Tabelle diverse di origine giurisprudenziale

10 Luglio 2014

La liquidazione del danno alla persona da lesione del bene salute e la compensazione del danno da perdita del rapporto parentale trovano oggi nella tabella milanese la principale fonte di regolazione risarcitoria. Nata, in origine, come dato di sintesi media matematica dei diversi valori adottati dai giudici del Foro, si è col tempo trasformata in indicatore basale di riferimento per i magistrati del distretto che adottano tale criterio con applicazione pressoché cogente. Oggi i parametri di liquidazione proposti dalla tabella di Milano consentono di determinare il risarcimento del danno per tutte le ipotesi in cui l'atto illecito di un terzo abbia provocato la lesione del bene salute con conseguenze menomative temporanee e permanenti, nonché abbiano determinato la perdita o la grave compromissione del rapporto parentale tra i congiunti e la vittima dell'illecito (per morte o menomazioni gravi alla salute).

Nozione

La liquidazione del danno alla persona da lesione del bene salute e la compensazione del danno da perdita del rapporto parentale trovano oggi nella tabella milanese la principale fonte di regolazione risarcitoria. Nata, in origine, come dato di sintesi media matematica dei diversi valori adottati dai giudici del Foro, si è col tempo trasformata in indicatore basale di riferimento per i magistrati del distretto che adottano tale criterio con applicazione pressoché cogente.

Oggi i parametri di liquidazione proposti dalla tabella di Milano consentono di determinare il risarcimento del danno per tutte le ipotesi in cui l'atto illecito di un terzo abbia provocato la lesione del bene salute con conseguenze menomative temporanee e permanenti, nonché abbiano determinato la perdita o la grave compromissione del rapporto parentale tra i congiunti e la vittima dell'illecito (per morte o menomazioni gravi alla salute).

La questione

La tabella di Milano - dopo la variazione di sistema proposta in esito all'impatto che le note sentenze di San Martino ebbero sul comparto risarcitorio, le nn. 26972/3/4/5 del 2008 (

Cass. S.U., 11 novembre 2008 nn.  269722697326974, 26975) - propongono oggi un criterio di calcolo "misto", basale e variabile.

Nell'aprile 2013 l'osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano ha divulgato l'aggiornamento dei dati economici contenuti nella tabella, con l'indicizzazione ISTAT a valere dal gennaio 2013, così adeguando il proprio sistema di liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita – grave lesione del rapporto parentale

La tabella, per essere correttamente utilizzata, deve costituire la corretta sintesi applicativa dei due indici monetari che ne compongono le variabili compensative.

Il primo valore (quello, per intenderci, incolonnato sotto l'indicatore dell'età della vittima) corrisponde a quello che viene definito “tabella di valori monetari “medi”, mentre nella penultima colonna a destra è indicato l'aumento di personalizzazione massimo applicabile al detto valore “standard”.

La difficoltà di distinguere e collocare il giusto valore di sintesi tra le due categorie di pregiudizi soggettivi attinenti all'una piuttosto che all'altra variabile valutativa è la principale problematica posta dall'elaborazione meneghina e, aggiungiamo, la principale fonte di sperequazione e di distorsione del sistema di calcolo, ovvero se si vuole, di quel profilo di ingiustificato arbitrio censurato dalla Corte nella importante decisione Cass., n. 12408/2011.

La giurisprudenza di legittimità e di merito – Il quadro normativo

Nel giugno del 2011 la suprema Corte di Cassazione ha depositato due sentenze (Cass., 7 giugno 2011, n. 12408 e quella di pochi giorni successiva, Cass., n. 14402/2011) che di fatto hanno elevato il sistema di liquidazione empirico creato dai giudici meneghini a parametro equitativo di base su scala nazionale.

Dopo aver ancora una volta censurato la mancata adozione delle tabelle di valutazione e liquidazione normative disposte dall' art. 138 Cod. Ass. per il risarcimento del danno per lesioni di non lieve entità, la Corte si pose il compito di supplire alle carenze normative del legislatore (onerato a ciò nel pur limitato contesto del danno da sinistri stradali) in ragione della oramai imprescindibile esigenza di “garantire l'uniforme interpretazione del diritto (che contempla anche l' art. 1226 c.c., relativo alla valutazione equitativa del danno)” e di “fornire ai giudici di medito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la controversia”.

E' certamente vero che al giudice del merito deve essere demandata la insostituibile funzione di regolare il compenso equitativo alla peculiarità del concreto (ed anche, se si vuole, al contesto socioeconomico della vittima), ma è altrettanto vero che, osserva la Corte, “equità non vuol dire arbitrio, perché quest'ultimo non scaturendo da un processo logico deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione”.

La sentenza Cass., 30 giugno 2011, n. 14402 si richiama espressamente a tale ultimo arresto, confermando che la tabella elaborata dall'Osservatorio alla giustizia civile del tribunale di Milano costituisce “valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” e che “i relativi parametri sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale”.

Semmai la Corte, in quest'ultima decisione, precisa che ben potrà il giudice discostarsi (in aumento o diminuzione) da detti valori di equità basale, ma dovrà dare congrua motivazione circa le ragioni che lo hanno indotto a preferire un diverso ammontare complessivo, nell'ottica finale della personalizzazione del danno al caso concreto.

Non è quindi errata la motivazione che adotti un sistema equitativo diverso da quello milanese, ma solo la decisione che non abbia compiutamente e pienamente (anche sotto il profilo della integralità del danno) giustificato il suo discostarsene.

Ci sembra importante – a proposito della facoltà del giudice di affrancarsi dalla tabella ai fini della personalizzazione del danno – il passaggio della decisione (pag. 18 e 19) ove i giudici del Collegio precisano che gli indici di valutazione e di variazione rispetto al parametro equitativo basale ben possano essere assunti anche da “diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali”.

Vero è che la stessa decisione afferma che:

“Preso atto che le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) - al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali - ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell' art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa

ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408)”.

Da allora, in effetti, la giurisprudenza di legittimità e di merito si è di fatto uniformata alla indicazione della vincolatività della tabella milanese, da un lato dando per superati i criteri empirici elaborati a livello locale dai singoli tribunali dello Stato (eccezion fatta del tribunale di Roma, di cui a breve si dirà, che propone un proprio meccanismo economico compensativo assai difforme da quello milanese), dall'altro ribadendo il primato del sistema meneghino in numerosi arresti successivi (si veda da ultimo il richiamo nella sentenza della Cass., 20 novembre 2012, n. 20292Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19376, ovvero la decisione Cass., 19 luglio 2012, n. 12464).

Diversamente da quella milanese, la tabella di Roma propone dunque sistemi di calcolo assai difformi che attengono a parametri di valutazione della menomazione e delle sue conseguenze valutati su basi di calcolo autonome.

Il Tribunale di Roma anche per l'anno 2013 ha ritenuto infatti di dover confermare il proprio sistema tabellare, non ritenendo allo stato condivisibile l'orientamento sopra ricordato dalla corte di Cassazione – Cass., 7 giugno 2011, n. 12408- nel quale si individua nelle complessive tabelle elaborate dal Tribunale di Milano un criterio da considerare al fine di operare la valutazione del danno biologico.

Il sistema tabellare di Roma riconosce un valore monetario (appena aggiornato all'indice ISTAT ad € 824,50 per il punto base) al quale il giudice applica una percentuale di maggiorazione che (in modo esattamente opposto alla tabella milanese) cresce con l'aggravarsi della lesione.

Le due tabelle, dunque si distinguono principalmente sotto due profili.

L'uno è di natura strettamente economica (in quanto i valori basali e standard sono diversi), l'altro di portata anche concettuale perché il tribunale di Roma, a differenza di quello di Milano, non ritiene che la maggiorazione per la personalizzazione possa decrescere od arrestarsi (come avviene per la tabella milanese) con l'aggravarsi della lesione.

I valori oggi aggiornati della tabella di Roma fanno anche riferimento all'indice di base per la determinazione e calcolo della tabella di liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un congiunto (o lesione del rapporto parentale).

Il sistema capitolino prende maggiormente in considerazione (elevandole a variabili di calcolo incidenti in modo diretto sul computo sostanziale) gli elementi concreti che delimitano la sofferenza presumibile nel caso specifico, come la contiguità esistenziale, l'età della vittima e del congiunto deceduto, la convivenza o meno nel nucleo primario.

Questi indici, mentre nella tabella milanese sono valori che vengono demandati alla mera considerazione equitativa del magistrato, nel sistema del tribunale di Roma divengono volani di calcolo per la liquidazione finale che trae spunto dall'indice di base oggi innalzato ad € 9.405 dopo l'aggiornamento ISTAT al 2014.

Prescindendo dalla diversità del criterio di calcolo quindi, sono anche di sostanza le diversità che attengono al metodo di valorizzazione degli elementi caratterizzanti lo specifico caso assunta in via diretta con la tabella romana e in via mediata o elastica ove si applichi la tabella milanese, essendo quest'ultima rimessa per lo più all'apprezzamento del giudice.

Non senza considerare che la tabella romana, con i suoi indici più legati alle specificità del caso, trova di fatto una applicazione pratica più agevole anche nella fase stragiudiziale, per il meccanismo empirico del sistema facilmente utilizzabile anche in una fase non contenziosa.

Criticità

Sotto il profilo di maggior criticità del sistema, andrà col tempo e a seconda delle prossime evoluzioni normative, valutato l'impatto che su tali consolidati parametri empirici della giurisprudenza potrà avere la eventuale futura cogenza dei valori tabellari imposti dal Codice di Assicurazione in tema di liquidazione del danno da sinistro stradale (ma oggi anche per le menomazioni conseguenti ad errore clinico, ex art. 3, comma 3, legge 8 novembre 2012, n. 189, di conversione del cd. “Decreto Balduzzi”).

Rammentato che la sentenza n. 12408 del 2011 (Cass., n. 12408/2011) ha già escluso la maggior compensazione del danno da lesione di lieve entità oltre gli indici monetari di cui all' art. 139 Cod. Ass., ci si chiede se il dato economico nella previsione normativa dello stesso art. 138 del Codice (in tema di lesioni gravi oltre il 9% per danno biologico) contenga in se ogni indice di compensazione della menomazione e di ogni profilo della sofferenza arrecata.

Certamente il tema diverrà di maggior rilievo dottrinale una volta che vedranno la luce le tabelle di valutazione e di liquidazione del danno di non lieve entità nell'ottica del coordinamento tra il principio dell'integrale riparazione del danno e del contenimento di costi sociali nei settori maggiormente sensibili agli effetti di un'elevata conflittualità (quello del danno auto e, appunto, del danno da medical malpractice).

La tematica mostra tutta la sua criticità nel conflitto ideologico e impostato che accompagna ogni progetto di attuazione del dettato di cui all' art. 138 Cod. Ass. come puntualmente avvenuto di recente con la bozza di provvedimento che è circolato (in modo per lo più virtuale) nei circoli di settore e su alcuni siti internet.

Certo è che il valore monetario espresso dalla giurisprudenza svolge un ruolo meramente equitativo, rimesso alla discrezionalità del giudice, mentre il decreto che avrà mai luce un domani dovrà regolare, per espressa ispirazione della norma, il contemperamento tra i parametri macroeconomici di sostenibilità del sistema assicurativo nella RCA e l'intesse individuale alla tutela della salute.

Di recente la Corte di Cassazione ha rammentato che le norme del Codice delle Assicurazioni non possono ritenere assorbite nel piano disciplinare tutti gli aspetti che compongono le conseguenze lesive del danno alla persona: “le norme di cui agli artt. 138 e 139 Cod. Ass. (D.Lgs. n. 209/2005), calate in tale realtà interpretativa, non consentivano (nè tuttora consentono), pertanto, una lettura diversa da quella che predicava la separazione tra i criteri di liquidazione del danno biologico in esse codificati e quelli funzionali al riconoscimento del danno morale: in altri termini, la "non continenza", non soltanto ontologica, nel sintagma "danno biologico" anche del danno morale” (Cass., 28 novembre 2012, n. 20292, Rel. Travaglino).

Vero è che tale ultima decisione si pone sul punto in totale antitesi con quanto sostenuto invece nella decisione n. 12408 del 2011 (Cass. civ., n. 12408/2011), circa la pienezza compensativa del valore tabellare contenuto nel provvedimento normativo che liquida le lesioni di lieve entità) e che pone in essere il “manifesto” del nuovo sistema equitativo oggi consolidato nelle tabelle milanesi.

Scenari futuri

Si prepara, con ogni evenienza, il terreno a quella che probabilmente dovrà essere una soluzione nomofilattica della problematica interpretativa degli artt. 138 e 139 Cod. Assicurazioni, in una auspicata sintesi giuridica che possa trovare definitivo approdo in una decisione a Sezioni Unite Civili della Corte.

La soluzione accolta

Quale che sia la corretta impostazione liquidativa, oggi il nostro sistema risarcitorio può dirsi impostato sui due principali sistemi di calcolo nazionali, quello milanese e quello capitolìno, con le seguenti precisazioni che debbono essere se tenute a mente nell'ipotesi in cui si voglia oggi impostare una richiesta economica a composizione del danno alla salute ed al rapporto parentale.

La prima considerazione da fare, come detto, e' che la giurisprudenza di legittimità ha sposato il sistema milanese non rinvenendovi quegli spunti di censura enucleati dai giudici di Roma.

Una corretta impostazione della domanda di risarcimento del danno non potrà dunque, a nostro giudizio, prescindere da tali orientamenti e dalle decisioni successive alla sentenza n. 12408/2011 che hanno tracciato un solco dal quale ad oggi la magistratura di legittimità e di merito non mostra di volerei discostare.

La tabella milanese, dunque, andrà adottata ed invocata quale parametro risarcitorio basale, ferma restando la possibilità di variare le liquidazioni e le pretese in ragione delle precipue specificità del caso concreto.

Non estranea a tale considerazione, inoltre, e' la valutazione di impatto che potrà avere nello stesso foro capitolìno la recente decisione resa dalla Corte di Appello di Roma che, nella sentenza

n. 230 del 2013, , auspica invece l'adesione al volere della Corte nella decisione 12408, con la adozione del sistema milanese.

La questione è stata recentemente riproposta dalla stessa Corte di Appello di Roma, la quale ancora una volta, nel riformare parzialmente la decisione assunta dal Tribunale, ne ha disatteso l'orientamento applicativo della tabella capitolina, in favore proprio della “rivale” tabella milanese.

Ritiene la Corte di Appello di Roma, nella sentenza recentissima depositata il giorno 23 marzo 2014, di dare dunque applicazione al principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 12408/2011 e di ritenere quindi la Tabella di Milano tale da contenere un valore generale di uniformità e congruità ex art. 3 Cost.

Si legge nella decisione riferita che l'uniformità di trattamento è garantita solo dalla tabella di Milano “essendo essa già ampiamente diffusa sul territorio nazionale ed alla quale la Suprema Corte, in applicazione dell' art. 3 Cost. , riconosce la valenza, in linea generale, dio parametro di uniformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226

e 2056 c.c. – salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono”.

Sommario