Doveri informativi verso il mercato e la Consob

Claudio Sottoriva
30 Novembre 2016

Lo status di società quotata o, meglio, di società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati, determina – oltre ad un particolare regime in tema di corporate governance – il rispetto di stringenti e peculiari obblighi informativi sia verso il mercato sia verso l'autorità di vigilanza (CONSOB). Il profilo dell'informazione, peraltro, non soltanto percorre trasversalmente il sistema del governo societario ma riveste un ruolo fondamentale nel concreto funzionamento della società quotata e nel suo rapporto con il mercato finanziario.
Inquadramento

Lo status di società quotata o, meglio, di società aventi titoli negoziati in mercati regolamentati, determina – oltre ad un particolare regime in tema di corporate governance – il rispetto di stringenti e peculiari obblighi informativi sia verso il mercato sia verso l'autorità di vigilanza (CONSOB). Il profilo dell'informazione, peraltro, non soltanto percorre trasversalmente il sistema del governo societario ma riveste un ruolo fondamentale nel concreto funzionamento della società quotata e nel suo rapporto con il mercato finanziario.

L'oggetto degli obblighi informativi previsti per le società quotate

Al fine della disamina degli obblighi informativi previsti per le società quotate, occorre premettersi che per informativa sulle società quotate può intendersi l'insieme delle informazioni che le società quotate diffondono al pubblico, secondo tempi, modalità e contenuti definiti dalla normativa, con l'obiettivo di contribuire al buon funzionamento del mercato finanziario.

La normativa di riferimento è essenzialmente rappresentata da:

- Direttiva 2004/109/CE;

- Direttiva 2007/36/CE;

- Direttiva 2013/50/UE;

- D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.).

Di fondamentale importanza sono altresì il c.d. “Regolamento Emittenti” e il “Regolamento Mercati” di cui alle Delibere CONSOB n. 11971/1999 (e successive modificazioni) e n. 16191/2007 (e successive modificazioni).

Se, da un lato, il sistema delle informazioni relative al bilancio annuale di esercizio rappresenta il fulcro dell'informativa obbligatoria, dall'altro sussistono ulteriori obblighi informativi sia di natura contabile sia di natura non contabile (che si aggiungono alla disciplina generalmente prevista in ambito societario). In particolare si fa riferimento all'obbligo di predisposizione della relazione semestrale (l'informazione contenuta nella relazione semestrale deve includere almeno lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto finanziario e deve contenere dati confrontabili per il corrispondente periodo del precedente esercizio) nonché all'informativa relativa a:

  • il calendario degli eventi societari ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. C) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
  • operazioni di finanza straordinaria (relazioni illustrative ante assemblea e documenti informativi relativi a operazioni straordinarie di acquisizioni, cessioni, aumento di capitale, fusioni, scissioni, conversioni di azioni, Opa, etc.);
  • assetti di Corporate Governance (modifica dello statuto sociale, modifica delle cariche sociali, adesione al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, etc.);
  • Internal Dealing (comunicazioni sull'operatività delle "persone rilevanti" in titoli della società quotata);
  • operazioni con parti correlate (per le quali si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010) e patti parasociali.

In evidenza: Eliminazione dell'obbligo della predisposizione delle c.d. relazioni trimestrali (resoconti intermedi di gestione)

La CONSOB ha approvato con la delibera n. 19770 del 26 ottobre 2016 le modifiche al Regolamento Emittenti in materia di resoconti intermedi di gestione, i documenti contabili che dal 2007, con l'entrata in vigore della prima direttiva europea Transparency (2013/50/UE), hanno preso il posto delle relazioni trimestrali.

La CONSOB ha introdotto il nuovo art. 82-ter del Regolamento Emittenti con applicazione a partire dal 2 gennaio 2017, in modo da consentire alle società di rispettare la nuova normativa.

In base a questa norma, le società quotate hanno facoltà di scegliere se pubblicare o meno le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive. Qualora scelgano, su base volontaria, di pubblicarle, le società dovranno comunicare al mercato la propria scelta, specificando gli elementi informativi che intendono fornire, in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo. L'eventuale decisione di interrompere la pubblicazione dovrà essere motivata e resa pubblica, acquistando efficacia a partire dall'esercizio successivo.

Si rammenta che, inoltre, ai sensi dell'art. 125-ter T.U.F. è previsto che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea debba mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'ordine del giorno.

In evidenza: l'estensione del termine per la pubblicazione della relazione semestrale

Con riferimento alla predisposizione della relazione semestrale, con il D.Lgs. n. 25/2016 di attuazione della Direttiva 2013/50/UE è stata prevista l'estensione del termine per la pubblicazione della relazione semestrale da due a tre mesi dalla fine del semestre di riferimento.

Gli ulteriori obblighi informativi previsti

Sempre in tema di informativa delle società quotate, il D.Lgs. n. 25/2016 nel richiamare le previsioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015 (di attuazione della Direttiva 2013/34/UE in tema di bilanci di esercizio e consolidati di gruppo) ha previsto l'introduzione dell'art. 154-quater T.U.F. in tema di trasparenza dei pagamenti ai governi. In particolare è previsto che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, operanti in uno dei settori di cui all'art. 1, comma 1, lett. h) ed i) del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, devono pubblicare, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi – riportati a livello consolidato - redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo Decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

Con riferimento alle tematiche di corporate governance, l'art. 123-bis T.U.F. disciplina l'obbligo di predisposizione della “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” prevedendo che la società avente titoli negoziati in mercati regolamentati debba fornire informazioni dettagliate riguardanti:

  • la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonchè la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano;
  • qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli;
  • le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 T.U.F.;
  • se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti;
  • il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi;
  • qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli;
  • gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'art. 122 T.U.F.;
  • gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge;
  • gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto;
  • le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonchè alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
  • l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonchè di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie;
  • l'eventuale adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonchè le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari;
  • le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile;
  • i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;
  • la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati.

Per quanto riguarda, in generale, le comunicazioni al pubblico, l'art. 114 T.U.F. prevede che - fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge - gli emittenti quotati comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni privilegiate (ossia di quell'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari) di cui all'art. 181 T.U.F. che riguardano direttamente detti emittenti e le società controllate (si tratta della c.d. “informativa continua”, il cui oggetto tende a coincidere con l'oggetto della disciplina dell'insider trading). Gli emittenti quotati devono impartire le disposizioni occorrenti affinché' le società controllate forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Le società controllate devono trasmettere tempestivamente le notizie richieste. Gli emittenti quotati possono, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi, nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento, sempre che ciò non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali e che gli stessi soggetti siano in grado di garantirne la riservatezza.

In evidenza: gli obblighi informativi in capo agli emittenti ed ai soggetti controllanti

Si osserva che l'imposizione, in capo agli emittenti quotati ed ai soggetti controllanti, di obblighi in tema di comunicazioni al pubblico pone una questione in merito alla possibile duplicazione degli obblighi informativi che, in taluni casi, sembra manifestarsi sia in capo all'emittente quotato sia in capo al soggetto controllante. In tali casi, occorre dare rilievo al soggetto che è tenuto in via primaria all'adempimento informativo previsto in modo che l'altro soggetto, eventualmente tenuto, non dovrà provvedere nuovamente alle comunicazioni prescritte.

Gli obblighi informativi relativi ai patti parasociali ed il contenuto dei comunicati relativi alle informazioni price sensitive

Con riferimento all'informativa relativa ai patti parasociali, l'art. 122 T.U.F. prevede che i patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano entro cinque giorni dalla stipulazione devono essere:

a) comunicati alla CONSOB;

b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana;

c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sua sede legale;

d) comunicati alle società con azioni quotate.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti i patti sono nulli ed il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti non può essere esercitato. Gli obblighi di comunicazione previsti non si applicano tuttavia ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto partecipazioni complessivamente inferiori alla soglia indicata all'art. 120, comma 2, T.U.F.

Dal 2005 la Borsa Italiana ha definito gli schemi di comunicato price sensitive al fine di favorire maggiore chiarezza, completezza ed efficienza dell'informativa al mercato da parte delle società quotate definendo il contenuto minimo dei comunicati price sensitive emessi dalle società quotate e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti rilevanti. E' stato inoltre definito il contenuto minimo dei comunicati con riferimento alle più comuni tipologie di fatti rilevanti:

  • l'approvazione dei dati contabili di periodo;
  • l'approvazione dei rendiconti di gestione e delle relazioni semestrali da parte degli OICR quotati;
  • il rilascio di giudizi della società di revisione;
  • la diffusione di dati previsionali o obiettivi quantitativi;
  • la dimissione e la nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo e di altri responsabili chiave;
  • le operazioni di acquisizione o cessione;
  • gli aumenti di capitale e/o emissione di obbligazioni convertibili;
  • l'emissione di obbligazioni; - le operazioni su azioni proprie;
  • le operazioni di fusione/scissione.

Ai sensi dell'art. 66, commi 4 e 5 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati, il comunicato deve contenere tutti gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre il comunicato deve contenere collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

Il testo del comunicato, con la chiara specificazione se si tratta di commento ai dati civilistici o consolidati, contiene almeno i seguenti elementi:

  • l'indicazione dell'organo che ha approvato i dati oggetto di comunicazione al mercato;
  • l'indicazione dei principali dati economico-finanziari contabili e extra-contabili, nonché agli altri dati utili al fine di valutare la situazione societaria, opportunamente commentati per quanto riguarda le ragioni delle variazioni più significative occorse rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, anche a seguito di modifiche intervenute nel perimetro di consolidamento, nei principi contabili o nei componenti non ordinari di reddito;
  • la ripartizione del fatturato o valore della produzione per aree di business e/o per area geografica, qualora necessario per una corretta valutazione della situazione societaria;
  • l'evidenza dell'eventuale scostamento, se rilevante, dei dati approvati rispetto a dati preconsuntivi o previsionali ove precedentemente comunicati al mercato, con esplicitazione delle ragioni sottostanti tali variazioni; nel caso in cui la società si trovi ad avere in precedenza comunicato dati previsionali relativi a periodi successivi a quello consuntivato, è necessario chiarire se tali previsioni restano valide ovvero, in caso contrario, indicare le variazioni in tali dati prospettici conseguenti all'approvazione dei dati contabili;
  • le modifiche rilevanti intervenute nella posizione finanziaria netta consolidata e/o nella sua composizione rispetto al più recente dato fornito al mercato con indicazione analitica delle motivazioni sottostanti tali variazioni;
  • l'indicazione, in occasione dell'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio, della proposta di destinazione dell'utile, precisando in particolare l'eventuale proposta di dividendo unitario per ciascuna categoria di azioni, la data di stacco cedola, la prevista data di messa in pagamento del dividendo, nonché il trattamento fiscale applicabile ai fondi in distribuzione;
  • un eventuale commento ai principali dati civilistici della società quotata, evidenziando quei fattori che non sono già illustrati nella sezione relativa alla situazione consolidata, se necessario per una corretta informazione al pubblico;
  • i principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo e l'evoluzione prevedibile della gestione;
  • l'indicazione, nel caso di approvazione di dati infrannuali, di eventuali fenomeni ciclici e stagionali che caratterizzano l'attività svolta;
  • nel caso in cui la società abbia emesso obbligazioni o ottenuto finanziamenti che prevedono il rispetto di covenants legati ai risultati di periodo, l'indicazione dell'eventuale mancato rispetto di tali parametri e delle possibili conseguenze.
I nuovi obblighi informativi previsti dalla Direttiva 2014/95/UE in tema di informazioni non contabili

Si rammenta che la Direttiva Europea 2014/95/UE, relativa all'obbligo di fornire informazioni di carattere non contabili e sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, prevede:

  • la definizione di un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva, unitamente alla possibilità, per i soggetti al di fuori dell'ambito obbligatorio, di apporre una dicitura di conformità al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso previste;
  • il riconoscimento di un'ampia flessibilità nella scelta dello standard o della metodologia da adoperarsi al fine di assolvere gli obblighi di rendicontazione, unitamente ad un'indicazione minima dei contenuti della rendicontazione in termini di indicatori chiave di prestazione;
  • la sottoposizione delle dichiarazioni finanziarie, sia individuali sia consolidate, a verifica esterna, da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti, volta ad accertarne la conformità alle prescrizioni del decreto e la coerenza con lo standard/metodologia di rendicontazione.
Gli obblighi informativi conseguenti all'acquisizione di una partecipazione rilevante in una società quotata

L'art. 120 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (così come modificato in sede di conversione in legge del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 con la legge 4 dicembre 2017, n. 172), prevede obblighi di comunicazione sul soggetto che acquisisce una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo in particolare allo stesso di chiarire le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (c.d. norma "anti-scorrerie").

Si rammenta che la Parte IV del TUF, contiene al Titolo III, Capo II, Sezione I la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione delle c.d. partecipazioni rilevanti nel capitale di società quotate. L'ambito di applicazione viene delineato dall'art. 119 del TUF che identifica come destinatari della stessa le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea. L'articolo 120 del TUF disciplina gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti stabilendo a carico di coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura superiore al tre per cento del capitale, l'obbligo di darne comunicazione alla società partecipata e alla CONSOB. Nel caso in cui l'emittente sia una PMI (ossia società quotate (i) con fatturato inferiore ai trecento milioni di euro; o (ii) con una capitalizzazione di mercato inferiore ai cinquecento milioni di euro), tale soglia è pari al cinque per cento.

La funzione della normativa relativa agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nel capitale sociale delle società quotate è quella di rendere trasparenti gli assetti proprietari, al fine di favorire l'informazione del mercato e, indirettamente, la contendibilità del controllo.

Il comma 4-bis dell'art. 120 del TUF prevede che, in occasione dell'acquisto di una partecipazione in emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, il soggetto acquirente debba fornire una dichiarazione in merito gli "obiettivi" che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'acquisto. In particolare, è previsto che nella dichiarazione debbano essere indicati, sotto la responsabilità del dichiarante:

a) i modi di finanziamento dell'acquisizione;

b) se agisce solo o in concerto;

c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera;

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte;

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente.

Il diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli strumenti finanziari per i quali sia stata omessa la dichiarazione prevista dal comma 4-bis dell'art. 120 del TUF non può essere esercitato.

Se nel termine di sei mesi dalla comunicazione della dichiarazione intervengono cambiamenti delle intenzioni sulla base di circostanze oggettive sopravvenute, una nuova dichiarazione motivata dovrà essere indirizzata senza ritardo alla società e alla CONSOB e portata alla conoscenza del pubblico secondo le medesime modalità, nel qual caso la nuova dichiarazione farà decorrere nuovamente il termine di sei mesi.

La CONSOB può individuare con proprio regolamento i casi in cui la suddetta dichiarazione non è dovuta, tenendo conto delle caratteristiche del soggetto che effettua la dichiarazione o della società di cui sono state acquistate le azioni. E' inoltre stabilito che la dichiarazione è trasmessa alla società di cui sono state acquistate le azioni e alla CONSOB, nonché è oggetto di comunicazione al pubblico.

La comunicazione deve essere trasmessa all'Emittente e alla Consob entro dieci giorni dalla data di acquisizione della partecipazione secondo le previsioni contenute del Regolamento Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti).

Gli obblighi informativi verso la CONSOB

Da ultimo, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione non già verso il pubblico ma verso la CONSOB, l'art. 115 T.U.F. prevede che la CONSOB, al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico possa, anche in via generale;

a) richiedere agli emittenti quotati, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, ai soggetti che li controllano e alle società dagli stessi controllate, la comunicazione di notizie e documenti, fissandone le relative modalità;

b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dai revisori legali e dalle società di revisione legale, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a);

c) eseguire ispezioni presso i soggetti indicati nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia;

d) esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-octies T.U.F.

La normativa applicabile alle PMI quotate

L'art. 20 (Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili) del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha - tra l'altro - introdotto nel TUF una definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate (PMI quotate; articolo 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF), nonché una disciplina applicabile alle suddette imprese che prevede un regime normativo più flessibile rispetto a quello che regola la generalità delle società quotate volto a promuoverne e incentivarne l'accesso al mercato dei capitali di rischio.

A tali fini, il legislatore ha indicato due parametri dimensionali (e le relative soglie) utili alla individuazione delle imprese da inserire nella categoria delle PMI quotate:

  • la capitalizzazione media di mercato, che deve risultare inferiore a 500 euro/mln,
  • il fatturato, che deve risultare inferiore a 300 euro/mln.

La qualifica di PMI quotata comporta rilevanti variazioni delle regole applicabili in materia di:

  • assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima al 5% del capitale per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, detenute in titoli dell'emittente, e per le partecipazioni reciproche;
  • offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie, in quanto gli emittenti PMI possono stabilire, con apposita clausola statutaria, una soglia OPA compresa tra il 25% e il 40%, nonché esercitare la facoltà di opt-out statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento in regime di grace period (cinque anni dalla quotazione).

L'art. 106 TUF, al comma 1-bis, prevede che “Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata”.

Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 (di recepimento della Direttiva 2013/50/UE – Transparency), ha attribuito alla Consob:

  • il potere di stabilire “le disposizioni attuative” di quanto previsto dalla lettera w-quater.1) dell'art. 1, comma 1, del TUF (in particolare, gli elementi definitori del fatturato e della capitalizzazione) e le modalità informative cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI;
  • il compito di pubblicare sul proprio sito internet, sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti, l'elenco delle PMI.

La formulazione della norma, anche in considerazione delle conseguenze dell'acquisto dello status di PMI quotata, porta a ritenere che la dichiarazione di appartenenza alla categoria PMI rappresenti un obbligo (e non una mera facoltà) per le imprese, ove sussistano i relativi requisiti. Pertanto anche l'eventuale “silenzio” dell'impresa in merito a tale circostanza rappresenta di per sé un'assunzione di responsabilità valutabile sul piano della corretta informativa del pubblico.

Riferimenti

Normativi:

  • Direttiva 2004/109/CE;
  • Direttiva 2007/36/CE;
  • Direttiva 2013/50/UE;
  • Direttiva 2014/95/UE;
  • D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.);
  • D.Lgs. 139/2015;
  • Delibera CONSOB n. 11971/1999;
  • Delibera 16191/2007.

Bibliografici:

Annunziata F., La disciplina del mercato mobiliare, VIII Edizione, Torino, 2015.

Chiappetta F., Diritto del governo societario, III Edizione, Torino, 2013.

Comitato per la Corporate Governance, Codice di Autodisciplina delle società quotate, 2015.

Gilotta S., Trasparenza e riservatezza nella societa' quotata, 2012, Collana: quaderni di giurisprudenza commerciale, Milano.

Sottoriva C., La riforma della redazione del bilancio di esercizio, Giuffrè Editore, Milano, 2014.

Sommario