Domicilio digitale e sue variazioni (PTT)

Stefano Russo
Roberto Scavizzi
22 Aprile 2016

In via generale il “domicilio digitale” consiste in un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il cittadino può indicare alla pubblica amministrazione per ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche di atti, ossia nella sostituzione del recapito fisico delle stesse con un recapito telematico, assistito dalle garanzie di affidabilità connesse alla posta certificata.
Inquadramento

Il concetto di domicilio digitale è stato introdotto dall'art. 3-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito denominato CAD).

Per quanto attiene al Processo Tributario Telematico (d'ora innanzi PTT) si ha un chiaro richiamo al “domicilio digitale” mediante l'applicazione del combinato disposto degli artt. 18 e 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 (d'ora innanzi DMEF). Al riguardo occorre precisare che tale istituto giuridico, nato in conseguenza dell'applicazione dell'informatica e della telematica al diritto sostanziale e, nel caso che ci occupa, soprattutto processuale, trova una disciplina diversa in relazione al processo telematico e, ad onor del vero, ancor più peculiare, nell'ambito del PTT.

In evidenza

In via generale il “domicilio digitale” consiste in un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che il cittadino può indicare alla pubblica amministrazione per ricevere tutte le comunicazioni e le notifiche di atti, ossia nella sostituzione del recapito fisico delle stesse con un recapito telematico, assistito dalle garanzie di affidabilità connesse alla posta certificata

La summenzionata norma dispone che tale indirizzo sia inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e sia reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

A tutt'oggi, purtroppo, non sono state definite sia le modalità con cui il cittadino può comunicare, variare e cancellare il proprio indirizzo all'ANPR, sia le modalità con cui i gestori o esercenti di pubblici servizi possono consultare l'ANPR al fine di reperire il domicilio digitale dei propri utenti. Il previsto decreto ministeriale di regolamentazione non è ancora stato emanato.

La Legge di delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (l. n. 124/2015) prevede che siano adottati da parte del Governo uno o più decreti legislativi volti a modificare o integrare il CAD nel rispetto di alcuni principi e criteri selettivi fra i quali il domicilio digitale di cittadini e imprese (ai fini dell'interazione con le amministrazioni) e gli strumenti d'identificazione e autenticazione in rete (c.d. “identità digitale tramite SPID”). Tale provvedimento normativo, teso anche all'adozione di una dettagliata regolamentazione del domicilio digitale, viene emanato al fine di consentire alle imprese ed ai cittadini l'esercizio di alcuni fondamentali diritti connessi all'ormai diffusissimo utilizzo di strumenti informatici e telematici. In particolare, detta norma persegue lo scopo di:

(i) garantire ai sopraddetti soggetti il diritto di accedere a tutti i dati, documenti e servizi «di loro interesse, in modalità digitale»;

(ii) consentire un accesso digitale semplificato ai servizi inerenti la persona.

L'adozione di siffatte norme soddisfa gli obblighi del nostro paese in tema di corretta e piena implementazione dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione UE del 26 agosto 2010 in tema di Agenda Digitale Europea.

L'Agenda Digitale Europea

I sistemi d'identificazione digitale e il connesso istituto del domicilio digitale sono temi certamente connessi con quanto enunciato nella Comunicazione della Commissione UE del 26 agosto 2010 contente il documento programmatico relativo all'Agenda Digitale Europea (d'ora innanzi ADE).

Ebbene, l'ADE nasce, principalmente, con il fine di produrre vantaggi socioeconomici che risultino sostenibili grazie all'implementazione di un mercato digitale unico che si serva di Internet «veloce e superveloce» e di un ampio utilizzo dell'interoperabilità.

Solo attraverso il c.d. “circolo virtuoso dell'economia digitale” sarà possibile centrare gli obiettivi sopra esposti. In particolare, secondo l'ADE, esistono sette ostacoli principali che impediscono il pieno sviluppo dell'economia digitale:

  1. la frammentazione dei mercati digitali;
  2. la mancanza di interoperabilità;
  3. l'aumento della Criminalità informatica;
  4. la mancanza di investimenti nella rete;
  5. l'impegno insufficiente nella ricerca e nell'innovazione;
  6. la mancanza di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche;
  7. le mancate opportunità relativamente alle risposte ai problemi della società.

Conseguentemente, la normativa italiana in tema di PTT trova certamente fondamento nei principi e obbiettivi enunciati nell'ADE. In particolare, vi sono vari provvedimenti dell'UE in tema di “Giustizia elettronica” che mirano ad una regolamentazione dell'utilizzo di strumenti informatici e telematici nell'ambito processuale in genere (si pensi al delicato settore del diritto penale o, allo strategico ambito del processo civile e, ovviamente, all'altrettanto fondamentale area del contenzioso in ambito tributario).

La giustizia elettronica

In linea con quanto prospettato nell'ADE, l'UE mediante la Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2008 recante «Raccomandazioni della Commissione sulla Giustizia elettronica», in relazione alla informatizzazione del sistemi giudiziari e, quindi anche delle attività processuali inerenti i diversi contesti (civile, tributario, ecc.), ha osservato come la c.d. “Giustizia elettronica” possa dare «un contributo significativo all'aumento dell'accessibilità e dell'efficienza del sistema giudiziario e giuridico in Europa». Secondo l'UE, l'adozione di tale approccio, insieme con «la maggiore integrazione del mercato interno e la crescente mobilità all'interno dell'Europa, consentirà di superare le sfide inerenti al sistema giudiziariotransfrontaliero, come la lingua, la distanza e sistemi giuridici poco familiari». Al riguardo il Regolamento n. 1382/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha istituito un Programma giustizia per il periodo 2013-2020.

L'Italia ha certamente dato attuazione a quanto indicato in modo programmatico dal legislatore UE attraverso le varie iniziative legislative riguardanti il settore giustizia ed, in particolare, anche con la introduzione del Processo Tributario Telematico a mezzo del d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

Il domicilio digitale

L'attuale CAD dedica l'art. 3-bis al «Domicilio digitale del cittadino». Al fine di facilitare la comunicazione tra il cittadino e le PP.AA., il legislatore attraverso la predetta norma riconosce al cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata quale suo domicilio digitale. Detto indirizzo è poi inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e reso disponibile a tutte le PP.AA. e ai gestori ed esercenti di pubblici servizi.

Secondo lo Schema di Decreto Legislativo recante modifiche e integrazioni al CAD discusso nel Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2016 (d'ora innanzi SDL) la regolamentazione del domicilio digitale all'interno del predetto CAD parrebbe mutare considerevolmente.

In primis, stando a quanto indicato nell'SDL, nel nuovo art. 3-bis CAD, in relazione ai soli rapporti fra P.A. e cittadino, dovrebbe scomparire il richiamo alla posta elettronica certificata. Inoltre, il domicilio digitale dovrebbe divenire «mezzo esclusivo di comunicazione» da parte delle PP.AA..

Vi sarebbe anche un ulteriore modifica all'art. 3-bis con la quale si statuirebbe che agli iscritti all'ANPR «che non abbiano provveduto a indicarne uno è messo a disposizione un domicilio digitale con modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Interno […]. Con le stesse modalità sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati ai cittadini».

In base al quanto indicato nell'SDL, l'art. 6 rubricato «Utilizzo della posta elettronica certificata» verrebbe emendato come segue: «Fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3-bis, per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1 [nda: quelle effettuate mediante PEC] con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata […]». Dunque, il legislatore sembra imporre un termine massimo all'utilizzo della PEC in relazione ai rapporti tra cittadini, imprese e PP.AA., lasciando intuire che, in futuro negli ambiti suddetti, sembrerebbe tendere a un intenso sviluppo degli strumenti dell'identificazione elettronica, mediante SPID e l'istituto giuridico del domicilio digitale.

Viceversa, in riferimento alla materia che ci occupa è opportuno rilevare come su un piano meramente processualistico l'art. 64 SDL reciti: «Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico». Pertanto nel PTT la PEC e il domicilio digitale (rectius: l'elezione del “domicilio digitale”) assumono un'importanza capitale ed assai innovativa.

Gli aspetti processuali: il domicilio digitale nel processo telematico tributario

In relazione al Processo Telematico Tributario, l'istituto del domicilio digitale riveste certamente un particolare rilievo.

Invero, per comprendere appieno il significato e l'importanza del concetto di “domicilio digitale” nel processo tributario occorre analizzare il combinato disposto degli artt. 18 e 16-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt. 6 e 7 d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ebbene secondo l'art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 «1. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale. 2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: a) della commissione tributaria cui è diretto; b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata; c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto; d) dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda; e) dei motivi. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione: a) della categoria di cui all'art. 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore […]».

L'art. 6 d.m. n. 163/2013 rubricato «Elezione di domicilio digitale e sue variazioni» recita «L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 7, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenuta nel ricorso introduttivo o nell'istanza di reclamo e mediazione notificati tramite PEC, equivale ad elezione di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni e notificazioni telematiche […]».

Inoltre l'art. 7 d.m. n. 163/2013 rubricato «Indirizzo di posta elettronica certificata» statuisce che «L'indirizzo di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c)-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo è riportato nella nota di iscrizione al ruolo […]».

Completa tale quadro normativo l'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992. Si osservi come tale prescrizione normativa sia stata introdotta mediante l'art. 9, comma 1, lett. g), h) e i), d.lgs. n. 156/2015 con il quale il legislatore ha proceduto alla modifica degli artt. 16 e 17 d.lgs. n. 546/1992, che disciplinano le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo ed alla introduzione dell'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 riguardante, appunto, le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

In particolare, l'art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992 recita: «1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni […]. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo […]. 3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione. 4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto».

Dalla lettura delle predette norme emerge in modo palese come l'indirizzo PEC debitamente indicato nei predetti atti processuali notificati anch'essi a mezzo PEC, è giuridicamente qualificato dal Legislatore quale vero e proprio domicilio digitale della parte processuale.

La scelta del legislatore di utilizzare l'espressione “domicilio eletto” fa ben comprendere come l'indicazione della PEC nell'atto introduttivo di lite equivalga ad una vera e propria elezione di domicilio di natura meramente processuale. Sul punto, si osserva come la teoria generale del processo preveda sistematicamente (in ambito, civile, penale e, quindi, anche tributario) il fondamentale atto dell'elezione di domicilio. Tale atto si differenzia sostanzialmente dal concetto di dichiarazione di domicilio. Al riguardo occorre osservare come dichiarare il proprio domicilio significhi indicare il luogo dove realmente si abita o si lavora, viceversa l'elezione di domicilio si sostanzia nell'indicazione di un luogo diverso da quello reale ed effettivo, scelto appunto solo per ricevere atti. Nel caso di specie, la natura “digitale” del domicilio eletto, permette la produzione di effetti giuridici perfettamente simili a quelli che si verificherebbero allorché l'atto fosse notificato o comunicato presso un domicilio non “digitale”. Non a caso la PEC non corrisponde ad un luogo fisico paragonabile ad un'abitazione o ad uno studio professionale bensì ad un “luogo virtuale”, esistente grazie alle tecnologie informatiche, ben individuabile e attribuibile in modo inequivoco ad una determinata parte processuale. Dunque, per le suddette ragioni, gli effetti giuridici derivanti dall'elezione di domicilio digitale sono perfettamente in linea con l'istituto classico del domicilio processuale non digitale.

L'importanza dell'istituto del “domicilio digitale“ ai fini del corretto funzionamento del PTT emerge in modo ancor più chiaro a seguito dell'analisi di altre disposizioni normative contenute nel d.m. n. 163/2013. In particolare si osservi come l'art. 9 del citato Decreto, rubricato «Notificazioni e deposito degli atti», prescriva la notifica del ricorso e degli altri atti del processo tributario mediante l'utilizzo della PEC. I vari atti così notificati saranno poi inseriti nel fascicolo informatico consultabile on line. In tal senso l'indirizzo PEC della parte processuale, indicato nell'atto introduttivo di lite, assume valore anche quale “domicilio digitale” eletto secondo le norme processuali sopra richiamate. Dunque, nel PTT, l'uso della PEC è strettamente connesso all'istituto del “domicilio digitale” regolarmente eletto e si potrebbe osservare che l'utilizzo di entrambi si giustifica sul piano sistematico, posto che l'uno (la PEC) assume valore e rilevanza sul piano degli effetti processuali (es: notifica e comunicazione) se e solo se, è previsto e regolarmente operativo l'altro (il “domicilio digitale”).

A riprova della correttezza di tale impostazione esegetica si osservi come in applicazione dell'art. 5 d.m. n. 163/2013 le notifiche e le comunicazioni effettuate presso il domicilio digitale a mezzo PEC si considerino perfezionate nel momento in cui è generata da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario la ricevuta di avvenuta consegna. Cioè a dire, nel momento in cui si producono gli effetti di cui agli artt. 45 e 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Ancora, in tal senso l'art. 8 d.m. n.163/2013 precisa che «[…] qualunque comunicazione o notificazione dei documenti informatici, tramite PEC, si considera effettuata, ai fini della decorrenza dei termini processuali per il mittente, al momento dell'invio al proprio gestore dell'attestato della relativa ricevuta di accettazione e, per il destinatario, al momento in cui la comunicazione o notificazione dei documenti informatici è resa disponibile nella casella di posta elettronica certificata».

Non a caso, secondo l'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 82/2005 «Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questo dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”. Detta norma, va letta in combinato disposto con l'art. 48 d.lgs. n. 82/2005, rubricato “Posta elettronica certificata».

Ebbene, secondo l'art. 48 d.lgs. n. 82/2005 «1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 […]. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».

Dunque, nel PTT, come in altri contesti processuali telematici (es: Processo civile telematico), spesso la notificazione e/o la comunicazione è valida allorché si abbia la prova della consegna presso l'indirizzo di PEC del destinatario [parte processuale] che vale anche quale domicilio digitale correttamente eletto oltre al fatto che detta notificazione e/o comunicazione sia posta a disposizione del destinatario [la parte processuale].

A supporto delle predette osservazioni si sottolinea come l'art. 1 lett. i) d.m. n. 163/2013 definisca la PEC come «ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'art. 1, lett. g), d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68».

In linea con le cennate prescrizioni normative e, in merito all'utilizzo della PEC nell'ambito processuale, la Suprema Corte ha affermato che «la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l'invio telematico dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario e la prova di tale consegna è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna. La mancata produzione della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo PEC del ricorso per cassazione, impedendo di ritenere perfezionato il procedimento notificatorio, determina quindi l'inesistenza della notificazione con conseguente impossibilità per il giudice di disporne il rinnovo ai sensi dell'art. 291 c.p.c. in quanto la sanatoria ivi prevista è consentita nella sola ipotesi di notificazione esistente, sebbene affetta da nullità» (Cass., sez. lav., 7 ottobre 2015, n. 20072). Alla luce di quanto osservato dal Supremo collegio appare evidente che, se la casella di posta elettronica certificata corrisponde al domicilio digitale eletto, qualsivoglia comunicazione e/o notificazione indirizzata alla parte processuale dovrà, necessariamente, giungere presso la predetta PEC.

Conclusioni

Dalla lettura delle norme sopra enunciate appare evidente che il concetto di “domicilio digitale” assurge nel PTT a strumento di primaria importanza posto che, - congiuntamente alla PEC ed agli altri istituti giuridici afferenti all'informatica giuridica ed al diritto dell'informatica, previsti expressis verbis dalle norme regolanti il PTT, quali, ad esempio, la firma digitale ed il documento informatico – alcune delle fasi processuali più delicate di tale rito (es: notifica dell'atto introduttivo di lite) dipendono fortemente dal suo corretto utilizzo.

La definizione di tale “luogo virtuale” presso cui ricevere validamente tutte le comunicazioni processuali e l'associazione della validità della procedura di notifica presso di esso con quella della posta certificata, porta come diretta ed immediata conseguenza che vengono radicalmente modificate le problematiche connesse ai vizi della notifica, così come effettuabile secondo gli artt. 137 ss. c.p.c.. Sarà difatti sufficiente, se l'indirizzo di PEC rientra tra quelli fissati dalla norma come ammessi, che nel fascicolo processuale siano presenti le ricevute di accettazione e consegna della PEC connessa al domicilio digitale eletto, senza avere più rilievo la figura del “soggetto” ricevente la notifica, ovvero, più correttamente, del titolo in virtù del quale la persona fisica riceva la notifica dell'atto.

Non a caso, considerata tale particolare valore dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale domicilio digitale, il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 ha stabilito che non tutti gli indirizzi potranno essere considerati validi, ma solo quelli le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. c)-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; inoltre se il ricorrente o difensore è un professionista iscritto in albi o elenchi, ovvero è una società o impresa individuale, l'indirizzo di PEC dichiarato deve coincidere con quello comunicato, rispettivamente, agli ordini e collegi o al registro delle imprese, mentre per gli enti impositori è quello individuato dall'art. 47, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell'IPA.

Tali regole sono stabilite nella necessità di dare certezza all'azione di comunicazione e notifica degli atti processuali, anche in caso di errata indicazione del “domicilio digitale” nella nota di iscrizione a ruolo del ricorso, consentendo di poter utilizzare validamente quelli registrati negli elenchi ed albi dianzi indicati.

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