Esenzione IMU per il coltivatore diretto anche se titolare di pensione

22 Aprile 2022

I contribuenti che continuano a soddisfare i requisiti per poter essere considerati coltivatori diretti/IAP possono usufruire delle agevolazioni IMU a loro riservate anche se già pensionati. Così si pronuncia la CTR per la Lombardia con la sentenza n. 623 del 23 febbraio 2022.
Massima

I contribuenti che continuano a soddisfare i requisiti per poter essere considerati coltivatori diretti/IAP possono usufruire delle agevolazioni IMU a loro riservate anche se già pensionati. Così si pronuncia la Ctr per la Lombardia con la sentenza n. 623 del 23 febbraio 2022.

ll caso

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dal Comune con il quale gli veniva richiesta l'IMU non versata. Il ricorrente riteneva di essere esente dall'imposta in questione essendo un coltivatore diretto e, come tale, non avrebbe dovuto pagare alcuna imposta. Si costituiva in giudizio il Comune contestando quanto eccepito dal contribuente al quale, anche se in possesso dei requisiti per essere ritenuto conduttore di fondo agricolo, non sarebbe spettato il regime fiscale agevolato in quanto risultava titolare di pensione. L'Ente locale ricordava come la disciplina IMU (art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) richiami l'agevolazione già prevista per l'ICI dall'art. 2 del d.lgs n. 504/1992 in base al quale «sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali».

La questione

Il Comune, pertanto, non obiettava che il contribuente fosse iscritto alla previdenza agricola e che coltivasse il terreno in questione ma che, nella specie, non potesse applicarsi la finzione giuridica di considerare il terreno come agricolo anziché area fabbricabile in quanto il fatto che egli fosse pensionato gli precludeva questa possibilità.

La soluzione giuridica

Giudici di prime e seconde cure concordi nel riconoscere al contribuente il diritto a godere dell'agevolazione in questione. Non aveva influenza, secondo la CTP bresciana (sent. 606/2019), la condizione di pensionato del ricorrente sul suo stato di coltivatore diretto, poiché solo la prevalenza di un'attività lavorativa abituale e continuativa sarebbe risultata incompatibile con l'iscrizione del contribuente nel registro dei coltivatori diretti, con conseguenziale perdita del beneficio fiscale. La CTR, nel condividere la decisione di primo grado, osserva altresì che con Risoluzione 28 febbraio 2018 n. 1/DF, il MEF è intervenuto al fine di meglio circoscrivere l'ambito applicativo dell'esenzione IMU prevista a favore di coltivatori diretti/IAP iscritti alla previdenza agricola, titolari del trattamento pensionistico agricolo. In particolare, è stato precisato che se il pensionato continua a soddisfare le condizioni per poter mantenere la qualifica di coltivatore diretto/IAP ossia continua a svolgere effettivamente l'attività agricola, che risulta iscritto alla previdenza agricola, è applicabile l'esenzione IMU per i terreni agricoli posseduti e condotti dallo stesso.

Così conclude la propria analisi la sopracitata Risoluzione: «ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali…iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall'ubicazione dei terreni stessi… e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale». In sostanza, secondo la Commissione, laddove il contribuente continui a soddisfare i requisiti per poter essere considerato coltivatore diretto/IAP, può usufruire delle agevolazioni IMU previste a favore di detti soggetti per i terreni agricoli posseduti e dagli stessi condotti. Pertanto, sono da considerare non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola, anche se già titolari di pensione.

Recenti precedenti giurisprudenziali sul tema

la Ctp di Mantova, sent. n. 119 del 6 settembre 2019, affermava come non possa influire sul diritto a godere dell'agevolazione la circostanza che coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli siano incorsi in omissioni contributive verso l'ente previdenziale o in irregolarità nei versamenti contributivi. Ciò in quanto la legge richiede semplicemente la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo del soggetto passivo; tuttavia, precisavano i giudici mantovani, è necessario che l'attività di coltivazione sia svolta a titolo principale, non essendo sufficiente la sola conduzione personale dei lotti.

La Ctr Lombardia, sent. n. 1698 del 22 luglio 2020, concludeva per la legittimità dell'operato del Comune che non aveva riconosciuto l'esenzione IMU a favore dei comproprietari di un terreno. La normativa di riferimento, affermavano i giudici ambrosiani, essendo agevolativa deve essere di “stretta interpretazione” all'uopo richiedendo l'esistenza alternativa di una delle due qualifiche (IAP e coltivatore diretto) per la fruizione del beneficio.

La Ctp di Pavia, sent. n. 165 del 30 giugno 2021, affermava come sia evidente che la norma agevolativa de quo (art. 2, c. 1, lett. b, d.lgs. n. 542/92) indichi tra le caratteristiche per fruire dell'esenzione IMU sia il possesso che la conduzione del fondo. Pertanto, i giudici pavesi collocavano all'interno del perimetro agevolativo terreni edificabili locati di fatto posseduti, a seguito della locazione, da un coltivatore diretto.

La Ctr Emilia-Romagna, sent. n. 258 del 22/02/2021, ha riconosciuto il diritto all'esenzione in un caso che concerneva la posizione di una contribuente che, pur non coltivando direttamente l'area, era comunque iscritta alla previdenza agricola e, dopo la morte del padre, aveva ceduto con contratto di affitto la sua quota alla sorella che proseguiva l'attività paterna di coltivatore. Ad avviso della contribuente non era né logico, tanto meno legittimo, applicare due distinti regimi fiscali (a lei e la sorella) e conseguentemente valutare i terreni alternativamente agricoli ed edificabili a secondo che l'imposta fosse a carico dell'una o dell'altra sorella. L'importante, secondo la contribuente, era l'effettiva destinazione agricola del terreno che una volta rispettato il presupposto della coltivazione doveva godere delle agevolazioni fiscali riconosciute a vantaggio delle attività agricole. Doveva, in altri termini, prevalere l'elemento oggettivo, oltre che quello soggettivo. I giudici emiliani richiamavano la giurisprudenza di legittimità (Cass. 14696/2018) in base alla quale il trattamento di favore disposto dalla norma in questione «risponde esclusivamente ad un criterio oggettivo e non soggettivo e per questa ragione la natura agricola dei terreni oggetto di contenzioso si estende a ciascuno dei contitolari perché la persistente utilizzazione del fondo ai fini agricoli impedisce di fatto lo sfruttamento edificatorio che lo stesso possiede e questa condizione è meramente oggettiva». Nel caso di specie, competeva l'agevolazione fiscale essendo correlata a un requisito (lo svolgimento di attività agricola) incompatibile con la possibilità di sfruttamento edificatorio dell'area, così riflettendosi anche a favore della ricorrente comproprietaria che, ai sensi dell'art. 1102 c.c., non poteva alterare la destinazione del fondo finalizzata all'esercizio dell'attività agricola da parte di un coltivatore diretto. I giudici avvaloravano tale concetto in virtù dell'entrata in vigore (successiva) della legge di bilancio del 2020 che è intervenuta sul punto con una disposizione dal tenore innovativo la quale ha introdotto una norma che limita l'applicazione dell'agevolazione al solo titolare in possesso dei requisiti: l'articolo 1, comma 743, l. 160/2019, nella definizione dei soggetti passivi, ha infatti disposto che «in presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni»;

In conclusione

Con riferimento all'ICI, la Corte di Cassazione (sent. n. 3225 del 10/02/2021) ha statuito che, in termini generali, ai fini dell'applicazione dell'imposta, un terreno deve considerarsi agricolo in presenza delle seguenti condizioni:

a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale:

b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;

c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione; cosicché «mentre l'iscrizione di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 58, è idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, atteso che chi viene iscritto in quell'elenco svolge normalmente a titolo principale quell'attività (di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo) legata all'agricoltura, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, va provato in via autonoma, potendo ben accadere che un soggetto iscritto nel detto elenco poi non conduca direttamente il fondo per il quale chiede l'agevolazione, la quale, pertanto, non compete» (v. Cass., 17 maggio 2017, n. 12422; Cass., 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., 30 giugno 2010, n. 15551; Cass., 28 aprile 2010, n. 10144).

I supremi giudici hanno, quindi, rimarcato che le agevolazioni in questione non competono, oltreché' a quanti siano stati cancellati dagli elenchi dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli (Cass., 5 agosto 2016, n. 16485), a quanti non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito e, così, a chi sia titolare di pensione, avendo ottenuto la cancellazione dall'elenco dei coltivatori diretti (v. Cass., 31 maggio 2017, n. 13745; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 21 maggio 2010, n. 12565).

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