Soci accomandatari e accomandanti nella s.a.s.

Dario Scarpa
18 Aprile 2017

La distinzione tra le due categorie di soci è punto centrale e caratterizzante della società in accomandita semplice: la disciplina codicistica, infatti, distingue tra soci accomandatari, illimitatamente responsabili, ai quali spetta l'amministrazione della società, e soci accomandanti, che sono limitatamente responsabili per il capitale conferito, che per converso non possono amministrare la società, né trattare e concludere affari in nome della società (salvo in caso di procura speciale).
Inquadramento

La distinzione tra le due categorie di soci è punto centrale e caratterizzante della società in accomandita semplice: la disciplina codicistica, infatti, distingue tra soci accomandatari, illimitatamente responsabili, ai quali spetta l'amministrazione della società, e soci accomandanti, che sono limitatamente responsabili per il capitale conferito, che per converso non possono amministrare la società, né trattare e concludere affari in nome della società (salvo in caso di procura speciale).

I soci accomandatari amministrano e rappresentano la società in quanto soci a responsabilità illimitata che assumono il rischio in proprio dell'attività d'impresa; i scoi accomandanti, invece, rispondono delle obbligazioni societarie limitatamente alla quota di partecipazione. Tale distinzione si riverbera in tema di trasferimento della partecipazione sociale ed in materia di scioglimento della società.

Difatti, a seconda che rimanga solo la categoria degli accomandanti o solo quella degli accomandatari la prescrizione normativa individua differenti forme di sopravvivenza dell'ente.

Il riferimento normativo

L'incipit dell'art. 2313 c.c., in tema di nozione della società in accomandita semplice, parte proprio dalla distinzione tra le due categorie di soci che qualificano tale tipo di società: i soci accomandanti e i soci accomandatari. E non potrebbe essere altrimenti, in quanto elemento caratterizzante tale tipo di società è proprio una diversificazione in due distinte categorie di soci con conseguente diversificazione di poteri di amministrazione e di responsabilità.

I soci accomandatari sono, per definizione normativa, solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e sono gli unici soci che possono amministrare la società, trattare e concludere affari per la società, (salvo i casi in cui conferiscano procura speciale ai soci accomandanti); i soci accomandanti, invece, sono limitatamente responsabili in misura della quota conferita alla società e, di conseguenza, non hanno il potere di gestire la società né attraverso attività di amministrazione né di contrattazione con terzi (salvo i casi di procura speciale).

La distinzione tra le due categorie di soci deve essere indicata nell'atto costitutivo (art. 2316 c.c.) e la società deve essere iscritta nel registro delle imprese; in caso di mancata iscrizione o fino a quando la società non sarà iscritta (c.d. società irregolare) ai rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, si applicano le norme in tema di società semplice (art. 2317 c.c.).

In caso di società irregolare, però, per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita in società, eccetto che essi abbiano partecipato alle operazioni sociali (art. 2317 c.c.). Vediamo, quindi, che anche in caso di società in accomandita semplice non registrate la limitazione di responsabilità derivante dalla qualifica di socio accomandante persiste, sempre che sia rispettato il divieto in capo a tali soci di amministrare, trattare o concludere affari in nome della società.

In evidenza: Socio occulto di una s.a.s. (Cass., 25 luglio 1996, n. 6725)

La situazione di socio occulto di una società in accomandita semplice - la quale è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci, che si diversificano a seconda del livello di responsabilità (illimitata per gli accomandatari e limitata alla quota conferita per gli accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 cod. civ.) - non è idonea a far presumere la qualità di accomandatario, essendo necessario, a tal fine, accertare di volta in volta la posizione in concreto assunta da detto socio, il quale, di conseguenza, assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2320 cod. civ., solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione (intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi) o di trattare o concludere affari in nome della società.

Soci accomandanti e regime di responsabilità

Diretta conseguenza del differente ruolo di gestione tra i soci accomandatari e i soci accomandanti è quella relativa al differente regime di responsabilità che interessa le due categorie di soci.

Infatti, se da un lato il potere gestorio della società è di esclusiva competenza dei soci accomandatari (salvo i casi in cui si delegano con procura speciale singole attività ai soci accomandanti), dall'altro lato tali soci sono i soli responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; per contro, invece, i soci accomandanti godono di un regime di responsabilità limitato a quanto hanno conferito alla società.

Vi è da dire, però, che tale regime “agevolato” di responsabilità trova il suo limite nei casi in cui il socio accomandante contravvenga a due divieti: il divieto di immistione negli atti della società e l'inserimento del proprio nome nella ragione sociale.

In relazione al primo dei divieti elencati, vi è da dire che esso si concretizza in una eventuale attività di amministrazione posta in essere dal socio accomandante senza preventiva delega (procura speciale) da parte dei soci accomandatari (art. 2320 c.c.); in tal caso il socio accomandante vede perdere il beneficio della limitazione della responsabilità ma non acquista il potere di amministrare la stessa, inoltre, il suo comportamento può essere anche causa di esclusione dello stesso socio dalla società.

In evidenza: Divieto di immistione

Nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che, avvalendosi di procura conferente ampio ventaglio di poteri, compie atti di amministrazione, interna od esterna, ovvero tratta o conclude affari della gestione sociale, incorre, a norma dell'art. 2320 cod. civ., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità, la quale, in attuazione del principio di tipicità di cui all'art. 2249 cod. civ., è volta ad impedire che sia perduto il connotato essenziale di tale società, costituito dalla spettanza della sua amministrazione, ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., al solo socio accomandatario; ne consegue che il fallimento della predetta società va esteso, ex art. 147 legge fall., anche all'accomandante cui siano state conferite due procure, denominate speciali ma talmente ampie da consentire la effettiva sostituzione all'amministratore nella sfera delle delibere di competenza di questi. (Cass., 19 dicembre 2008, n. 29794)

In tema di ingerenza del socio accomandatario negli affari della società, in violazione del divieto di cui all'articolo 2320 c.c., va precisato che il carattere gestorio dell'interessamento per gli affari della società richiede il contenuto non puramente esecutivo, ma decisionale ed autonomamente orientato, dell'atto e l'assenza di procura speciale per il singolo affare. (Cass., 9 luglio 2014, n. 15600)

Valga evidenziare che, in tema di società in accomandita di persone, il socio illimitatamente responsabile (nella specie, l'accomandante ingeritosi nella gestione sociale) è responsabile per tutte le obbligazioni sociali esistenti sino al giorno dello scioglimento del rapporto sociale, anche per quelle sorte anteriormente al suo ingresso o al suo mutamento di ruolo nella compagine sociale.

In egual modo, in perfetta simmetria applicativa, nonostante la modifica dell'assetto proprietario di una società in accomandita semplice il socio accomandatario divenuto accomandante resta illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società al tempo in cui ricopriva il ruolo di socio accomandatario (così: Trib. Milano, 17 luglio 2015, n. 8800).

In evidenza: Divieto di inserire il proprio nome nella ragione sociale (Cass., 19 dicembre 2008, n. 29794)

Quando sia convenuta in giudizio una società in accomandita semplice, l'erronea indicazione delle generalità del socio accomandatario - e la conseguente inesatta indicazione della ragione sociale - non comportano la nullità né della citazione (tanto in primo grado, quanto in appello), né della notificazione di essa, a meno che il suddetto errore non ingeneri una incertezza assoluta sull'esatta identificazione della società.

Soci accomandanti e diritto di controllo

In base a quanto disposto dall'art. 2318 c.c., l'amministrazione (potere di gestione e potere di rappresentanza) della s.a.s. spetta di diritto ai soli soci accomandatari restando così precluso ai soci accomandanti qualsiasi tipo di potere gestorio, salvo casi di espressa procura speciale per il compimento di singoli atti.

Ai soci accomandanti, purtuttavia, sono riconosciuti altri poteri di natura amministrativa:

  • in primis, essi hanno il diritto di concorrere (sia pure in posizione non paritetica) con i soci accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori della società, qualora l'atto costitutivo della stessa preveda la loro designazione con atto separato (in tali casi, infatti, a norma di quanto disposto nell'art. 2319 c.c., è necessario per la nomina degli amministratori il consenso di tutti i soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentano la maggioranza del capitale da essi sottoscritto);
  • in secondo luogo, in caso di revoca di amministratori nominati nell'atto costitutivo, è necessario non solo il consenso di tutti i soci accomandatari, ma anche quello di tutti i soci accomandanti; infine, ai soci accomandanti è riconosciuta la possibilità, ex art. 2259, ultimo comma, c.c., di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa degli amministratori (siano essi stati nominati nell'atto costitutivo o in atto separato).
  • Inoltre, sempre nell'ambito dei poteri riconosciuti ai soci accomandanti, vi è da dire che, se l'atto costitutivo lo consente, essi possono dare autorizzazioni e pareri in relazione a determinate operazioni, nonché compiere atti di ispezione e di controllo, sia pure nel rispetto dei limiti imposti dall'osservanza del divieto di immistione.

In ogni caso, a norma di quanto disposto dall'art. 2320 c.c., i soci accomandanti hanno il diritto avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società, al punto che, per la Cassazione, è illegittima la delibera di esclusione dei soci accomandanti che “si siano rifiutati motivatamente di partecipare all'assemblea di approvazione del bilancio per non essere stati messi nelle condizioni di esercitare il controllo del conto dei profitti e delle perdite di cui all'art. 2320, ultimo comma, c.c.” (Cass. 24 maggio 2016, n. 10715, su cui si veda la news, in questo portale).

In evidenza: Concorrenza (Cass. 24 maggio 2016, n. 10715)

Il divieto di concorrenza, previsto dall'art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice, che, per il combinato disposto degli artt. 2315 e 2318 c.c., hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo, e non anche per i soci accomandanti, salvo che per questi ultimi non sia pattiziamente previsto con una disposizione contenuta nel contratto sociale.


In evidenza: Ruolo del socio accomandante

In base agli artt. 2318 e 2320 c.c. la posizione giuridica del socio accomandante nella struttura organizzativa delle s.a.s. si deve ricostruire riconoscendo al “socio di capitali” lo status di socio che coopera, in forma subordinata all'accomandatario, per la gestione della società, avendo lo stesso il potere di agire in forza di procura speciale per singoli affari, il potere di prestare attività sotto la direzione degli accomandatari, il potere di dare pareri e rilasciare autorizzazioni, nonché di esercitare vigilanza e controllo sugli amministratori. (Trib. Napoli 16 luglio 2014)

Nelle società in accomandita semplice, il socio accomandante può far valere il suo interesse al potenziamento ed alla conservazione del patrimonio sociale esclusivamente con strumenti interni, quali l'azione di responsabilità contro il socio accomandatario, la richiesta di estromissione di quest'ultimo per gravi inadempienze, l'impugnativa del rendiconto, o la revoca per giusta causa dell'amministratore, mentre non è legittimato ad agire nei confronti dei terzi per far annullare o dichiarare nulli i negozi intercorsi fra questi ultimi e la società, non sussistendo un interesse proprio del socio accomandante, autonomo e distinto rispetto a quello della società. (Cass. 7 settembre 2016, n. 17691)

In evidenza: Ordinaria e straordinaria amministrazione (Cass., 12 marzo 1994, n. 2430)

La distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile in relazione ai beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 cod. civ.) non coincide con quella applicabile in tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società, i quali vanno individuati con riferimento agli atti che rientrano nell'"oggetto sociale" - qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica -, pur se eccedano i limiti della c.d. ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza dell'amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società ed eccedenti i suoi poteri, invece, quelli di disposizione o di alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell'ente e, perciò esorbitanti (e contrastanti con) l'oggetto sociale (ribadendo tali principi, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, la quale ha ritenuto rientrante nell'oggetto sociale - e, pertanto, vincolante per una s.a.s. anche se stipulato senza la firma congiunta degli amministratori, prevista dallo statuto per gli atti di straordinaria amministrazione - la conclusione di un contratto di leasing c.d. "di trasferimento", comportante, alla sua scadenza, la possibilità del passaggio in proprietà, alla società utilizzatrice, dei beni strumentali impiegati per l'attività di gestione del gabinetto odontoiatrico, esercitata dalla società medesima).

Mancanza della pluralità di soci e scioglimento della società

In ultimo, è bene soffermarsi su un profilo particolare della società in accomandita semplice: la perdita della pluralità di soci.

Infatti, bisogna distinguere l'ipotesi in cui a mancare siano tutti i soci accomandanti da quella in cui a mancare siano tutti i soci accomandatari. Nel primo caso, è dato ai soci accomandatari termine di sei mesi per ripristinare la categoria dei soci accomandanti, pena lo scioglimento della società, ex art. 2323 c.c.; l'attività della società in tale periodo continua normalmente. Nel caso in cui, invece, sono venuti meno tutti i soci accomandatari, i soci accomandanti hanno sempre termine di sei mesi per ripristinare la categoria dei soci accomandatari, ma non potendo amministrare la società, essi devono nominare un amministratore provvisorio (che può anche essere un accomandante) che avrà poteri limitati per legge al compimento di atti di ordinaria amministrazione.

L'amministratore provvisorio nominato dai soci accomandanti non assume la qualifica di socio accomandatario e, come tale, non sarà illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, salvi i casi in cui compia atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

In evidenza: Amministratore provvisorio (Trib. Mantova, 3 luglio 2012)

Non può essere iscritto nel Registro delle Imprese l'atto di nomina di un amministratore provvisorio di una società in accomandita semplice prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'esclusione del socio accomandatario dalla società in accomandita semplice e la sua revoca dalla carica di amministratore, poiché difetta il presupposto di cui all'art. 2323, comma 2, c.c. della mancanza di tutti gli accomandatari, essendo la sentenza indicata di natura costitutiva non produttiva di effetti prima del passaggio in giudicato.

Se nel termine di sei mesi non si riesca a ricostituire la duplice categoria di soci, senza dare inizio ad un procedimento di liquidazione, la società si trasforma tacitamente in una società collettiva irregolare, sempreché siano rimasti almeno due soci.

In evidenza: Perdita della duplicità di categorie di soci

Non può essere iscritto al Registro delle Imprese il progetto di scissione di una società ex art. 2506 c.c. con costituzione di due nuove società, entrambe unipersonali con presenza del solo socio accomandatario e con riserva di ciascuno dei due soci accomandatari di ricostituire la pluralità dei soci entro sei mesi, posto che essendo prevista nel progetto di fusione la nascita di nuovi soggetti giuridici, distinti da quello originario o da altri preesistenti, è richiesta dagli artt. 2295 e 2315 c.c. la pluralità di soci, mentre la unipersonalità, disciplinata dall'art. 2272 c.c., è ammissibile solo come sopravvenienza, e quindi non in fase costitutiva. (Trib. Mantova 4 gennaio 2012)

Nel caso di morte dell'unico socio accomandatario di una s.a.s. prima dello scadere del termine di sei mesi da tale evento i soci superstiti non possono invocare quale causa di scioglimento della società la previsione di cui all'art. 2323 c.c., comma 1, c.c.; in tale periodo la nomina di un amministratore provvisorio è atto dovuto anche al fine di garantire alla società la rappresentanza legale. (Trib. Piacenza, 20 Marzo 2013)

Riferimenti

Normativi:

  • Artt. 2313 - 2324 c.c.

Giurisprudenza:

  • Cass. 7 settembre 2016, n. 17691
  • Cass. 9 luglio 2014, n. 15600
  • Cass. 19 dicembre 2008, n. 29794
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