Tabelle nel Codice delle Assicurazioni private

Luigi Mastroroberto
29 Aprile 2014

Le tabelle di legge hanno trovato ampia ed immediata diffusione, tanto da rappresentare oggi il punto di partenza di tutte le guide alla valutazione del danno permanente biologico. Mediante queste tabelle il medico legale deve giungere a quantificare il danno permanente biologico; i valori previsti nelle stesse sono da ritenere in linea di massima indicativi, attesa la variabilità da caso a caso, da misurare “sulle caratteristiche individuali della persona” ed in riferimento alle varie situazioni che le premesse alle tabelle specificamente prevedono; sono invece da intendere come tassative nei casi in cui il danno che in concreto si deve valutare trova piena rispondenza nella voce prevista dalla tabella e non emergono, all'analisi peritale, situazioni individuali che, in base peraltro alle stesse norme che le tabelle prevedono, consentono, a volte obbligano, a discostarsi dal riferimento di legge. La scheda autorale è ora aggiornata alla Legge Concorrenza 2017, la l. 124/2017.
L'evoluzione delle tabelle medico legali per la valutazione del danno permanente

Volgendo lo sguardo indietro nel tempo, si ha bene l'evidenza di come sia stata avvertita da sempre la necessità, per quanti erano chiamati a fornire una stima percentuale di un danno permanente alla persona, di avere uno strumento tecnico in grado di dare indicazioni tali da rendere il più possibile omogenei i giudizi e, nel contempo, ridurre il soggettivismo dei professionisti ed evitare così che, a parità di danno, venissero forniti parametri numerici diversi.

In epoca ormai consegnata alla storia, le quantificazioni percentuali delle invalidità esprimevano la diminuzione di una teorica capacità lavorativa generica.

Sono considerati storicamente fondamentali i contributi in tal senso di Cazzaniga (1928) e di Ciampolini (1934). Altrettanto fondamentali furono poi i lavori congressuali degli storici convegni di Como (1967) e Perugia (1968), dai quali vennero alla luce le prime e parimenti storiche tabelle di Luvoni e Bernardi, nate nel 1970, ma che per molte indicazioni tabellari sono ancora oggi prese a riferimento, nonostante esse siano state allora predisposte facendo riferimento ancora alla cosiddetta capacità lavorativa generica.

Questo strumento tabellare ed il criterio col quale era stato predisposto hanno rappresentato il fondamento del lavoro dei medici legali italiani per alcuni decenni, almeno fino a quando non ebbe il suo ingresso, nel nostro sistema risarcitorio del danno alla persona in responsabilità civile, la dottrina del danno biologico.

La nascita del danno biologico nella dottrina, nella giurisprudenza e nelle norme di legge

La concezione del valore dell'uomo secondo la dottrina del danno biologico nacque intorno alla metà degli anni 70 ad opera di due magistrati genovesi, Monetti e Pellegrino, e trovò la sua definitiva ufficializzazione nella sentenza della Corte Costituzionale n. 184 dell'86, la prima che diede una veste strutturata a questa nuova concezione del ristoro delle lesioni da illecito civile.

Negli anni, grazie anche al contributo del gruppo di studi coordinato dal Bargagna e Busnelli, moltissimi contributi giuridici e medico legali hanno affrontarono il tema sotto diversi angoli di visuale, non sempre con identità di pensiero e fu in questo scenario che il criterio di valutazione del danno alla persona secondo la dottrina del danno biologico ebbe la sua definizione legislativa, benché limitatamente all'ambito della Responsabilità Civile Auto (RCA). Nel 2001 infatti, con la legge n. 57, fu concepita ed elaborata una norma che stabiliva, ma solo per i danni temporanei e per i danni alla persona che determinavano una invalidità permanente compresa fra 1 e 9 punti percentuali, cosa si dovesse intendere per danno biologico e come questo dovesse essere risarcito. La stessa legge stabilì anche che il Ministero della Salute, di concerto con i ministeri economici e quello di Grazia e Giustizia, dovesse predisporre una tabella medico legale che desse indicazione su come valutare questi danni di lieve-modesta entità.

Alla legge n. 57/2001 fece seguito, l'anno dopo, l'art. 23 della legge 273, che diede mandato, agli stessi ministeri, di predisporre anche le tabelle, sia quelle economiche, sia quelle medico legali, per la determinazione dei danni di maggiore entità, responsabili di invalidità comprese fra il 10% ed il 100%.

Nel maggio 2002 l'allora ministro della salute istituì una apposita commissione tecnica, nominando tecnici e professionisti, ciascuno in rappresentanza delle entità istituzionali maggiormente interessate dal risarcimento del danno alla persona in responsabilità civile. Parteciparono dunque non solo esperti medico legali nominati da due società scientifiche (la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni e l'Associazione Melchiorre Gioia), ma anche tecnici dell'ANIA, dell'ISVAP, dell'INAIL e dei ministeri del lavoro, della sanità e di grazia e giustizia. L'incarico fu però solo per la messa a punto dello strumento previsto dalla legge 57, ossia per la tabella dei danni permanenti compresi fra l'1 ed il 9%.

Nell'arco di un anno la commissione, nonostante travagli interni, concluse i lavori e diede alla luce una tabella che fu poi approvata definitivamente mediante un decreto ministeriale in data 3 luglio 2003 e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta dell'11 settembre dello stesso anno.

Il 26 maggio 2004, il ministro della Salute, dando seguito a ciò che aveva previsto l'art 23 della già citata legge n. 273 del 2002, confermò la precedente commissione, implementandola con altri tecnici di altre associazioni (associazione vittime della strada, società di consumatori, sindacato specialisti in medicina legale e delle assicurazioni), dandole mandato di predisporre anche una tabella delle menomazioni comprese fra 10 e 100 punti di danno permanente biologico. A differenza di quanto era accaduto con la legge n. 57/2001, che aveva già indicato i valori economici di quel tipo di danno permanente, il mandato ricevuto dal ministero per la tabella 10-100 fu di predisporre anche le tabelle economiche, da allestire però all'interno delle competenze del ministero e senza avvalersi di una commissione tecnica. Il tutto doveva poi essere oggetto di un decreto del presidente della Repubblica. Le tabelle medico legali furono messe a punto dalla commissione e consegnate al ministro della salute nel dicembre 2005, ma ad oggi esse non sono state ancora formalmente approvate.

Il successivo provvedimento legislativo che parla del danno biologico in responsabilità civile è il decreto legislativo 209/2005, comunemente noto come “Codice delle assicurazioni”. Due articoli di questa legge si occupano specificamente del modo di valutare e risarcire il danno alla persona e sono gli artt. 138 e 139, i quali, rispettivamente, si occupano del danno alla personadi non lieve entità”, quello cioè che fa riferimento a danni biologici permanenti di entità compresa fra il 10% ed il 100% di invalidità, e del dannodi lieve entità”, quello che era stato già previsto dalla legge n. 57/2001, norma quest'ultima che, per quanto riguarda i criteri di valutazione e monetizzazione, di fatto cessa di esistere.

Ulteriore provvedimento normativo che è stato emanato per regolamentare il danno alla persona, è la legge n. 27/2012 la quale, ai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 32, fornisce delle ulteriori indicazioni su come debba essere valutato il danno rientrante nella disciplina dell'art. 139 del codice delle assicurazioni.

Nello stesso anno fu promulgata anche il d.l. 158/2012, meglio nota come “legge Balduzzi”, che all'art. 3 prevede che il danno biologico anche nei casi di Responsabilità Civile Sanitaria (RCS) debba essere risarcito in base ai criteri, ai parametri ed alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 cod. ass.

Si giunge così alla successiva modifica legislativa in tema di RC sanitaria, la legge 24/2017, meglio nota come legge “Gelli-Bianco”, che ha ribadito quanto già prevedeva la norma precedente, affermando nuovamente che il vincolo tabellare, sia quello economico, sia quello valutativo medico-legale, deve essere lo stesso che si adotta per la Responsabilità Civile Auto (RCA).

Infine, nel completare lo scenario normativo nel quale si colloca il tema delle tabelle nella valutazione e ristoro economico del danno alla persona (quanto meno nei due ambiti, la RCA e la RC Sanitaria, che ne dominano la casistica), va menzionata la l. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata in Gazzetta il 14 agosto 2017, la quale, oltre a modificare gli artt. 138 e 139 cod. ass. e ad abrogare il comma 3-quater dell'art. 32 l. 27/2012, dà tempo 120 giorni per predisporre le tabelle economiche e medico legali per i danni alla persona compresi fra 10 e 100 punti percentuali di danno permanente biologico, prevedendo peraltro il “ritorno” del danno morale, come figura autonoma di danno, da risarcire – come era una volta – adottando una percentuale di maggiorazione del risarcimento del danno permanente biologico, che varia proporzionalmente al crescere della invalidità residuata.

Le tabelle di legge

In questo paragrafo verrà affrontato il modo in cui il medico legale deve applicare le indicazioni fornite dalle tabelle cosiddette “di legge”. Come si è già scritto nella guida alla valutazione del danno redatta da Ronchi, Mastroroberto e Genovese, (Ed. Giuffrè, 2009), il termine “cosiddette” si rende necessario perché mentre le tabelle ex art. 139 cod. ass. hanno avuto la loro ufficializzazione mediante il decreto ministeriale 3/7/2003, le tabelle medico legali ex art. 138 non sono mai state approvate. Esse tuttavia, subito dopo che la commissione le aveva consegnate al Ministro, hanno trovato ampia ed immediata diffusione, tanto da rappresentare oggi il punto di partenza di tutte le guide alla valutazione del danno permanente biologico pubblicate da quell'anno in poi.

Ad ogni modo, mediante queste tabelle il medico legale deve giungere a quantificare il danno permanente biologico, e va subito precisato che i valori previsti nelle stesse sono da ritenere in linea di massima indicativi, attesa la variabilità da caso a caso, da misurare “sulle caratteristiche individuali della persona” ed in riferimento alle varie situazioni che le premesse alle tabelle specificamente prevedono; sono invece da intendere come tassative nei casi in cui il danno che in concreto si deve valutare trova piena rispondenza nella voce prevista dalla tabella e non emergono, all'analisi peritale, situazioni individuali che, in base peraltro alle stesse norme che le tabelle prevedono, consentono, a volte obbligano, a discostarsi dal riferimento di legge.

Va da sé quindi che il consulente medico-legale, ancor più nei casi in cui il giudizio deve discostarsi dal parametro tabellare corrispondente alla menomazione accertata, non può sottrarsi all'obbligo della motivazione che costituisce “elemento essenziale e qualificante del giudizio valutativo”.

Entrambe le tabelle, sia quella ex art. 138, sia quella ex art. 139 del d.lgs. n.209/2005, forniscono infatti parametri numerici in quattro modi diversi: in alcuni casi è indicato un numero unico, in altri un intervallo di valori, in altri ancora le espressioni “pari o inferiore a” e “superiore a”.

Citando testualmente dalle premesse alla tabella ex art. 138 (la cosiddetta tabella 10-100), “il numero unico è stato adottato per quelle voci indicative di una lesione anatomica o di una condizione funzionale ben precisa; detto parametro numerico è riferito al danno base teorico, fermo restando che lo stesso valore deve essere modificato, con criteri analogici, laddove quella menomazione comporti un quadro clinico funzionale più grave, ovvero qualora ricorrano una o più delle evenienze più avanti previste”

Il secondo modo con cui sono stati riportati i parametri valutativi è un intervallo di valori; le indicazioni in questo modo si riferiscono a menomazioni che comunque sono responsabili di per sé di un danno permanente suscettibile di valutazione le cui ripercussioni sulla persona lesa possono però oscillare fra un minimo ed un massimo a seconda delle caratteristiche del quadro clinico e laboratoristico-strumentale cui la menomazione si correla.

La dizione uguale o inferiore è riferita a quelle condizioni menomative, per lo più modeste, tali che, o per la inconsistenza del quadro o per il prevalere, alla loro origine, di alterazioni preesistenti alle quali i disturbi lamentati prevalentemente vanno ascritti, possono sfumare fino a comportare un giudizio di guarigione senza postumi. Peraltro, sempre nelle premesse alla tabella ex art. 139 del codice delle assicurazioni è ben specificato che le voci presenti in tabella e, soprattutto quelle che prevedono valori numerici preceduti dal simbolo <, non necessariamente portano ad un quadro menomativo persistente nel tempo e, appunto, legittimano un giudizio finale di assenza di danno biologico permanente.

Il quarto modo di dare indicazioni tabellari si identifica nell'utilizzo dell'espressione “superiore a” per riferirsi a condizioni che, per loro gravità possono portare ad un totale “azzeramento” della persona, realizzando cosi condizioni di danno permanente biologico “totale”.

Dunque, i valori stessi non sono rigidi e anzi sono da considerare con una certa flessibilità avendo, il legislatore stesso, previsto che perfino i valori indicati con numero unico, possano essere modificati, con criterio analogico, “laddove quella menomazione comporti un quadro clinico-funzionale più grave”.

Le modalità d'uso delle tabelle di legge

Anche per questo, appare evidente che dall'analisi della definizione data dagli art. 138 e 139 del d. lgs. n. 209/2005 che il danno biologico non è semplicemente la lesione all'integrità psico-fisica, bensì la misura in cui questa lesione ha determinato un decremento del valore della persona, temporaneo o permanente che sia, tale da limitare o addirittura impedirgli di fare le cose che normalmente faceva prima del fatto illecito di cui è rimasto vittima.

Quando dunque il medico legale afferma che un soggetto, a seguito ad esempio di un sinistro stradale, ha riportato un danno permanente biologico del 30%, implicitamente afferma che quello stesso soggetto oggi, rispetto al momento in cui rimase vittima dell'incidente, riesce a fare solo il 70% delle cose che faceva prima.

Analogo criterio va applicato anche alla stima del danno biologico temporaneo, dovendosi appunto tenere conto di quale effetto hanno avuto la o le lesioni nella fase iniziale sul modo di essere della persona ed in che misura e per quanto tempo hanno limitato lo svolgimento delle azioni quotidianamente svolte. Ed è proprio questo criterio che deve ispirare il valutatore quando stabilisce se vi è stato un periodo di danno biologico temporaneo totale ovvero quando deve indicare le varie percentuali di temporaneo impedimento, causato dall'evolvere delle lesioni.

A questo proposito, leggendo le premesse di entrambe le tabelle, quelle che le due commissioni hanno redatto al fine di regolamentare l'uso delle tabelle stesse da parte degli operatori, emerge evidente l'intento di cercare di porre termine anche ad una sottile e lunga diatriba fra mondo giuridico e mondo medico circa il ruolo del medico legale nella valutazione del più complessivo “danno alla salute”; lo stabilire cioè se spetta a lui dare una stima già comprendente tutte le ripercussioni della lesione e della menomazione sul soggetto da risarcire o deve limitarsi a indicarne solo una parte, spettando poi ad “altri” la individuazione e definizione del resto.

Ebbene, nelle indicazioni date al riguardo dalle premesse alle tabelle appena citate, è stato esplicitamente chiarito che il danno biologico misurato percentualmente dalle tabelle di legge è la menomazione all'integrità psico-fisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie “intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.

Ed in coerenza con questa affermazione è lo stesso legislatore a prevedere, negli articoli 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, che nella nozione di danno biologico è ricompresa anche l'eventuale incidenza rilevante della menomazione su specifici aspetti dinamico relazionali personali, mentre le premesse alle tabelle medico legali precisano che la valutazione di questi aspetti particolari “non è da esprimersi percentualmente ma quando necessario va formulata con indicazioni aggiuntive attraverso equo e motivato apprezzamento da parte del medico valutatore delle condizioni soggettive del danneggiato”.

Il perché di questa soluzione “descrittiva”, invece di una eventuale maggiorazione del valore percentuale in caso di particolari aspetti soggettivi della menomazione, sta nella necessità di rispettare l'ineludibile principio della prova. Infatti, anche i particolari aspetti soggettivi del danno biologico, al pari di tutti gli altri danni di cui viene fatta richiesta di risarcimento, devono essere oggetto di verifica e di prova, e l'acquisizione della stessa non può competere al medico legale. Questi dunque dovrà dare eventualmente un giudizio tecnico di compatibilità fra le menomazioni accertate e l'impossibilità del leso di svolgere quella particolare attività che, prima del sinistro, svolgeva con tale interesse e passione, da rendere la sua vita diversa da quella delle altre persone di pari età. Va da sé che, una volta verificato il presupposto, sarà chi è incaricato di monetizzare il danno a stabilire in che misura deve essere riconosciuto un risarcimento maggiore.

Dunque, il medico-legale deve stimare percentualmente il danno biologico dinamico nel senso anzidetto, prestando attenzione a ricomprendere, nell'espressione numerica, i pregiudizi negativi alle sole attività ordinarie comuni a tutti.

E' evidente, a questo punto, che dottrina e giurisprudenza dovranno cercare di tracciare i confini fra attività comuni a tutti e attività dinamico-relazionali del tutto soggettive, particolari. Ad esempio, correre (a prescindere dalla velocità) può dirsi attività comune a tutti. Ma correre per una pallina da tennis è attività soggettiva, personale? Oppure è da ritenere tale solo se praticata ad un certo livello, ed eventualmente a quale? Il problema si pone evidentemente per tutte le attività ludico-sportive, del “tempo libero” o altro, che può dirsi siano componenti della realizzazione della personalità.

Non si può nascondere, tuttavia, che più ci si avvicina alle cosiddette micropermanenti più diventa difficile, per non dire impossibile, trovare motivazioni risarcitorie che si basino su di una riconosciuta diminuzione di capacità a compiere gli atti ordinari del vivere, comuni a tutti.

La personalizzazione clinica e medico legale del danno biologico in relazione allo stato anteriore del leso

Quella di cui si è discusso alla fine del paragrafo precedente, rappresenta la cosiddetta opersonalizzazione “giuridica” del danno biologico, quella che deriva dal tipo di allegazioni che il danneggiato propone, rispetto alle quali il compitop del medico legale, come si è appena scritto, è solo quello di dare un giudizio di compatibilità fra il pregiudizio accertato e la limitazione/impossibilità di svolgere quelle determinate attività. A parte però questi aspetti, la “personalizzazione” del danno da parte del medico legale deve iniziare – e diviene per questo ineludibile – già nella fase di verifica delle ripercussioni del pregiudizio sugli aspetti dinamico relazionali comuni a tutti.

Va infatti ricordato che per personalizzazione del danno non si intende solo il tener conto di particolari attività svolte dal soggetto (argomento questo che, come abbiamo detto, confluisce nel risarcimento aggiuntivo di eventuali particolari aspetti soggettivi) ma ci si riferisce soprattutto ad un concetto tipicamente medico-legale. E' vero infatti che esistono dei valori tabellati, ma è vero anche che se le commissioni che hanno predisposto le tabelle non avessero previsto delle situazioni specifiche attraverso le quali poter derogare ad essi, si sarebbero creati i presupposti per giungere a veri assurdi valutativi.

Di fondamentale importanza è, ad esempio, il paragrafo delle premesse che va sotto il titolo “menomazioni preesistenti” e che testualmente recita: “nel caso in cui la menomazione interessi organi o apparati già sede di patologie o esiti di patologie le indicazioni date dalla tabella andranno modificate a seconda che le interazioni tra menomazioni e preesistenze aumentino ovvero diminuiscano il danno da lesione rispetto ai valori medi”. Dei due esempi estremi che sono stati fatti per rendere immediatamente chiaro quello che intendevamo scrivere, il primo è: “il valore tabellato per la perdita di un occhio andrà maggiorato nel caso la lesione si verifichi in soggetto monocolo o con deficit visivo nell'occhio controlaterale” Se non ci fosse stata questa precisazione, il soggetto che perde, a causa di lesioni da responsabilità di terzi, 5/10 di acuità visiva nell'unico occhio sano sarebbe stato valutato tabellarmente 7%, a fronte invece di un peggioramento del suo stato anteriore che è di ben maggiore gravità e che dunque, come tale, andrà considerato anche secondo questa tabella. Il secondo esempio, che fa invece riferimento ad una situazione opposta, recita: “il valore tabellato per un'anchilosi di caviglia andrà ridotto se la menomazione si realizza in un soggetto paraplegico”. Anche su questo vi è stata in più occasioni, nelle sedi congressuali, vivace discussione con i giuristi. Ma se compito del medico legale è quello di dire in che misura si è ridotta la quantità di cose che il soggetto non può più fare per effetto della lesione, è evidente che compito del medico legale è farlo anche (anzi prioritariamente) in relazione a ciò che quel soggetto era e faceva prima del fatto di cui è rimasto vittima. Ed allora, se una menomazione che normalmente incide per il 10%, in quel particolare soggetto incide molto di più per effetto di una condizione patologica preesistente concorrente, è chiaro che la tabella (o, meglio, le norme contenute nella sua premessa) lascia il più che doveroso spazio per poterla apprezzare nel modo dovuto. Allo stesso modo però il soggetto paraplegico che riporta una lesione alla caviglia con residua anchilosi della stessa, non potrà certo essere valutato allo stesso modo del soggetto giovane che riporta la stessa lesione. Il motivo è facilmente intuibile: il paraplegico aveva già perso la funzione di quell'arto e la anchilosi della caviglia non modifica di fatto nessuna delle residue abilità di cui prima disponeva. Gli si riconoscerà certamente un danno, ma questo dovrà necessariamente essere inferiore a quello che si sarebbe riconosciuto ad un soggetto che in precedenza aveva una normale funzionalità degli arti inferiori.

La valutazione delle menomazioni visive ed uditive

Nella redazione delle premesse, oltre alla descrizione della natura del lavoro della commissione ed alle modalità di utilizzo delle tabelle nei casi in cui è necessario derogare ai valori indicati, si è entrati nel merito dei criteri specifici di valutazione di alcuni organo i apparati.

E' il caso ad esempio delle menomazioni dell'apparato visivo, per le quali già nella tabella sono state introdotte forse le maggiori novità rispetto al precedente metro di giudizio. Intanto, nel parametrare la riduzione della acutezza visiva, fino alla completa cecità, entrambe le commissioni hanno deciso di adeguare la valutazione del danno alla funzione visiva in RCA ai valori previsti dal decreto 38/2000 dell'INAIL. Anche questo è stato frutto di una lunga discussione che è scaturita non dalla necessità di elevare al 28% il tasso da riconoscere per la perdita della facoltà visiva di un occhio (il valore della cecità completa è rimasto invece immodificato), quanto perché sia la tabella del Bargagna, che era quella mutuata dalla Società Italiana di Oftalmologia Legale, sia quella del Luvoni, proponevano valori da un lato eccessivamente sbilanciati (la tabella del Bargagna infatti attribuisce valori assai ridotti per la perdita dei primi 8/10 di visus, concentrando invece quasi tutto il valore corrispondente alla perdita della facoltà visiva negli ultimi 2/10), dall'altro (quella del Luvoni) applicando un criterio direttamente proporzionale, che riconosce la metà del valore dell'occhio alla perdita di 5/10, non considerando che gli ultimi decimi di visus sono decisamente più importanti dei primi. La tabella dell'INAIL, quella che alla fine si è deciso di adottare, propone una gradualità di articolazione delle menomazioni intermedie che è sembrata più coerente con il resto della tabella e comunque più equa proprio perché ipervaluta gli ultimi decimi, senza però penalizzare eccessivamente la perdita di pochi decimi, come invece faceva la tabella proposta dalla Società Italiana di Oftalmologia Legale e ripresa dal Bargagna.

Altro paragrafo specifico è stato dedicato alle menomazioni dell'apparato uditivo. La tabella prevede il valore del 10% per la sordità monolaterale e 50% per la sordità bilaterale, ma prende in considerazione tre possibili alterazioni della funzione vestibolare: la areflessia monolaterale senza compenso, la monolaterale senza compenso ma con canalolitiasi a seconda della frequenza delle crisi e la sindrome vestibolare mista.

La valutazione del danno permanente biologico di natura psichica

Entrambe le tabelle e le loro premesse, trattano diffusamente anche quell'argomento che, in tema di danno alla persona da responsabilità di terzi, è forse il più controverso: il danno permanente biologico di natura psichica.

La prima considerazione che le tabelle portano, con forza, alla luce, è che quando si parla di danno biologico di natura psichiatrica si fa riferimento ad un pregiudizio derivante da una malattia propriamente detta, nosograficamente inquadrabile (le tabelle fanno riferimento al nomenclatore internazionale esistente all'epoca delle due commissioniministeriali, il DSM IV, oggi aggiornato e parzialmente modificato nell'ultima edizione, il DSM V) e non alle ripercussioni “psicologiche” del fatto o delle lesioni, ripercussioni che, evidentemente, non possono essere considerate danno biologico.

Nelle tabelle – soprattutto quelle relative ai danni 10-100 – sono state inserite le tre condizioni che più di altre possono correlarsi a eventi della circolazione stradale e, dunque a traumi unici, violenti, che possono determinare delle sequele (molto spesso, per non dire quasi sempre) sulla base di uno stato anteriore già patologico.

In quella parte della medicina legale che si è occupata specificamente del danno psichico è prevalsa la convinzione che in questo ambito, quando si debba correlare una determinata alterazione ad un determinato evento, rispetto alla verifica della “causalità lineare”, quella più comune, che vale per la restante parte dei danni, prevalga invece la cosiddetta “causalità circolare”. Questo diverso modo di considerare un rapporto di causalità deriva dalla conoscenza che qualsiasi quadro psico-patologico nella maggioranza dei casi ha origini multifattoriali, ciascuna delle quali con una sua precisa rilevanza, che nelle varie fasi della vita di un soggetto può emergere e prevalere nel determinare le manifestazioni patologiche.

L'esempio, forse banale, ma che meglio fa intendere questo concetto, è quello relativo a due soggetti che realmente sono portatori di un identico disturbo post traumatico da stress, accertato clinicamente e documentalmente dopo un sinistro stradale. Nel primo di questi due soggetti il fatto antigiuridico a cui viene legata la patologia psichiatrica è uno scontro violento a seguito del quale l'auto su cui egli viaggiava prende fuoco e la persona che gli siede accanto muore. Si tratta dunque, con ogni evidenza, di un evento psicotraumatizzante che ha una sufficiente adeguatezza lesiva a determinare quella malattia, sia pur in presenza di una personalità predisponente.

Ma se nell'altro soggetto dei due presi ad esempio, che pure presenta un quadro clinico compatibile con la diagnosi di disturbo post traumatico da stress, la patologia dà manifestazione di sé dopo un banale tamponamento della circolazione stradale, l'interpretazione è che queste manifestazioni, già latenti nel soggetto o addirittura già manifestatesi in precedenza, condizionate in maniera determinate da altri fattori causali endogeni o esogeni, ma comunque preesistenti, erano in quel momento sulle soglie di uno scompenso e che quindi l'evento che le ha rese manifeste si pone a cavallo fra la concausa vera e prioria e la mera occasione.

In sede di commissione, prevalendo questa interpretazione e emergendo la necessità di dare comunque indicazioni agli operatori per fondare il giudizio su elementi oggettivi, la scelta finale è stata quella di vincolare in qualche modo la valutazione del danno conseguente ad un determinato evento alla “oggettiva” entità psico-traumatizzante dell'evento stesso, nel presupposto che maggiore è la “drammaticità dell'evento” maggiore è la quota della patologia che ad esso può essere ascritta e, viceversa, minore è il rilievo stressogeno del fatto antigiuridico, più la patologia deve essere ritenuta non causalmente rapportabile ad esso.

La valutazione delle menomazioni che beneficiano delle protesi e la valutazione del danno biologico di natura estetica

Altra “novità” introdotta dalle tabelle rispetto al modus operandi precedente, ha riguardato le perdite anatomiche che beneficiano di protesi.

Le premesse, soprattutto quelle alla tabella 10-100, ma (sia pur solo per le lesioni dentarie) anche quelle del danno di lieve entità, specificano che in tutti i casi in cui vi è la necessità di ricorrere ad una protesi, la valutazione del medico deve essere fatta al termine del percorso riabilitativo e questo vale sia per le endoprotesi che per le protesi esterne. Proprio per questo, nei valori considerati ad esempio per le amputazioni degli arti inferiori si è dato risalto all'efficacia della protesizzazione, uscendo da quel criterio di vecchia impostazione medico legale che parametrava con un unico valore numerico l'amputazione di gamba a seconda del livello di amputazione indipendentemente dall'uso o meno della protesi. Era indispensabile infatti, anche in considerazione della notevole evoluzione tecnologica che hanno avuto gli apparecchi protesici negli ultimi anni, far prevalere il concetto che un amputato di piede non protesizzabile o nel quale il progetto di protesizzazione fallisce, sta sicuramente peggio, anche in termini di capacità di espletare le attività quotidiane, di un amputato di gamba ben protesizzato.

Un ulteriore paragrafo delle tabelle di legge è stato dedicato al danno permanente biologico di natura estetica.

Mutuando le indicazioni che erano già state date dal testo di Bargagna e collaboratori, le tabelle hanno classificato il danno estetico in 4 categorie diverse: una per i pregiudizi lievi da quantificare in un range compreso fra lo 0 ed il 5%, una per quelli lievi-moderati (6-9%), una terza per quelli definiti “da moderato a grave” (10-20%) ed infine una per i danni estetici “gravi-gravissimi” che possono elevare la valutazione fino al valore del 35%.

Lo scopo, così come aveva già fatto il testo del Bargagna, è stato quello di dare un valore alla rilevanza della perdita dell'efficienza estetica: indipendentemente infatti dal tasso che si può proporre, non vi è dubbio però che anche la perdita totale dell'efficienza estetica non può valere come la perdita totale della validità di una persona. Occorreva dunque fissare un limite alla incidenza delle menomazioni estetiche sulla intera validità dell'uomo e della donna, limite che, appunto, la commissione ha individuato nel 35%.

Alla commissione è parso però anche opportuno aggiungere una frase di salvaguardia per eventuali, rarissimi, ma comunque possibili, pregiudizi solo estetici di particolarissima gravità, aggiungendo la seguente precisazione: “… tuttavia in casi di eccezionale gravità nei quali il pregiudizio estetico determina un totale sovvertimento dell'aspetto del soggetto leso, possono essere presi in considerazione anche valori maggiori del 35%”.

Tutto questo restando ovviamente fermo che se da un danno estetico grave o gravissimo residua poi anche una psicopatologia accertata, è ovvio che questa andrà valutata a parte, non essendo compresa nella valutazione del danno estetico.

Ulteriore precisazione data dalle tabelle è che in alcuni casi la voce tabellata è già comprensiva anche del pregiudizio estetico e dunque, nel valutare quel danno, non si può esorbitare da quel valore o dal quel range di valori. Ma è anche precisato che se nella voce tabellata non è segnalata nessuna specificazione aggiuntiva inerente il danno estetico, quest'ultimo si ritiene non compreso nella valutazione percentuale indicata.

Negli anni passati, soprattutto quando i lavori delle due commissioni erano in corso, diversi, fra giuristi e medici legali, hanno manifestato perplessità rispetto a tabelle che, per legge, fissassero dei parametri vincolanti, ipotizzando che ciò potesse da un lato limitare o condizionare l'operato di chi deve valutare il danno, dall'altro indirizzare il ristoro del danno alla persona di natura extrapatrimoniale verso una forma indennitaria invece che risarcitoria.

In realtà, la stessa illustrazione delle modalità di applicazione delle tabelle (ed è evidente che la corretta lettura delle relative premesse applicative sia forse addirittura più importante della parte tabellare vera e propria) dà chiara l'evidenza di come, al contrario, le tabelle creino i presupposti per raggiungere due fondamentali obiettivi.

Il primo è quello di evitare quella sorta di arbitrio che si verificava in precedenza, quando si “sceglieva” la tabella che più si adattava alle necessità della posizione che il medico legale doveva rappresentare, possibilità che era creata appunto dal fatto che le principali guide che erano in uso quando le commissioni furono istituite (quella Luvoni, Mangili, Bernardi e quella di Bargagna e coll. redatta sotto l'egida della Società Italiana di Medicina Legale) per un gran numero di voci indicavano parametri e criteri di valutazione diversi, a volte in maniera sensibile.

Il secondo è che, al contrario di quanto taluni possono credere, il meccanismo di personalizzazione clinico, prima ancora che giuridico, del danno alla persona previsto dalle tabelle e l'obbligo di motivare valutazioni diverse da quelle che le tabelle prevedono, presuppongono che il medico valutatore sia particolarmente competente ed esperto.

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