a) Prima della riforma l'art. 335 c.p.p. prevedeva che il pubblico ministero dovesse:
- iscrivere «immediatamente» nell'apposito registro la notizia di reato, pervenutagli o acquisita di propria iniziativa e il nome della persona alla quale il reato era attribuito (contestualmente o dal momento in cui risultava);
- aggiornare l'iscrizione (non, quindi, procedere a nuova iscrizione) qualora, nel corso delle indagini preliminari, fosse mutata la definizione giuridica del fatto o il medesimo fosse risultato diversamente circostanziato (per una ricostruzione fino all'arrivo della legge delega, v. Merolla, La notizia di reato nella riforma Cartabia: contenuti della delega e scenari futuri, in Cassazione penale 2022, 1990).
La Corte di cassazione ha avuto un ruolo determinante nell'interpretazione dell'art. 335 c.p.p. La chiarezza di alcuni passaggi contenuti, ad es., in due pronunce delle Sezioni unite è sufficiente a giustificare le ragioni della riforma.
Cass. pen., sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro, aveva affermato che il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, «decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato, e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla» e che «l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione rientra nella esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è comunque sottratto, in ordine all'an e al quando, al sindacato del giudice»; conseguentemente «l'omessa annotazione della notitia criminis sul registro previsto dall'art. 335, con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini “contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta», non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione, poiché, in tal caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407, al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre, per l'indagato, dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro di reato.
Successivamente Cass. pen., sez. un., 24 settembre 2009, n. 40538, Lattanzi, affermava: «il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nell'iscrizione, tanto della notizia che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione».
b) Il Parlamento ha delegato il Governo a:
- precisare i presupposti per l'iscrizione della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni.
Precisare, dunque, il contenuto delle parole “notizia di reato” (con le quali il legislatore ha denominato il titolo secondo del capo primo del codice) e stabilire quando possa dirsi individuata la persona alla quale il reato va attribuito.
Il Parlamento pretende che detti presupposti soddisfino, al fine di evitare arbitrii ed eccessi, esigenze di «garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni»: “garanzia” che l'indagine non può esserci se il fatto oggetto della notizia non integra una violazione costituente reato (l'inazione penale è obbligatoria e, in generale, l'eccesso di azione è “sconsigliato” in un sistema in cui l'obbligatorietà dell'azione penale si è, di fatto, smarrita); “certezza” dei tempi delle indagini; “uniformità” (parola che evoca stessi pesi, stesse misure e ideali di uguaglianza) nell'esercizio del potere.
Le indagini possono avere inizio solo se c'è una notizia di reato (la cui comunicazione-acquisizione origina l'obbligo a carico del pubblico ministero di immediata iscrizione) e servono per cercare gli elementi di prova e portare il pubblico ministero a decidere se archiviare la notizia o esercitare l'azione penale formulando l'imputazione;
- prevedere che l'iscrizione non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.
c) Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 attuativo ha modificato l'art. 335 c.p.p. (art. 15, comma 1, lett. a) e introdotto l'art. 335-bis c.p.p.(art. 15, comma 1, lett. a):
d) Quanto all'art. 335 c.p.p. le novità consistono nella modificazione del comma 1 e nell'inserimento di due nuovi commi (1-bis e 1-ter).
Con il comma 1, il legislatore delegato ha affermato che la notizia di reato è tale (e, quindi, va «immediatamente iscritta») se contiene «la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice» e che il pubblico ministero deve indicare, nell'iscrizione, qualora risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
Con il comma 1-bis si è stabilito che «non appena» risultino (contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente) «indizi» a carico, il pubblico ministero deve provvedere all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito.
Non bastano sospetti, elementi vaghi, indeterminati, ma non è neppure necessario un particolare livello di gravità indiziaria per dar vita alla fase delle indagini preliminari e spazio alla sua funzione conoscitiva.
Il comma 1-ter disciplina, infine, l'eventualità che il pubblico ministero non abbia provveduto tempestivamente alle iscrizioni. Prevede, in particolare, che, all'atto di disporre la tardiva iscrizione, il pubblico ministero può indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.
L'indicazione sembra facoltativa, ma, nella concreta sussistenza dei presupposti, il pubblico ministero deve procedere all'indicazione (si legge, nella Relazione illustrativa, che tale previsione è la trasposizione di una prassi già seguita da alcune Procure).
e) L'art. 335-bis c.p.p.stabilisce che la «mera» iscrizione nel registro delle notizie di reato non può, «da sola», determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito. La valutazione posta dal pubblico ministero a base dell'iscrizione deve restare circoscritta al procedimento penale.
Nondimeno, gli elementi (ad es. le circostanze di tempo e di luogo del fatto) valutati dal pubblico ministero per iscrivere possono essere utilizzati in sede civile o amministrativa.
Inoltre, altri fatti o atti che abbiano ad oggetto o comunque riguardino l'iscrizione potrebbero determinare effetti pregiudizievoli: la divulgazione mediatica dell'iscrizione, ad esempio, potrebbe ledere l'immagine della persona.
Il legislatore delegato ha introdotto (art. 41, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 150/2022) l'art. 110-quater disp. att.
In esso si legge che le disposizioni da cui derivano effetti pregiudizievoli in sede civile o amministrativa per l'indagato devono intendersi nel senso che esse si applicano comunque alla persona nei cui confronti è stata emessa una misura cautelare personale o è stata esercitata l'azione penale.
In altre parole, in altre parole le disposizioni che facciano derivare dalla mera iscrizione effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo, inapplicabili in virtù dell'art. 335-bis, sono, invece, applicabili all'indagato (quindi, spazio agli effetti pregiudizievoli) nei cui confronti sia stata emessa una misura cautelare personale o sia stata esercitata l'azione penale (trasformandolo in imputato).