Assetti organizzativi dell'impresaFonte: Cod. Civ. Articolo 2086
28 Marzo 2024
Inquadramento L'art. 2086, comma 2, c.c. impone all'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche al fine della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento giuridico volti al superamento della crisi ed il recupero della citata continuità aziendale. Tale articolo deve essere letto congiuntamente al disposto di cui all'art. 3 CCII che, proprio al fine di favorire l'emersione anticipata della crisi impone, all'imprenditore individuale, di adottare misure idonee a rilevare in maniera tempestiva lo stato di crisi ed assumere tempestivamente le iniziative necessaria a farvi fronte; all'imprenditore collettivo, di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi del suddetto art. 2086, comma 2, c.c., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative. L'art. 2086, comma 2, c.c., introdotto dall'art. 375 D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di seguito CCII) e in vigore dal 16 marzo 2019, impone agli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale Trattasi di principi di corretta gestione imprenditoriale, la cui collocazione è inserita in maniera significativa nella versione novellata dell'art. 2086 c.c. (rubricato: “gestione dell'impresa”) e, quindi, all'interno dei principi previsti dal codice civile sull'impresa in generale (in questo senso, N. Abriani, A. Rossi, Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture, in Società, 2019, 394). Strettamente correlato alla predetta disposizione è l'art. 40 D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (correttivo del CCII) che ha riformulato gli articoli in materia di amministrazione delle società di persone (art. 2257 c.c.), di quelle per azioni (artt. 2380-bis c.c. e, per le s.p.a. che adottano il sistema dualistico, 2409-novies c.c.) ed a responsabilità limitata (art. 2475 c.c.) - già modificati dall'art. 377 CCI - chiarendo che l'istituzione degli assetti di cui al predetto art. 2086 c.c. spetta esclusivamente agli amministratori. A questo fine, la Relazione illustrativa al decreto correttivo evidenza che il nuovo intervento ha lo scopo di chiarire, così superando dubbi interpretativi, che quello che spetta in via esclusiva agli amministratori non è la gestione dell'impresa, che per alcuni aspetti può essere demandata anche ai soci (si pensi, a titolo esemplificativo, a quanto disposto per le s.r.l. dagli artt. 2468, comma 3 e 2479 c.c.), ma l'istituzione degli assetti organizzativi. Il secondo comma dell'art. 2086 c.c. fa quindi ricadere sull'imprenditore, sia in forma societaria che in forma collettiva, l'obbligo di:
Al compito degli amministratori delegati di curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa corrisponde quello dell'intero consiglio di amministrazione di valutarne la concreta effettività ed adeguatezza in base alle informazioni ricevute (art. 2381, comma 5, c.c.). A questo fine, è stato ritenuto che l'utilizzo del termine “valutazione” stia a significare che il consiglio non sia soltanto destinatario di un flusso informativo, “ma altresì onerato di un potere-dovere di reazione che si estrinseca nel potere-dovere di esprimere un giudizio e quindi anche di indirizzare l'opera dei delegati”, anche sotto forma di semplice approvazione di quanto proposto e riferito dai medesimi (l'espressione è di A. De Nicola, Commento sub art. 2381, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P.G. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Amministratori, a cura di F. Ghezzi, Milano, 2005, 118). Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi L'art. 2086, comma 2, c.c. deve essere letto congiuntamente al disposto di cui all'art. 3 CCII - rubricato “Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa” (nel teso modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) – che, proprio al fine di favorire l'emersione anticipata della crisi, impone:
Come precisato dalla Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 14/2019 se, da un lato, il sopra citato art. 3 CCII mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore in qualsiasi forma sia organizzato, prescrivendo, anche nel caso di impresa individuale, l'adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; dall'altro lato, in presenza di imprenditore collettivo, si richiede un quid pluris costituto da specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'art. 2086 c.c., calibrati in base alla natura ed alle dimensioni dell'impresa medesima, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale. In entrambi i casi, si prescrive un obbligo di immediata attivazione per il superamento della crisi. Al fine di perseguire l'obiettivo che il legislatore individua nella prevenzione tempestiva dell'emersione della crisi, il terzo comma dell'art. 3 CCII precisa che le misure e gli assetti devono consentire di:
Il successivo quarto comma individua i principali segnali che, anche prima della emersione della crisi o dell'insolvenza, consentono la previsione tempestiva di quello che potrebbe accadere in assenza di una inversione di tendenza. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, CCII, costituiscono segnali per la previsione di cui al terzo comma:
La fisiologia della crisi di impresa presuppone che sia, in primo luogo, l'imprenditore, organo amministrativo in presenza di società, a monitorare, prima, ed a gestire, poi, la propria crisi. L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili risulta, pertanto, strumento necessario per lo svolgimento della gestione in conformità al principio di corretta amministrazione. Per gli imprenditori che operano in forma societaria, il compito di valutare l'adeguatezza degli assetti in base alle informazioni ricevute è attribuito al consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza, nel caso di adozione del sistema dualistico; comitato per il controllo sulla gestione, nel caso di adozione del sistema monistico); il compito di vigilare sull'adeguatezza dei medesimi, invece, compete al collegio sindacale (sindaco unico nel caso di organo monocratico), il cui ruolo appare di particolare importanza e delicatezza. Al riguardo, giova evidenziare che l'art. 25-octies, comma 1, CCII, prevede che tale organo societario segnali, per iscritto, all'organo gestorio la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi; precisando, al comma 2, che la tempestiva segnalazione e la vigilanza delle trattative sono valutate al fine della responsabilità di cui all'art. 2407 c.c. Gli adeguati assetti organizzativi Per assetto organizzativo deve intendersi (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotata, 20 dicembre 2023, norma 3.5, Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo):
Un assetto organizzativo è adeguato ove presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione. In termini generali, un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, relativamente alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale:
I valori su cui si fonda un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato sono individuati nella necessità di operare in base ad un approccio alla gestione ispirata ai principi del “forward looking”, rispetto a quello semplicemente consuntivo utilizzato generalmente dell'imprenditore, con particolare attenzione alla previsione delle dinamiche finanziarie. In questo modo, infatti, l'emersione della crisi viene anticipata nel tempo, con la possibilità di intercettare le prime manifestazioni di declino (sul tema, A. Panizza, Adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e codice della crisi: aspetti (teorici ed) operativi, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 3 febbraio 2023, 14; M.E. Chiari, Adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili: riflessioni sugli aspetti applicativi della norma, in dirittodellacrisi.it, 2 febbraio 2024). Gli adeguati assetti amministrativi e contabili Dalla lettura dell'art. 2086, comma 2, c.c. emerge con chiarezza la forte correlazione tra il concetto di assetto organizzativo e quello di assetto amministrativo-contabile, “fino al punto di considerarli come un unicum rappresentato da disposizioni, procedure e prassi operative in grado di garantire che la gestione aziendale si sviluppi nel rispetto delle condizioni di equilibrio generale e di quanto previsto da leggi, regolamenti e disposizioni statutarie” (così A. Panizza, Adeguati assetti organizzativi, amministrativi, contabili e codice della crisi: aspetti (teorici ed) operativi, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, cit.). In termini generali, l'assetto amministrativo può essere ricondotto alla struttura amministrativa dell'azienda o, in alternativa, essere considerato come vero e proprio supporto alla gestione nel suo contesto esecutivo (P. Bastia, Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili nelle imprese: criteri di progettazione, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 27 luglio 2021). A ben vedere, l'adeguato assetto amministrativo deve garantire un processo decisionale ed un'operatività gestoria attraverso sistemi di pianificazione, programmazione e controllo, con cui si definiscono convenzionalmente, secondo un approccio temporale, rispettivamente i piani industriali (piano economico, piano degli investimenti e piano finanziario) in un orizzonte temporale dai tre ai cinque anni; i piani operativi di breve periodo (budget); un processo di forecasting, da prevedere con opportuna periodicità, anche in considerazione di quanto emerso dall'analisi degli scostamenti tra dati preventivi e consuntivi; l'attività di reporting, che può essere infrannuale o annuale. Gli assetti contabili, infine, costituiscono quella parte degli assetti amministrativi volti a una corretta traduzione contabile dei fatti di gestione, in un'ottica consuntiva e previsionale, in grado di alimentare il sistema informativo e di segnalare con immediatezza una qualunque situazione da cui potrebbe generarsi un disequilibrio reddituale, patrimoniale e finanziario. L'adeguatezza del sistema contabile è confermata in presenza di tempestiva, completa e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione, della produzione di informazioni utili per le scelte gestionali e per la salvaguardia del patrimonio aziendale e della produzione di datti attendibili per la formazione del bilancio. Validi strumenti, al riguardo, sono rappresentati dal bilancio di esercizio, dal bilancio gestionale e dal bilancio previsionale che, unitamente alla contabilità generale ed al sistema di contabilità analitica, forniscono un insieme di informazioni utili all'analisi dello stadio di crisi in cui eventualmente versa una realtà aziendale. Mancata predisposizione o inadeguatezza degli assetti organizzativi e responsabilità degli amministratori Non vi è dubbio che la mancata predisposizione o l'inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili genera una responsabilità per l'organo amministrativo e, in caso di mancata o negligente vigilanza, per l'organo di controllo (ove presente). Secondo l'opinione prevalente dei giudici di merito, la mancata adozione di adeguati assetti costituisce grave irregolarità che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. (Trib. Milano 21 ottobre 2019, in Soc., 2020, 988, con nota di I. Capelli, Assetti adeguati, controllo dei sindaci e denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.; Trib. Roma 15 settembre 2020, in Giur. comm., 2021, II, 1358, con nota di S. Fortunato, Atti di organizzazione, principi di correttezza amministrativa e Business Judgement Rule; Trib. Cagliari 19 gennaio 2022, in Soc., 2022, 1430, con nota di I. Capelli, Gli assetti organizzativi adeguati e la prevenzione della crisi; Trib. Catania 8 febbraio 2023, in Fall., 2023, 817, con nota di P. Benazzo, La denunzia al Tribunale di gravi irregolarità e l'adozione di assetti organizzativi adeguati: da prevenzione della crisi a “condizione di esercizio dell'attività d'impresa”). Costituisce grave irregolarità la mancata predisposizione degli assetti organizzativi, l'inadeguatezza degli stessi, nonché la mancata verifica periodica della loro adeguatezza. Rappresenta, altresì, una grave irregolarità l'inerzia in presenza di segnali di crisi, anche nell'ipotesi in cui gli assetti siano stati regolarmente istituiti e siano almeno da un punto di vista formale adeguati. In tale situazione, pertanto, “la grave irregolarità viene individuata sul piano, anticipato, del dovere conformativo-istitutivo degli assetti, piuttosto che in quello, successivo, del dovere reattivo e attuativo” (l'espressione è di P. Benazzo, La denunzia al Tribunale di gravi irregolarità e l'adozione di assetti organizzativi adeguati: da prevenzione della crisi a “condizione di esercizio dell'attività d'impresa”, cit.). Quanto sopra vale, oltre che per le società che si trovano in una situazione di dubbia configurabilità della continuità aziendale o, comunque, in una situazione definibile “gravemente critica” (Trib. Milano 21 ottobre 2019, cit.), anche nel caso in cui l'impresa non si trova in stato di crisi, quanto piuttosto in situazione di equilibrio economico-finanziario e, quindi, assetti adeguati permetterebbero di evitare all'impresa di scivolare inconsapevolmente in una situazione di crisi o di perdita della continuità (Trib. Cagliari 19 gennaio 2022, cit., secondo cui una volta manifestatasi la crisi, sfuma la gravità dell'adozione di adeguati assetti e viene in massimo rilievo, al contrario, la mancata adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per farvi fronte. “La violazione dell'obbligazione di predisporre adeguati assetti è più grave quando la società non si trova in crisi, anche perché, del resto, proprio in tale fase essa ha le risorse anche economiche per predisporre con efficacia le misure organizzative, contabili e amministrative”. Contra Trib. Bologna 19 maggio 2022, in ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, 4 gennaio 2024, con nota di M. Angelini, Adeguati assetti societari: orientamenti giurisprudenziali a confronto, che ha rigettato la richiesta di revoca degli amministratori anche sulla scorta dei non confutati dati di bilancio ed economico-finanziari forniti dai resistenti, ed attestanti una equilibrata e proficua operatività dell'impresa, nonché in assenza di alcun segnale di crisi, né presente, né prossimo futuro, e/o di perdita della continuità aziendale ragionevolmente suscettibile di rilevazione; App. Bologna 18 novembre 2022, ivi, secondo cui la carenza organizzativa ex art. 2086 c.c. non è idonea a produrre effetti negativi immediati e diretti sul patrimonio o sull'attività sociale tale da giustificare la revoca dell'amministratore ai sensi dell'art. 2409 c.c.). Per alcuni giudici di merito, infine, le scelte dell'imprenditore, sia di tipo gestionale, che di tipo organizzativo, possono essere sindacate nei limiti della business judgement rule, si che “si ritiene possibile assoggettare a sindacato giudiziale la struttura organizzativa predisposta dall'amministratore nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza … e se la tipologia degli interventi scelta dall'organo gestorio sia ragionevole e non manifestamente irrazionale” (Trib. Catania 8 febbraio 2023, cit. In senso conforme, Trib. Roma 15 settembre 2020, cit.). In dottrina, al contrario, si discute in merito all'applicabilità della regola della business judgemet rule – che, come noto, si sostanzia nella insindacabilità del merito delle scelte gestorie a condizione che le stesse rispondano a criteri di ragionevolezza e di non manifesta irrazionalità all'esito di un diligente processo di valutazione dei possibili margini di rischio - anche alle scelte organizzative adottate dagli amministratori, oltre che a quelle sostanzialmente gestorie (per un approfondimento v., per tutti, S. Fortunato, Assetti organizzativi dell'impresa nella fisiologia e nella crisi, in Giur. comm., 2023, 901; V. De Sensi, Adeguati assetti e business judgement rule, in dirittodellacrisi.it, 16 aprile 2021; F. Piccione, L'applicabilità della B.J.R. alle scelte organizzative degli amministratori, in ilsocietario.it, 22 settembre 2020).
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