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Atto di appello con firma CADES non leggibile dalla cancelleria: è ammissibile?

Paolo Grillo
11 Maggio 2023

La Cassazione chiarisce se, in caso di mancata rilevazione della sottoscrizione digitale CADES da parte del programma informatico in dotazione alla cancelleria del giudice al quale è diretto, l'atto d'impugnazione sia ammissibile o meno.
Massima

La mancata rilevazione della sottoscrizione digitale in formato CADES da parte del programma informatico in dotazione alla cancelleria del giudice al quale è diretto – mediante deposito a mezzo PEC – l'atto d'impugnazione non costituisce causa di inammissibilità di quest'ultimo.

Il caso

Un difensore depositava, inviandolo a mezzo PEC e avendolo previamente sottoscritto digitalmente in formato CADES, un atto di appello avverso una decisione sfavorevole di primo grado. Il deposito avveniva il giorno prima di quello fissato per la scadenza del termine decadenziale a impugnare. Per ragioni di indisponibilità tecnica da parte dell'ufficio giudiziario tale sottoscrizione digitale non risultava leggibile e, per mera cortesia, il difensore inoltrava nuovamente l'impugnazione sottoscrivendola in formato PADES, leggibile come un normale file .pdf.

La Corte di Appello, poiché quest'ultimo deposito avveniva successivamente alla scadenza del termine per impugnare, ne dichiarava l'inammissibilità.

La questione

La questione affrontata nella sentenza è quella della configurabilità o meno di una ipotesi di inammissibilità dell'atto di impugnazione sottoscritto con una firma digitale non leggibile da parte dell'ufficio giudiziario destinatario della PEC in cui esso è contenuto.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corteha accolto il ricorso proposto per violazione di legge processuale (segnatamente, l'art. 24 d.l. 137/2020 c.d. “decreto Ristori”), nella parte in cui esso – ricollegandosi all'art. 591 c.p.p., stabilisce quali sono le cause di inammissibilità specifiche dell'atto di impugnazione depositato telematicamente. In particolare, la Corte ha proceduto ad una sintesi della disciplina emergenziale pandemica sorta per contenere gli accessi fisici nelle cancellerie – e quindi per osservare le raccomandazioni in materia di distanziamento sociale – che hanno ampliato il novero degli atti processuali depositabili telematicamente, includendovi le impugnazioni comunque denominate.

Il Decreto Ristori n. 137/2020, all'art. 24, ha previsto l'invio con valore legale di deposito di tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominate, diversi da quelli che devono essere depositati mediante il PDP. Il comma 6-ter della norma in esame riguarda espressamente le impugnazioni e stabilisce che esse possono essere depositate a mezzo PEC, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata ufficiale dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Il complesso normativo di nuovo conio si completa con l'introduzione – disciplinata dal comma 6-sexies della norma in parola – di una serie di cause di inammissibilità specifiche tra le quali figura, per quel che qui interessa, l'assenza di sottoscrizione digitale del difensore.

Nulla si dice sul formato della firma digitale, che deve comunque essere uno di quelli ritenuti legittimi dalla disciplina tecnica di dettaglio.

I formati CADES e PADES rientrano tra quelli ammessi, ma l'assenza della disponibilità da parte della cancelleria del programma di decrittazione della firma digitale, necessario per “leggere” quella apposta con formato CADES, non può andare a detrimento di chi propone l'impugnazione. Da ciò ne discende che, a prescindere dalla sua leggibilità, il deposito tempestivo dell'impugnazione firmata in formato CADES determina l'assolvimento dell'onere professionale del difensore impugnante.

Osservazioni

È stato collocato ancora un piccolo, nuovo tassello nell'architettura del neonato mondo della giustizia penale digitale. Anche questa puntualizzazione della Cassazione è certamente condivisibile, oltre che di conforto alla quotidiana attività delle parti processuali (il problema riguarda tutti gli impugnanti e non soltanto i difensori). Comprendiamo le incertezze applicative che stanno accompagnando i primi passi delle nuove tecniche di confezionamento, sottoscrizione e deposito degli atti processuali in formato digitale: è naturale che un sistema così innovativo generi nei primi tempi dubbi e richieda il costante intervento del giudice di legittimità per fare chiarezza e dare un indirizzo unitario da seguire nella prassi applicativa. Saremmo facili profeti se dicessimo che, vista la “normalizzazione” operata con la riforma Cartabia della digitalizzazione degli atti processuali, di problemi come questi ne vedremo ancora per parecchio tempo. Ma confidiamo che la saggia opera di nomofilachia svolta dagli Ermellini sia una rassicurazione per tutti: molte incespicature processuali sono infatti risolvibili facendo applicazione, prima che dei principi di diritto processuale, del semplice buon senso.

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