Tabelle in materia di infortuni sul lavoro

Patrizio Rossi
30 Giugno 2014

Il d.lgs. n. 38/2000 ha riformato l'oggetto ed il sistema di tutela dei postumi di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 38/2000 prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica, suscettibili di valutazione medico legale della persona, e cioè conseguenti al danno biologico come definito al comma 1, siano valutate mediante una specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Il citato decreto, accanto all'indennizzo del danno biologico, disciplina e prevede l'indennizzo per le conseguenze patrimoniali determinate dalla menomazione dell'integrità psico-fisica, vale a dire il danno all'attività lavorativa svolta dal leso.Gli strumenti attraverso il quale il Legislatore ha regolamentato le due forme d'indennizzo [danno biologico e danno patrimoniale] sono stati promulgati con D.M. 12 luglio 2000 e prevedono: una Tabella delle menomazioni per la stima percentuale della menomazione biologica; una Tabella dei coefficienti, per la stima del danno alla capacità di svolgere l'attività lavorativa; una Tabella dell'indennizzo per la traduzione economica della percentuale di menomazione, già valutata con la prima delle tre tabelle.I principi ispiratori della riforma, le caratteristiche principali delle Tabelle ed i criteri di uso di quest'ultime rappresentano l'oggetto del presente contributo.
Nozione

Il d.lgs. n. 38/2000 ha riformato l'oggetto ed il sistema di tutela dei postumi di infortuni sul lavoro e malattie professionali. L'art. 13, comma 2, lett. a) d.lgs. n. 38/2000 prevede che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica, suscettibili di valutazione medico legale della persona, e cioè conseguenti al danno biologico come definito al comma 1, siano valutate mediante una specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. Il citato decreto, accanto all'indennizzo del danno biologico, disciplina e prevede l'indennizzo per le conseguenze patrimoniali determinate dalla menomazione dell'integrità psico-fisica, vale a dire il danno all'attività lavorativa svolta dal leso.

Gli strumenti attraverso il quale il Legislatore ha regolamentato le due forme d'indennizzo [danno biologico e danno patrimoniale] sono stati promulgati con D.M. 12 luglio 2000 e prevedono: una Tabella delle menomazioni per la stima percentuale della menomazione biologica; una Tabella dei coefficienti, per la stima del danno alla capacità di svolgere l'attività lavorativa; una Tabella dell'indennizzo per la traduzione economica della percentuale di menomazione, già valutata con la prima delle tre tabelle.

I principi ispiratori della riforma, le caratteristiche principali delle Tabelle ed i criteri di uso di quest'ultime rappresentano l'oggetto del presente contributo.

Il sistema indennitario

La tutela delle conseguenze patologiche derivanti dallo svolgimento di un'attività di lavoro, siano esse qualificate come esiti d'infortunio ovvero come malattie professionali, ha trovato fino al 24 luglio 2000 [per effetto dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, la nuova disciplina si applica esclusivamente agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. di approvazione delle tre tabelle di cui sopra, e cioè dalla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: 25 luglio 2000] una forma di indennizzo regolamentata dal Testo Unico n. 1124 del 1965 (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 30 giugno 1965 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), con tutti i suoi allegati, le integrazioni normative e le censure giurisprudenziali caratterizzanti circa un quarantennio. Peraltro, i fondamenti del T.U. n. 1124/65 sono sostanzialmente sovrapponibili ai presupposti di tutela indennitaria già introdotti con il R.D. n. 1765/1935 ed al precedente Regio Decreto 31 gennaio 1904 n. 51. In altri termini, l'oggetto tutelato e gli strumenti d'indennizzo sono rimasti sostanzialmente immutati nel corso di un secolo (Fucci P., Rossi P.: La medicina legale degli infortuni e delle malattie professionali, Giuffrè, Milano, 2001).

Ai sensi delle leggi sopra indicate, due sono stati i momenti qualificanti della tutela dei danni da lavoro in tale ampio periodo di tempo. Il primo riguarda il riconoscimento di una qualsiasi lesione come patologia da lavoro. In tal senso, i danni da lavoro vengono ristorati se trattasi di eventi determinati da una causa violenta in occasione di lavoro (infortunio), ovvero mediante la ricomprensione all'interno di un sistema tabellare di malattie (C. cost., n. 179/1988) (conversione tecnico-giuridica della patologia in malattia professionale). Il secondo momento riguarda, invece, la valutazione medico-legale delle conseguenze patologiche; la stima del danno è stata espressa in termini percentuali e con riferimento al grado di attitudine al lavoro persa dal soggetto leso.

L'articolo 13 del d.lgs. n. 38/2000 n. 38 introduttivo del danno biologico come oggetto della tutela ha lasciato immutati:

  • la qualificazione giuridica e medico-legale dell'infortunio e delle tecnopatie;
  • la disciplina dell'indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro, sia per quanto riguarda la misura dell'indennità erogata che per il parametro di riferimento valutativo;
  • i criteri di valutazione dei danni plurimi-policroni ed in particolare di quelli concorrenti, la cui formula del Gabrielli continua a rappresentare l'unica procedura standardizzata nell'intero panorama valutativo medico-legale;
  • i termini revisionali e prescrizionali delle prestazioni;
  • la rendita ai superstiti.

Le caratteristiche del nuovo sistema d'indennizzo INAIL

Nelle sue linee generali la novella legislativa è articolata nei seguenti punti:

  • la previsione di un indennizzo di base, che ristora il danno biologico, sino al 100%, in quanto sempre sussistente in presenza di una menomazione dell'integrità psicofisica, determinato in maniera areddituale dato che la stessa menomazione produce un eguale pregiudizio alla persona per tutti gli esseri umani;
  • al superamento di una predeterminata soglia di gravità della menomazione, quella appunto del 15%, la previsione di un'ulteriore quota di indennizzo, in aggiunta a quello biologico di base, che ristora le conseguenze sulla capacità lavorativa che l'evento lesivo può avere in termini patrimoniali. Questa quota di indennizzo è determinata tenendo conto della retribuzione dell'infortunato e dell'incidenza della menomazione sulla possibilità di produrre reddito attraverso il lavoro.

Anche sotto il profilo della modalità di erogazione del capitale, l'art. 13 ha modificato sostanzialmente il sistema precedente.

Nella specie ha abolito la tipologia di rendita per inabilità permanente, unica modalità d'indennizzo precedentemente previsto per la riduzione dell'attitudine al lavoro dall'11% al 100%, al suo posto, ha previsto:

  • un indennizzo in capitale (una tantum) per il solo danno biologico per gradi di menomazione pari o superiori al 6% ed inferiori al 16%; detto indennizzo può essere integrato una sola volta da un ulteriore indennizzo qualora sia dimostrato un aggravamento, e può dare origine ad una rendita qualora la menomazione per aggravamento raggiunga invece il 16%;

  • un indennizzo in rendita per gradi di menomazione pari o superiori al 16%, di cui una quota per danno biologico ed una ulteriore quota aggiuntiva per conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

Il sistema tabellare

La novità apportata dal d.lgs. n. 38/2000 ha trovato, a sua volta, la piena attuazione con la disciplina tabellare di cui al d.m. 12 luglio 2000:

  • la Tabella delle menomazioni che contempla, con elettiva attenzione a quelli di origine lavorativa, tutti i quadri menomativi derivanti da lesioni e/o da malattie, comprendendovi gli aspetti dinamico-relazionali. La Tabella sostituisce le elencazioni dell'industria e dell'agricoltura allegate al Testo Unico, semplificando ulteriormente il sistema di valutazione.
  • La Tabella dei coefficienti, strumento semiquantitativo espressione presuntiva delle conseguenze patrimoniali derivanti dalla menomazione quando questa raggiunge o supera il 16%. I coefficienti sono utilizzati per il calcolo dell'ulteriore quota di rendita risultato dell'applicazione del coefficiente alla retribuzione assicurata. Il fondamento indennitario di questa seconda Tabella è quello secondo il quale il Legislatore ha presunto che al di sotto di tale soglia non sussista un danno in termini di ridotto guadagno. Detto limite potrebbe escludere dalla giusta riparazione alcune fattispecie menomative inferiori al 16% concretamente danneggianti; all'opposto, vi è da segnalare che non sempre la limitata e/o sofferta estrinsecazione lavorativa, presunta per legge in tutti i casi di menomazione pari o superiore al 16%, si traduce in effettivo danno economico.
  • La Tabella indennizzo danno biologico. Al riguardo di quest'ultima, regolatrice degli importi economici e del valore punto INAIL, escluso l'adeguamento annuale (Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 giugno 2013. Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità. GU Serie Generale n.138 del 14 giugno 2013. Aggiornate le tabelle dell'applicazione di calcolo) sulla base di quanto invece previsto dall'art. 139 d.lgs.n. 209/2005, nel corso degli anni successivi sono intervenute due sole rivalutazioni degli importi originari: con la legge n. 247/2007 e con la legge n. 147/2013.

Novità applicative e criteri d'uso degli strumenti tabellari

In linea generale, la lettura di insieme del sistema e l'esperienza maturata in questi anni (P. Rossi, Danno biologico: monitoraggio, criticità e prospettive d'interesse medico legale a dieci anni dall'introduzione della nuova disciplina, Quaderni di ricerca INAIL, 2014) hanno consentito di vedere realizzata un'utile connessione di elementi, anche interdipendenti tra loro, idonea a temperare, in parte a superare, tassatività e convenzioni numeriche inadeguate ed improprie per la realtà menomativa di ogni singola fattispecie che il medico si è trovato ad apprezzare. In tal senso, l'apparente, stridente coniugio tra carattere tassativo delle tabelle e necessità di adeguamento valutativo si è risolto in modo favorevole caso per caso, garantendo anche l'omogeneità indennitaria alla quale il sistema di assicurazione sociale non poteva assolutamente rinunciare.

D'altronde, l'art. 13, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 38/2000 prevede che l'entità delle menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psico-fisica, suscettibili di valutazione medico-legale, venga stimata mediante specifica tabella delle menomazioni. Nell'ordinarietà dei comportamenti valutativi la stima percentuale del pregiudizio ricomprende, innanzitutto, la classica componente statica, quindi la variabilità indotta dalla personalizzazione, effetto sia del tentativo di tipizzare per età e sesso la lesione, sia apprezzando le negative conseguenze del pregiudizio d'organo o d'apparato sullo svolgimento degli atti ordinari del vivere comune a tutti.

Ovviamente, ogni sistema di valutazione del pregiudizio alla salute della persona sconta i limiti di dover ricomprendere all'interno di tabellazioni medico-legali e/o statistico-attuariali (P. Rossi, Raggruppamento delle menomazioni ai fini di un classamento statistico, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 2013, 3, 1286) le infinite variabili che la soggettività biologica e la multiforme espressività sociale-relazionale dell'individuo riesce ad esprimere. Se a tale palese limitazione, propria di ogni sistema fondato su indicazioni tabellari orientative, si aggiunge il carattere ancora più rigido di una tabellazione vigente a norma di legge, come nel caso del d.lgs. n. 38/2000 e del d.m. 3 luglio 2003, ben si comprende la capacità di condizionare e di restringere l'ambito di stima, di apprezzamento e di ristoro della menomazione biologica da parte del medico valutatore.

La consapevolezza di ciò ha indotto il Legislatore a costruire un sistema tabellare INAIL che limitasse in concreto le imposizioni e facesse valere l'esigenza medico-legale di attribuire una stima percentuale e/o un coefficiente di patrimonialità quanto più rispondente alla singola obiettività ed alla specifica menomazione, consentendo in effetti di superare molti dei condizionamenti di cui sopra.

È per queste ragioni che la tabella delle menomazioni, al di là di alcune inevitabili previsioni percentuali tassative, consente sempre e comunque di adeguare e personalizzare/tipizzare il danno, come si dirà più estesamente nel paragrafo successivo.

Il suddetto processo è ancor più evidente nella valutazione delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni, mediante attribuzione di coefficienti di cui alla specifica tabella.

La disciplina normativa del danno biologico introdotta nella specifica materia previdenziale ha posto problemi di raccordo con i principi generali elaborati in ambito civilistico. Tale necessità si è imposta perché temperare o risolvere la questione dell'indebito arricchimento del leso (destinatario per peculiarità di evento di un duplice ristoro: vedasi infortunio in itinere o altro accidente con responsabilità di terzi) ovvero semplificare le azioni di rivalsa erano tra gli obiettivi della riforma medesima.

Nei primi anni di attuazione è stato evidenziato e ribadito lo stretto ed indissolubile rapporto tra la funzione pubblica di tutela INAIL e la necessità di individuare, in un sistema predeterminato, parametri generali ed oggettivi per la stima dell'indennizzo, al fine di rendere meno gravoso per il lavoratore l'onere di fornire la prova del danno subito e, così, garantire l'immediatezza dell'intervento di sostegno economico. È in tal ottica che la novità indennitaria ha ritenuto rilevanti le menomazioni dell'integrità psico-fisica suscettibili di accertamento medico-legale, pure tipizzate per sesso ed età ma comunque riconducibili alle limitazioni ed ai pregiudizi del vivere comune a tutti, secondari alla menomazione biologica.

Con il d.lgs. n. 38/2000 non si è, quindi, inteso configurare, in ambito previdenziale, un danno biologico ontologicamente diverso da quello civilistico, quantomeno di quello precedente alle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ. 11 novembre 2008, nn. 26972 e 26975) che hanno ridisegnato un nuovo criterio risarcitorio del danno non patrimoniale. Al contrario, si è inteso attribuire, nei due ambiti, una differente rilevanza giuridica alle conseguenze derivanti dalla medesima menomazione.

La tabella delle menomazioni: criteri applicativi

Trattasi di tabella che ricomprende 387 voci di menomazioni principali distinte a seconda dei diversi apparati ed organi interessati (cardio-vascolare e respiratorio, digerente, sistema emopoietico e HIV, endocrino, neoplasie, nervoso e psichico, osteoarticolare e muscolare, otorinolaringoiatrico e visivo, sessuale, urinario, dermopatie e cicatrici cutanee, ernie). Comprende, altresì, tre allegati relativi alla valutazione di alcune particolari fattispecie (menomazioni della vista, dell'udito ed alle sindromi respiratorie).

La riforma di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 e, quindi, anche la “tabella delle menomazioni” che la interpreta in gran parte, accolgono appieno l'unanime interpretazione, dottrinaria e giurisprudenziale, del concetto di danno biologico.

In tale ottica la Tabella delle menomazioni si attesta sullo stesso percorso seguito dalle tabellazioni orientative precedenti, nulla innovando in tal senso; vale a dire che al pari delle altre guide la “tabella” sposa il concetto di danno biologico inteso quale danno alla persona considerata nella sua globalità, e quindi come menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto che si ripercuote su tutte le sue attività e capacità, compresa quella lavorativa generica inscindibile dalle altre. Ed invero, come da sempre avvenuto in ambito medico, rimangono fuori dalla definizione legislativamente assunta del danno biologico soltanto alcuni aspetti, attinenti al disagio personale e soggettivo, non suscettibili di valutazione medico-legale, la cui rilevanza medico-legale è esclusa dalla dottrina e dalla giurisprudenza dominanti.

In definitiva, per entrambi in sistemi, quello indennitario innovato dal citato decreto e quello civilistico, il pregiudizio biologico posto a fondamento della valutazione medico-legale è coincidente ed è così declinabile:

  • generico;
  • personalizzato in quanto tipizzato per età e sesso;
  • statico nei termini in cui ricomprende l'esclusiva menomazione all'integrità d'organo o d'apparato;
  • dinamico-relazionale nei termini in cui valuta anche le negative conseguenze del pregiudizio d'organo o d'apparato sullo svolgimento degli atti ordinari del vivere comune a tutti.

Richiamati i limiti di ogni sistema di valutazione del pregiudizio alla salute della persona anticipati nel precedente paragrafo ed al di là di alcune inevitabili tassatività, vi è da dire che la tabella delle menomazioni consente comunque:

  1. di adeguare la stima percentuale alla realtà clinica del leso (vedasi al riguardo la metodologia applicativa in ordine al danno composto, al sistema della stadiazione aperta, etc.). La tabella, a fronte - lo si ribadisce - del carattere tassativo di alcune fattispecie di menomazione, consente il superamento dei limiti percentuali, predeterminati all'interno delle fasce, in tutti quei casi per i quali l'evidenza clinica è molto variabile per natura ed entità e, quindi, di per se stessa non comprimibile all'interno di range predefiniti. Può accadere, infatti, che l'inquadramento nosografico coincida con la voce tabellata, ma il corredo sintomatologico esuberi l'indicazione percentuale della fascia di appartenenza. Ebbene, in tal caso è possibile ricomprendere la “sindrome” menomativa in una fascia d'invalidità superiore. Per quanto la tabella sia stata strutturata in fasce valutative, talora anche piuttosto ampie, predeterminare sempre e comunque la variabilità degli esiti biologici di una lesione o di una malattia all'interno di range invalicabili sarebbe stata operazione oltremodo difficile se non ingiustificata. Peraltro, sia anche in via generale, tutto lo spirito della riforma e le tabelle vanno nel senso di una personalizzazione del danno che bandisce operazioni matematiche e automatismi eccessivi. In particolare, la problematica del superamento della classe riguarda, in via elettiva ma non esclusiva, la patologia neoplastica (

    P. Rossi, A. Mele, La valutazione del danno biologico nelle neoplasie “solide” nei diversi ambiti di invalidità, in Rivista Italiana di Medicina legale, 2010; 32 (4/5): 663

    ), quella da AIDS, l'insufficienza renale così come le infermità cardiache. In tali fattispecie, il danno biologico, nella sua componente statica ed in quella dinamica, può trovare un'eccezionale variabilità di apprezzamento, spesso conseguente più alle complicanze o alle necessità terapeutiche che alla patologia di base. Per esempio, un soggetto portatore di infezione cronica da HIV, con numero di linfociti T CD4+ intorno a 220 /mm3 è da inquadrarsi all'interno di una classe percentuale “fino a 40%”; purtuttavia, questo soggetto può manifestare una delle patologie opportunistiche maggiori o addirittura un tumore che giustificano pienamente l'ascrivibilità a fascia percentuale superiore. Così pure, le neoplasie maligne che non si giovano di trattamento ai fini di una prognosi quoad vitam superiore a 5 anni, con segni e sintomi minori di malattia ed effetti collaterali della terapia valutabili nella misura intorno al 50%, laddove questi segni e sintomi determinano una severa disabilità ovvero sono indice di una malattia neoplastica rapidamente progressiva. In questo caso la neoplasia va inquadrata nella fascia superiore o in quella maggiore all'80%;

  2. di personalizzare e tipizzare il danno (vedasi al riguardo il sistema del “fino a”). Le opportunità di una stima che valorizza ed impegna il medico-legale, giustificate dalla locuzione “fino a”, riguardano tutte le voci ove esso è presente. In via esemplificativa: se una cardiopatia riconducibile alla II classe NYHA può essere ricompresa all'interno di una fascia percentuale che va dall'11% al 30%, il medico graduerà il punteggio nel singolo caso a seconda se la frazione d'eiezione si situa intorno al cinquanta percento (danno biologico 11%) ovvero al quarantadue percento (danno biologico 28%). Così in tema di valutazione delle fratture o dei mezzi di sintesi, il “fino a” consente di modulare il punteggio a seconda che l'esito fratturativo, sia consolidato con o senza callo osseo esuberante, con o senza disallineamento dei monconi, perfettamente o in pseudoartrosi. Così pure per i mezzi di sintesi la cui attribuzione di punteggio è funzione della presenza di un chiodo endomidollare a tipo Ender ovvero di placca e viti, ovvero di un filo di fissaggio. Ed ancora, nell'asma senza documentato deficit ventilatorio, ove l'estrema frequenza e la gravità delle crisi e gli effetti farmaco-indotti giustificano attribuzioni vicine o coincidenti con il punteggio massimo indicato nella fascia (8%), all'opposto periodi intercritici lunghi e compatibili con l'estrinsecazione pressoché normale della validità biologica dell'individuo autorizzano l'assegnazione di punteggi minimi. Qualora tale ultima condizione risulti aggravata dagli effetti collaterali della terapia, che si manifestino con continuità o subcontinuità, possono essere giustificate percentuali intermedie. Va comunque rilevato che quella riportata nella voce tabellata può non essere l'unica ed esclusiva formulazione indicativa per quel danno. Possono cioè essere manifesti anche altri aspetti clinico disfunzionali che il medico può considerare ai fini della stima percentuale complessiva. In ogni caso, tutti gli altri elementi dovranno essere utilizzati a conferma o a confutazione della gravità del danno massimo indicato dalla voce e non potranno, senza motivato parere, essere sostitutivi di quelli indicati nella voce.

Non è superfluo, poi, soffermarsi sui concetti di danno anatomico e di menomazione al 100%.

In ordine al danno anatomico, elemento qualificante le diverse voci di menomazioni costituisce pregiudizio autonomo, qualificabile come tale a prescindere dalla disfunzionalità ad esso correlata. Le sue caratteristiche sono tuttavia tali da legarlo indissolubilmente con l'alterazione funzionale segmentale. Ne discende che la menomazione anatomica si riassorbe percentualmente mano a mano che la disfunzionalità si accresce e sposta il punteggio verso il valore massimo previsto dalla tabella. Il danno anatomico non va, peraltro, confinato all'apparato osteoarticolare, ove pure ricorre con maggior frequenza, ma costituisce fondamento di tutte le altre sequele viscerali ed organiche: basti pensare a quello rilevabile a carico di apparati anche vitali (nervoso, respiratorio, ghiandolare) senza che siano apprezzate riduzioni funzionali complessive.

La previsione tabellare di menomazioni valutabili nella misura del 100%, di assoluta novità nel panorama valutativo del danno biologico o alla salute, risponde al concetto di pregiudizio annullante il bene salute, circostanza non coincidente con l'annullamento del bene vita e quindi con la morte. La guida analogica per una siffatta previsione è tuttavia quella secondo la quale va attribuibile la percentuale del 100% per tutte le menomazioni che annullano, in concreto e permanentemente, l'autonomia dell'individuo. In altri termini, detta menomazione sussiste laddove si realizzi l'incapacità ad estrinsecare ed a spendere, in simbiosi e sinergia, le proprie capacità biologiche e socio-relazionali.

La tabella dei coefficienti

Le osservazioni sopra formulate in ordine alla personalizzazione delle attribuzioni attraverso l'uso degli strumenti tabellari di cui al decreto legislativo e di quello ministeriale sono ribadite ed accentuate ancor di più nella valutazione delle conseguenze patrimoniali delle menomazioni.

Detta valutazione, realizzata mediante l'attribuzione di coefficienti di cui alla specifica tabella consente formalmente di superare la presunzione e l'automatismo di legge ogni qualvolta la tipologia della menomazione, la peculiarità dell'attività svolta e/o della categoria d'appartenenza o la natura degli interventi di sostegno siano tali da rendere più grave il danno patrimoniale derivato al leso in conseguenza dell'infortunio o della tecnopatia.

Ai fini dell'applicazione della tabella dei coefficienti, si deve sempre riferire la ripercussione lavorativa a due ambiti: il primo coincidente con l'attività svolta ed il secondo con l'attività della categoria di appartenenza.

L'attività svolta è quella effettivamente espletata al momento dell'infortunio e della denuncia di malattie professionale.

L'attività della categoria di appartenenza dell'assicurato è il complesso delle attività adeguate al suo patrimonio bio-attitudinale-professionale.

La concreta capacità di continuare l'attività svolta e/o di quella della categoria d'appartenenza deve essere valutata tenendo conto altresì della ricollocabilità dell'assicurato, intesa quale possibilità che le residue capacità psicofisiche siano utilizzabili per attività lavorative anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno

Trattasi in realtà di due ambiti di cui il primo, più ristretto e rigidamente delineato, è ricompreso nel secondo, più ampio e maggiormente soggetto a variazioni, sia nel senso di una dilatazione che nel senso di un restringimento.

Non è escluso che i due ambiti possano coincidere, ad esempio, quando l'età del soggetto, l'anzianità nella mansione svolta, la specializzazione raggiunta sono tali da non consentire la spendibilità lavorativa del soggetto al di fuori della sola attività svolta al momento dell'infortunio o della denuncia della malattia professionale.

Sulla base delle definizioni sopra riportate, intersecando il grado di menomazione e le ripercussioni sulla capacità di lavoro del leso, sono state individuate quattro fasce di danno: A, B, C e D e sette coefficienti.

Delineano e circoscrivono la fascia A sia il grado di menomazione, compreso tra 16 e 25%, sia la definizione di danno lavorativo così come sotto esplicitata:

la menomazione non pregiudica gravemente né l'attività svolta né quelle della categoria di appartenenza

.

Delineano e circoscrivono la fascia B sia il grado di menomazione, compreso tra 26 e 50%, sia la definizione di danno lavorativo così come sotto esplicitata:

la menomazione pregiudica gravemente o impedisce l'attività svolta, ma consente comunque altre attività della categoria di appartenenza anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno

.

Delineano e circoscrivono la fascia C sia il grado di menomazione, compreso tra 51 e 85%, sia la definizione di danno lavorativo così come sotto esplicitata:

la menomazione consente soltanto lo svolgimento di attività lavorative diverse da quella svolta e da quelle della categoria di appartenenza, compatibili con le residue capacità psicofisiche anche mediante interventi di supporto e ricorso a servizi di sostegno

.

Delineano e circoscrivono la fascia D sia il grado di menomazione, compreso tra 85 e 100%, sia la definizione di danno lavorativo così come sotto esplicitata:

la menomazione impedisce qualunque attività lavorativa, o consente il reimpiego solo in attività che necessitano di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale

.

La tabella, come si è già visto, contiene una predeterminazione dei coefficienti in relazione a fasce di gradi di menomazione; ciò sulla base della presunzione che, con il crescere della gravità della menomazione, aumenti l'incidenza della menomazione stessa sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito.

Tale presunzione, al fine di personalizzare l'indennizzo, può essere superata, con adeguata motivazione medico-legale, mediante l'attribuzione, in particolari casi, di un coefficiente previsto per una fascia superiore di scivolamento.

In via esemplificativa, una menomazione visiva, se valutata 24% merita l'attribuzione di un coefficiente pari a 0,5. Se il soggetto svolge attività di autotrasportatore e la menomazione visiva gli impedisce di continuarla, ebbene il medico attribuirà il coefficiente 0,7 che corrisponde alla definizione: attività svolta impedita. Così pure, se una menomazione articolare delle dita, valutata 18% e meritoria del coefficiente 0,4, in soggetto che svolge attività manuale potrà comportare una limitazione grave dell'attività svolta e quindi necessitare del coefficiente 0,6. Ovviamente se la menomazione non comporta un danno lavorativo superiore a quello presunto dalla legge, sarà automatica l'attribuzione del coefficiente di tabelle, vale a dire 0,5 per grado del 24% e 0,4 per menomazione di grado 18%.

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