Inutile il ricorso della parte civile contro la messa alla prova degli imputati
16 Maggio 2023
Nell'ambito di un processo per violenza privata, il Tribunale di Trento ammetteva gli imputati alla sospensione del procedimento con messa alla prova. La parte civile costituita in giudizio ha proposto ricorso in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. per la sua mancata audizione prima della sospensione del procedimento nonostante fosse presente in udienza e avesse depositato documenti e una memoria difensiva. Fermo restando che la mancata audizione della persona offesa legittima quest'ultima ad immediato ricorso per cassazione, come previsto dal comma 7 dell'art. 464-quater c.p.p., il ricorso risulta infondato. Dalla ricostruzione della vicenda processuale, emerge che la persona offesa si è costituita parte civile, ha presenziato all'udienza ed è stata assistita dal difensore che ha interloquito proprio sugli elementi, rilevanti ai sensi del combinato disposto degli art. 133 c.p. e art. 464-quater, comma 3, c.p.p., che il giudice doveva considerare in vista della sua decisione. Sul tema oggetto della vicenda sono intervenute anche le Sezioni Unite (n. 33216 del 31/03/2016, Ricci) evidenziando la necessità «di una lettura coerente di tutti i segmenti della disciplina, in grado di garantire all'interessato il massimo livello di accessibilità al nuovo istituto e a questo il conseguimento delle finalità deflattive che gli sono proprie». Il Collegio sottolinea che oggi tale necessità è ancora più evidente a fronte del rinnovato favore della riforma Cartabia rispetto all'istituto. La riforma infatti ne ha esteso l'operatività anche a reati di maggior gravità ed ha previsto un potere di sollecitazione da parte del P.M.: in tal caso è previsto che alla persona offesa venga semplicemente dato un avviso della facoltà di depositare una memoria (nuovo art. 464-ter c.p.p., introdotto dall'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 150/2022). Nel caso di specie, non risulta che il difensore della parte civile, presente all'udienza, abbia chiesto espressamente che la parte assistita, pure presente, rendesse dichiarazioni ulteriori rispetto a quanto già argomentato e dedotto con la memoria, con i documenti, con l'atto di costituzione di parte civile e con la breve difesa orale. In conclusione, secondo il Collegio «la persona offesa non è stata privata del diritto al contraddittorio la cui violazione legittima il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di ammissione dell'imputato alla messa alla prova, ed anzi lo abbia esercitato in misura piena». Il ricorso viene dunque rigettato.
*Fonte: DirittoeeGiustizia |