Lesione del rapporto parentale (danno da)

13 Maggio 2014

I congiunti di una vittima di un fatto illecito che ha subito gravi lesioni possono chiedere al civilmente responsabile il danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale da loro subito. Tale voce di danno non patrimoniale è costituita, in buona sostanza, sia dalle sofferenze (il pregiudizio morale) che dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, eziologicamente conseguenti alle (gravi) lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito.

Nozione

I congiunti di una vittima di un fatto illecito che ha subito gravi lesioni possono chiedere al civilmente responsabile il danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale da loro subito.

Tale voce di danno non patrimoniale è costituita, in buona sostanza, sia dalle sofferenze (il pregiudizio morale) che dal mutamento in peius delle relazioni personali familiari, in pratica della vita familiare, eziologicamente conseguenti alle (gravi) lesioni fisiche riportate dalla vittima primaria in conseguenza di un fatto illecito.

Elemento oggettivo

Il danno non patrimoniale dei congiunti del macroleso, sino quasi alla fine degli anni '90, non veniva riconosciuto dalla Suprema Corte, che negava la legittimità dei familiari a richiedere iure proprio il risarcimento del danno “morale” (oggi danno non patrimoniale) nel caso in cui la vittima avesse subito lesioni non mortali, e fosse sopravvissuta con gravi menomazioni (Cass. civ., sez. lav.,n. 2037/2000 in Resp. civ. e prev. 974/2000; in senso conforme, tra le tante, Cass. n. 6854/1988; Cass. 11414/1992 n. e Cass. n. 4671/1996).

Dopo isolate pronunce di merito (vedi Trib. Milano n. 4768/1990), a partire da Cass. n. 4186/1998 il Supremo Collegio ha invece riconosciuto la piena legittimità ai congiunti del c.d. macroleso a formulare la richiesta risarcitoria del danno non patrimoniale (inteso come danno morale).

Tale legittimità è stata confermata anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno spiegato come questa voce risarcitoria sia risarcibile perché conseguente alla lesione di un diritto inviolabile della persona, come accade nell'ipotesi di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla presenza di un congiunto macroleso all'interno del proprio nucleo familiare (vedi artt. 2,29 e 30 Cost.).

Elemento soggettivo

Il danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale può essere conseguenza di qualunque tipo di illecito ed essere quindi risarcito nelle ipotesi di reato doloso, colposo, o di responsabilità civile, extracontrattuale, ex art. 2043 e seguenti c.c. o contrattuale.

A tale ultimo proposito, infatti, le Sezioni Unite hanno definitivamente statuito che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniale. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.

Tra le ipotesi prese in considerazione dalle Sezioni Unite vi sono i c.d. contratti di protezione, quali quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.

In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e, quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita; ed al padre.

Nesso di causalità

Il danno non patrimoniale iure proprio da lesione del rapporto parentale può essere conseguenza di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale.

Il danno risarcibile è comunque un danno conseguenza che richiede la relativa prova (nesso di causalità giuridica) ai sensi degli art. 1223 e 2056 c.c., applicabili anche in tema di danno non patrimoniale.

Legislazione

Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale non è regolamentato specificamente da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico.

Si deve pertanto fare riferimento alle disposizioni del codice civile in tema di danno non patrimoniale, quali gli artt. 1223,1226 c.c. e 2059 c.c, soprattutto.

Criteri di liquidazione

Non esistendo criteri di liquidazione previsti dalla Legge, l'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, a partire dal dicembre 2004, ha dedicato un capitolo a parte per la liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria, nell'ipotesi di grave lesione alla salute subita da un familiare.

Anche in questo caso (come è avvenuto per il danno da morte), si è ritenuto opportuno che: “la misura del danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria” fosse “disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria”.

Difatti: “pur essendo la gravità di quest'ultimo rilevante per la stessa configurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liquidazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonchè della quantità e qualità della alterazione della vita familiare (da provarsi anche mediante presunzioni). La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti suggerisce l'individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquidazione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che precede (ndr danno da morte), da applicare all'ipotesi di massimo sconvolgimento della vita familiare”.

Volendo tradurre in moneta queste parole, il range per la liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dai congiunti dei macrolesi è 0 - 326.150,00 (nei rapporti figli-genitori e coniugi non separati/conviventi) e 0 - 141.620,00 (nei rapporti tra fratelli e nonni-nipoti).

La predetta “forbice” è stata prevista al fine di poter procedere ogni volta alla liquidazione di tale voce risarcitoria tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, che sono state sintetizzate dall'Osservatorio nella gravità della lesione riportata dalla vittima primaria, nella natura ed intensità del legame tra vittime e secondaria e vittima primaria, nonché nella quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare.

Onere della prova

I congiunti del macroleso hanno l'onere di allegare e provare:

  • che la vittima primaria abbia effettivamente subito una macrolesione in conseguenza del fatto illecito;
  • che tale macrolesione incida sulla vita e sulle relazioni familiari, provocando altresì loro sofferenze.

È vero che, come ha indicato chiaramente la Suprema Corte, è possibile fare ricorso alle presunzioni per provare l'esistenza di tale danno.

Ma è altrettanto vero che appare opportuno allegare e, se possibile, fornire elementi di prova che supportino e spieghino, come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”.

Aspetti processuali – Le parti ed il Giudice

I difensori dei congiunti del macroleso, pur potendo fare ricorso alle presunzioni per provare l'esistenza del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, è opportuno che alleghino e, se possibile, forniscano elementi di prova che supportino e spieghino, come era la “natura ed intensità” del legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché la “quantità e qualità dell'alterazione della vita familiare”.

Il rischio è che, in difetto, la liquidazione venga effettuata con importi a stralcio molto bassi (la Tabelle di Milano prevede un range che parte da 0).

I danneggianti, a loro volta, viste le chiare indicazioni della Suprema, laddove i congiunti alleghino in atti elementi di fatto precisi (quali, ad esempio, l'esistenza di una gravissima lesione a carico della vittima primaria, e la convivenza con la stessa) dovranno allegare e provare la carenza dei requisiti previsti dall'Osservatorio (ad esempio, l'esistenza di “rapporti difficili” tra i familiari, la sostanziale inalterazione della vita familiare, ecc.).

Profili penalistici

Il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale può ovviamente conseguire dal reato di lesioni personali (dolose o colpose), ai sensi degli artt. 582,583 e 590 c.p.

Casistica

  • Il criterio liquidativo adottato dal Tribunale di Milano è conforme a quanto statuisce la Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale subito dai congiunti del macroleso. La prova che i criteri di liquidazione di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano siano stati adottati dalla Suprema Corte anche per quanto riguarda i danni non patrimoniali dei congiunti del macroleso, considerandoli “a vocazione nazionale” e da ritenersi “equi” e cioè “in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità”, è data dalle parole del medesimo Supremo Collegio: “Si applicano i criteri orientativi delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita/grave lesione del rapporto parentale, ai quali pure occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento” (Cass. n. 12408/2011).
  • È vero peraltro che è stata altresì ribadita la necessità di “ristorare anche gli aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale inteso come danno esistenziale”, rendendo “necessaria una verifica se i parametri recati nella tabella milanese tengano conto anche dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita” (Cass. n. 18641/2011).
  • Ed ancora: “Vanno ristorati anche i c.d. aspetti relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto (anche) dell'alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario procedersi alla c.d. personalizzazione, riconsiderando i parametri recati dalle tabelle in ragione (anche) di siffatto profilo, al fine di debitamente garantire l'integralità del ristoro spettante al danneggiato” (Cass. n. 14402/2011).

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