Amministratori indipendenti

Alessandro Luciano
08 Giugno 2015

Ferma restando la libertà di ciascuna società di dotarsi o meno di amministratori “indipendenti”, nella quantità ritenuta più congrua, la loro presenza è prescritta in via cogente in due ipotesi: qualora la società sia quotata (art. 147-ter T.U.F.) ovvero adotti il sistema monistico di amministrazione e controllo. Al fine di qualificare un amministratore come “indipendente” il legislatore non ha previsto delle condizioni specifiche, ma si è limitato a “rinviare” ai requisiti previsti per ricoprire la carica di sindaco.
Inquadramento

Ferma restando la libertà di ciascuna società di dotarsi o meno di amministratori “indipendenti”, nella quantità ritenuta più congrua, la loro presenza è prescritta in via cogente in due ipotesi: qualora la società sia quotata (art. 147-ter T.U.F.) ovvero adotti il sistema monistico di amministrazione e controllo.

Al fine di qualificare un amministratore come “indipendente” il legislatore non ha previsto delle condizioni specifiche, ma si è limitato a “rinviare” ai requisiti previsti per ricoprire la carica di sindaco.

Per quanto attiene alle funzioni svolte da tali particolari amministratori, considerato anzitutto che costoro contribuiscono, al pari degli altri componenti del consiglio di amministrazione, all'assunzione di qualsiasi decisione di competenza di quest'ultimo, nel tentativo di riscostruire uno statuto normativo di questa categoria di amministratori occorre considerare principalmente il ruolo da questi svolto nell'ambito delle operazioni con parti correlate, così come dei comitati consiliari regolati dal codice di autodisciplina delle società quotate.

“Genesi” e funzioni degli amministratori indipendenti negli ordinamenti anglosassoni

La figura dell'amministratore indipendente è mutuata dagli ordinamenti anglosassoni (independent directors), il cui modello di governo societario di tipo monistico (one-tier model of corporate governance) non contempla organi di controllo interno. La presenza sempre più massiccia di tali amministratori negli board of directors e la pacifica affermazione dell'assunto per il quale costoro sarebbero espressione della migliore governance societaria si spiega facilmente alla luce dell'evoluzione del ruolo dell'organo amministrativo collegiale, sempre più proiettato sull'attività di monitoring e meno sull'advisory. In questo contesto, le caratteristiche di questi amministratori garantiscono maggiore terzietà rispetto ai controlli interni, all'emersione dei profili di rischio aziendale e, più in generale, al monitoraggio dell'attività degli amministratori delegati e del management.

La necessaria presenza di amministratori indipendenti nel c.d.a. della società quotate e in caso di adozione del sistema monistico

Il legislatore ha recepito la tendenza internazionale volta a riconoscere sempre più la presenza degli amministratori indipendenti nel 1998, imponendo alle società quotate di dotare il consiglio di amministrazione quanto meno di un amministratore (due se il consiglio è formato da più di sette membri) provvisto dei medesimi requisiti di indipendenza dei sindaci, nonché di quelli fissati dai codici delle società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria (art. 147-ter, comma 4, T.U.F.).

Il Codice di autodisciplina delle società quotate fissa la componente indipendente nel numero minimo di due consiglieri e qualora la società appartenga all'indice FTSE-Mib il limite appena indicato si combina con un preciso riferimento di tipo proporzionale: almeno un terzo dell'intero collegio deve essere indipendente. Il predetto codice, tuttavia, con la “elasticità” che lo contraddistingue, accanto alle regole appena menzionate stabilisce altresì che gli amministratori indipendenti devono comunque essere presenti in numero “adeguato” alle dimensioni dell'organo amministrativo e all'attività svolta dalla società, considerato altresì che occorre consentire la corretta costituzione dei comitati consiliari (principio 3, c. 3).

Laddove si adotti il sistema monistico di amministrazione e controllo, non si applicherà la suindicata regola posta dal T.U.F., ma la disciplina di diritto azionario comune. In tale ipotesi, in particolare, non è fissato un numero preciso, ma un criterio di tipo proporzionale: almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione deve essere dotato dei requisiti prescritti per i sindaci dall'art. 2399, comma 1, c.c. (cfr. art. 2409-septiesdecies c.c.).

I requisiti di indipendenza

Uno degli aspetti maggiormente criticati della disciplina in materia di amministratori indipendenti concerne i requisiti di indipendenza, che il legislatore non ha specificamente disposto per questa categoria, limitandosi a richiamare la normativa in materia di sindaci (e, quindi, l'art. 148, comma 3 e 4, T.U.F., per le società quotate che non adottano il sistema monistico, l'art. 2399, comma 1, nelle ipotesi che residuano).

Meno approssimativa della fonte legislativa è quella autoregolamentare che disciplina ruolo, funzioni e requisiti degli amministratori indipendenti all'art. 3. Dopo aver prescritto che nel valutare il requisito che contraddistingue la particolare categoria di amministratori in esame è necessario badare più alla sostanza che alla forma, sono indicate alcune tra le più diffuse ipotesi – delle quali si chiarisce la non tassatività – in cui costoro non dovrebbero essere considerati indipendenti, insieme ad altri criteri e riferimenti utili al fine di valutare la presenza (o il venir meno) di questo canone. Tale valutazione compete al consiglio, che la opera annualmente, ma in queste verifiche un ruolo rilevante è riconosciuto anche al collegio sindacale, che vigilando sulle modalità di attuazione concreta delle regole di corporate governance, deve controllare che i criteri adottati dal c.d.a. e le procedure di accertamento siano applicate correttamente.

Considerato, peraltro, che la caratteristica concentrazione della proprietà azionaria italiana genera il noto fenomeno dei soci (o dei gruppi) di controllo e che, quindi, contrariamente a quanto avviene nei sistemi anglosassoni, l'indipendenza degli amministratori deve essere valutata non tenuto conto dei loro rapporto con gli amministratori delegati e i manager, ma con i predetti azionisti di riferimento, non può escludersi che costoro possano essere considerati indipendenti anche se titolari di singoli incarichi esecutivi.

Il ruolo degli amministratori indipendenti nelle operazioni con parti correlate

Premesso che gli amministratori indipendenti contribuiscono, al pari degli altri componenti del consiglio di amministrazione, all'assunzione di qualsiasi decisione di competenza di quest'ultimo, la ricostruzione in via interpretativa di un organico “statuto normativo” dei medesimi non si presenta agevole, stante la presenza di poche norme che ne regolano compiti specifici, peraltro diffuse in una pluralità di fonti di varia tipologia.

In questa analisi occorre in primo luogo prendere in considerazione la disciplina posta dal regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010) che, nel fissare i “principi generali” in materia, così come prescritto dal disposto ex art. 2391-bis c.c., delinea un ruolo di assoluta centralità per gli amministratori indipendenti. In ragione del predetto regolamento, in particolare, le società sono tenute a prevedere delle procedure volte a disciplinare tali operazioni: le delibere di approvazione (o modifica) delle stesse sono adottate dal c.d.a., ma previo parere favorevole di un comitato composto da amministratori indipendenti. Tali procedure, peraltro, devono prevedere che le operazioni con parti correlate che sulla base dei criteri fissati dalla Consob sono qualificabili come di “minore rilevanza” possano essere approvate solo previo parere (non vincolante) sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle stesse, espresso da un comitato composto da amministratori non esecutivi né correlati, in maggioranza indipendenti. Nelle operazioni di “maggiore rilevanza” il ruolo degli amministratori indipendenti diviene ancora più rilevante: il comitato cui spetta fornire il predetto parere deve essere interamente composto dai medesimi. In tale ultima ipotesi, inoltre, la valutazione espressa dal comitato ha natura vincolante, e laddove sia negativa l'operazione potrà essere approvata solo in presenza di autorizzazione assembleare (c.d. whitewash). L'apporto degli amministratori indipendenti con riguardo alle operazioni di maggior rilievo non si esaurisce nella partecipazione al comitato consultivo, ma è previsto che questi siano coinvolti anche nella fase delle trattative.

Amministratori indipendenti e comitati consiliari

La normativa concernente i comitati interni al c.d.a. delineata dal codice di autodisciplina prevede un ruolo di rilievo centrale per gli amministratori indipendenti. Il comitato controllo e rischi – che supporta il consiglio nelle valutazioni e decisioni relative ai controlli interni e alla gestione dei rischi – è formato esclusivamente dai medesimi (in alternativa la componente indipendente può rappresentare la maggioranza, ma il presidente deve rientrare nella categoria in esame). Uguale composizione è prevista anche per il comitato per la remunerazione, che valuta periodicamente l'adeguatezza, la coerenza e la concreta applicazione della politica per le remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e formula al c.d.a pareri o proposte su questi temi. Anche la maggioranza dei componenti del comitato per le nomine (che formula pareri in merito a dimensione e composizione dell'organo amministrativo ed esprime raccomandazioni sulle figure professionali che lo dovrebbero comporre) deve essere dotata dei requisiti di indipendenza.

Il Lead Independent Director

Il Codice di autodisciplina stabilisce che qualora il presidente del c.d.a. sia anche il principale responsabile della gestione ovvero sia il soggetto che controlla la società, il consiglio deve designare un amministratore indipendente quale lead independent director. Allorché la società appartenga all'indice FTSEMib questi è nominato anche su richiesta della maggioranza degli amministratori indipendenti (cfr. art. 2, comma 3). La figura in esame – ugualmente mutuata dagli ordinamenti anglosassoni – è volta a mitigare gli effetti negativi che tipicamente si realizzano in caso di cumulo di cariche in capo al medesimo soggetto, determinando una sorta di “contrappeso” funzionale a garantire maggiore equilibrio nell'organizzazione del lavori consiliari. Il lead independent director rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento per gli amministratori non esecutivi e, in particolare, per quelli indipendenti e collabora con il presidente al fine di assicurare adeguati flussi informativi in favore dei componenti del c.d.a. (art. 2, comma 4).

Gli amministratori indipendenti nelle altre fonti normative

L'importante ruolo svolto dagli amministratori indipendenti fa sì che frammenti normativi dello “statuto normativo” che ne regola l'operato siano rintracciabili altresì in una pluralità di fonti regolamentari che disciplinano particolari settori economici. Tra queste, in particolare, devono menzionarsi le Disposizioni di vigilanza emesse dalla Banca d'Italia, che fa più volte riferimento all'importante ruolo della componente indipendente “nell'organo che svolge la funzione di supervisione strategica” e, analogamente al Codice di autodisciplina delle società quotate, regola un importante ruolo della medesima nell'ambito dei comitati consiliari. Stringenti requisiti di indipendenza sono richiesti, inoltre, per svolgere attività amministrativa, di direzione e controllo delle imprese di assicurazione e riassicurazione dal regolamento adottato dal Ministro delle attività produttive ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (D.M. 11 novembre 2011, n. 220).

Il Regolamento emittenti della Consob (delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), infine, stabilisce che nei casi previsti dall'art. 39-bis – ovvero qualora i c.d. insiders promuovano un'OPA – gli amministratori indipendenti devono redigere un parere (non vincolante per la società) in cui si valuta l'offerta e la congruità del corrispettivo.

Riferimenti normativi
  • Art. 147-ter T.U.F.
  • Art. 3, Codice di autodisciplina delle società quotate.
  • Regolamento Consob in materia di Operazioni con Parti Correlate (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010).
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