Controllo del socio nella s.r.l.

Francesca Fiecconi
Chiara Palomba
23 Maggio 2016

L'art. 2476 comma 2 c.c. – riproducendo quanto previsto nell'art. 2261 c.c. in ordine alla società semplice, in virtù dei rinvii operati alla disciplina sulle società di persone – attribuisce in capo ai soci di s.r.l. che non partecipano all'amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tale norma è universalmente riconosciuta come la norma cardine del sistema di tutela dei soci.
Introduzione

L'art. 2476 comma 2 c.c. – riproducendo quanto previsto nell'art. 2261 c.c. in ordine alla società semplice, in virtù dei rinvii operati alla disciplina sulle società di persone – attribuisce in capo ai soci di s.r.l. che non partecipano all'amministrazione il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Tale norma è universalmente riconosciuta come la norma cardine del sistema di tutela dei soci. Essa infatti riconosce ai soci diritti di informazione sulla gestione sociale che si caratterizzano per la loro a) inderogabilità, a meno che non vi sia una modifica in melius delle condizioni necessarie al relativo esercizio e b) indisponibilità, in quanto la connotazione spiccatamente personalistica e la struttura eminentemente contrattuale della s.r.l. si riflettono sulla disciplina dei controlli.

Tale diritto è strettamente personale e connaturato alla qualità di socio. Si ritiene pertanto che il diritto spetti al socio, anche se privo di diritto di voto. L'esercizio del diritto di informazione può avvenire attraverso una prima forma di controllo mediato, che prevede l'interpello dell'organo amministrativo, e una forma di controllo immediato, di carattere più ampio, che attiene al diritto di consultazione, anche tramite professionisti di fiducia, dei libri sociali e dei documenti amministrativi, tutelabile anche tramite il ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. Quest'ultima forma di controllo deve intendersi nel senso più ampio, tale da comprendere la consultazione di tutti i libri sociali, i documenti e le scritture contabili e la facoltà di estrarne liberamente copia, senza possibilità di frapporre il c.d. segreto sociale.

Inquadramento

L'art. 2476 comma 2 c.c. dispone che “i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”.

Detta disposizione si inserisce nel complesso di norme dedicato alla società a responsabilità limitata che, rispetto alla normativa precedente alla riforma del 2003, resta limitato a 35 articoli, contro gli oltre 180 dedicati alla disciplina della s.p.a., ed è chiaramente sottodimensionato rispetto alle esigenze di una disciplina che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto essere esaustiva ed autosufficiente, come la norma cardine del sistema di tutela dei soci. Proprio per la concessione del diritto di controllo al socio non amministratore, la nuova s.r.l. è stata qualificata come “società in nome collettivo a responsabilità limitata”.

L'importanza dei diritti di informazione e di consultazione del socio è maggiore nelle società non azionarie e prive di diversi sistemi di controllo sull'attività di gestione, dove l'ampiezza del diritto conferito al socio non è infatti finalizzata esclusivamente alla trasparenza della gestione sociale, ma è funzionale anche all'esercizio di un potere di controllo da parte del singolo socio.

Dal tenore della norma in esame si evince che il legislatore ha voluto operare una sorta di privatizzazione del controllo gestionale, non più incentrato su un sistema di “eterotutela” affidato alle penetranti prerogative dell'organo istituzionalmente deputato al controllo (il collegio sindacale o il sindaco unico), bensì su un vero e proprio sistema di “autotutela dei soci”, ritenendo che, all'interno della s.r.l., i soci siano i migliori garanti della buona gestione della società, avendo tutto l'interesse a controllare personalmente l'andamento gestionale e la tenuta della contabilità della società.

Il diritto di controllo del socio si esplica fondamentalmente in due direzioni:

  • l'una mediata, d'informazione e controllo in senso stretto, attraverso le notizie sullo svolgimento degli affari sociali fornite obbligatoriamente, se richieste, dagli amministratori,
  • l'altra diretta, di consultazione e ispezione in senso lato, anche per il tramite di un professionista di fiducia del socio, mediante l'esame della documentazione sociale.

Il diritto, inoltre, è certamente funzionale all'esercizio dell'azione sociale che spetta al singolo socio sulla base dell'art. 2476, comma 3, c.c.

La versione attuale, che ammette anche il diritto di consultazione per il singolo socio, mostra tuttavia tutti i limiti dell'impianto normativo in cui è inserita allorquando si considera che, a un ampliamento dei diritti del socio, non è corrisposta la menzione del loro carattere inderogabile.

E' opinione dominante che tale omissione costituisca una svista del legislatore commessa all'interno di una disciplina racchiusa nell'art. 2476 c.c. la quale, nel suo insieme, è da considerarsi indisponibile proprio perché la connotazione spiccatamente personalistica e la struttura eminentemente contrattuale della s.r.l. si riflettono soprattutto sulla disciplina dei controlli, le cui caratteristiche si riassumono:

  • nel riconoscimento ad ogni socio non amministratore di incisivi poteri di controllo (voice) e di recesso (exit);
  • nel carattere meramente facoltativo dell'organo di controllo interno, la cui nomina è imposta soltanto col superamento di parametri determinati dal legislatore (v. art. 2477 c.c.);
  • nella mancata previsione di forme di intervento giudiziario sulla regolarità della gestione corrispondenti a quelle previste per la s.p.a. dall'art. 2409 c.c.

Le considerazioni sin qui svolte conducono dunque a confermare che la disciplina del controllo individuale del socio sia prevalentemente inderogabile, almeno per quanto riguarda il contenuto essenziale del diritto d'informazione, anche se non riflette immediate ragioni di tutela dei terzi (e in particolare dei creditori sociali), assolvendo principalmente alla funzione di presidiare la posizione assunta all'interno della compagine sociale dai soci non amministratori – siano essi di minoranza, di maggioranza o addirittura totalitari – , sì da garantire la loro «immanenza» sulla gestione sociale, come voluto dal legislatore.

Diritto d'informazione: natura e scopo

Il diritto di informazione consiste nel diritto di ottenere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e include anche il diritto di consultazione dei libri sociali e della documentazione attinente alla gestione della società. Alla luce della sua funzione, esso viene pacificamente qualificato come diritto soggettivo in considerazione del fatto che ai diritti del socio corrisponde un dovere di comportamento da parte della società tramite l'organo gestorio.

Le funzioni caratteristiche del diritto d'informazione sono state tradizionalmente individuate in quelle di:

  • permettere al socio il controllo sull'amministrazione sociale;
  • consentirgli l'esercizio consapevole di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione e quindi non solo del diritto di voto.

Le funzioni tradizionalmente individuate vanno integrate con quella di facilitare l'esercizio dell'azione di responsabilità assegnata al singolo socio nel terzo comma della medesima disposizione normativa.

L'ampiezza del diritto d'informazione è quindi funzionale non soltanto alla trasparenza della gestione societaria all'interno della struttura organizzativa, ma anche all'esercizio consapevole del potere di esercitare l'azione sociale di responsabilità.

I confini soggettivi del diritto in esame

I soci che non partecipano all'amministrazione sono titolari dei diritti d'informazione. La formula riproduce quella prevista nell'art. 2261 c.c., relativa alla società semplice e, in virtù dei rinvii operati, alle società di persone.

I diritti d'informazione dei soci sono strettamente personali e connaturati alla qualità di socio. Pertanto spettano al socio in quanto tale (anche se privo di voto) e non a chiunque possa, a diverso titolo, essere interessato alla gestione della società. Al socio legittimato vanno poi assimilati, per espressa disposizione di legge (art. 2471 bis e 2352 c.c.), l'usufruttuario e il creditore pignoratizio della quota, ai quali viene autonomamente riconosciuta una legittimazione concorrente a quella del socio, rispettivamente debitore e nudo proprietario, e a quella del custode, titolare di legittimazione esclusiva in caso di sequestro. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, il diritto può essere esercitato solo dal rappresentante comune della comunione, sulla base degli artt. 2468, ultimo comma, e 2352, ultimo comma c.c., essendo quindi solo in tale caso limitato l'esercizio del diritto uti singulo al socio partecipante alla comunione, in modo da non esporre la società a un plurimo esercizio.

L'oggetto del controllo

Il diritto di informazione si declina in un duplice controllo:

  • controllo mediato e in senso stretto attribuito al socio e prodromico all'attivazione di ulteriori presidi di carattere sanzionatorio, quale l'azione sociale, o di carattere organizzativo, quale la richiesta ex art. 2479 comma 1 c.c., di sottoporre determinati argomenti, anche di natura gestoria, alla decisione dei soci. Il diritto di controllo si sostanzia pertanto in un ampio diritto di avere informazioni dagli amministratori relativamente a notizie “sullo svolgimento degli affari sociali” (e non più di notizie “dello svolgimento” come nella versione ante riforma). Esso può riguardare sia il generale andamento della gestione, che affari particolari, passati, in corso o prospettici;
  • controllo, in senso immediato e più ampio, attribuita al socio non amministratore attiene al diritto di consultazione, anche tramite professionisti di sua fiducia, dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione. Il parallelo diritto attribuito ai soci di società a responsabilità limitata, nel sistema anteriore, si riferiva ai soli libri sociali, mentre il diritto di consultazione dei soci non amministratori di società di persone concerne i documenti relativi all'amministrazione.

In questa prospettiva, il diritto di informazione e di consultazione del socio, nelle due declinazioni sopra riportate, riguarda non soltanto i libri sociali obbligatori, ma tutti «i documenti relativi all'amministrazione», nozione che ricomprende, necessariamente, tanto i documenti contabili amministrativi in senso stretto (libro giornale, libro degli inventari, registri tenuti ai fini dell'IVA o, in osservanza di altre disposizioni di legge, fatture, estratti, prospetti e calcoli di ogni genere), quanto i documenti attinenti alla gestione della società, quali ad esempio i contratti ed accordi, anche di natura riservata, la corrispondenza, gli atti giudiziarie amministrativi che riguardano la società, i verbali di accertamento, di contestazione.

Per converso, il socio non ha diritto di procedere autonomamente ad atti di ispezione in quanto detta attività ha per oggetto un luogo o una cosa, ma non la documentazione societaria, ed è demandabile solo all'organo preposto alla vigilanza- il sindaco - ove previsto statutariamente o per legge in base all'art. 2477 c.c., mentre l'orientamento maggioritario riconosce allo stesso il diritto di estrarre copie da esercitarsi, in quanto funzionale all'esercizio di un controllo e alla salvaguardia dei diritti connessi alla posizione di socio, nel rispetto del principio di buonafede ex art. 1175 c.c. che comporta una limitazione di esercizio al fine di salvaguardare l'altrui diritto.

Modalità di esercizio del diritto d'informazione

Quanto ai tempi relativi all'esercizio di tale diritto, prevale l'orientamento secondo cui la società deve provvedere a dare risposta ai quesiti e consentire la consultazione dei documenti in qualsiasi momento. In linea di principio, quindi, il socio può esercitare in qualsiasi momento i suoi diritti d'informazione e di consultazione, ma la scelta dei tempi deve tuttavia tenere conto degli interessi della società. Nel silenzio della legge, pertanto, la scelta sulla tempistica è lasciata ai soci, che potranno avanzare le loro richieste sia oralmente che per iscritto.

In ordine al comportamento richiesto al socio, in tutta la materia del diritto di controllo dei soci è importante l'osservanza del principio di buona fede e correttezza; detto principiopuò imporre che le richieste di informazioni siano ragionevolmente dettagliate e che alla richiesta di un quotista del tutto vaga di conferire con gli amministratori la società possa opporre un temporaneo rifiuto, chiedendo che essa venga un minimo specificata. Si ritiene tuttavia che la richiesta dei soci non debba essere accompagnata da motivazione.

In proposito, assume una particolare rilevanza anche il rispetto del c.d. principio di proporzionalità, di guisa che il socio dovrà astenersi da un'ingerenza nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa dell'operato di questi ultimi con la richiesta di informazioni di cui non ha effettivamente necessità, al solo scopo di ostacolare l'attività sociale; in tal caso infatti l'esercizio del diritto non potrebbe più ricevere tutela in quanto motivato da interessi ostruzionistici e da finalità emulative tali da rendere più gravosa l'attività sociale.

Per quanto attiene al diritto di consultazione è testualmente prevista la possibilità di avvalersi di professionisti di fiducia, mentre nulla viene all'uopo dettato in ordine al diritto d'informazione. Sul punto va osservato che, di prassi, è generalmente accettato che il soggetto delegato dal socio a partecipare all'assemblea (qualora l'atto costitutivo lo consenta) possa - limitatamente a quanto pertinente agli argomenti all'ordine del giorno - esercitare il diritto di chiedere informazioni.

I confini oggettivi del diritto d'informazione e di consultazione

Occorre chiedersi se l'esercizio dei diritti di controllo del socio non amministratore incontri alcuni limiti oggettivi, vista l'estensione illimitata ad esso generalmente riconosciuto. A tal proposito sembra doversi assumere che, anche nella s.r.l., come in tutte le società commerciali, sussista una sfera di notizie riservate, e dunque un segreto sociale, cui deve riconoscersi adeguata tutela civilistica, di cui gli amministratori sono tenuti alla stretta osservanza. Deve tuttavia escludersi che al socio che intende esercitare il diritto di controllo, nelle due forme sopra specificate, possa essere opposto il segreto sociale, come sin dall'inizio chiarito dalla giurisprudenza di merito che ha indicato come detto limite non possa mai valere in senso “generale e astratto”, bensì in senso “specifico e concreto”, e dunque in casi eccezionali ove sia possibile configurare in concreto il carattere emulativo della pretesa del socio, non sostenuta da un interesse adeguato e attuale all'informazione richiesta.

La giurisprudenza più recente, invero, si è dimostrata particolarmente attenta a questo tema e ha proceduto in qualche caso nel pregevole tentativo di evitare concettualizzazioni tuttavia bilanciando gli interessi contrapposti della società e del socio richiedente: per tale via alcune volte ha fatto ricorso al mascheramento preventivo di dati sensibili relativi alla clientela e ai fornitori della società in sede di rilascio di copie.

In altri casi, invece, pur concedendo l'accesso alla documentazione sociale, ha giudicato adeguata la condizione apposta dagli amministratori a sottoscrivereuna dichiarazione di impegno del socio e del professionista eventualmente incaricato a mantenere la riservatezza sui dati di cui verrebbe a conoscenza, alla stregua di un patto parasociale di non concorrenza previamente sottoscritto.

In via generale, appare difficilmente tracciabile una situazione-tipo in cui gli amministratori possano opporre un netto e assoluto rifiuto al socio richiedente, giustificato solo in relazione al carattere segreto, riservato o “sensibile” dell'informazione richiesta. L'unico limite che potrebbe addursi alla richiesta di informazioni del socio è quello ordinario della buona fede, che in casi estremi legittimerebbe un rifiuto di ottemperare a richieste che manifestino un carattere vessatorio o ingiustificatamente ripetitivo, dimostrando un impatto palesemente ostruzionistico o emulativo, con l'esclusione, però, dell'opponibilità in astratto dei limiti relativi al segreto o alla riservatezza aziendale.

L'impedimento dell'esercizio del diritto: conseguenze

Una considerazione a parte va fatta sulle forme di tutela giuridica azionabili a garanzia del diritto di controllo individuale. Sul punto, va rilevato come la tutela dei diritti del socio appaia autonomamente esperibile sia mediante l'azione di merito, che con il ricorso d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. L'autonomia della tutela processuale in questione si spiega in ragione del carattere assoluto e incondizionato del diritto tutelato, che non soffre limitazioni in quanto rappresenta un contrappeso alla eliminazione del controllo giudiziario della gestione sociale già previsto nell'art. 2409 c.c. In giurisprudenza si è anche ravvisata, in alcuni casi, la necessità di anticipare possibili incidenti di esecuzione nella fase di attuazione del provvedimento cautelare del giudice nominando un ausiliare del giudice (nella specie, un notaio incaricato di redigere il verbale di deposito dei documenti messi a disposizione e di restituzione dopo quindici giorni).

In argomento, è stato altresì rilevato come il diritto di controllo del socio non sia necessariamente preliminare all'esercizio di un'azione giudiziale. Invero diverse sono le finalità di governance per cui può essere esercitato il controllo e il primo di tali fini è proprio l'acquisizione d'informazioni al di fuori e indipendentemente da un possibile successivo processo. La giurisprudenza, al fine di tutelare effettivamente il diritto in commento, ha ritenuto applicabile l'art. 614 bis c.p.c., che ha generalizzato la possibilità di imporre mezzi di coercizione indiretta nei provvedimenti giudiziali condannatori aventi ad oggetto obblighi di fare infungibili, consentendo al socio di ottenere la condanna della società al pagamento di una somma forfettariamente indicata dal giudice per ogni giorno di ritardo nell'ottemperare al provvedimento d'urgenza del giudice (nella specie imponendo la penale di € 50,00 pro die, v. Trib. Milano (ord.) 12 gennaio 2013, nel sito giurisprudenzadelleimprese.it ).

E' opportuno altresì rammentare, per completezza d'esame, che, in caso di comportamento degli amministratori diretto a ostacolare l'esercizio del diritto del socio, potrebbero configurarsi gli estremi della grave irregolarità di gestione in considerazione dell'azione sociale di responsabilità e della possibilità di revoca in via cautelare degli amministratori prevista nell'art. 2476, comma 3, c.c. o dell'azione personale del socio ai sensi del comma 6 della medesima disposizione.

La regolamentazione statutaria del diritto d'informazione e consultazione

La questione della regolamentazione del diritto di controllo del socio, nelle due declinazioni previste dal legislatore, si pone in termini molto delicati sul versante statutario. Al riguardo è opportuno distinguere tra:

A) clausole statutarie integrative rispetto alla disciplina legale, volte a regolare le modalità di esercizio del diritto di controllo.

Nella categoria delle clausole integrative rientrano le clausole inserite nell'atto costitutivo al fine di arricchire la previsione normativa con una più dettagliata e articolata disciplina delle modalità attraverso le quali i soci dovranno esercitare i poteri d' ispezione e controllo.

In evidenza: elenco esemplificativo di clausole statutarie integrative

L'atto costitutivo può, a livello esemplificativo :

a) indicare le formalità attraverso le quali i soci devono richiedere l'accesso ai libri sociali e agli altri documenti relativi all'amministrazione;

b) prevedere un termine minimo di preavviso ai soci istanti o, in alternativa, un termine massimo entro il quale gli amministratori devono comunicare loro la data (a sua volta, ragionevolmente breve) entro la quale essi potranno procedere alla consultazione dei documenti;

c) predeterminare il numero dei consulenti esterni ai quali i soci non amministratori possono fare ricorso, precisando gli eventuali requisiti minimi di professionalità di cui questi ultimi devono essere in possesso

d) richiedere la preventiva indicazione dei nominativi dei consulenti che assisteranno il socio, anche al fine di verificare i requisiti di cui sopra;

e) imporre ai soci l'obbligo di sottoscrivere e di far sottoscrivere ai consulenti di cui intendano avvalersi un impegno di riservatezza;

f) vietare ai soci ogni forma di divulgazione o di utilizzo a fini concorrenziali delle informazioni acquisite;

g) imporre agli amministratori di procedere per tempo alla predisposizione della documentazione consultabile in un apposito spazio della sede amministrativa e di segnalare ai soci che abbiano richiesto la consultazione il responsabile al quale fare riferimento per eventuali chiarimenti o richieste di integrazioni documentali;

h) vietare ai soci e ai loro consulenti di rivolgersi direttamente al personale (con l'eccezione del soggetto di cui alla lettera precedente);

i) precisare le modalità con le quali i soci potranno estrarre, a proprie spese, copia della documentazione consultata;

l) prevedere l'obbligo di verbalizzazione delle sedute di indagine;

m) esplicitare il divieto in capo ai soci di intralciare l'attività sociale, già desumibile dai principi generali

n) sospendere la facoltà di consultazione nelle settimane immediatamente precedenti alla data entro la quale gli amministratori devono provvedere alla predisposizione del bilancio di esercizio e alla sua comunicazione al collegio sindacale o, in mancanza dell'organo di controllo, al deposito dei prospetti contabili presso la sede sociale;

o) escludere l'attribuzione disgiuntiva del diritto in esame al socio e al suo creditore pignoratizio ovvero al socio nudo proprietario e all'usufruttuario della quota;

p) limitare (ma non vietare) la presenza del socio alle operazioni di consultazione in caso di nomina di un professionista di fiducia.

Tali previsioni appaiono non solo legittime, ma, sotto molteplici profili, opportune al fine di prevenire utilizzi emulativi del diritto di controllo: abusi il cui rischio è accentuato dalla ricordata impossibilità per gli amministratori di opporre esigenze di riservatezza degli affari sociali ai soci non amministratori.

B) clausole statutarie propriamente derogatorie rispetto alla disciplina legale, dirette a incidere sul contenuto del diritto di controllo o sulla legittimazione al suo esercizio che la dottrina maggioritaria non ammette.

Dette clausole sono finalizzate

i) a restringere la legittimazione all'esercizio delle prerogative previste dalla legge (ad esempio, riservandola ai soci titolari di una percentuale qualificata del capitale sociale),

ii) a delimitarne l'ambito (ad esempio, contemplando unicamente un controllo sulla gestione o permettendo l'accesso ai soli libri sociali obbligatori o consentendo soltanto una revisione annuale della contabilità) o ancora iii) a circoscriverne i presupposti (ad esempio, subordinandolo all'assenza dell'organo interno di vigilanza).

Ci si è chiesti se, in presenza del consenso unanime dei soci o per via statutaria, l'autonomia contrattuale possa ridefinire liberamente la disciplina del controllo individuale, delineando l'assetto più coerente con il modello organizzativo complessivamente voluto e realizzato dall'atto costitutivo. La dottrina maggioritaria è nel senso di negare tale possibilità, sia in sede di costituzione della società che durante societate .

A parere di chi scrive, nell'ammettere una compressione per via statutaria o all'unanimità del diritto di controllo del socio non amministratore, non si potrebbe in ogni caso giungere a intaccare, o addirittura sopprimere, il diritto del socio di ricevere informazioni dagli amministratori e di consultare la documentazione sociale, il quale costituisce la cifra del diritto di controllo del socio, potendosi, in ipotesi, creare un sottosistema di coordinamento tra il potere di consultazione del socio, inderogabile e indefettibile, e la funzione di ispezione che organicamente spetta al solo organo di vigilanza interno alla società, qualora sia statutariamente o legalmente previsto.

Diversamente, la dottrina maggioritaria è nel senso che la disciplina derogatoria potrebbe sempre operare in melius, ammettendo che si amplifichino in maniera additiva e non peggiorativa i diritti di controllo attribuiti ai soci non amministratori dall'art. 2476 c.c., mediante clausole statutarie che, ad esempio, impongano agli amministratori un obbligo d'informazione periodica dei soci sull'andamento degli affari sociali o che legittimino questi ultimi a compiere tutti gli atti necessari, opportuni o comunque strumentali, all'esercizio di un controllo di legalità e di merito sull'amministrazione sociale, ivi inclusi quegli atti di ispezione agli impianti e ai magazzini o di accertamento delle consistenze di cassa, che, come si è sopra osservato, non rientrano tra le prerogative riconosciute al socio dalla disciplina legislativa.

Riferimenti

Normativi

art. 2261 c.c.

art. 2476 c.c.

art. 2479 c.c.

Giurisprudenza

Trib. Milano, 12 gennaio 2013, ord.

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