La legge sull'equo compenso è in GazzettaFonte: L. 21 aprile 2023 n. 49
08 Maggio 2023
Dopo l'approvazione da parte del Parlamento il tanto attesto provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
L'art. 1 definisce l'equo compenso come la «corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonchè conforme ai compensi previsti rispettivamente:
Le nuove disposizioni si applicano ai rapporti professionali di prestazione d'opera intellettuale svolti dal professionista, anche in forma associata o societaria, a favore di «imprese bancarie e assicurative nonchè delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro». Le norme si applicano inoltre alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016. Non si applicano invece alle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione (art. 2 l. n. 49/2023).
L'art. 3 della l. n. 49/2023 prevede la nullità delle clausole contrattuali che non prevedono un compenso equo e proporzionalo all'opera prestata, tenendo anche in considerazione i costi sostenuti dal professionista. Sono nulle quindi le clausole pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia della n. 247/2012 per gli avvocati o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui alla presente legge. Sono inoltre nulle le pattuizioni che «vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonchè le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:
Nel caso in cui il giudice accerti il carattere non equo del compenso pattuito, ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno (art. 4 l. n. 49/2023).
Le imprese soggette all'ambito di applicazione della legge, possono adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o i collegi professionali, che si presumono equi fino a prova contraria (art. 6 l. n. 49/2023).
Fonte: Diritto e Giustizia |