Barèmes nazionali ed internazionali

Lilia Papoff
06 Febbraio 2019

I barèmes sono tabelle che esprimono in termini percentuali livelli di disfunzionalità rispetto alla sfera quotidiana di attività dell'essere umano. Alcuni di essi sono di origine normativa, ma per lo più sono stati elaborati da studiosi della medicina legale.
Inquadramento

I barèmes sono tabelle che esprimono in termini percentuali livelli di disfunzionalità rispetto alla sfera quotidiana di attività dell'essere umano. Alcuni di essi sono di origine normativa, ma per lo più sono stati elaborati da studiosi della medicina legale. La struttura ed i criteri di utilizzo dei barèmes, quali strumenti di ausilio per il risarcimento e l'indennizzo delle lesioni all'integrità psicofisica, sono comunque influenzati dalla continua evoluzione della nozione stessa di danno biologico.

Origine ed evoluzione

Il termine barème deriva dal nome del matematico francese del XVII secolo B.F. Barrème. Il vocabolo è stato importato nel nostro linguaggio nel campo specifico della medicina legale.

In Italia le prime tabelle delle menomazioni hanno matrice normativa e carattere vincolante.

Già alla fine del secolo IXX il legislatore aveva creato degli strumenti di indennizzo per particolari categorie di individui (r.d. n. 70/1895 sulle pensioni civili e militari, L. n. 80/1898 sugli infortuni sul lavoro). I valori delle invalidità erano influenzati dal presupposto invalidante.

Di epoca più recente sono le tabelle allegate al d.P.R. n. 1124/1965 (T.U. INAIL), contenenti specifiche voci di menomazioni le cui percentuali relative esprimevano l'incidenza sulla capacità lavorativa generica del lavoratore, intesa come idoneità a produrre reddito.

Solo nel 1970 viene pubblicato ufficialmente in Italia il primo barème non normativo sui danni derivanti da responsabilità civile che risponde alla crescente esigenza di offrire uno strumento agile di valutazione dei danni alla persona. Si tratta della guida medico-legale di R. LUVONI, L. BERNARDI che mantiene però la concezione di base di invalidità legata alla perdita della capacità lavorativa generica.

Anche il lavoro scaturito nel 1996 dalla Commissione nominata dalla S.I.M.L.A (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), M. BARGAGNA et ALII, non risponde a criteri molti diversi.

Le ideali prosecuzioni delle due prime guide sono considerate rispettivamente quella di E. RONCHI et ALII (2009) e di PALMIERI et ALII (2006).

Altro barème convenzionale è contenuto nella guida a cura di BUZZI e DOMENICI (2016)

La progressiva affermazione della rilevanza del danno biologico in sé, a prescindere dall'incidenza sulla attitudine a produrre reddito, comporta nel corso degli anni dei mutamenti anche nei barèmes, da principio in quelli normativi.

Nell'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 38/2000, in materia di infortuni sul lavoro, il risarcimento ruota attorno al concetto di lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale che viene ristorata a prescindere dalla capacità di produzione del reddito.

Pochi anni dopo, in base alla l. n. 57/2001, viene approvata con D.M. 3 luglio 2003 una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica c.d. micropermanenti, comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, fondata sulla medesima nozione areddituale di danno biologico. La tabella nasce per regolare il settore della responsabilità civile auto, ma poi è estesa ai danni da responsabilità sanitaria, dapprima dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 158/2012 e poi dall'art. 7, comma 4, l. n. 24/2017.

La tabella per le percentuali di danno superiori al 9%, prevista dall'art. 138 d.lgs. n. 209/2005, e predisposta da una apposita commissione interministeriale istituita con D.M. del 26 maggio 2004, non è invece mai stata formalmente approvata, ma ha avuto comunque una sua diffusione tra i medici legali.

In evidenza

Barèmes obbligatori:

-Tabella delle c.d. micropermanenti – D.M. 3 luglio 2003 (circolazione stradale e responsabilità sanitaria)

- Tabella delle menomazioni - D.M. 12 luglio 2000 (infortuni sul lavoro e malattie professionali)

In evidenza

Barèmes convenzionali più diffusi:

- R. LUVONI, L. BERNARDI, Guida Orientativa alla Valutazione Medico Legale dell'Invalidità Permanente (2002)

- M. BARGAGNA et ALII, Guida Orientativa per la Valutazione del danno Biologico Permanente (2001)

- E. RONCHI et ALII, Guida alla Valutazione Medico-Legale dell'Invalidità Permanente con Contributo alla Quantificazione della Sofferenza Morale (2015)

- L. PALMIERI et ALII, La Valutazione Medico-Legale del Danno Biologico in Responsabilità Civile Guida Commento alle Tabelle delle Menomazioni alla Integrità Psico-Fisica di cui al D.M. 3 luglio 2003 (1-9%) e ai Lavori della Commissione ex D.M. 26 Maggio 2004 (2006)

- BUZZI e DOMENICI, Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico (Simla- Giuffré, Milano 2016)

Il panorama internazionale

In ambito europeo alcuni paesi tendono ad una normazione completa delle tabelle, mentre in altri si preserva la libertà di utilizzo dei barèmes.

In Francia si fa riferimento principalmente alla guida di Louis Melennec, Evaluation du handicap et du dommage corporel: barème international des invalidités (2000) e alla guida della rivista Concours médical, il Bareme indicatif d'evaluation des taux d'incapacité en droit commun il quale, pur non avendo valore ufficiale, ha notevole diffusione ed autorità, ed è a sua volta ispirato ai criteri adottati dalla associazione di medici degli U.S.A. American Medical Association (AMA) nella Guide to the evaluation of permanent impairment.

In Spagna la responsabilità civile nella circolazione degli autoveicoli è stata per la prima volta regolamentata dalla legge 30/95 la quale ha introdotto delle tabelle di calcolo del danno obbligatorie che compongono il Baremo. La Tabla VI menziona i vari possibili tipi di lesione fisica indicando un range di punti di invalidità. Il Baremo è utilizzato come criterio orientativo anche per ambiti diversi dalla circolazione stradale.

Nei paesi di cultura giuridica di matrice anglosassone i barèmes hanno invece una struttura completamente diversa.

In Germania le Schmerzensgeldtabellen sono raccolte non ufficiali di sentenze pubblicate in forma di tabelle. Sono strutturate mediante classificazione per somme riconosciute a titolo di risarcimento e non per tipologia ed entità di lesioni, perché la liquidazione del danno è basata su una serie di fattori concreti del quale il giudice dovrà tener conto, giovandosi anche del supporto di tali raccolte.

In Gran Bretagna attualmente i giudici di prima istanza utilizzano le Guidelines dello Judicial Studies Board, sempre su base casistica, ma suddivise in categorie intitolate alla funzione corporea o all'organo danneggiato.

La guida del Concours médical è stata presa a riferimento dal primo barème “europeo”, edito nel 2006 ad opera della CEREDOC, Confédération europeenne d'èxperts en reparation et evaluation du dommage corporelle. La scelta dell'utilizzo di un sistema tabellare per la valutazione dei danni alla persona muove dall'idea secondo cui identici postumi da lesioni comportano ripercussioni quasi identiche nei vari individui. L'utilizzo di un sistema di valutazione tabellare strutturato in termini numerici anziché descrittivi a parere della Ceredoc riduce i rischi di fraintendimento. Il barème europeo non ha valore sovranazionale, ma cerca di individuare valori e criteri condivisi, partendo da esperienze sicuramente eterogenee, dato che le tabelle utilizzate in alcuni paesi europei non hanno base scientifica, ma consuetudinaria.

La struttura del barème medico-legale

Il barème medico-legale delle menomazioni funzionali è espresso su base percentuale, nel senso che non può mai essere superato il 100%. Ad alcune menomazioni è attribuita una percentuale fissa, mentre in alcuni casi è indicato un range percentuale nell'ambito del quale il medico legale può apprezzare la gravità della lesione. Qualora una disfunzione non sia espressamente prevista in tabella si applica la regola dell'analogia.

Il dato percentuale corrisponde comunque ad una visione oggettiva e standardizzata della disfunzionalità, mentre la personalizzazione avviene al momento della liquidazione del danno.

La nascita della nozione di danno alla salute come pregiudizio risarcibile a prescindere dalle conseguenze sul patrimonio dell'individuo non poteva non avere conseguenze anche sulla costruzione dei barémes medicolegali.

La sostituzione come parametro all'homo faber dell'homo socius ha portato alla necessità di adattare la scala centesimale, dato che qualunque tipo di lesione non può esaurire il bene salute, anche nei casi in cui è azzerata la capacità di produrre reddito. La compressione dei punti di invalidità è stata compensata con la crescita più che proporzionale del valore economico del punto.

Lesioni plurime. Negli infortuni sul lavoro

Nei casi di pluralità di lesioni, a ciascuna delle quali corrisponde una determinata percentuale di invalidità, si rende talvolta necessaria una valutazione complessiva mediante l'utilizzo di regole correttive.

Sono definite monocrone le lesioni causate dal medesimo fatto illecito e policrone quellericonducibili a fattori causali diversi.

La disciplina delle lesioni preesistenti è strettamente legata alla applicabilità del nuovo sistema tabellare ai soli eventi verificatisi dopo l'entrata in vigore del DM del 12.7.2000 (pubblicato in G.U. il 25.7.2000) di approvazione delle tabelle delle menomazioni e degli indennizzi, 12 luglio 2000,ed infatti l'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 distingue due ipotesi.

Il comma 5 dell'art. 13 riguarda l'ipotesi di più eventi tutti rientranti nel nuovo regime e stabilisce che “si procede alla valutazione complessiva dei postumied alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale”, sia per le lesioni monocrone che policrone.

Il comma 6 disciplina i casi in cui gli eventi lesivi si collocano in parte nel vecchio ed in parte nel nuovo regime. Le precedenti lesioni non indennizzate in rendita assumono rilevanza solo se aggravanti la menomazione di origine lavorativa e sono prese in considerazione utilizzando la formula di Gabrielli di cui all'art. 79 T.U. INAIL secondo cuiI= Cp – Cr/Cp (dove I è la percentuale di invalidità da calcolare, Cp è la percentuale di capacità precedente al sinistro e Cr quella residuata). La percentuale totale è quindi maggiore di quella relativa alla sola nuova menomazione, sebbene si consideri il grado di integrità psicofisica ridotto per effetto delle preesistenti menomazioni.

Nel caso di lesione già indennizzata non si tiene invece conto delle preesistenze.

Segue. Nella tabella delle c.d. micropermanenti

I criteri contenuti nell'all. I del D.M. 3.7.2003 sono piuttosto generici. Nel caso in cui le lesioni siano rappresentate da più voci tabellate, la valutazione del danno non deriva dalla sommatoria delle diverse percentuali, ma deve farsi riferimento alla riduzione globale della integrità di quel determinato distretto anatomo-funzionale.

Se la menomazione interessa organi od apparati già sede di patologie pregresse, le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda della effettiva incidenza delle preesistenze rispetto ai valori medi.

Segue. Nei barèmes convenzionali

Non sussistono criteri predeterminati di valutazione delle lesioni plurime. La dottrina medico legale è comunque concorde nell'escludere per le lesioni monocrone, coesistenti o concorrenti, la possibilità di una sommatoria matematica delle percentuali, mentre per le lesioni policrone rileva la distinzione tra preesistenze concorrenti (che si aggravano reciprocamente le lune con le altre) e quelle coesistenti (che sono reciprocamente indifferenti). Alcuni criteri concreti di calcolo possono essere ricavati dai precedenti giurisprudenziali.

Per quanto riguarda le lesioni plurime monocrone viene generalmente applicato il criterio della globale incidenza sulla integrità psico-fisica del soggetto, espresso nel D.M. 3 luglio 2003, e il risultato è necessariamente riduttivo o a “scalare” (così Cass. civ. n. 8286/1996; Cass. civ., n. 6502/2001, Trib. Rimini, 20 marzo 2018).

Questione sicuramente più complessa è quella relativa alla rilevanza degli stati patologici pregressi, come nei frequenti casi di c.d. danno iatrogeno differenziale, inteso come danno disfunzionale da colpamedica.

Secondo la dottrina più recente occorre fare riferimento ai principi generali di diritto ed in particolare all'art. 1223 c.c. che esclude dalla risarcibilità i danni che non sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito (Rossetti). La menomazione preesistente concorrente, a differenza di quella coesistente, è giuridicamente rilevante perché aggrava le conseguenze dell'illecito.

Si registrano invero pronunce della Cassazione di segno contrario che hanno invece ritenuto legittimo il ricorso alla applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.: qualora la produzione dell'evento dannoso risalga alla concomitanza di una azione dell'uomo e di fattori naturali non si può accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori.

La giurisprudenza prevalente ha però ribadito che le pregresse condizioni del paziente non possono venire in rilievo ai fini dell'accertamento dell'efficienza causale della colpa medica rispetto all'eventuale concorso di concause preesistenti, ma soltanto nel successivo momento di liquidazione del danno.

La Cassazione, sempre in una ipotesi di danno iatrogeno, ha affermato che, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile.

Numerose sono le applicazioni di tali principi anche nella giurisprudenza di merito:l'ammontare del danno imputabile alla responsabilità medica deriva dalla differenza tra il montante risarcitorio previsto dal sistema tabellare e quello corrispondente all'invalidità comunque ineliminabile. Difatti nelle tabelle normalmente il valore del punto cresce in misura più che proporzionale rispetto alla variazione di percentuale, sicché liquidare la differenza di valori percentuali significa falsare il valore del punto.

La dottrina medico-legale però avverte che sono inopportune formule matematiche troppo rigide, tenuto conto della estrema variabilità delle condizioni preesistenti e del tipo di interferenze con le menomazioni sopravvenute, tanto che alcune menomazioni possono ritenersi assorbite da quelle preesistenti (p. es. amputazione di un arto affetto da paralisi).

Proprio sulla base della constatazione della natura variegata delle preesistenze altra parte della giurisprudenza di merito si basa sull'esame in concreto delle conseguenze dannose concretamente riconducibili al nuovo evento.

Le lesioni preesistenti coesistenti non sono invece in genere considerate rilevanti ai fini del calcolo della invalidità sopravvenuta.

In rari casi però è stata ritenuta applicabile la c.d. formula di Balthazard, dandosi rilievo comunque all'essere il soggetto già parzialmente invalido per pregresse ed autonome menomazioni, cosicché i postumi sopravvenuti dovrebbero essere valutati in proporzione. Così IR: 100 = x: VP (dove IR è l'invalidità permanente residuata e VP è la percentuale di validità preesistente).

Lesioni plurime policrone: orientamenti a confronto

LESIONI PLURIME POLICRONE: ORIENTAMENTI A CONFRONTO

Identificazione della parte di danno rapportabile all'una o all'altra lesione, con criterio equitativo

È legittimo il ricorso alla applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c., qualora la produzione dell'evento dannoso risalga alla concomitanza di una azione dell'uomo e di fattori naturali, non potendosi accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori.

(Cass. civ.,sez. III, n. 975/2009)

La diversa efficienza delle varie concause rileva solo sul piano della causalità giuridica, in relazione alle conseguenze dannose e non all'evento di danno

Il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in base all'art. 41c.p. per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi)

(Cass. civ., sez. III, n. 15991/2011)

Sottrazione dal montante risarcitorio previsto dal sistema tabellare di quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dal trattamento medico

Allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

(Cass. civ.,sez. III, n. 6341/2014; App.Napoli, 30 luglio 2018; Trib. Rieti, 4 aprile 2018 n. 161; Trib. Firenze, sez. II, 22 maggio 2014)

Concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative "incrementative" subite dalla parte lesa

Non può farsi gravare sul medico una misura del danno incrementata da fattori estranei alla sua condotta. La liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa.

(Trib. Milano, 30 ottobre 2013; Trib. Firenze, 16 giugno 2014; Trib. Milano n. 13015/2014)

Rilevanza delle lesioni preesistenti coesistenti

La formula di Balthazard appare criterio orientativo utile per casi in cui il calcolo di una nuova invalidità permanente debba avvenire su un soggetto già parzialmente invalido per pregresse ed autonome menomazioni (Trib. Genova, 6 giugno 2007)

La valutazione medico-legale della sofferenza

Per parte della dottrina medico-legale (Ronchi, Pedoja) è possibile una valutazione medicolegale della sofferenza, sia fisica che morale, dovendosi intendere quest'ultima quale percezione del degrado correlato alla menomazione subita.

Si propone quindi l'applicazione di “percentuali” integrative, secondo una graduazione valutativa degli aspetti di sofferenza connessi alla menomazione accertata: condizioni definibili in via presuntiva dallo specialista medico-legale, in quanto unico soggetto in grado di apprezzare la realtà clinica della menomazione.

Nella citata Guida di Ronchi et alii è stata di fatto introdotta la valutazione medico legale del grado di sofferenza, sul modello della scuola francese. Gli autori propongono una scala da 0 a 5 che tiene conto di fattori diversi quali le terapie cui si è sottoposto il danneggiato, la necessità di presidi sanitari, l'evidenza della menomazione, i patemi per le rinunce della vita.

Altra parte della dottrina medico-legale (Buzzi) è contraria alla valutazione tabellare della sofferenza morale e distingue a tal proposito il dolore fisico - oggetto di studio in algologia - e il dolore psichico - suscettibile comunque di accertamento medico-legale - da quello morale. Solo i primi avrebbero effetti sul substrato neurologico ed assumerebbero connotazioni patologiche. Il medico legale deve quindi occuparsi solo delle sofferenze psichiche e fisiche che degenerino nella patologia, ovvero che siano clinicamente indagabili.

Le proposte innovative devono però necessariamente misurarsi con la attuale nozione - così come delineata dalla evoluzione giurisprudenziale e dottrinale e dallo stesso legislatore di danno biologico, inteso come menomazione, suscettibile di valutazione medico-legale, esplicante una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali.

Nella giurisprudenza più recente della Cassazione, la sofferenza interiore è espressamente definita come la parte del danno non suscettibile di accertamento medico-legale (c.d. ordinanza “decalogo”, Cass. civ.,sez. III, n. 7513/2018, punti 8. e 9.), anche se lo specialista medico legale potrà fornire motivate indicazioni aggiuntive sulla base dei fatti dedotti dall'attore per consentire al giudice la personalizzazione del risarcimento.

La creazione di un sistema tabellare integrativo per la personalizzazione del danno rappresenta in ogni caso una deviazione sostanziale dalla funzione che è sempre stata assegnata ai barèmes, quale strumento oggettivo e standardizzato di misura in termini percentuali della menomazione dell'integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti, strumentale alla successiva valutazione e liquidazione del danno, e fondata su una netta ripartizione dei compiti del medico-legale e del giudice.

Così anche i giudici della Suprema Corte precisano che il grado di invalidità permanente indicato da un barème medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona. Per potere pretendere in giudizio un risarcimento ulteriore rispetto a quello ottenuto mediante la monetizzazione del grado di invalidità permanente nella misura standard, è necessario dedurre e dimostrare che la menomazione, nel caso concreto, ha prodotto conseguenze ulteriori e più gravi di quelle che solitamente produce in persone dello stesso sesso e della stessa età della vittima, considerate anche le concrete dinamiche emotive.

Casistica

INFORTUNI SUL LAVORO E LESIONI PLURIME

a) Più eventi lesivi successivi al 25.7.2000

b1) In parte nel vecchio ed in parte nel nuovo regime. Precedenti lesioni non indennizzate.

b2) In parte nel vecchio ed in parte nel nuovo regime.

Precedenti lesioni già indennizzate

a) Il calcolo "a scalare" deve essere adottato allo scopo di evitare una valutazione per sommatoria non adeguata alla valutazione necessariamente complessiva delle menomazioni (App. Ancona, Sez. Lav. n. 164/2014).

b1) Va fatta applicazione dell'art. 79 T.U. INAIL e della cosiddetta formula Gabrielli, espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest'ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo). (Cass. civ., Sez. Lav. n. 684/2014)

b2) Il nuovo grado di menomazione andrà valutato, secondo il principio di non unificazione dei postumi, senza tener conto delle preesistenze, con conseguente erogazione di due autonome prestazioni (Cass. civ., Sez. Lav. n. 6048/2018)

DANNO IATROGENO

Allorché un paziente sia sottoposto ad un intervento che, per la sua cattiva esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario.

(Cass. civ.,sez. III, n. 6341/2014; App.Napoli, 30 luglio 2018, Trib. Rieti, 4 aprile 2018 n. 161; Trib. Firenze, sez. II, 22 maggio 2014)

Contra:

La liquidazione va necessariamente rapportata ad una concreta verifica, secondo le allegazione delle parti, delle conseguenze negative “incrementative” subite dalla parte lesa

(Trib. Milano, 30 ottobre 2013, Trib. Firenze, 16 giugno 2014, Trib. Milano n. 13015/2014)

LESIONI PLURIME MONOCRONE

Nel caso di lesioni plurime, derivate da un medesimo fatto lesivo la valutazione medico - legale delle singole menomazioni, che determinano un peggioramento globale della salute, deve essere complessiva.

(Cass. civ., n. 8286/1996; Cass. civ., n. 6502/2001; Trib. Rimini, 20 marzo 2018)

DANNO SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE

Non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (Cass. civ.,sez. III, n. 7513/2018)

Il "baréme" esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita sessuale, danno estetico)

(Cass. civ.,sez. III, n. 23778/2014)

Dato che le tabelle del danno alla salute sono costruite sulla base dei barèmes medico legali e quindi sulle conseguenze dannose standard, spetta al giudice far emergere specifiche e peculiari circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsione tabellari.

(Cass. civ.,sez. III, n. 11754/2018; Cass. civ.,sez. III, n. 19153/2018)

Sommario