della segnalazione "a sofferenza", essendo allo scopo unicamente richiesto lo stato di insolvenza (grave e non transitoria difficoltà economico-finanziaria del debitore) (Trib. Nocera Inferiore, 1 marzo 2017; Trib. Prato, 21 aprile 2017; Trib. Firenze, 15 maggio 2017; Trib. Napoli, 1 dicembre 2017; Trib. Roma, 4 gennaio 2018; Trib. Roma, 24 luglio 2018).

Destinatari della disciplina

La partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per: a) le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del T.U.B. (l'obbligo di partecipazione riguarda le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica); b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo unico di cui all'art. 106 del T.U.B.; c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130; d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti; e) la Cassa Depositi e Prestiti.

Responsabilità degli intermediari partecipanti e affidabilità delle informazioni

Requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei servizi offerti dalla Centrale dei rischi è la qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. A tale riguardo, gli intermediari:

  • devono verificare con particolare attenzione, sulla base della documentazione in loro possesso, i dati anagrafici forniti in risposta ad una richiesta di codifica in modo da individuare con certezza il proprio cliente;
  • hanno l'obbligo di verificare preventivamente le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi in modo da garantire la qualità dei dati inviati, operando, nell'eventualità, con la massima tempestività le rettifiche del caso;
  • gli intermediari hanno l'obbligo di verificare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Centrale dei rischi e di rettificare tempestivamente le eventuali segnalazioni errate; in assenza di rettifiche da parte degli enti segnalanti, i dati registrati in Centrale dei rischi si considerano implicitamente confermati;
  • la mancata o ritardata produzione delle rettifiche costituisce un elemento negativo di valutazione della situazione organizzativa aziendale e configura un inadempimento sanzionabile ai sensi della normativa vigente;
  • gli intermediari devono ottemperare senza ritardo agli ordini dell'Autorità giudiziaria riguardanti le segnalazioni trasmesse alla Centrale dei rischi (ad es. ordine di cancellazione di una sofferenza). Ove l'ordine sia impartito alla Banca d'Italia, quest'ultima chiede all'intermediario, tramite posta elettronica certificata (PEC) o fax, di provvedere, tempestivamente e comunque entro i tre giorni lavorativi successivi a quello della richiesta, alla rettifica e all'eventuale riclassificazione della posizione oggetto di accertamento. In caso d'inerzia dell'intermediario, la Banca d'Italia provvede d'iniziativa entro il giorno seguente a quello di scadenza del predetto termine e avvia la procedura per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 144 del T.U.B. nei confronti dell'ente segnalante.

È diffuso il convincimento giurisprudenziale che la condotta della banca che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi integri la sua responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c., sia ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito) (ex multis Cass. 13345/2006; Trib. Ascoli Piceno 13 settembre 2016; Trib. Verona 12 novembre 2015 e 27 aprile 2014; Trib. Milano 19 febbraio 2001; Trib. Napoli 19 gennaio 1998).

L'attività di segnalazione alla Centrale dei rischi rientra nell'ambito delle attività pericolose ex art. 2050 c.c. (così anche l'art. 15 del Codice della privacy ratione temporis vigente), che implica l'inversione dell'onere della prova: l'intermediario deve dimostrare la piena legittimità della propria condotta e di aver adottato misure idonee ad evitare una condanna al risarcimento dei danni, incombendo sul soggetto illegittimamente segnalato "soltanto" la prova del torto/pregiudizio subìto e del nesso di causalità tra la condotta illecita dell'intermediario e il danno patito (Cass. n. 1931/2017; Cass. n. 17547/2015; Cass. n. 18812/2014).

Il soggetto che assume l'illegittimità della segnalazione "a sofferenza" del proprio nominativo alla Centrale dei rischi deve fornire la prova di avere subìto, in conseguenza di ciò, un concreto pregiudizio (patrimoniale o no); non sono, infatti, ricevibili richieste di risarcimento generiche (ex multis: Cass. n. 8421/2011; Cass. n. 6199/2004; Cass. n. 4881/2004; Cass. n. 4366/2003; Cass. n. 2679/1997). Riguardo alle conseguenze di una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, occorre distinguere tra danno patrimoniale (danno emergente/perdita subita: es. smobilizzazione di investimenti a causa della illegittima segnalazione ovvero lucro cessante/mancato guadagno: es. perdita di opportunità imprenditoriali a causa della conseguente interruzione del credito) e danno non patrimoniale (reputazionale).

Il cliente ha un diritto soggettivo a non essere leso da segnalazioni erronee/illegittime: di conseguenza, la giurisdizione, anche cautelare, è del giudice ordinario (Cass., S.U. n. 7037/2006). Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede ovvero il tribunale del luogo di residenza dell'interessato (art. 10 d.lgs. 150/2011).

La Banca d'Italia sarà correttamente convenuta in giudizio solo se sussista effettivamente una sua responsabilità (extracontrattuale) in qualità di gestore dell'archivio informatico della Centrale dei rischi e non se, come di norma accade, si lamenti un'iscrizione illegittima riconducibile agli intermediari segnalanti, unici responsabili per la corretta alimentazione dell'archivio (Cass. n. 7958/2009; Trib. Roma 3 agosto 2011).

Rilevazione mensile e inframensile delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere all'ultimo giorno del mese di riferimento qualora la stessa uguagli o superi le previste soglie di censimento. Gli intermediari partecipanti devono, altresì, trasmettere informazioni qualitative - cc.dd. 'inframensili' - sull'andamento del rapporto con la clientela: tali informazioni riguardano i cambiamenti 'di stato' nella situazione debitoria della clientela (passaggio a sofferenza, venir meno della segnalazione a sofferenza), le regolarizzazioni dei ritardi di pagamento relativi ai finanziamenti a scadenza prefissata e i 'rientri' dagli sconfinamenti persistenti. Esse devono essere trasmesse nel momento in cui si verifica l'evento.

Natura dei rischi censiti, soglie di censimento e cessazione della segnalazione

La Centrale dei rischi raccoglie informazioni nominative concernenti i rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (cc.dd. 'posizioni di rischio').

In particolare, sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito. L'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato.

Le segnalazioni sono dovute se, alla data di riferimento, ricorre almeno una delle seguenti condizioni relative all'intestatario della posizione di rischio (persona fisica, persona giuridica, organismi, cointestazioni, fondi comuni d'investimento):

  • il totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato) è pari o superiore a 30.000 euro;
  • il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore a 30.000 euro;
  • il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore a 30.000 euro;
  • la posizione del cliente è in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro;
  • l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore a 30.000 euro;
  • il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro soluto e cessione di credito è pari o superiore a 30.000 euro;
  • la posizione in sofferenza viene integralmente passata a perdita;
  • l'intermediario ha ceduto a terzi crediti non in sofferenza per un valore nominale pari o superiore a 30.000 euro;
  • l'intermediario ha ceduto a terzi crediti in sofferenza per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro.

La segnalazione di una posizione di rischio non è, invece, più dovuta quando: il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio (rimborsi parziali del credito comportano una corrispondente riduzione dell'importo segnalato); il credito viene ceduto a terzi; i competenti organi aziendali, con specifica delibera, hanno preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell'intero credito oppure rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero; il credito è interamente prescritto (art. 2934 e seg. c.c.); il credito è stato oggetto di esdebitazione (art. 142 l. fall.)

Categorie di censimento

La Centrale dei rischi, come detto, censisce i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari nonché altre informazioni che forniscono elementi utili per la gestione del rischio di credito.

Rientrano tra i crediti per cassa, i crediti autoliquidanti (finanziamenti concessi per consentire alla clientela l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante ha il controllo sui flussi di cassa), i rischi a scadenza (operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata) e i rischi a revoca (le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa - con o senza una scadenza prefissata - per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa nonché i crediti scaduti e impagati derivanti da operazioni riconducibili alla categoria di censimento rischi autoliquidanti).

I crediti di firma comprendono le accettazioni, gli impegni di pagamento, i crediti documentari, gli avalli, le fideiussioni e le altre garanzie rilasciate dagli intermediari con le quali essi si impegnano a far fronte ad eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela nei confronti di terzi (la segnalazione dei crediti di firma va effettuata a nome del cliente al quale è rilasciata la garanzia).

Sono comprese nella categoria di censimento 'garanzie ricevute' le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela neiloro confronti (la segnalazione deve essere effettuata a nome del soggetto che ha prestato la garanzia).

Relativamente, infine, ai derivati finanziari, confluiscono in tale categoria di censimento i contratti derivati negoziati fuori borsa (c.d. over the counter - OTC) e le “operazioni con regolamento a lungo termine” posti in essere senza l'intervento di una controparte centrale.

Sofferenze

Menzione a parte richiede la categoria di censimento 'Sofferenze', che di frequente anima il contenzioso bancario. In tale categoria va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario.

Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

In evidenza

“La segnalazione a sofferenza non può essere utilizzata, del tutto impropriamente, quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento” (ABF n. 1344/2013 e n. 640/2014, in www.arbitrobancariofinanziario.it).

L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

In evidenza

“La segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di questo ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di sofferenza. L'accostamento che tali istruzioni hanno inteso stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili, inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate dalla piattaforma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione, una nozione "levior" rispetto a quella della insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero - in buona sostanza - di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza - cioè - fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Conclusivamente, ciò che rileva è la situazione oggettiva di incapacità finanziaria (incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento, se giustificata da una seria contestazione sulla esistenza del titolo del credito vantato dalla banca” (Cass. n. 12626/2010; conf. Cass. n. 7958/2009, n. 2309/2013, n. 15609/2014, n. 26361/2014, n. 1725/2015, n. 2913/2016, su cui si veda anche la news in questo portale).

Gli intermediari, come detto, devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza. La segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile. Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse.

Riferimenti

Normativi:

  • Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi
  • Banca d'Italia, Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari finanziari. Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 (18° aggiornamento, gennaio 2019)

Giurisprudenziali:

  • Cass., S.U., 28 marzo 2006, n. 7037
  • Cass. n. 7958/2009
  • Cass. n. 12626/2010
  • Cass. n. 2309/2013
  • Cass. n. 2913/2016
Sommario