Superbonus 110: pertinenze fuori dal limite di spesa se situate in edificio separato
01 Luglio 2022
Il caso di specie L'Istante "in qualità di familiare convivente per quanto riguarda la proprietà della moglie" fa presente che quest'ultima e sua sorella sono proprietarie di un edificio storico, oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42. Il convivente della proprietaria di un'abitazione chiede quindi lumi sul calcolo dei limiti di spesa nel caso di interventi di efficientamento energetico e antisismici su un mini condominio composto da due abitazioni e un cortile comune. In particolare, l'Istante chiede chiarimenti in merito alla fruizione delle agevolazioni previste per il Superbonus e per il Sismabonus.
Aspetti fiscali Ai fini del calcolo della spesa massima ammessa al Superbonus, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio in condominio, non devono essere considerate le pertinenze dell'unità immobiliare di proprietà del coniuge dell'Istante in quanto situate in un edificio diverso da quello condominiale. Va, peraltro. precisato che relativamente alle spese sostenute per l'intervento di demolizione e ricostruzione con riduzione della classe di rischio sismico delle due pertinenze, l'Istante potrà fruire, nel rispetto di ogni altra condizione, del Superbonus calcolato su un distinto limite di spesa pari a 96.000 euro
La Soluzione del Fisco Secondo l'Agenzia dell'Entrate, nel caso di specie, l'Istante - in qualità di coniuge convivente del proprietario degli immobili oggetto di intervento - può calcolare la detrazione con i predetti due distinti limiti di spesa. In particolare: per gli interventi condominiali il limite complessivo di spesa ammessa alla detrazione è pari a 192.000 euro (96.000 euro X le due unità immobiliari di cui si compone l'edificio in condominio). Resta fermo che, come sopra precisato, la detrazione spetterà all'Istante in funzione della spesa a lui imputata in base ai criteri esposti in precedenza ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare; per l'intervento di demolizione e ricostruzione delle due pertinenze sarà possibile calcolare la detrazione su un autonomo limite di spesa pari a 96.000 euro. |