Le immissioni acustiche abnormi in condominio: diritti e limiti
27 Aprile 2022
Massima
Le immissioni acustiche in condominio non devono superare le soglie di tollerabilità fissate da fonti legislative e regolamentari, demandando al giudice competente un'indagine concreta sulla nocività della rumorosità, fondata sulla tutela del diritto alla salute di ogni condomino. Il caso
L'attore-condominio conveniva in giudizio la convenuta-condomina, proprietaria di numerosi appartamenti all'interno del detto condominio (che aveva provveduto al cambio di destinazione d'uso delle dette unità immobiliari, da uso ufficio ad attività turistica recettiva), nonché la società che gestiva l'attività alberghiera, innanzi al Tribunale al competente, con atto di citazione (ex art. 163 ss. c.p.c.)., per accertare e far cessare la situazione di eccessiva rumorosità, dovuta al funzionamento dei condizionatori d'aria installatati all'interno della chiostrina condominiale. L'attore aveva richiesto la cessazione dell'inquinamento acustico, nonché condannare i convenuti al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto disporsi dal magistrato. L'istante lamentava anche la violazione del regolamento condominiale, e, in assenza di autorizzazioni, la società che gestiva l'attività alberghiera aveva apposto un'insegna luminosa, collegata con tale attività e che altre nuove targhe ed una ulteriore insegna luminosa erano state apposte all'ingresso dell'albergo. L'attore chiedeva anche la rimozione di tali insegne. Chiedeva, altresì, il ripristino quo ante del prospetto architettonico degli ingressi, assumendo che le soglie erano state arretrare rispetto alle originarie posizioni da parte dei convenuti. Quest'ultimi si costituivano, dove il proprietario degli immobili concessi in gestione, eccepiva, in via preliminare, la inammissibilità delle domande proposte nei propri confronti per difetto di legittimazione passiva. A supporto di tale assunto, sosteneva che era stata l'altra società convenuta ad eseguire i lavori interni ed installare gli impianti e collocare le insegne e targhe. Entrambe le convenute osservavano che i lavori di ristrutturazione della facciata, pur effettuati in funzione del mutamento di destinazione, aveva valorizzato anche le strutture condominiali senza alcun onere a carico degli altri condomini. Nel merito, con riguardo alla lamentata intollerabilità delle immissioni sonore, i convenuti avevano evidenziato che sulla chiostrina insistevano altri impianti di condizionamento collocati da altri condomini che sarebbero risultati più rumorosi rispetto alla società che gestiva l'albergo. Hanno anche sostenuto che fossero intervenuti degli accordi tra i convenuti ed il condominio per i lavori di ristrutturazione dei lavori, che la parte attrice avrebbe consentito all'apposizione delle insegne necessarie, tra l'altro non ingombranti; infine, hanno escluso la lesione del decoro architettonico, senza alcun arretramento delle soglie d'ingresso dei portoncini. La causa veniva istruita con approfondimento tecnico, il magistrato riteneva la causa matura per la decisione ed assegnava alle parti termine per il deposito di note conclusive e memorie di replica. Il Tribunale romano, accoglieva solo parzialmente la domanda, in merito alle immissioni acustiche proposta dal condominio, però ordinando alla stesso, altresì, la messa in sicurezza della scala di accesso alla chiostrina, apponendo una ringhiera di protezione, e rigettava le altre domande dell'attore; condannava alle spese, nella misura del 50%, della società di gestione dell'albergo, in favore del condominio, nonché caricando in capo alla stessa società tutte le spese relative alla CTU disposta, nonché condannava il condominio a pagare le spese di lite in favore della società-condomina proprietaria dei locali La questione
Si trattava di accertare e verificare se fossero fondate, al caso posto all'attenzione del Tribunale competente, le domande formulate dal condominio. Tali aspetti sono stati esaminati dal giudicante, il quale ha rilevato e verificato in atti di causa la parziale fondatezza delle richieste formulato dall'attrice, in ordine alle immissioni acustiche, rigettando le ulteriori domande. Aveva, altresì, ordinato al condominio-attore di mettere in sicurezza la scala di accesso alla chiostrina, dovendo essere dotata di una ringhiera di protezione. Le soluzioni giuridiche
In linea di principio, è stata ritenuta corretta l'affermazione contenuta nella pronuncia del Tribunale capitolino, in sede monocratica, secondo cui è stata dichiarata la parziale fondatezza delle domande dell'attore- condominio, ponendo l'accento sull'inquinamento acustico in condominio prodotto dal convenuto. Il giudice adìto, da un attento esame della documentazione in atti, e dalla disamina dei contenuti della relazione tecnica d'ufficio, depositata dal CTU incaricato, aveva rilevato la fondatezza della domanda proposta dall'attore in ordine alle nocività dell'immissioni acustiche, per il superamento della soglia di tollerabilità di tali immissioni, attraverso una indagine concreta che il magistrato adito ha espletato, volta alla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. (Cass. civ, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 939; Cass. civ. sez. II, 25 gennaio 2006, n. 1418). Il limite della tollerabilità delle immissioni rumore, comunque, non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può non prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia quella fascia di rumorosità costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicchè la valutazione dell'art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio, e, dall'altro, alla situazione locale (Cass. civ. sez. II, 5 agosto 2011, n. 17051). L'applicazione di tale criterio di valutazione alla sorgente rumorosa, fonte delle immissioni, avverso le quali è chiesta tutela, si traduce, dunque, nella quantificazione dell'impatto di detta fonte rispetto alla c.d. rumorosità di fondo (v., in tal senso, Cass. civ. sez. II, 3 agosto 2001, n. 10735; Cass. civ. sez. II, 13 settembre 2000, n. 12080). Nella disamina della fattispecie posta al vaglio del giudice adìto, lo stesso ha stabilito che il criterio da adottare, ai fini dell'applicazione dell'art. 844 c.c., è di 3 decibel del valore massimo tollerabile dell'incremento di rumore provato dalle immissioni rispetto al c.d. rumore di fondo. Partendo da tale presupposto, l'ausiliario incaricato dal magistrato ha accertato l'effettivo posizionamento all'interno della chiostrina, su cui si affacciano le finestre di tre appartamenti del condominio, di n. 6 macchine termiche che forniscono energia per il riscaldamento e raffreddamento dei locali dell'hotel convenuto. Perciò, dai rilievi dedotti dalle operazioni peritali, si erano palesati notevoli superamenti dei limiti del criterio differenziale e comparativo degli appartamenti interessati (l. 26 ottobre 1995, n. 447, “legge quadro sull'inquinamento acustico”). Ne conseguiva, giustamente, l'accogliendo della domanda proposta dal condominio, ponendo fine alle immissioni acustiche, ordinando di non mettere in funzione durante il periodo notturno (ore 22.00-06.00), le macchiane adiacenti con riferimento ad un appartamento. Il giudicante, invece, rigettava la domanda risarcitoria formulata da parte attrice, oltre che generica, perché da considerarsi inammissibile, poiché proposta e formalizzata solo in sede di prima memoria istruttoria, avendo l'istante il potere di precisare e modificare le domande già proposte, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. (Cass. civ., sez. II, 5 aprile 2022, n. 11034). Anche la domanda formulata dal condominio in ordine alla modifica ed alterazione della destinazione dei beni comuni (ex art. 1102 c.c.) in virtù delle opere eseguite da parte del convenuto, va rigettata, atteso che l'attore non ha provato in alcun modo tale presunta violazione, ed anche il CTU incaricato non ha rinvenuto tale alterazione ai beni condominiali. In ordine, invece, alla rimozione delle targhe apposte dai convenuti, anche tale domanda è da rigettare, atteso che l'art. 8, lett. n), del regolamento condominiale di tipo contrattuale, non prevede un divieto assoluto ad apporre le dette targhe, non sussistendo, pertanto, valide ragioni per la richiesta rimozione. Infine, il Tribunale ha ordinato in capo al Condominio la messa in sicurezza della scala di accesso alla chiostrina, dovendo essere dotata da una ringhiera di protezione. Osservazioni
L'eccessivo rumore è una delle cause principali di liti tra condomini, è da considerarsi motivo determinante di stress, insonnia, stati d'ansia, quali ripercussioni sullo stato d'animo delle vittime. Difatti, il contenzioso nelle aule di tribunale riguarda una ampia casistica: lo spostamento di mobili, le urla dei bambini, in orari inopportuni, quando giocano nel cortile, cani che abbiano e la rumorosità delle macchine dei condizionatori. Perciò, per le immissioni acustiche necessita individuare un parametro “oggettivo”, da un lato, e la valutazione dei singoli casi concreti, in funzione della reattività dell'uomo medio allo stimolo sonoro, dall'altro (Cass. civ., sez. II, 27 luglio 1983, n. 5157). Tra i vari criteri adottati ricordiamo: a) Criterio assoluto. Si tratta di un criterio applicato originariamente in relazione alla zona, al tipo di rumore, al periodo della giornata, con fissazione di un limite (35-45 decibel), oltre il quale le immissioni venivano considerate intollerabili. b) Criterio compartivo differenziale. Il criterio in esame (prevalente) permette di tener conto della peculiare situazione ambientale e di valutare, allo stesso tempo, la tollerabilità in concreto, sicchè il limite della normale tollerabilità deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali dei luoghi, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini delle popolazioni, avendo anche riguardo alla rumorosità di fondo. c) Rumorosità di fondo. Si tratta del complesso di suoni di origine varia e spesso non identificabili, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta i rumori intesi prodotti da voci, veicoli e quant'altro. Dopo la disamina di tali criteri, va precisato che il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose no è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Perciò, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità che l'individuazione degli accorgimenti idonei, a ricondurre tali immissioni nell'ambito della normale tollerabilità (Cass. civ., sez. II, 12 febbraio 2010, n. 3438). Una volta accertata la presenza di immissioni che superino la normale tollerabilità, queste possono risultare foriere di danni a carico di chi risulta alle stesse esposto, pregiudizio che permanere fino a quando le immissioni non vengano eliminate. Tali danni posso risultare sia di natura patrimoniale, sia non patrimoniale e, in quanto tali, risarcibili secondo quanto stabilito dagli artt. 2043 e 2059 c.c. Precisamente, attraverso la generale azione di responsabilità aquiliana, ex art. 2043 c.c., è possibile ottenere la tutela risarcitoria in relazione al danno patrimoniale eventualmente patito. Attraverso l'art. 2059 c.c., è, invece, possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, ricomprendendo le categorie del danno biologico, danno esistenziale e danno morale.
Riferimenti
Frivoli - Tarantino, Tutela della salute nel condominio, Milano, 2021, 52; Tarantino, Rumori in condominio e tutela dei condomini, in Condomioelocazione.it, 2020; Ditta, Immissioni illecite anche se nei limiti legali, in Consul. immob., Milano, 2020; Chiesi, Immissioni, in Condominioelocazione.it., 2017; Scalettaris, Rumori,in Condominioelocazione.it; Vitali, Schede tecniche su rumori, in Condominioelocazione.it, 2017. |