Ravvedimento operoso

31 Marzo 2017

L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse. I tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, invece, possono essere regolarizzati anche a seguito di un PVC, ma non dopo la notifica di atti di liquidazione/accertamento e di comunicazioni di irregolarità. Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria. Tramite questo istituto, il contribuente può sanare la propria posizione, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. Dal 1° gennaio 2019, il tasso legale risulta stabilito nella misura dello 0,8% (0,3% applicato fino al 31 dicembre 2018).
Inquadramento

Il ravvedimento operoso, regolamentato per la prima volta dall'art. 14, L. 29 dicembre 1990, n. 408, e successivamente disciplinato dall'art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è un istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario.

Per il tramite del ravvedimento il contribuente può spontaneamente regolarizzare errori o illeciti fiscali, versando entro il termine prescritto il tributo non pagato, una sanzione stabilita in misura ridotta e gli interessi, calcolati giorno per giorno sul tributo non pagato al tasso legale, dal 1° gennaio 2018 risulta stabilito nella misura dello 0,8% dal D.M. del 12 dicembre 2018 (fino al 31 dicembre 2018 la misura è dello 0,3%).

Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Ambito di applicazione

Contrariamente a quanto disciplinato dalla L. n. 408/1990, che prevedeva l'applicazione dell'istituto del ravvedimento solo nell'ambito delle imposte dirette e dell'IVA, in base al D.Lgs. n. 472/1997 il ravvedimento operoso è applicabile a tutti i tributi.

In base all'art. 13, 1 comma, D.Lgs. n. 472/1997, il contribuente non può avvalersi del ravvedimento operoso quando:

  • la violazione è già stata constatata dall'Amministrazione finanziaria;
  • sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche;
  • sono iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati hanno avuto formale conoscenza.

Relativamente al primo punto è stato precisato, nella Circolare 10 ottobre 1998, n. 180/E, che deve ritenersi consentito il ravvedimento quando, benché la violazione sia stata constatata dall'ufficio accertatore, la stessa non è stata portata a conoscenza del trasgressore mediante formale notifica.

Inoltre, per effetto della Legge di Stabilità 2015, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate non opera la preclusione di cui sopra, secondo la quale non è possibile l'accesso all'istituto del ravvedimento se la violazione è già stata contestata ovvero se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Il contribuente, invece, non potrà avvalersi del ravvedimento qualora gli sia stato notificato un atto di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (all'esito di controlli automatici, di cui agli art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e degli esiti del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973).

Ciò è quanto confermato anche dalla Circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale viene ribadito che:

  • le suddette nuove regole trovano applicazione anche con riguardo alle violazioni che siano state contestate dall'Ufficio alla data del 1° gennaio 2015, ma non siano ancora state interessate da atti accertativi, liquidatori o da cartelle di pagamento;
  • l'istituto del ravvedimento operoso rimane un atto di regolarizzazione spontanea e non diventa un atto di acquiescenza ai rilievi contenuti nel PVC. Pertanto, sono sanabili le medesime violazioni ravvedibili in base alla precedente normativa anche laddove sia stato consegnato un PVC, purché non sussistano notifiche di atti di liquidazione e di accertamento (inclusi gli art. 36-bis e art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972);
  • il ravvedimento operoso è precluso con riferimento alle sole irregolarità riscontrabili nell'ambito dei citati controlli, mentre rimane possibile avvalersene per sanare altre violazioni che non siano state contestate mediante tali procedure;
  • gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non espressamente menzionate, si debbano ritenere cause ostative del nuovo ravvedimento, per la loro natura di atti autoritativi impositivi che recano una pretesa tributaria.

Sostanzialmente, la nuova disposizione, interviene sull'art. 2, c. 8, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che, fatta salva l'applicazione delle sanzioni, consente al contribuente di integrare le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti d'imposta e dell'IVA per correggere errori od omissioni, non oltre i termini stabiliti dalla legge per l'accertamento.

I tempi del ravvedimento

L'entità della sanzione varia in base alla tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione.

In base alle disposizioni dettate dal D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, e successiva variazione prevista dalla Legge Finanziaria per il 2011, per le violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011, sono previste le seguenti fattispecie:

Ravvedimento lungo

I versamenti effettuati con ritardo superiore a trenta giorni, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno), sono assoggettati a una sanzione corrispondente ad 1/8 del minimo - in precedenza era ridotta ad 1/10 del 30% (corrispondente al 3%) dell'ammontare dell'imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente.

Ravvedimento breve

I versamenti effettuati con ritardo non superiore a trenta giorni sono assoggettati a una sanzione corrispondente ad 1/10 del minimo (pari all' 1,5%, ovvero 1/10 del 15%) - in precedenza era ridotta ad 1/12 del 30% (corrispondente al 2,5%) dell'ammontare dell'imposta oggetto del ravvedimento, oltre agli interessi calcolati al tasso legale pro tempore vigente.

In evidenza: ravvedimento “sprint

Per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, è prevista la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta.

In particolare, la sanzione ordinaria del 15% - che si applica all'omesso o tardivo pagamento - si riduce allo 0,10% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione.


La Legge di Stabilità 2015 ha apportato delle modifiche che permettono al contribuente, dal 1° gennaio 2015, di effettuare in qualsiasi momento, e quindi anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, le opportune correzioni e i versamenti delle somme dovute, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabili in base alla tempestività dell'intervento correttivo: più il ravvedimento è prossimo alla scadenza dell'obbligo tributario, minore sarà la misura della sanzione.

Pertanto, l'istituto del ravvedimento operoso viene potenziato con l'introduzione di nuove tempistiche, in aumento a quelle già esistenti, con corrispondente riduzione della relativa sanzione, con l'aggiunta al comma 1 dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, dopo la lettera a), delle seguenti lettere:

  • ad 1/9 del minimo (1,67% =>1/9 del 15%) – lettera a-bis), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore; per effetto di questa modifica, pertanto, il ravvedimento operoso potrà essere effettuato anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale. Il D.Lgs. n. 158/2015 (cd. Decreto sanzioni), modifica il comma a-bis) stabilendo che la riduzione ad un nono del minimo si applica quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero quando la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso. La novità è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016;
  • ad 1/7 del minimo (4,29%=>1/7 del 30%) – lettera b-bis), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, se la regolarizzazione ha luogo entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • ad 1/6 del minimo (5%=>1/6 del 30%) – lettera b-ter), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre i predetti termini;
  • ad 1/5 del minimo (6%=>1/5 del 30%) – lettera b-quater), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione (ai sensi dell'art. 24, L. n. 4/1929).

Le nuove misure che prevedono la riduzione ad 1/7 e ad 1/6 del minimo (lettera b-bis) e lettera b-ter)), sono applicabili ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, tra i quali sono sicuramente comprese le imposte dirette, l'IVA e tutte le altre imposte, diritti o entrate erariali, inclusa l'IRAP (Circolare n. 40/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate).

Restano, quindi esclusi i tributi locali (ad esempio IMU e TASI) ai quali sarà, tuttavia, possibile applicare le riduzioni previste alle lettere a-bis) e b-quater) (quest'ultima solo in ipotesi residuali, quali nel caso di accertamento sul territorio comunale da parte della polizia locale di irregolarità tributarie).

A partire dal 1° gennaio 2016 (L. n. 208/2015), per effetto del D.Lgs. n. 158/2015, anche la riduzione della sanzione ad 1/5 del minimo sarà applicabile esclusivamente ai tributi di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Per i tributi locali, pertanto, non sarà più possibile ricorrere alla riduzione di cui al comma 1, lett. b-quater), art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

Il comma 1-bis, art. 5, D.L. n. 193/2016 estende anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, limitatamente alle lettere b-bis e b-ter del comma 1-bis dell'art.13, D.Lgs. n. 472/1997, la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento e di regolazione degli errori e delle omissioni, che non sarà preclusa anche se la violazione è già stata constatata o comunque siano iniziate attività di accesso, ispezione e verifica, salva la notifica di avvisi di pagamento o accertamento.

Al riguardo, è intervenuta la Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate, che con una interpretazione adeguatrice chiarisce l'ambito applicativo della norma sia per quanto riguarda l'indicazione dei tributi per i quali è applicabile la riduzione delle sanzioni ad 1/5 (lettera b-quater)), sia per quanto riguarda il termine di decorrenza per usufruire della riduzione delle sanzioni ad 1/9 (lettera a-bis)).

Infatti, in merito alla prima questione, l'Agenzia chiarisce che la riduzione delle sanzioni ad 1/5 si applica se la regolarizzazione degli errori avviene anche dopo gli accessi, verifiche o altre attività amministrative, per i soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi quindi oltre ai tributi diretti, anche l'IVA, l'IRAP, le addizionali regionali e comunali all'IRPEF e tutte le imposte, diritti o entrate erariali, esclusi i tributi locali.

Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni ad 1/9, la Circolare spiega che tale opportunità è applicabile se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro i 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, se non prevista, entro 90 giorni dall'omissione dell'errore, quindi, anche dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Pertanto, il giorno da cui far decorrere i 90 giorni per beneficiare della riduzione delle sanzioni ad 1/9:

  • nel caso delle violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa, è il termine di presentazione della dichiarazione;
  • nel caso di omessi versamenti (violazione non commessa mediante dichiarazione), è il termine previsto per il versamento.

Infatti, la finalità di tale disposizione è proprio quella di voler ridurre le liti e di premiare i contribuenti più tempestivi nella regolarizzazione della violazione.

In attuazione dell'art. 1, co. da 634 a 636, Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015), che sostanzialmente ha aggiunto nuovi tipi di “ravvedimento”, integrando l'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento 15 luglio 2016, n. 112072, con il quale detta le modalità di comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti destinatari di processi verbali di constatazione con rilievi fiscali.

In pratica, l'Agenzia delle Entrate invita il cittadino ad avvalersi del ravvedimento ultrannuale, introdotto, appunto, dalla Stabilità 2015, che consente di adempiere spontaneamente agli obblighi tributari pagando una sanzione ridotta rispetto al minimo previsto a seconda del tipo di violazione.

In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997, che va dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

In evidenza: Legittimo il ravvediento frazionato

Il ravvedimento operoso può avvenire in modo frazionato, riducendo le sanzioni a seconda dei momenti in cui il medesimo avviene e parametrando la diversa riduzione alla porzione di imposta versata (C.T. Reg. Cagliari 6 luglio 2017 n. 223).

Quanto esposto è coerente con il principio della Ris. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2011 n. 67.

Così, se un tardivo versamento IVA viene ravveduto in parte entro i trenta giorni e in parte entro i novanta giorni, la riduzione della sanzione del 15% sarà, per la prima tranche, pari a 1/10, e, per la seconda tranche, pari a 1/9.

Sullo stesso tema si è espressa la Cassazione con l'Ordinanza del 13 settembre 2018 n. 22330 in cui si afferma che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, è inammissibile il ravvedimento operoso parziale, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la regolarizzazione dell'obbligo tributario, quanto il versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove, la liquidazione debba essere seguita dall'Amministrazione finanziaria”.

Ai fini del ravvedimento che riguarda la definizione di un PVC, le sanzioni applicabili sono ridotte ad un quinto del minimo (18% => 1/5 del 90%).

In evidenza: le nuove sanzioni per gli omessi versamenti per effetto del D.Lgs. n. 158/2015

Il D.Lgs. n. 158/2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria relativa agli omessi versamenti; di conseguenza, nel momento in cui si procede alla regolarizzazione attraverso il ravvedimento operoso, bisogna far riferimento ai nuovi minimi edittali.

Regolarizzazione

-------->

Sanzione ordinaria (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

Oltre i 90 giorni dalla scadenza del pagamento

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30%

Entro i 90 giorni dalla scadenza del pagamento

-------->

15%

Entro 15 giorni dalla scadenza del pagamento

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Salva l'applicazione del ravvedimento operoso, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Tabella riepilogativa: il ravvedimento operoso dal 2016

Riduzione sanzione a

Misura della sanzione

Violazione

Termine regolarizzazione

Tributi ammessi

1/10 del minimo (15%)

1,5%

Mancato pagamento di tributi e acconti.

Entro 30 giorni dalla sua commissione.

Tutti i tributi

1/15 del minimo (15%) ridotto di 1/10

0,1%

Mancato pagamento di tributi e acconti.

Entro i 14 giorni successivi alla scadenza.

Tutti i tributi

1/10 del minimo (euro 250)

Euro 25

Omissione della dichiarazione.

Entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria.

Tutti i tributi

1/9 del minimo

1,67% => 1/9 del 15%

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

Entro 90 giorni dall'omissione/errore.

Tutti i tributi

Euro 27,78 (1/9 di euro 250) Oltre a quanto previsto per eventuali omessi versamenti.

Errori e omissioni commessi in dichiarazione.

Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione nella quale è avvenuto l'errore o omissione.

1/8 del minimo (30%)

3,75%

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

  • entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione;
  • entro un anno dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione.

Tutti i tributi

1/7 del minimo (30%)

4,29%

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

  • entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione;
  • entro due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione.

Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

1/6 del minimo (30%)

5%

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

  • oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione;
  • oltre due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione.

Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

1/5 del minimo (30%)

6%

Errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo.

Dopo la costatazione della violazione mediante PVC.

In questi casi sono escluse le violazioni relative all'omissione dell'istallazione degli apparecchi per l'emissione di scontrini fiscali o all'omessa emissione di ricevute fiscali.

Tributi amministrati dalle Entrate

Ravvedimento e dichiarazioni

Con la Circolare n. 42/E/2016, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sul rapporto tra ravvedimento operoso e le dichiarazioni fiscali presentate dal contribuente. Tale chiarimento si è reso necessario alla luce delle modifiche apportate, in un primo momento, dalla Legge di Stabilità 2015 e poi dal D.Lgs. n. 158/2015.

In particolare, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997, la quale prevedeva la riduzione “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore”.

Successivamente, anche a seguito di alcuni dubbi interpretativi sorti tra gli operatori, è intervenuto il Decreto sanzioni (D.Lgs. n. 158/2015), il quale riscrivendo la lettera a-bis) ha previsto la riduzione “ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso”.

In tal modo il Legislatore ha introdotto la possibilità di correggere le violazioni commesse in dichiarazione entro 90 giorni, distinguendo così l'ipotesi di dichiarazione integrativa da quella di dichiarazione tardiva. La circolare specifica poi che la dichiarazione correttiva presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza originaria, è idonea a sostituire quella presentata nei termini ordinari.

Quindi, nel caso in cui il contribuente procedesse ad integrare, entro 90 giorni, la propria dichiarazione per correggere errori non rilevabili tramite controlli automatizzati o formali, la sanzione applicabile è quella individuata dall'art. 8, D.Lgs. n. 471/1997; pertanto nella generalità dei casi si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000, fermo restando le altre ipotesi previste dal medesimo art. 8 (es. dividendi erogati da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata) e il versamento dell'eventuale omesso pagamento. Ai fini del ravvedimento, la sanzione per la dichiarazione integrativa sarà pari ad euro 27,78 (1/9 di 250 €).

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione integrativa relativa ad errori rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali, trasmessa entro 90 giorni dalla scadenza originaria, si applica la sanzione prevista per l'eventuale omesso versamento della maggior imposta di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 e, quindi, a seconda di quando avviene la regolarizzazione si potrà beneficiare degli sconti previsti dall'istituto del ravvedimento.

Se il contribuente presenta per la prima volta la dichiarazione entro 90 giorni dall'originaria scadenza (ipotesi di dichiarazione tardiva), la sanzione applicabile è quella dell'art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 471/1997 e quindi è pari ad euro 250, più l'eventuale sanzione per omesso versamento che ne potrebbe conseguire.

Tramite il ravvedimento, la sanzione si riduce ad 1/10 ai sensi della lettera c) dell'art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 e sarà pari ad euro 25,00 euro.

La Circolare n. 42/E/2016 approfondisce il caso anche delle violazioni dichiarative configurabili dopo i 90 giorni dalla scadenza originaria, distinguendo anche in questo caso tra errori rilevabili ed errori non rilevabili mediante controlli automatizzati.

La commissione di errori non rilevabili tramite controlli automatizzati e formali, decorsi i 90 giorni dalla prima scadenza di presentazione, è punibile come infedele dichiarazione (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997), pertanto si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta, a meno che si tratti di una mera irregolarità dichiarativa, in quanto in questo caso si applica la sanzione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997.

Per sanare la propria posizione, il contribuente deve:

  • presentare la dichiarazione integrativa;
  • versare le imposte, gli interessi e la sanzione ridotta secondo le regole proprie del ravvedimento.

In evidenza: omesso o carente acconto

A seguito della presentazione di una dichiarazione integrativa, potrebbe essere necessario verificare gli acconti versati per l'anno successivo, che sono calcolati sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente.

La Circolare chiarisce che, nel caso in cui l'integrazione dichiarativa avvenga dopo il versamento del secondo acconto, non si verrà sanzionati per carente versamento d'acconto.

Mentre qualora la presentazione dell'integrazione avvenga prima della scadenza del II acconto, il carente pagamento del primo acconto non sarà sanzionabile se il contribuente salda la differenza tramite l'ultimo acconto.

Per quanto riguarda, invece, la dichiarazione integrativa relativa ad errori rilevabili in sede di controlli automatizzati o formali, trasmessa oltre i 90 giorni dalla scadenza originaria, si applica la sanzione prevista per l'eventuale omesso versamento della maggior imposta di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 e, quindi, a seconda di quando avviene la regolarizzazione si potrà beneficiare degli sconti previsti dall'istituto del ravvedimento.

Nel caso in cui, invece, la dichiarazione non sia stata presentata né all'originaria scadenza né nei successivi 90 giorni, si parla di dichiarazione omessa e pertanto la sanzione applicabile è:

  • dal 120% al 240%, con un minimo di 250 euro (art. 1, D.Lgs. n. 471/1997) quando sono dovute imposte;
  • da 250 a 1.000 euro, quando invece non sono dovute imposte.

Poi, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata dopo i 90 giorni e prima della presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e comunque prima dell'inizio di qualsiasi attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione:

  • dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro quando sono dovute imposte;
  • da 150 a 500 euro, se non sono dovute imposte.

In quest'ultima ipotesi, inoltre, in caso di accertamento la sanzione torna ad essere quella che val 120% al 240% delle maggiori imposte dovute.

Per sanare l'omessa dichiarazione non è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, pertanto il contribuente sconterà le sanzioni in misura piena.

Descrizione

Sanzione minima

Sanzione a seguito del ravvedimento

Dichiarazione integrativa entro 90 giorni

Errori/omissioni non rilevabili con controlli formali o automatizzati

250 €

(art. 8, D.Lgs. n. 471/1997)

27,78 €

(art. 13, lett. a-bis), D.Lgs. n. 472/1997)

30% dell'eventuale omesso versamento

(art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

Riduzione a seconda di quanto avviene la regolarizzazione

Errori/omissioni rilevabili con controlli formali o automatizzati

30% dell'eventuale omesso versamento

(art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

Riduzione a seconda di quanto avviene la regolarizzazione

Dichiarazione tardiva

La dichiarazione è presentata per la prima volta entro 90 giorni dalla scadenza originaria

250 €

(art. 1, D.Lgs. n. 71/1997)

25 €

(art. 13, lett. c), D.Lgs. n. 472/1997)

30% dell'eventuale omesso versamento

(art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

Riduzione a seconda di quanto avviene la regolarizzazione

Dichiarazione integrativa oltre i 90 giorni

Errori/omissioni non rilevabili con controlli formali o automatizzati:

  1. Sono dovute imposte

90% dell'imposta dovuta

(art. 1, D.Lgs. n. 471/1997)

Riduzione a seconda di quanto avviene la regolarizzazione

  1. Non sono dovute imposte o non si ricade nell'ipotesi di dichiarazione infedele

Sanzione specifica exart. 8, D.Lgs. n. 471/1997

Riduzione a seconda di quanto avviene la regolarizzazione

Errori/omissioni rilevabili con controlli formali o automatizzati

30% dell'eventuale omesso versamento

(art. 13, D.Lgs. n. 471/1997)

Riduzione a seconda di quanto avviene la regolarizzazione

Omessa dichiarazione

La dichiarazione non è presentata né entro la scadenza originaria né nei successivi 90 giorni

Non è possibile usufruire del ravvedimento

Dichiarazione presentata tra il 91° giorno e il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo

  • dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro quando sono dovute imposte;
  • da 150 a 500 euro, se non sono dovute imposte.

Dichiarazione presentata successivamente

  • dal 120% al 240%, con un minimo di 250 euro quando sono dovute imposte;
  • da 250 a 1.000 euro, quando invece non sono dovute imposte.

Reati tributari

La riforma del sistema sanzionatorio, attuativa della Delega fiscale (L. n. 23/2014), ha ampliato l'ambito applicativo del ravvedimento operoso. Per effetto del D.Lgs. n. 158/2015 (cd. Decreto sanzioni), sono stati modificati i reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74/2000 e le relative cause di non punibilità.

In particolare, il nuovo art. 13, D.Lgs. n. 74/2000 sancisce che i reati di:

  • omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis);
  • omesso versamento di IVA (art. 10-ter):
  • indebita compensazione (art. 10-quater);

non sono punibili se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Non sono punibili, invece, i reati di infedele dichiarazione (art. 4) ed omessa dichiarazione (art. 5) quando i debiti tributari, compresi sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito:

  • del ravvedimento operoso;
  • della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Affinché operi la non punibilità, il contribuente deve aver presentato il ravvedimento o la dichiarazione prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

In evidenza: riscossione

In ambito di riscossione, l'art. 15-ter, D.P.R. n. 602/1973 (previsto dal D.Lgs. n. 159/2015) stabilisce che nei casi di:

  • insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 €;
  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni;
  • tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva;

non si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata quando il contribuente si avvale del ravvedimento entro il termine di pagamento della rata successiva, ovvero in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

L'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, introduce, nell'ambito della disciplina dell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, due “circostanze attenuanti” che si applicano solo qualora il contribuente non abbia posto in essere condotte fraudolente.

In particolare, è disposta la riduzione di un terzo della sanzione base (dal 90 al 180%) se, alternativamente:

  • la maggiore imposta o il minore credito accertati siano complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000;
  • l'infedeltà sia conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.

Per beneficiare di tale riduzione - specifica ai fini delle imposte sui redditi - è necessario che il componente positivo sia stato già erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito, nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.

Con riferimento al componente negativo, invece, è necessario che lo stesso non sia stato dedotto più volte.

La Risoluzione 131/E/2017 precisa che le riduzioni sopradescritte possono essere applicate solo in sede di accertamento, con la conseguenza che il contribuente non può tenerne autonomamente conto per determinare la sanzione in caso di ravvedimento operoso. E ciò perché presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un'attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l'infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall'elemento soggettivo della colpevolezza, dall'assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l'Amministrazione finanziaria.

La medesima cautela, tuttavia, non sussiste quando l'errore, già rilevato in un'annualità dall'Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d'imposta successivi.

In tal caso, infatti, il contribuente non sarebbe neppure chiamato ad inquadrare la violazione commessa nella tipologia “errata imputazione temporale” dal momento che la stessa è già stata in tal senso qualificata dall'organo accertatore.

La Norma di comportamento n. 202 emanata dall'AIDC sancisce il principio della non punibilità dell'inadempimento tributario in capo a colui che, seppur mosso inizialmente da intenzioni fraudolente, si sia impegnato per rettificare l'irregolarità compiuta, mediante la fruizione del ravvedimento operoso, dimostrando, in tal modo, il venir meno della sua originaria intenzione di compiere l'illecito; in virtù di ciò, in presenza di dichiarazioni emendate, di integrale versamento delle imposte e, conseguentemente, di estinzione dell'obbligazione tributaria entro i termini previsti dall'art. 13, l'unico elemento che precluderebbe la non punibilità delle ipotesi di reato risulterebbe una mera scelta politico criminale del legislatore, che avrebbe, così, riservato l'effetto della non punibilità conseguente al ravvedimento ai soli reati diversi da quelli di frode. Tale impedimento però risulta alquanto discutibile, in quanto configurerebbe un'ipotesi di disparità di trattamento: infatti, si applicherebbero, così, misure diverse a soggetti i quali hanno, in ugual modo, sanato il debito tributario. In conclusione, essendo possibile presentare una dichiarazioni integrativa in tutte le fattispecie, in adempimento a quanto stabilito dalla disciplina del ravvedimento e dell'integrazione delle dichiarazioni, non sembra possano sussistere elementi di ostacolo alla non punibilità del reato - nelle ipotesi di rimozione della violazione - anche nei casi di condotte originariamente fraudolente.

In evidenza: Accesso al patteggiamento con il ravvedimento

La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.2.2018 n. 5448, ha precisato che è possibile ravvedersi anche in seguito all'integrazione della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false (art. 2 del DLgs. 74/2000) e, per tal via, accedere al c.d. patteggiamento. Infatti, in base all'art. 13-bis del DLgs. 74/2000, per i delitti di cui al medesimo DLgs., l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi in cui ciò determini una causa di non punibilità. La decisione si pone in contrasto con la posizione assunta, anche recentemente (Telefisco 2018), dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza e fondata sulla circ. Ministero delle Finanze 180/98, che, però, non appare conforme alla nuova disciplina.

Modalità di pagamento

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incombenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi e sanzione, il ravvedimento non è valido.


Per usufruire del ravvedimento i versamenti vanno eseguiti, indicando gli appositi codici tributo:

  • con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'IVA, l'IRAP, e l'imposta sugli intrattenimenti;
  • con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione;
  • con il modello F24 Elide per tributi, sanzioni e interessi, connessi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.

Quando si ricorre al ravvedimento non è possibile effettuare il pagamento a rate.

Nei suddetti casi:

  • se il periodo d'imposta da indicare non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2016);
  • se sono dovuti interessi, questi, calcolati al tasso legale, vanno indicati nel Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo; nel caso in cui si tratti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo;
  • le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo;
  • nella colonna "rateazione" occorre scrivere 0101, perché non è consentito il pagamento a rate;
  • per l'anno di riferimento, l'anno dell'infrazione.

In evidenza: compensazione

Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme e delle sanzioni dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d'imposta vantati.

Evoluzione temporale delle sanzioni

Per il versamento delle sanzioni, i codici tributo da utilizzare risultano i seguenti:

Sanzioni per tributo

Codice tributo

Sanzione pecuniaria IRPEF

8901

Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF

8902

Sanzione pecuniaria addizionale comunale all'IRPEF

8903

Sanzione pecuniaria IVA

8904

Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta

8906

Sanzione pecuniaria IRAP

8907

Sanzione pecuniaria altre imposte dirette

8908

Sanzione pecuniaria imposta sugli intrattenimenti

8909

Sanzione pecuniaria IVA forfetaria da imposta sugli intrattenimenti

8910

Sanzione pecuniaria altre violazioni tributarie relative a imposte dirette, imposte sostitutive, IRAP e IVA

8911

Sanzione pecuniarie relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale

8912

Sanzione pecuniaria imposte sostitutive delle imposte sui redditi

8913

Sanzione pecuniaria IRES

8918

Evoluzione temporale degli interessi

Oltre al versamento dell'imposta dovuta e della sanzione normativamente prevista, occorre procedere al versamento degli interessi di mora al tasso legale pro-tempore vigente.

Dal 1° gennaio 2017 tale tasso risulta stabilito nella misura dello 0,1%. Nel periodo anteriore i tassi di interesse hanno avuto la seguente evoluzione secondo le normative succedutesi:

Interessi legali

DAL

AL

%

01/01/1999

31/12/2000

2,5%

01/01/2001

31/12/2001

3,5%

01/01/2002

31/12/2003

3%

01/01/2004

31/12/2007

2,5%

01/01/2008

31/12/2009

3%

01/01/2010

31/12/2010

1%

01/01/2011

31/12/2011

1,5%

01/01/2012

31/12/2013

2.5%

01/01/2013

31/12/2013

2,5%

01/01/2014

31/12/2014

1%

01/01/2015

31/12/2015

0,5%

01/01/2016

31/12/2016

0,2%

01/01/2017

31/12/2017

0,1%

01/01/2018

31/12/2018

0,3%

01/01/2019

31/12/2019

0,8%

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione 22 maggio 2007, n. 111, ha stabilito che il versamento degli interessi da ravvedimento va effettuato su Mod. F24 in via separata (anziché come in precedenza cumulativamente con il tributo principale), con utilizzo dei seguenti codici tributo:

  • 1989: - "Interessi sul ravvedimento - IRPEF" - (Sezione: Erario);
  • 1990: - "Interessi sul ravvedimento - IRES" - (Sezione: Erario);
  • 1991: - "Interessi sul ravvedimento - IVA" - (Sezione: Erario);
  • 1992: - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive" - (Sezione: Erario);
  • 1993: - "Interessi sul ravvedimento - IRAP" - (Sezione: Regioni);
  • 1994: - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale" - (Sezione: Regioni);
  • 1995: - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale" - (Sezione: Ici (IMU) ed altri tributi locali).

Le nuove modalità di versamento degli interessi da ravvedimento non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta, che continueranno ad essere effettuati cumulativamente al codice del tributo (in tale ipotesi la distinta indicazione viene fornita nel quadro ST del Modello 770).

Regime sanzionatorio dell'indebita compensazione crediti (Mod. F24)

L'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, distingue il caso dell'indebita compensazione in due ipotesi:

  • utilizzo in compensazione per un importo maggiore di un credito d'imposta esistente: in questo caso la sanzione è pari al 30% del credito utilizzato (c. 4, art. 13);
  • utilizzo in compensazione di un credito inesistente: si applica una sanzione che va dal 100% al 200% del credito utilizzato (c. 5, art. 13).

Precedentemente, la violazione era punita dal comma 18, dell'art. 27, D.L. n. 185/2008, il quale applicava unicamente la sanzione dal 100% al 200% del credito inesistente utilizzato.

Pertanto, il ravvedimento operoso è consentito, con il versamento:

  • di una somma pari all'eccedenza utilizzata o al credito inesistente utilizzato indebitamente in compensazione;
  • della sanzione ridotta a seconda del tempo in cui avviene la regolarizzazione;
  • degli interessi nella misura prevista.
Omessa presentazione del modello F24 a saldo zero

Chi opera una compensazione orizzontale deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero.

Il modello permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

L'omessa o ritardata presentazione del modello F24 con saldo a zero può, essere regolarizzata, anche ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso. In queste ipotesi, il modello F24, oltre a contenere le imposte compensate, dovrà quindi riportare anche la sanzione.

Originariamente le sanzioni applicabili all'omessa presentazione della delega a saldo zero erano disciplinate dal comma 4 dell'art. 19, D.Lgs. n. 241/1997 (Circolare n. 54/E/2002), il quale prevedeva una sanzione pari a:

  • euro 51,00, se l'F24 veniva presentato con un ritardo non superiore a 5 giorni;
  • euro 154,00, se la delega veniva presentata oltre i suddetti 5 giorni.

Successivamente, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 (entrato in vigore il 1° gennaio 2016), il citato comma 4 è stato abrogato e le nuove sanzioni applicabili sono disciplinate dal comma 2-bis dell'art. 15, D.Lgs. n. 471/1997.

Le nuove disposizioni prevedono una sanzione pari a:

  • 50 euro, se la regolarizzazione avviene entro i 5 giorni dall'omissione;
  • 100 euro, se il modello vene presentato con un ritardo superiore a 5 giorni.

Così, a seconda di quando avviene la regolarizzazione, le sanzioni di cui all'art. 15, D.Lgs. n. 471/1997 devono essere ridotte in base alle regole proprie del ravvedimento operoso.

Per individuare correttamente la misura della sanzione applicabile è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 36/E/2017.

In particolare, le sanzioni saranno ridotte ad:

  • 1/9 se l'F24 viene presentato entro 90 giorni dall'omissione;
  • 1/8 se la delega è presentata dopo i 90 giorni, ma comunque entro un anno dall'omissione;
  • 1/7 se la delega è presentata entro 2 anni dall'omissione;
  • 1/6 se la delega è presentato oltre 2 anni dall'omissione;
  • 1/5 se la delega è presentata dopo la contestazione di cui all'art. 24, L. n. 4/1929.

Così, nel caso in cui si provveda a ravvedere l'omessa presentazione del F24 a saldo zero entro 5 giorni dall'omissione, la sanzione pari a 50 € sarà ridotta ad 5,56 euro (1/9 di 50).

Se, invece, il ravvedimento avviene comunque entro 90 giorni, ma dopo il quinto giorno dall'omissione la sanzione di 100 euro sarà ridotta ad euro 11,11 (1/9 di 100).

Infine, nel caso in cui si sani la propria posizione dopo i 90 giorni, la sanzione di 100 € è ridotta ad euro 12,50 (1/8 di 100).

Regolarizzazione dell'omesso F24 a saldo zero

Termine entro cui si effettua la regolarizzazione

Sanzione base

(art. 15, D.Lgs. n. 471/1997)

Riduzione della sanzione

(Art. 13, D.Lgs. n. 472/1997)

Sanzione effettivamente applicabile

Entro 5 giorni lavorativi

€ 50

Ad 1/9

€ 5,56

Dopo 5 giorni lavorativi, ma entro 90 giorni

€ 100

Ad 1/9

€ 11,11

Entro 1 anno dall'omissione

€ 100

Ad 1/8

€ 12,50

Entro 2 anni dall'omissione

€ 100

Ad 1/7

€ 14,29

Oltre 2 anni dall'omissione

€ 100

Ad 1/6

€ 16,67

Dopo la costatazione della violazione ex art. 24, L. n. 4/1929

€ 100

Ad 1/5

€ 20,00

Gli esempi

Esempio di ravvedimento lungo

IVA a debito mese di maggio xxxx: euro 2.560

Scadenza versamento: 16 giugno xxxx

Data del versamento: 10 novembre xxxx

Giorni di ritardo del versamento: 147

In questo caso, il contribuente il 16 giugno omette il versamento dell'IVA relativa al mese di maggio e provvede a ravvedersi il 10 novembre dello stesso anno. Essendo trascorsi 90 giorni dalla scadenza originaria del pagamento, l'omesso versamento sarà punibile con una sanzione pari al 30% dell'imposta non versata (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).

Ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso, però, la sanzione sarà ridotta ad 1/8, in quanto la regolarizzazione avviene decorsi i 90 giorni, ma comunque entro un anno dalla violazione; pertanto, la sanzione sarà pari al 3,75% dell'IVA non versata.

Codice tributo

Importo

IMPOSTA NON VERSATA

6005

2.560,00

INTERESSI MORATORI (0,02%)

1991

2,06

SANZIONI DOVUTE (1/8 del 30%)

8904

96,00

TOTALE VERSAMENTO

2.658,06

Esempio di ravvedimento breve

IRAP saldo xxxx : euro 1.740

Scadenza versamento: 30 giugno xxxx+1

Data del versamento: 24 luglio xxxx+1

Giorni di ritardo del versamento: 24

In questo caso, l'omesso versamento è punito con la sanzione pari al 15% dell'imposta non versata, in quanto la regolarizzazione avviene entro 90 giorni. Inoltre, essendo un'ipotesi di ravvedimento breve, l'omesso versamento è sanato entro 30 giorni dall'originaria scadenza, pertanto la sanzione applicabile è pari all'1,5%, cioè 1/10 del 15%.

Codice tributo

Importo

IMPOSTA NON VERSATA

3800

1.740,00

INTERESSI MORATORI

1993

0,23

SANZIONI DOVUTE

8907

26,10

TOTALE VERSAMENTO

1.766,33

Esempio di ravvedimento sprint


Ritenuta d'acconto lavoro autonomo mese di Maggio xxxx: euro 839

Scadenza versamento: 16 giugno xxxx

Data del versamento: 25 giugno xxxx

Giorni di ritardo del versamento: 9

La sanzione, ex art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, è pari al 15% che per effetto del ravvedimento deve essere dapprima ridotta ad 1/10 e poi ad 1/15, la sanzione finale è pari al 0,10% per ogni giorno di ritardo (15% ÷ 1/10 ÷ 1/15).

Codice tributo

Importo

IMPOSTA NON VERSATA

1040

839,00

INTERESSI MORATORI

1040

0,04

SANZIONI DOVUTE

8904

7,55

TOTALE VERSAMENTO

846,59

Trattamento Contabile

A livello contabile le scritture in partita doppia saranno (esempio di ravvedimento lungo):

Deducibilità fiscale

Da un punto di vista fiscale, la sanzione non è mai deducibile dal reddito (di impresa o di lavoro autonomo). Premesso che le sanzioni rappresentano, in ogni caso, ai fini civilistici, dei componenti negativi di reddito e che sotto il profilo fiscale non esiste nessuna specifica norma che stabilisce la deducibilità o meno delle sanzioni, esiste, tuttavia, una tesi prevalente secondo la quale le sanzioni siano in ogni caso non deducibili in quanto si tratta di costi per i quali manca il principio di inerenza.

Infatti, l'art. 109 TUIR prevede che le spese e gli altri componenti negativi di redditi, per i quali le norme tributarie non dispongono diversamente, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Al contrario, gli interessi da ravvedimento operoso sono sempre integralmente deducibili, visto che, in base all'art. 96 TUIR non derivano da un rapporto avente causa finanziaria.

Riferimenti

Normativi

  • Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2017, prot. 57490
  • Art. 5, co. 1-bis, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modifiche dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento direttoriale 15 luglio 2016, n. 112072
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159
  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
  • Art. 1, commi 634-637, Legge 23 dicembre 2014, n. 190
  • Legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega fiscale)
  • L. 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità per il 2011)
  • D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
  • Art. 36-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • Art. 36-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
  • Art 14, L. 29 dicembre 1990, n. 408
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

Giurisprudenza

  • Cassazione, Ordinanza 13 settembre 2018 n. 22330
  • Cassazione, sentenza 2 febbraio 2018 n. 5448
  • C.T. Reg. Cagliari 6 luglio 2017, n. 223
  • Cass.civ., sez. trib., 13 maggio 2011, n. 10637
  • Cass.civ., sez. trib., 12 gennaio 2011, n. 608
  • Cass.civ., sez. trib., 17 novembre 2010, n. 23177

Prassi

  • AIDC, Norma di comportamento n. 202, Marzo 2018
  • Agenzia delle Entrate, Risouzione 23 ottobre 2017, n. 131/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 20 marzo 2017, n. 36/E
  • Ministero delle Finanze, Decreto del 13 dicembre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 15 dicembre 2016, n. 292
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 12 ottobre 2016, n. 42/E
  • Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 14 settembre 2016
  • Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 giugno 2016
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 9 giugno 2015, n. 23/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare del 19 febbraio 2015, n. 6/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 2 agosto 2013, n. 27/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 5 agosto 2011, n. 41/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 23 giugno 2011, n. 67/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 10 maggio 2011, n. 18/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 18 aprile 2008, n. 40
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 22 maggio 2007, n. 111/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2002, n. 54/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare 23 luglio 1998, n. 192/E
  • Ministero delle Finanze, Circolare 10 luglio 1998, n. 180/E
Sommario