La messa alla prova comporta l'obbligo del risarcimento del danno ove possibile
01 Dicembre 2022
Il Tribunale di Firenze dichiarava l'estinzione del reato di ricettazione di un cellulare (di cui era accusato un imputato) per esito positivo della messa alla prova.
Il Procuratore generale toscano ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 168-bis c.p. sotto il profilo dell'omessa previsione del risarcimento del danno cagionato dalla condotta criminosa in questione, in favore della vittima del reato.
La doglianza è infondata. Secondo i giudici di legittimità il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p., «ad impugnare con ricorso per cassazione, per motivi di cui all'art. 606 c.p.p., l'ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis c.p.p.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell'art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall'art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell'ordinanza è legittimato ad impugnare quest'ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova» (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022).
Inoltre, la messa alla prova comporta l'obbligo del risarcimento del danno ove possibile. Ne consegue che il suddetto risarcimento diviene condizione imprescindibile dell'ammissione al beneficio «solo ove sia determinabile ovvero lo stesso sia stato richiesto dalla persona offesa comparsa a seguito di rituale citazione nel procedimento ammissivo ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p.; ove tale previsione invece manchi per non essere mai stata avanzata dalla persona offesa ovvero per non aver il giudice, anche su istanza del P.M. ed in base alle allegazioni dello stesso, determinato il danno risarcibile, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e l'affidamento ai servizi sociali ex art. 168-bis c.p. ove conclusasi positivamente possono giustificare la decisione del giudice di positiva conclusione del procedimento».
Nel caso di specie, non viene specificato se il cellulare rinvenuto nelle mani dell'imputato sia stato restituito né quali altre attività volte all'eliminazione delle conseguenze dannose avrebbero potuto essere previste. Per tutti questi motivi il ricorso viene rigettato. |