Detrazioni per ristrutturazioni edilizie

Stefano Lapponi
18 Aprile 2017

Ogni soggetto persona fisica ha la possibilità di detrarre dall'IRPEF il costo delle ristrutturazioni edilizie effettuate sulle abitazioni e sulle parti comuni degli edifici. La detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). La stessa agevolazione spetta ai condomini (secondo la loro quota millesimale di proprietà) per i lavori effettuati nelle parti comuni dell'edificio.
Inquadramento

Ogni soggetto persona fisica ha la possibilità di detrarre dall'IRPEF il costo delle ristrutturazioni edilizie effettuate sulle abitazioni e sulle parti comuni degli edifici.


La detrazione è pari al 36% delle somme spese e spetta fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Questo importo va suddiviso fra tutti i soggetti aventi diritto alla detrazione, che hanno sostenuto le spese (ad esempio, marito e moglie cointestatari di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro). La stessa agevolazione spetta ai condomini (secondo la loro quota millesimale di proprietà) per i lavori effettuati nelle parti comuni dell'edificio.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all'agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo di 48.000 euro.

Ai sensi del nuovo art. 16-bis, D.P.R. n. 917/1986, la detrazione del 36% spetta anche nel caso di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro sei mesi dalla data del termine dei lavori si impegnino ad alienarli o assegnarli.

In questo caso, l'acquirente o l'assegnatario ha diritto alla detrazione del 36%, calcolata sull'ammontare forfetario del 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'unità immobiliare, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di euro 48.000.

Il comma 8 dell'art. 16-bis prevede alcuni casi particolari che interessano i soggetti beneficiari dell'agevolazione fiscale, ossia:

  1. in caso di vendita dell'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione del 36%, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito per i rimanenti periodi d'imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente (persona fisica) dell'immobile;
  2. in caso di decesso del contribuente prima che lo stesso abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione del 36% spettanti per i singoli periodi d'imposta, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

La Legge di Stabilità 2015 ha innalzato il tetto di spesa detraibile da 48.000 euro a 96.000 per ogni unità immobiliare interessata. La misura della detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta.

La Legge di Bilancio 2019 ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2019 della detrazione Irpef delle spese per gli interventi di recupero edilizio, non apportando ulteriori modifiche alla disciplina.

Conviventi di fatto - detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato prima della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (in vigore dal 5 giugno 2016)

La Risoluzione n. 64/E/2016 sancisce la possibilità per i componenti di una “convivenza di fatto” di beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio ovvero interventi di risparmio energetico e acquisto di mobili ed elettrodomestici, su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato.

I diritti spettanti ai conviventi di fatto, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi, atteso il principio della unitarietà del periodo d'imposta, si ritiene debbano applicarsi per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016 (Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E).

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell'anno, secondo il criterio di cassa.

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, il beneficio compete con riferimento all'anno di effettuazione del bonifico da parte dell'amministrazione del condominio.

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'IRPEF dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta.

Esempio

Se la quota annua detraibile è di 1.500 euro e l'IRPEF calcolata con la dichiarazione dei redditi nel medesimo anno ammonta a 1.000 euro, la parte residua della quota annua detraibile (pari a 500 euro) non può essere recuperata in alcun modo. L'importo eccedente, infatti, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno successivo.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e in quelli successivi.

È necessario, però, essere proprietari o titolari di altro diritto reale sull'unità abitativa oggetto di intervento. Non può beneficiare di tale ripartizione, per esempio, l'inquilino.

Dal 1° gennaio 2012 non è più prevista questa diversa modalità di ripartizione. La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2015 ridisegna la mappa delle scadenze e delle aliquote della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia e per gli interventi antisismici.

Evoluzione normativa

L'art. 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla L. 22 dicembre 2011, n. 241 (Decreto "salva Italia"), prevede una modifica al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con l'inserimento del nuovo art. 16-bis, recante disposizioni sulla "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica", in base al quale vengono confermate in gran parte le norme già vigenti.

In particolare, viene confermata la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che diventa un'agevolazione permanente, senza più scadenza, con una percentuale di detrazione pari al 36%. Il tetto massimo di spesa viene fissato ad euro 48.000 per unità immobiliare, da ripartire in dieci quote annuali costanti di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi.

In particolare, a decorrere dall'1 gennaio 2012, viene confermato il bonus fiscale del 36% delle spese documentate per interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, contenente misure urgenti per la crescita la detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia, passa dal 36% al 50% con un aumento delle spese agevolabili su ogni unità immobiliare che va dai precedenti 48.000 euro a 96.000 euro.

L'agevolazione del 50%, ripartita in 10 annualità, ha validità fino al 31 dicembre 2013 se le spese vengono sostenute da privati; qualora la spesa fosse sostenuta da un condominio l'agevolazione maggiorata ha termine il 30 giugno 2014.

La Legge di Stabilità 23 dicembre 2014, n. 190 ha prorogato ulteriormente la misura della detrazione del 50% fino a tutto il 31 dicembre 2015 sia per gli interventi fissati dai privati che per gli interventi condominiali.

Tabella riassuntiva

Recupero edilizio su parti comuni e singole abitazioni

Misura

Detrazione dall'imposta lorda pari al 50% delle spese sostenute

Limite

Limite massimo di spesa per ogni immobile pari a 96.000 euro

Quote di ripartizione temporale della detrazione

10 quote annuali di pari importo

Tipologia di spesa

Alcune particolari spese sono:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71);
  • le spese per l'acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Interventi agevolati

La detrazione riguarda:

a) le spese per interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'art. 3, D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

In particolare, le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;

b) le spese per interventi elencati alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 3, D.P.R. n. 380/2001: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Per i condomini sono ammesse a fruire della detrazione IRPEF le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria se riguardano parti comuni di edifici residenziali;

c) le spese per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nell'art. 3, D.P.R. n. 380/2001 e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza (la detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal Decreto Legge n. 201/2011);

d) le spese per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche in proprietà comune;

e) le spese per i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi come ad esempio, la realizzazione di un ascensore esterno all'abitazione;

f) le spese per gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, c. 3, L. n. 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna.

Non rientrano quindi nell'agevolazione i telefoni a viva voce, i touch screen, i computer, le tastiere espanse. Tali beni sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione IRPEF del 19%;

g) le spese per gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Gli intereventi in oggetto devono essere effettuati sugli immobili quindi con riferimento alla sicurezza domestica, non dà diritto alla detrazione il semplice acquisto, anche a fini sostitutivi, di apparecchiature o elettrodomestici dotati di meccanismi di sicurezza.

L'agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili.

Opere agevolabili (esempi)

  • l'installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti;
  • il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • l'installazione del corrimano;
  • riparazione e/o sostituzione di impianti insicuri.

h) le spese per interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti (di natura penale) da parte di terzi.

Anche in questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili.

Opere agevolabili per l'adozione di misure di sicurezza (esempi)

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

i) le spese per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne.

Gli interventi per l'adozione di misure antisismiche e per l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici.

Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate anche le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

Per le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia,la loro realizzazione può avvenire anche in assenza di opere edilizie propriamente dette;

l) spese necessarie all'esecuzione dei lavori di carattere complementare ed accessorio.

Spese accessorie all'esecuzione dei lavori che fruiscono dell'agevolazione fiscale

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
  • le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
  • le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della L. n. 46/1990 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (L. n. 1083/1971);
  • le spese per l'acquisto dei materiali;
  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (Decreto 18 febbraio 1998, n. 41).


Non sono considerati interventi fiscalmente agevolabili le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Agevolazioni per manutenzione ordinaria

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.

Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall'art. 1117, numeri 1, 2 e 3 c.c. e sulle quali si è ampiamente dibattuto: il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, ecc.

Parti comuni degli edifici (art. 1117 c.c.)

Suolo su cui sorge l'edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d'ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, ecc., altre parti necessarie all'uso comune.

Locali per portineria e per alloggio del portiere, lavanderia, riscaldamento centrale, stenditoi, ecc. per simili servizi comuni.

Opere, installazioni, manufatti di qualunque genere ad uso e godimento comune, come ascensori, pozzi, cisterne,acquedotti, fognature e canali di scarico,impianti ecc. fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Interventi agevolabili in condominio

Secondo la Risoluzione Ministeriale 12 febbraio 2010, n. 7/E possono usufruire della detrazione IRPEF del 36% (50% fino al 30 giugno 2014) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia effettuati su qualsiasi parte comune di edifici condominiali, senza alcuna eccezione, secondo la definizione di "parte comune" fornita dall'art. 1117 c.c.

In tal modo viene superata la posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione Ministeriale 7 maggio 2007, n. 84/E che considerava agevolabili solo gli interventi su determinate parti comuni, vale a dire quelle elencate nell'art. 1117, n. 1), c.c., quali muri maestri, tetti, portoni d'ingresso, scale e cortili.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.

La portata della norma rende di assoluta importanza l'individuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle sottostanti tabelle.

Interventi di manutenzione ordinaria (esempi)

  • le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici;
  • le opere necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  • la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni;
  • il rifacimento di intonaci interni; l'impermeabilizzazione di tetti e terrazze;
  • la verniciatura delle porte dei garage
  • ecc.

Sono considerati invece interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso.

Interventi di manutenzione straordinaria (esempi)

  • installazione di ascensori e scale di sicurezza;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  • rifacimento di scale e rampe;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • recinzione dell'area privata;
  • costruzione di scale interne.

Gli interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili sono considerati interventi di restauro e risanamento conservativo.

Interventi di restauro e risanamento conservativo (esempi)

  • interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado;
  • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.

Ristrutturazione edilizia (esempi)

  • demolizione e fedele ricostruzione dell'immobile;
  • modifica della facciata;
  • realizzazione di una mansarda o di un balcone;
  • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda;
  • apertura di nuove porte e finestre;
  • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al beneficio della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia. In particolare:

  • in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente;
  • per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una "nuova costruzione";
  • se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione".

In sostanza, quindi, si tende ad agevolare solo gli interventi di ristrutturazione volti a mantenere la struttura preesistente all'intervento in termini di volumetria, al fine di non agevolare la costruzione di nuove abitazioni.

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo di interventi sulle parti condominiali ammissibili a fruire della detrazione IRPEF.

GLI INTERVENTI SULLE PARTI CONDOMINIALI

INTERVENTI

MODALITÀ

Aerosabbiatura

Su facciata

Allargamento porte interne

Con demolizione di modesta entità

Allarme (impianto)

Riparazione senza innovazioni

Allarme (impianto)

Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Androne

Rifacimento conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Antenna

Antenna comune in sostituzione delle private

Balconi

Riparazioni parti murarie (frontalini, cielo), sostituzione di parapetti e ringhiere conservando caratteristiche (materiali sagome e colori) uguali

Box

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Caldaia

Riparazione senza innovazioni

Caldaia

Riparazione con sostituzione di alcuni elementi

Caloriferi e condizionatori

Sostituzione con altri anche di diverso tipo e riparazione o installazione di singoli elementi

Cancelli esterni

Riparazione o sostituzione cancelli o portoni conservando caratteristiche (sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Canna fumaria

Riparazione o rifacimento, interno ed esterno conservando caratteristiche (materiali, sagome e colori) uguali a quelle preesistenti

Cantine

Riparazione conservando (materiali e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale idrica

Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Centrale termica

Riparazioni varie interne ed esterne, conservando caratteristiche (materiali, sagoma e colori) uguali a quelle preesistenti

Cornicioni

Rifacimento o sostituzione conservando i caratteri essenziali preesistenti (materiali, dimensioni)

Davanzali finestre e balconi

Riparazione o sostituzione conservando i
caratteri essenziali preesistenti

Facciata

Piccola apertura per sfiatatoio gas rifacimento, anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Finestra

Sostituzione senza modifica della tipologia di infissi

Fognatura

Riparazione o sostituzione della canalizzazione fognaria, fino al limite della proprietà del fabbricato

Garage

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Gradini scale

Sostituzione con gradini uguali a quelli preesistenti, interni ed esterni

Grondaie

Riparazione o sostituzione senza modifiche della situazione preesistente

Impianto di riscaldamento (purché conforme alla L. 46/90)

Riparazione dell'impianto senza innovazioni, riparazione con ammodernamento e/o innovazioni

Impianto idraulico

Riparazione senza innovazioni o sostituzioni

Inferriata fissa

Sostituzione di quelle preesistenti senza modificare la sagoma e/o i colori

Infissi esterni

Riparazione o sostituzione, conservando la sagoma, i materiali e i colori uguali a quelli
preesistenti

Infissi interni

Sostituzione con altri infissi conservando le caratteristiche preesistenti

Intonaci esterni facciata

Intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Intonaci interni

Intonaci e tinteggiatura interna senza limitazioni di materiale e colori

Lastrico solare

Rifacimento conservando materiali uguali a quelli preesistenti

Locale caldaia

Riparazioni murarie varie conservando le suddivisioni interne preesistenti

Lucernari

Sostituzione con altri aventi gli stessi caratteri (sagoma e colori) di quelli preesistenti

Marciapiede su suolo privato

Rifacimento come preesistente

Montacarichi (interni ed esterni)

Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri di cinta

Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti

Muri esterni di contenimento

Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti

Muri interni

Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione anche con materiali diversi

Parapetti e balconi

Riparazione o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti

Parcheggi

Riparazioni varie e sostituzione di parti anche strutturali conservando dimensioni uguali a quelle preesistenti

Parete esterna

Rifacimento anche completo, con materiali e colori uguali a quelli preesistenti

Parete interna

Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi

Pavimentazione esterna

Rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti

Pavimentazione interna

Riparazioni senza innovazioni

Pensilina protezione autovetture

Rifacimento conservando sagoma e colori preesistenti

Persiana

Sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (sagoma e colori)

Pianerottolo

Riparazione struttura conservando dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti (interno ed esterno)

Piscina

Riparazione e rinforzo di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti

Porta blindata esterna

Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porta-finestra

Sostituzione con altra avente gli stessi caratteri essenziali

Porte esterne

Sostituzione conservando sagome e colori preesistenti

Porte interne

Riparazione, conservando materiali, colori e dimensioni

Recinzioni

Riparazione e sostituzione conservando caratteristiche (sagoma, materiali e colori) preesistenti

Salvavita

Riparazione senza innovazioni o riparazione

Salvavita

Con sostituzione di alcuni elementi

Sanitari

Riparazione apparecchi sanitari e opere edilizie varie (tubazioni, piastrelle, ecc.)

Saracinesca

Sostituzione con altra purché vengano conservati dimensioni e colori uguali a quelli preesistenti

Scala esterna

Riparazione conservando pendenza, posizione, sagoma, colori e materiali uguali ai preesistenti

Scala interna

Riparazione e sostituzione conservando pendenza, sagoma e posizioni preesistenti

Serramenti esterni

Sostituzione con altri aventi le stesse caratteristiche

Serramenti interni

Riparazioni, conservando materiali caratteristiche e colori preesistenti

Solaio

Sostituzione dei solai di copertura con materiali uguali a quelli preesistenti

Tegole

Sostituzione con altre uguali a quelle preesistenti

Terrazzi

Riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti /dimensioni e piano)

Tetto

Riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti

Tinteggiatura esterna

Rifacimento conservando materiali e colori preesistenti

Tinteggiatura interna

Rifacimento senza limitazioni per materiali e colori

Tramezzi

Sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare

Travi (tetto)

Sostituzione con altre aventi materiali, dimensioni e posizione uguali a quelle preesistenti

Veranda

Rifacimento parziale conservando i caratteri essenziali

Zoccolo esterno facciata

Rifacimento conservando i caratteri essenziali

Contribuenti interessati: ristrutturazione edilizie

Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o non residenti nel territorio dello Stato.


L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili, ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi, che ne sostengono le relative spese:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • soci delle società semplici;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni sono intestate al proprietario dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.

Sono definiti familiari, ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se:

  • è stato immesso nel possesso dell'immobile;
  • esegue gli interventi a proprio carico;
  • è stato registrato il compromesso.

Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

In evidenza: contribuenti interessati - alcune particolarità (Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E)

L'inquilino di un appartamento oggetto di ristrutturazione edilizia a causa del decesso del conduttore, non ha diritto alla detrazione delle rate residuein quanto solo l'erede conserva il diritto alla “detenzione materiale e diretta del bene”.

L'erede del conduttore è l'unico soggetto che può subentrare nella titolarità del contratto di locazione e conseguentemente portare in detrazione le rate di ristrutturazione residue.
L'art. 16-bis, c. 1, del TUIR ammette la detrazione dall'IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio ai soggetti che effettivamente sostengono le spese e che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell'immobile;
  • il titolare di un diritto reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione);
  • l'inquilino;
  • il comodatario;
  • coniuge assegnatario dell'immobile a seguito di sentenza di separazione, pur non essendo intestatario dello stesso.
Gli adempimenti da osservare per fruire del beneficio

A fronte dell'esplicito richiamo contenuto nel nono comma del presente art. 16-bis TUIR, continuano ad essere applicabili le disposizioni previste dal regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia approvato con Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41.

Per effetto delle modifiche recentemente intercorse a tale regolamento, sono stati aboliti due importanti adempimenti prima richiesti.

A decorrere dal 14 maggio 2011, infatti, per poter usufruire della detrazione in oggetto, non è più necessario:

  • inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
  • indicare in maniera distinta il costo della manodopera nella fattura emessa dall'impresa esecutrice dei lavori.

Dalla medesima data è pertanto sufficiente, per poter usufruire della detrazione, indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella comunicazione di inizio lavori destinata al Centro Operativo di Pescara.

Adempimenti: dati da indicare in dichiarazione dei redditi

  • i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento;
  • nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore gli estremi di registrazione dell'atto che costituisce il titolo per la detenzione
  • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;

Il D.L. n. 70/2011, all'art. 7, c. 2, lett. r), ha abrogato l'art. 1, c. 19, L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo il quale le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie spettavano a condizione che il costo della manodopera, impiegata nell'esecuzione dei lavori, fosse evidenziato in fattura.

L'obbligo, introdotto a pena di decadenza dal beneficio a decorrere dal 4 luglio 2006, è stato quindi abolito a decorrere dal 14 maggio 2011.

Relativamente all'indicazione del costo della manodopera in fattura, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che la semplificazione si applica a tutti i documenti emessi a partire dal 14 maggio 2011, anche se i lavori si riferiscono ad interventi effettuati in data anteriore.

Occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.

Adempimenti: conservazione ed esibizione dei documenti

(Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011)

  • domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito);
  • ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta (IMU);
  • delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc.) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
  • le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
  • le ricevute dei bonifici bancari di pagamento;

L'amministratore di condominio che, a richiesta dell'Agenzia delle Entrate per il controllo della documentazione relativa alla detrazione fiscale produce un verbale di assemblea non sottoscritto, non rischia di perdere l'agevolazione fiscale.

Di questo avviso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Milano, sez. XIII, 18 gennaio 2011, n. 13, “IRPEF - Beneficio fiscale 36% - L'omessa sottoscrizione del verbale di assemblea condominiale non genera la perdita dell'agevolazione fiscale (Nel caso di specie, a seguito del controllo della documentazione prodotta dal contribuente, l'ente impositore contestava l'omessa sottoscrizione del verbale di assemblea del condominio con il quale venivano stabilite le opere di ristrutturazione)”.

È altresì necessario comunicare preventivamente all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori. Tale comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl (vedi cap. 5 par. 2).

Per poter fruire della detrazione in oggetto è necessario che le spese agevolabili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del soggetto che paga;
  • il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Sono escluse da tale modalità di pagamento quelle spese che non è possibile pagare con bonifico (ad esempio, gli oneri di urbanizzazione, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, le imposte di bollo).


Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione in oggetto, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Se il bonifico contiene l'indicazione del codice fiscale del solo soggetto che ha presentato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara (adempimento non più richiesto, come sopra indicato, dal 14 maggio 2011), gli altri aventi diritto, per ottenere la detrazione, devono indicare nell'apposito spazio della dichiarazione dei redditi il codice fiscale riportato sul bonifico.

In evidenza: spese pagate tramite finanziamento

Il contribuente che paga i lavori di ristrutturazione accedendo ad un finanziamento concesso da una società finanziaria, può richiedere che la società finanziaria paghi l'impresa che ha eseguito i lavori e può accedere all'agevolazione, in presenza di tutti gli altri requisiti, a condizione che il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

Ai fini della detrazione l'anno da considerare è quello in cui la la società ha effettuato il bonifico.

L'amministratore di condominio, per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio deve indicare il proprio codice fiscale o nell'eventualità di altro condomino che provvede al pagamento.

Agenzia delle entrate – risoluzione n.67 del 20 settembre 2018

Non sono soggetti a comunicazione i lavori di ristrutturazione in condominio pagati con bonifico parlante, in quanto soggetto a ritenuta alla fonte da parte degli intermediari (PPTT e banche) e già esposte nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero nel quadro SY, sezione III del modello 770.

Pertanto gli amministratori di condominio, tenuti ad adempiere a specifici obblighi comunicativi per le spese relative a ristrutturazioni effettuate nelle parti comuni sono esonerati dall'obbligo di compilazione del quadro AC sezione III della dichiarazione modello Redditi PF e del quadro K del modello 730 relativamente alle spese di ristrutturazione pagate con bonifico “parlante.

Cassazione civile, sez. VI, 14 marzo 2012, n. 4094

L'art. 1 del richiamato Decreto 18 febbraio 1998, n. 41 a sua volta stabilisce (c. 3) che i soggetti che ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d'imposta sono tenuti, tra l'altro, e per quanto rileva, a eseguire i pagamenti "mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato". E l'art. 4 espressamente prevede che la detrazione "non è riconosciuta in caso di: (..); b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 1, c. 3, limitatamente a questi ultimi".

In evidenza: condomini minimi

I condomini che non hanno nominato un amministratore e non possiedono un codice fiscale (non ricorrendone l'obbligo) possono comunque beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia della parti comuni.

Con la Circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • il bonifico bancario/postale può essere effettuato da un solo condomino;
  • in assenza del codice fiscale del condominio i contribuenti possono inserire nel modello di dichiarazione le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico;
  • In sede di controllo il contribuente dovrà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio; se per la presentazione della dichiarazione si rivolge ad un CAF o aun intermediario abilitato, il contribuente è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un'autocertificazione che attesti i lavori effettuati ed indichi i dati catastali dell'immobile condominiale (e degli immobili del condominio).

ADEMPIMENTI DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

DOCUMENTI DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Modalità

Contenuto della comunicazione

in via telematica, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa

Comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno dal condominio per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni.

Al momento del pagamento del bonifico, le banche e/o gli uffici postali devono operare una ritenuta a titolo di acconto del 4% dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, è stato individuato l'ambito applicativo di tale disposizione ed è stato precisato che tale ritenuta deve essere effettuata sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per:

  • spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione del 36% ai sensi dell'art. 1, L. n. 449/1997 e delle sue successive modificazioni;
  • spese per interventi di risparmio energetico che danno diritto alla detrazione del 55% ai sensi dell'art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, L. n. 296/2006 e delle sue successive modificazioni.

Nulla è cambiato in capo al contribuente che sostiene tali spese e che, al fine di fruire della detrazione IRPEF in questione, dovrà continuare a rispettare gli adempimenti sopra indicati.
L'impresa che ha eseguito gli interventi riceverà invece in accredito un importo al netto della ritenuta d'acconto subita.

Per minimizzare gli adempimenti in occasione di pagamenti effettuati tramite bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, a partire dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011, n. 111, è stata ridotta dal "10%" al "4%" la ritenuta che banche o poste devono operare al momento del pagamento del bonifico, a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle imprese che eseguono i lavori.

Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all'8%.

Nei casi di pagamenti effettuati a favore di professionisti, soggetti per i quali viene ordinariamente effettuata la ritenuta a titolo d'acconto del 20%, prevale la normativa speciale della ritenuta sulle spese di ristrutturazione; questo significa che il professionista, ricorrendone le condizione, riceverà il bonifico decurtato del solo 8%.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (C.M. 28 luglio 2010 n. 40/E), la ritenuta subita sui bonifici effettuata dalle banche/poste su tutti i pagamenti relativi alle ristrutturazioni edilizie, potrà essere scomputata anche dalle imposte sostitutive dovute dai soggetti che usufruiscono di regimi fiscali agevolati, quali le nuove iniziative produttive e i contribuenti minimi.

La Circolare n. 40/E ha inoltre fornito le istruzioni operative in merito all'applicazione di tale adempimento, stabilendo che le banche/poste devono:

  • all'atto dell'accredito del pagamento effettuare una ritenuta d'acconto con obbligo di rivalsa calcolata sull'importo complessivo del bonifico decurtato dell'IVA con l'aliquota più elevata (a prescindere dall'aliquota realmente applicata in fattura);
  • entro il 16 del mese successivo provvedere al versamento delle ritenute con codice tributo 1039;
  • rilasciare certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati riguardanti i pagamentieffettuati.

Si ricorda che non è soggetto alla ritenuta il pagamento effettuato al Comune, per il pagamento di oneri di urbanizzazione, Tosap, ecc. (R.M. 4 gennaio 2011, n. 3/E).

Errore nell'effettuazione del bonifico – incompleta compilazione

Se il bonifico viene compilato, dal contribuente o dall'amministratore di condominio, in modo erroneo tale da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, da parte della Banca o dell'amministrazione Postale, il beneficio fiscale non viene perduto se avviene la ripetizione del bonifico in modo corretto. Se la ripetizione non può effettuarsi ovvero se il bonifico sia oggetto di errata compilazione, la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.43 del 2016 prevede che, qualora vi sia stato errore nella compilazione del bonifico, il beneficio fiscale resta in capo al contribuente se l'impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

Interventi antisismici - Sisma Bonus

Per le spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia antisismici sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza n. 3274/2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione di imposta pari al 50% fino ad un ammontare delle spese non superiore a 96.000,00 euro per unità immobiliare e per ciascun anno.

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo a partire dall'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

Tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi antisismici rientrano anche le spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

NOTA BENE

Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, al fine del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità

Circolare 29/E/2013

Interventi specifici

Percentuale di detrazione

Note

Messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali

50%

Costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive.

La detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio

50%

Realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione di cui al precedente punto

50%

NOTA BENE

A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni relative agli interventi antisismici si applicano anche agli edifici ubicati in ZONA 3.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità Unità immobiliari agevolabili

Criterio della localizzazione territoriale

Zone sismiche (ogni zona coincide con il territorio di un comune) ad alta pericolosità individuate con i codici 1 e 2 nell'allegato A dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”.

Criterio del tipo di utilizzo

Costruzione adibita “ad abitazione principale o ad attività produttive”.

L'agenzia privilegia gli immobili in cui viene svolta la vita familiare e lavorativa delle persone.

Per “costruzione adibita ad abitazione principale” si intende l'abitazione nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente, secondo la nozione rilevante in ambito IRPEF. Per “costruzioni adibite ad attività produttive”, si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.

INTERVENTI ANTISISMICI PARTICOLARI

Aliquota

Lavori

Importo massimo detraibile

70%

Realizzazione di interventi che comportino una riduzione del rischio sismico con passaggio da una classe di rischio ad una inferiore.

96.000 euro

80%

Realizzazione di interventi che comportino una riduzione del rischio sismico con passaggio da una classe di rischio a due classi inferiori.

96.000 euro

Nota Bene: con Decreto Ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

INTERVENTI ANTISISMICI PARTICOLARI

su parti comuni condominiali

Aliquota

Lavori

Importo massimo detraibile

75%

Realizzazione di interventi che comportino una riduzione del rischio sismico con passaggio da una classe di rischio ad una inferiore.

96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

85%

Realizzazione di interventi che comportino una riduzione del rischio sismico con passaggio da una classe di rischio a due classi inferiori.

96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Nota Bene: con Decreto Ministeriale sono stabilite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Nota Bene: per tali interventi, dal 1° gennaio 2017, i beneficiari della detrazione possono optare (in luogo di questa) per la cessione del corrispondente credito di imposta ai fornitori che hanno effettuato gli interventi antisismici, ovvero la cessione ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito. E' esclusa la cessione del credito agli istituti di credito e agli intermediari finanziari.

Interventi dell'Agenzia delle Entrate

Risposta interpello 19.02.2019 n. 61

Cumulabilità sisma bonus e contributi alla ricostruzione 2009

E' possibile cumulare il finanziamento ottenuto per riparare i danni causati ad un edificio dagli eventi sismici del 2009 e il sisma bonus per gli interventi successivi, volti alla riduzione del rischio sismico sullo stesso edificio. La finalità di riqualificazione del patrimonio edilizio abitativo, secondo criteri di prevenzione del rischio sismico non viene meno in presenza di un finanziamento ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti da eventi sismici.

Risposta interpello 19.02.2019 n. 62

Sisma bonus e avvio dei lavori

Per beneficiare del sisma bonus è necessario verificare la data esatta in cui sono iniziati i lavori (può far fede la presentazione della SCIA e l'avvio della procedura di autorizzazione da parte del Comune.

E' altresì necessario verificare la natura dell'intervento che deve rientrare nell'ambito della manutenzione straordinaria e non della nuova costruzione

Risposta interpello 19.02.2019 n. 64

Sisma bonus e asseverazione tardiva del tecnico

Per beneficiare delle detrazioni per gli interventi antisismici maggiorati è necessaria la presentazione al Comune dell'asseverazione da parte di un tecnico del progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico.

Nota Bene: La presentazione tardiva non sana l'omissione del tecnico e conseguentemente non consente di beneficiare della detrazione.

AdE, Risoluzione 29 novembre 2017, n. 147 - limite di spesa

Con la Risoluzione 147/E del 29 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati al sisma bonus, quando i lavori di "rafforzamento" sismico sono legati a interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16 comma 1-quarter del D.L. n. 63/2013.

Il limite di spesa di € 96.000,00, in caso diesecuzione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, rimane invariato ed è unico in quanto riferito al medesimo edificio. Pertanto gli interventi di consolidamento "antisismico" per I quali si fruisce della detrazione ( a seconda dei casi variabile dal 70 al 80%) sono legati agli interventi di ristrutturazione posti in essere nel medesimo edificio, e pertanto non godono di un limite autonomo di spesa.

AdE, Risoluzione29 novembre 2017, n. 147 - detraibilità in 5 anni

Con la Risoluzione 147/E 29 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati al sisma bonus, quando i lavori di "rafforzamento" sismico sono legati a interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16 comma 1-quarter del D.L. n. 63/2013.

L'Agenzia chiarisce che per gli interventi di di consolidamento "antisismico"il numero di rate in cui fruire del beneficio dovrà essere ripartito in 5 anni, a nulla vale il fatto che gli interventi siano legati ad opera di ristrutturazione edilizia. In tal senso il contribuente non può scegliere il numero di rate cui ripartire il beneficio.

Resta ferma la possibilità di optare per la detrazione del 50% e ripartizione in 10 anni dell'importo dell'intera opera.

AdE, Risoluzione 29 novembre 2017, n. 147 - assorbibilità degli interventi

Con la Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017, l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti legati al sisma bonus, quando i lavori di "rafforzamento" sismico sono legati a interventi di ristrutturazione edilizia ex art. 16 comma 1-quarter del D.L. n. 63/2013.

L'Agenzia chiarisce che per gli interventi di di consolidamento "antisismico" può essere applicate la regola secondo la quale un intervento di "categoria superior" prevale ed assorbe gli interventi ad esso "legati o correlate". Pertanto qualora l'intervento "antisismico" assorba interventi di ristrutturazione edilizia correlate o legati e derivanti da esso, può essere applicate a questi ultimi la detrazione prevista per le opera di consolidamento antisismico.

Per le spese relative agli interventi su parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione non superiore a 136.000 euro moltiplicata il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio nella misura di:

  • 80% se gli interventi consentono il passaggio ad una classe di rischio inferiore
  • 85% se gli interventi consentono il passaggio a due classi di rischio inferiore

Riferimenti

Normativi

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • Art. 1, comma 2, Legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190
  • D.L. 4 giugno 2013, n. 63
  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83
  • Art. 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
  • Art. 7, comma 2, D.L. 13 maggio 2011, n. 70
  • L. 30 luglio 2010, n. 122
  • Art. 16-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Giurisprudenza

  • Cass. civ., 14 marzo 2012, n. 4094

Prassi

  • Agenzia delle Entrate, Circolare 7 aprile 2017, n. 8/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 18 settembre 2013, n. 29/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 gennaio 2011, n. 3/E
  • Agenzia delle Entrate, Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 29 novembre 2017 n. 147/E
  • Agenzia delle Entrate risoluzione 25 luglio 2018 n. 58/E